Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 28/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 53/2022
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 53/2022 R. G., promossa da
, nata a [...], il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Carmelo Cicero (con pec indicata), presso il cui studio, in Terme Vigliatore (ME), Via Nazionale n. 317, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 sede in Via Stalingrado n. 45, 40128 Bologna, rappresentata e difesa dall'Avv. Manuela Licordari
(con pec indicata), elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale Associato Licordari, , Via Ugo
Bassi n. 159, 981234 Messina;
Appellato
, (C.F. ); Controparte_2 C.F._2
Appellato contumace
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 933/2021, emessa, in data 09 dicembre 2021, dal
Tribunale di Patti.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 22 ottobre 2014, conveniva in giudizio, davanti Parte_1 al Tribunale di Patti, e la esponendo: che, in data Controparte_2 Controparte_3
2 marzo 2012, alle ore 17:00 circa, in Patti, lungo la SS 113, mentre si trovava in uno slargo ubicato sul lato destro della strada (direzione monte) intenta a discutere con un amico, era stata investita dall'autocarro KIA tg. DD715JF, di proprietà e condotto da , che aveva Controparte_2 effettuato una manovra di retromarcia, per ripartire dalla sosta, urtandola in viso (regione parietale sinistra) con la sponda posteriore del mezzo;
che, dopo l'urto, era caduta per terra, perdendo conoscenza, ed era stata trasportata all'ospedale di Patti, dove le erano state prestate le prime cure, venendo dimessa su propria richiesta, malgrado il consigliato ricovero in neurologia;
che le lesioni subite avevano determinato un periodo di I.T.A. di gg. 35, di I.T.P. (al 50%) di gg. 50, e postumi
1
Chiedeva, pertanto, l'accoglimento delle seguenti domande: “1) Ritenere e dichiarare CP_2
unico responsabile del sinistro per cui è causa, avvenuto in Patti, il 02/03/2012. 2)
[...]
Conseguentemente, condannare i convenuti in solido al pagamento in favore della esponente, delle somme appresso indicate, dovute per le voci a margine specificate e nella misura accanto richiesta
o in quella che il Tribunale riterrà dovuta a titolo di risarcimento di tutti i danni conseguenza diretta dell'incidente per cui è causa, con gli interessi e la rivalutazioni di legge dal 02/03/2012 all'effettivo soddisfo ( I.T.A. gg. 35 x 90: € 3.150,00 – I.T.P. gg. 50 x 45 al 50%: € 2.250,00 – I.P. da danno biologico in misura non inferiore al 35% - danno non patrimoniale: € 214.753,00 – Danno patrimoniale per riduzione. capacità lavorativa futura in misura non inferiore al 35% - Spese mediche e di viaggi forfettarie: € 500,00”. Chiedeva, inoltre, la condanna della in caso di CP_1 costituzione, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., per la violazione del D.lgs n. 209/05. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la contestando Controparte_4 la fondatezza delle domande attoree, di cui chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi. Non si costituiva in giudizio . Controparte_2
Istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale e disposta c.t.u., con sentenza n.
933/2021 del 9 dicembre 2021, il Tribunale di Patti, così provvedeva: “1) Accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto per i fatti di causa, condanna i Controparte_2 convenuti, in solido, al pagamento a favore dell'attrice della somma complessiva di euro 3.412,64, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre eventuali ulteriori interessi legali dalla data della presente decisione all'effettivo soddisfo;
2) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese legali in favore di parte attrice, che liquida in euro 574,98 per esborsi ed euro 1.378,00 per compensi oltre iva e cpa come per legge se dovute e rimborso spese generali in misura del 15%. Nei rapporti tra le parti, pone le spese di c.t.u, già liquidate separatamente, a carico dei convenuti in solido”.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “1) Ammettere ed accogliere Parte_1 il presente appello e, in parziale riforma della sentenza impugnata n. 933/2021, emessa dal Tribunale di Patti e notificata il 15.12.2021; 2) Condannare i convenuti in solido al risarcimento di tutti i danni subiti da nell'incidente del 02.03.2012, nella misura che risulterà dovuta nella Parte_1 espletanda nuova CTU, con gli interessi e le rivalutazioni di legge dalla data del sinistro al soddisfo;
3) In via istruttoria disporre una nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio, al fine di accertare il nesso di causalità e quantificare il danno da I.P residuato alla esponente, la e la la incidenza CP_5 CP_6 della invalidità residuata sulla capacità lavorativa futura della esponente e se sussistano le condizioni per configurare la personalizzazione del danno. 4) Confermare nel resto le altre statuizioni;
5) Con vittoria di spese e compensi”.
Si è costituita in giudizio la eccependo, in via preliminare, la Controparte_4 inammissibilità dell'appello, ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c.. Nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di gravame, chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata. In via gradata, nella ipotesi di accoglimento dell'appello, ha chiesto la liquidazione del danno nella misura del giusto e del provato. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Malgrado la rituale notificazione dell'appello, non si è costituito in giudizio , Controparte_2 per cui ne va dichiarata la contumacia.
2 A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata in data 11 giugno 2024, la causa è stata assegnata in decisione, con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carattere preliminare formulata dall'appellata, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c..
1. Con il primo motivo di appello, l'appellante ha dedotto “Errata e/o insufficiente motivazione della sentenza appellata in merito alla quantificazione dei danni alla persona della danneggiata, basata sulle conclusioni del Consulente d'ufficio”.
Ha lamentato che il Tribunale aveva errato nel non riconoscere il nesso di causalità e la natura traumatica delle patologie all'occhio sinistro, tenuto conto del fatto che l'attrice era stata attinta al volto da un autocarro cassonato. In particolare, il c.t.u., nell'escludere la natura traumatica della amaurosi, non aveva tenuto conto né della diagnosi riportata nel Certificato di P.S. (“trauma contusivo regione parietale sinistra, in paziente con Amaurosi occhio sx”), né dell'esame obiettivo effettuato dall'oculista di turno in Ospedale (“Anisocoria in OS”).
Il motivo è infondato.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale, Dott. , medico esperto in Persona_1 medicina del lavoro, dopo avere sottoposto a visita ed avere esaminato attentamente Parte_1 la documentazione medica in atti, ha escluso la riconducibilità della patologia all'occhio sinistro,
“amaurosi”, ad un trauma subito in occasione dell'incidente oggetto di causa.
Ha premesso che tale patologia, consistente nella perdita completa della vista non associata ad alterazioni patologiche delle strutture oculari, può avere molteplici cause: lesioni delle vie ottiche o dei centri nervosi in rapporto a traumi (non riscontrate nella specie), processi infiammatori, alterazioni degenerative, ischemie, tumori, intossicazioni.
Ha evidenziato, in particolare, che nella relazione di dimissione dal Pronto Soccorso dell'Ospedale di Patti, del 2 marzo 2012, ore era stata formulata la seguente diagnosi: “Trauma contusivo regione parietale sinistra in paziente con amaurosi occhio sx”.
Il tenore letterale di tale diagnosi non lascia dubbi in merito al fatto che l'amaurosi all'occhio sinistro fosse una patologia già preesistente al sinistro, come correttamente ritenuto dal c.t.u. e dal primo giudice.
Inoltre, nel corso della breve permanenza presso il nosocomio di Patti (dalle 18.33 alle 23.30), la Pt_1
è stata sottoposta a visita oculistica, in esito alla quale veniva formulata la seguente diagnosi:
“Anisocoria post traumatica (os>od)”. Veniva, inoltre, consigliato il ricovero in Neurologia.
Dunque, benché fosse stata riscontrata una anomalia nell'occhio sinistro (pupilla più dilatata nell'occhio sinistro) e la mancanza di riflessi fotomotori diretti (presente quello consensuale) - lo specialista non ha riscontrato alcuna lesione delle vie ottiche, o centri nervosi, associabile a trauma e non ha consigliando un ricovero nel proprio reparto. Dato che contribuisce a corroborare la già univoca interpretazione della diagnosi di dimissione ed il giudizio espresso dal c.t.u. in merito alla origine non traumatica di tale patologia.
D'altra parte, ad avvalorare la natura non traumatica della patologia contribuisce, altresì, come pure evidenziato dal c.t.u., l'esito della TC encefalo, eseguita presso il Pronto Soccorso, che non ha documentato “aree a densità ematica in sede sovra e sottotentoriale” (dunque, nessun ematoma
3 interno), né alcun altro segno traumatico, a carico dell'occhio o della stessa regione parietale sx, tipico di un violento impatto.
Inoltre, nessun segno visibile tipico di un impatto (ecchimosi, ematomi, escoriazioni…) è stato riscontrato in esito all'esame obiettivo eseguito alla dimissione alle 23.20 (a distanza di ben sei ore dal sinistro), che ha evidenziato solo “anisocoria os>od”.
Non può, dunque, ritenersi accertato alcun nesso di causalità tra le patologie oftalmiche e il sinistro oggetto di causa, ben potendosi l'anisocoria associare alla amaurosi di origine non traumatica, preesistente al riferito impatto.
2. Le superiori argomentazioni inducono, altresì, a ritenere infondato il secondo motivo di appello, con il quale il difensore ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva negato il riconoscimento del danno morale, evidenziando come fosse facilmente intuibile, a prescindere da specifiche allegazioni dell'attrice, che il grave danno alla salute (la perdita o riduzione di un organo come il visus), dovesse comportare il risarcimento anche la liquidazione del danno morale, oltre che la personalizzazione del danno.
3. Con il terzo motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il Tribunale aveva negato la richiesta della rivalutazione monetaria e degli interessi, evidenziando che, trattandosi di credito di valore, la mancata disponibilità delle somme da parte della esponente, all'epoca del sinistro (2012), comportava il riconoscimento degli accessori di legge.
Anche tale censura, formulata ai limiti della ammissibilità, è infondata.
Il Tribunale ha, infatti, liquidato il danno “in termini di moneta attuale”, riconoscendo gli interessi legali a decorrere dalla data della pronuncia.
Ha, invece, correttamente negato gli interessi compensativi, evidenziando che nessuna specifica richiesta era stata formulata dall'attrice e richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale, nei debiti di valore, il riconoscimento dei cd. interessi compensativi costituisce una mera modalità liquidatoria del possibile danno da lucro cessante, cui è consentito al giudice di far ricorso senza che sia tenuto a motivarne il mancato riconoscimento, salvo non sia stato espressamente sollecitato mediante l'allegazione della insufficienza della rivalutazione ai fini del ristoro del danno da ritardo (Cass., n. 1111/2020; conf. Cass., n. 22607/16; Cass., n. 22347/07).
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Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
L'esito complessivo della controversia, tuttavia, giustifica la integrale compensazione delle spese del presente grado del giudizio tra le parti.
Come pure chiarito dalla Corte Suprema di Cassazione, “Al rigetto dell'appello non consegue necessariamente la condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali, implicando pur sempre la relativa statuizione una valutazione dell'esito globale della lite” (cfr. Cass. Civ., sez. II, 4 settembre 2024, n. 23769, che ha cassato la sentenza di merito che, nel rigettare l'appello, aveva condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali del secondo grado di giudizio, omettendo di considerare che la domanda dallo stesso formulata era stata accolta in primo grado, sia pure per una somma inferiore a quella richiesta).
Occorre dare atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
4 La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, avverso la sentenza n. 933/2021, emessa, in data 09 dicembre 2021, dal Tribunale di Patti, Parte_1 così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del secondo grado del giudizio;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 25 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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