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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/09/2025, n. 1464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1464 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2961 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. CP_3
dott.ssa Consiglia Serena Alfano e dalla dott.ssa Francesca Ciancio;
Resistente
OGGETTO: Carta docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.05.2025 premesso di essere attualmente alle Parte_1
dipendenze del convenuto, presso l'Istituto “Alfano Quasimodo” di Salerno, CP_1
con contratto avente decorrenza dall'11/09/2024 al 30/06/2025, esponeva che nell'anno scolastico 2023/2024 aveva parimenti prestato la sua attività lavorativa in favore della suddetta amministrazione con un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
Evidenziava che in detti anni non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Asseriva che la mancata concessione della citata “Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sosteneva, ancora, che la legge n. 107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato, si era posta in contrasto anche con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire, relativamente agli anni scolastici 2023/2024
e 2024/2025, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e, per l'effetto, che il convenuto, in persona del suo CP_1
legale rappresentante p.t., fosse condannato a provvedere in tal senso, con assegnazione in suo favore della predetta Carta dal valore nominale di € 500,00 per ogni anno scolastico, per un totale di € 1.000,00.
Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in base ad CP_1
articolate argomentazioni.
In data odierna il Giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento, decideva la controversia con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.9.2025. Il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati.
[...]
La docente in questione, agendo in giudizio, ha rivendicato il diritto all'attribuzione in suo favore della c.d. Carta docenti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, periodi in cui ella ha sottoscritto due diversi contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione resistente – arco temporale in riferimento al quale non ha usufruito di tale beneficio.
Quindi, ai fini di una compiuta disamina della materia sottoposta all'attenzione di questo giudice ed allo scopo di vagliare la fondatezza della pretesa economica de qua, non si può fare a meno di analizzare la normativa che disciplina la fruizione della “carta docente”, anche alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali nazionali e comunitari che l'hanno interessata, nonché dell'impostazione cui parte della sezione Lavoro di questo Tribunale è già approdata sulla scorta degli stessi.
In tal senso, l'attenzione va focalizzata sull'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Inoltre, il comma 122, del medesimo articolo, stabilisce che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
[...]
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
La stessa disposizione, poi, al comma 124, sancisce che: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Orbene, la ratio dell'attribuzione e, quindi della fruizione, della carta da parte del docente
è stata individuata dal legislatore nella necessità di aggiornamento e formazione dell'educatore per rendere quanto più possibile efficiente l'espletamento della sua professione.
Con tale principio di rango primario mal si concilia quello poi introdotto dall'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015, il quale - al fine di regolamentare l'attribuzione del beneficio de quo - ha previsto la fruizione della carta solo per alcuni docenti e, nello specifico, che:
“i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. Il assegna la Carta a Controparte_4
ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_4
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo
[...]
a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità Controparte_4
di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Quindi, nell'ottica della parità di trattamento e proprio secondo tale prospettiva interpretativa, il Supremo Consesso Amministrativo è stato investito della questione afferente alla limitazione soggettiva nell'attribuzione di tale beneficio e, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il richiamato art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 – affermando che fosse illegittima l'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato in esso prevista.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, negando il sussidio ai docenti a tempo determinato, il aveva creato un sistema a “doppia trazione”, ponendo, da un lato, gli CP_1
insegnanti di ruolo - la cui formazione è obbligatoria e viene sostenuta attraverso l'erogazione del beneficio de quo – e, dall'altro, quella dei docenti non di ruolo - per i quali, al contrario, l'attività formativa sembrava non essere necessaria, in quanto si rendeva di fatto impossibile la fruizione da parte loro della carta.
Una simile restrizione nell'attribuzione del beneficio in questione, come poi attentamente rimarcato anche dalla giurisprudenza civile e, di recente, da altri giudici di questa sezione, collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. e si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Quindi, sotto questo profilo, la normativa primaria istitutiva della carta (art. 1 comma 121
e comma 124 della L. 107/2015) deve essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata e ne deve essere consentita la fruizione a tutto il personale docente, indipendentemente dalla temporaneità o definitività del contratto di assunzione.
Ciò non solo in omaggio al principio sancito dal C.d.S. con la pronuncia n. 1842/2022, ma anche sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria, in tema di formazione della classe docente.
Tale impostazione serve, infatti, a dare effettività non solo al diritto alla formazione degli insegnanti, ma anche e soprattutto alla qualità dell'insegnamento e all'arricchimento del bagaglio culturale degli alunni stessi.
Ancora, al riguardo, il Consiglio di Stato, con la medesima pronuncia innanzi richiamata
(n. 1842/2022), ha precisato che: “l'interpretazione dei commi 121 e 124 deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
L'impostazione dei giudici italiani in materia è stata poi rafforzata e avallata da quella degli organi giurisdizionali sovranazionali, le cui pronunce sono vincolanti per il nostro Stato, in omaggio al principio di cui art. 11 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul
Funzionamento della Corte Europea.
A tal proposito, La CGUE, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_4
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1
di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha, perciò, affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha, inoltre, affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La stessa Corte ha, ancora, verificato l'inesistenza di una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustificasse la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi riportata)”.
Dunque, ad avviso dei giudici europei, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
La stessa Corte ha aggiunto che: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, in omaggio ai principi sovranazionali appena richiamati, la nostra Suprema Corte di Cassazione si è di recente espressa sull'argomento (con la sentenza del 27 ottobre 2023
n. 29961) e, in particolare, proprio sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c., concernente la spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015). Le regole cristallizzate dal giudice nazionale con tale rilevante pronuncia sono state le seguenti:
1.La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quindi, sulla scorta dell'impostazione della Corte di Cassazione sul punto, nonché dell'orientamento dei giudici europei in materia, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o – come nel caso di specie - fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Da ultimo, sul punto, con una pronuncia dirompente, la Corte di Giustizia dell'UE, nella sentenza del 3/07/2025 n. 268, ha stabilito che il beneficio della Carta spetta anche ai docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata, se essi si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati, poiché i primi, come i secondi, hanno i medesimi doveri di formazione personale e di insegnamento nei confronti degli alunni.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Invero, ad avviso della CGUE, il principio di non discriminazione, con specifico riferimento al riconoscimento del beneficio della c.d. Carta docenti, non è violato se c'è una reale esigenza di trattamento differenziato.
Tale necessità non si rinviene quando l'unico criterio distintivo, ai fini dell'attribuzione del beneficio della Carta, è il dato cronologico, ossia la durata della supplenza, mentre sono identiche le mansioni espletate e le modalità entro le quali esse si dispiegano. Orbene, facendo applicazione di tutte le regole sopra delineate al caso in esame, alla ricorrente deve essere certamente riconosciuto il beneficio invocato per entrambe le annualità in cui ella ha prestato attività di docenza a tempo determinato.
Invero, come risulta dai documenti versati in atti, la ha ricevuto due incarichi di Pt_1
supplenza negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, precisamente, in base ad un primo accordo di lavoro, avente decorrenza dall'1/09/2023 al 30/06/2024, per n. 25 ore settimanali presso I.C. "MONTALCINI" di Salerno e un secondo accordo di impiego, avente validità temporale dall'11/09/2024 al 30/05/2025, per n. 25 ore settimanali presso
I.C. "ALFANO QUASIMODO" di Salerno.
Va chiarito che il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C., di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato (sul punto, si cfr. la suddetta sentenza della Cass. Civ. n. 29961/23, secondo cui l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali).
Dunque, non osta al riconoscimento del beneficio l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro, né tantomeno è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio.
Orbene, facendo applicazione di tutte le regole sopra delineate al caso in esame, alla ricorrente deve essere riconosciuto il beneficio della Carta in misura piena, ossia relativamente alle annualità 2023/2024 e 2024/2025.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, l'accoglimento del ricorso, cui consegue il riconoscimento del diritto a fruire della “carta docente” da parte di e, per l'effetto, la condanna del resistente al pagamento in Parte_1 CP_1
suo favore del relativo importo, in base al sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto, pari alla complessiva somma di euro 1.000,00 (nello specifico, euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione Controparte_1
in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l'importo nominale di euro
500,00 per ciascun predetto anno scolastico e per le finalità di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107 del 2015;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 161,70 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Così deciso in Salerno, il 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro, dott.ssa Francesca D'Antonio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 2961 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2025 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Naso;
Parte_1
Ricorrente
E
, in persona del p.t., Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai funzionari dott. CP_3
dott.ssa Consiglia Serena Alfano e dalla dott.ssa Francesca Ciancio;
Resistente
OGGETTO: Carta docenti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.05.2025 premesso di essere attualmente alle Parte_1
dipendenze del convenuto, presso l'Istituto “Alfano Quasimodo” di Salerno, CP_1
con contratto avente decorrenza dall'11/09/2024 al 30/06/2025, esponeva che nell'anno scolastico 2023/2024 aveva parimenti prestato la sua attività lavorativa in favore della suddetta amministrazione con un contratto a tempo determinato sino al termine delle attività didattiche.
Evidenziava che in detti anni non aveva fruito della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione …, dell'importo nominale di euro 500,00 annui per ciascun anno scolastico” (c.d. «Carta Elettronica del docente»), in quanto l'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e i successivi d.p.c.m. adottati in attuazione di tale testo normativo avevano riservato tale strumento formativo al solo personale assunto a tempo indeterminato.
Asseriva che la mancata concessione della citata “Carta Elettronica” ai docenti a tempo determinato aveva integrato una palese violazione della clausola 4 dell'accordo quadro del
18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, secondo cui “1. Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
Sosteneva, ancora, che la legge n. 107/2015, nella parte in cui aveva negato la Carta docenti al personale a tempo determinato, si era posta in contrasto anche con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, nonché con gli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. Comparto Scuola, in quanto tutti gli insegnanti, sia quelli di ruolo che quelli assunti con rapporti a termine, svolgono le stesse mansioni e hanno l'obbligo di svolgere la medesima attività di aggiornamento e di qualificazione delle proprie competenze professionali.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale di Salerno Parte_1
chiedendo che fosse accertato e dichiarato il suo diritto, quale docente assunta con contratto a tempo determinato, ad usufruire, relativamente agli anni scolastici 2023/2024
e 2024/2025, del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 e, per l'effetto, che il convenuto, in persona del suo CP_1
legale rappresentante p.t., fosse condannato a provvedere in tal senso, con assegnazione in suo favore della predetta Carta dal valore nominale di € 500,00 per ogni anno scolastico, per un totale di € 1.000,00.
Il tutto con vittoria di spese, diritti, onorari ed attribuzione.
Il convenuto si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto del ricorso in base ad CP_1
articolate argomentazioni.
In data odierna il Giudice, subentrato nella trattazione del presente procedimento, decideva la controversia con sentenza sulle conclusioni rassegnate con note scritte disposte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della udienza del 16.9.2025. Il ricorso proposto da nei confronti del Parte_1 Controparte_1
è fondato e va, pertanto, accolto per i motivi che saranno di seguito illustrati.
[...]
La docente in questione, agendo in giudizio, ha rivendicato il diritto all'attribuzione in suo favore della c.d. Carta docenti per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, periodi in cui ella ha sottoscritto due diversi contratti a termine alle dipendenze dell'amministrazione resistente – arco temporale in riferimento al quale non ha usufruito di tale beneficio.
Quindi, ai fini di una compiuta disamina della materia sottoposta all'attenzione di questo giudice ed allo scopo di vagliare la fondatezza della pretesa economica de qua, non si può fare a meno di analizzare la normativa che disciplina la fruizione della “carta docente”, anche alla luce degli autorevoli arresti giurisprudenziali nazionali e comunitari che l'hanno interessata, nonché dell'impostazione cui parte della sezione Lavoro di questo Tribunale è già approdata sulla scorta degli stessi.
In tal senso, l'attenzione va focalizzata sull'art 1, co. 121, della legge n. 107/2015, il quale prevede che: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, di laurea Controparte_4
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Pi. nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”. Inoltre, il comma 122, del medesimo articolo, stabilisce che: “con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Controparte_5
e con il RGL n. 4687/2022 Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
[...]
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
La stessa disposizione, poi, al comma 124, sancisce che: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , sentite le Controparte_5
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Orbene, la ratio dell'attribuzione e, quindi della fruizione, della carta da parte del docente
è stata individuata dal legislatore nella necessità di aggiornamento e formazione dell'educatore per rendere quanto più possibile efficiente l'espletamento della sua professione.
Con tale principio di rango primario mal si concilia quello poi introdotto dall'art. 2 del
DPCM del 23 settembre 2015, il quale - al fine di regolamentare l'attribuzione del beneficio de quo - ha previsto la fruizione della carta solo per alcuni docenti e, nello specifico, che:
“i docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile. Il assegna la Carta a Controparte_4
ciascuno dei docenti di cui al comma 1, per il tramite delle Istituzioni scolastiche. Le
Istituzioni scolastiche comunicano entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico al , secondo le modalità da quest'ultimo Controparte_4
individuate, l'elenco dei docenti di ruolo a tempo indeterminato presso l'Istituzione medesima, nonché le variazioni di stato giuridico di ciascun docente entro 10 giorni dal verificarsi della causa della variazione. Il Controparte_4
trasmette alle Istituzioni scolastiche le Carte da assegnare a ciascun docente di ruolo
[...]
a tempo indeterminato. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'art. 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità Controparte_4
di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio.”; sub art. 3 che “1. Ciascuna Carta ha un valore nominale non superiore ad euro 500 annui utilizzabili nell'arco dell'anno scolastico di riferimento, ovvero dal 1° settembre al 31 agosto, fermo restando quando previsto dai commi 2 e 3. 2. L'importo di cui al comma 1 è reso disponibile, per ciascun anno scolastico, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 123, della legge n. 107 del 2015, relativa all'esercizio finanziario in cui ha inizio ciascun anno scolastico, ed entro il limite della medesima. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, le risorse che dovessero eventualmente rimanere disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa citata sono destinate ad incrementare l'importo della Carta, nei limiti dell'importo di cui al comma 1. 3. La cifra residua eventualmente non utilizzata da ciascun docente nel corso dell'anno scolastico di riferimento rimane nella disponibilità della Carta dello stesso docente per l'anno scolastico successivo a quello della mancata utilizzazione.”.
Quindi, nell'ottica della parità di trattamento e proprio secondo tale prospettiva interpretativa, il Supremo Consesso Amministrativo è stato investito della questione afferente alla limitazione soggettiva nell'attribuzione di tale beneficio e, con sentenza n. 1842/2022, ha annullato il richiamato art. 2 del DPCM del 23 settembre 2015 – affermando che fosse illegittima l'esclusione dalla fruizione della carta docenti del personale assunto a tempo determinato in esso prevista.
Orbene, secondo il Consiglio di Stato, negando il sussidio ai docenti a tempo determinato, il aveva creato un sistema a “doppia trazione”, ponendo, da un lato, gli CP_1
insegnanti di ruolo - la cui formazione è obbligatoria e viene sostenuta attraverso l'erogazione del beneficio de quo – e, dall'altro, quella dei docenti non di ruolo - per i quali, al contrario, l'attività formativa sembrava non essere necessaria, in quanto si rendeva di fatto impossibile la fruizione da parte loro della carta.
Una simile restrizione nell'attribuzione del beneficio in questione, come poi attentamente rimarcato anche dalla giurisprudenza civile e, di recente, da altri giudici di questa sezione, collide con le disposizioni costituzionali degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione, sia sotto il profilo della discriminazione a danno dei docenti non di ruolo sia per la lesione del principio di buon andamento della P.A. e si scontra con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non solo quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, onde garantire la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
Quindi, sotto questo profilo, la normativa primaria istitutiva della carta (art. 1 comma 121
e comma 124 della L. 107/2015) deve essere interpretata in chiave costituzionalmente orientata e ne deve essere consentita la fruizione a tutto il personale docente, indipendentemente dalla temporaneità o definitività del contratto di assunzione.
Ciò non solo in omaggio al principio sancito dal C.d.S. con la pronuncia n. 1842/2022, ma anche sulla scorta delle previsioni di cui agli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria, in tema di formazione della classe docente.
Tale impostazione serve, infatti, a dare effettività non solo al diritto alla formazione degli insegnanti, ma anche e soprattutto alla qualità dell'insegnamento e all'arricchimento del bagaglio culturale degli alunni stessi.
Ancora, al riguardo, il Consiglio di Stato, con la medesima pronuncia innanzi richiamata
(n. 1842/2022), ha precisato che: “l'interpretazione dei commi 121 e 124 deve tenere conto delle regole in materia di formazione del personale docente dettate dagli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. di categoria: regole che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n.
107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo: sussiste, infatti, un'indiscutibile identità di ratio – la già ricordata necessità di garantire la qualità dell'insegnamento – che consente di colmare in via interpretativa la predetta lacuna”.
L'impostazione dei giudici italiani in materia è stata poi rafforzata e avallata da quella degli organi giurisdizionali sovranazionali, le cui pronunce sono vincolanti per il nostro Stato, in omaggio al principio di cui art. 11 Cost.
In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi sulla domanda pregiudiziale proposta ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul
Funzionamento della Corte Europea.
A tal proposito, La CGUE, con ordinanza pronunciata il 18 maggio 2022 nella causa C-
450/2021, ha dichiarato incompatibile con l'ordinamento eurounitario la norma che preclude ai docenti a tempo determinato il diritto di avvalersi dei 500 euro della carta per l'aggiornamento e la formazione del docente, affermando che la: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a Controparte_4
tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo CP_1
di EU. 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
La Corte di Giustizia UE ha, perciò, affermato che l'indennità di € 500,00 annui di cui alla c.d. “carta docenti” deve essere considerata come rientrante tra le “condizioni di impiego” ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro.
Si legge, invero, nella sentenza suddetta che: “conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le CP_1
competenze professionali.
Inoltre, dall'adozione del decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. CP_1
Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti. […] La circostanza che la carta elettronica possa essere utilizzata anche per l'acquisto di beni e servizi che non siano strettamente correlati alla formazione continua non è quindi determinante ai fini della qualificazione dell'indennità di cui al procedimento principale come «condizione di impiego».
La Corte di Giustizia UE ha, inoltre, affermato che, dagli elementi del fascicolo forniti dal giudice del rinvio, risultava che la situazione dei docenti a tempo determinato e quella dei docenti a tempo indeterminato erano “comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste e, dall'altro, che esiste una differenza di trattamento tra tali docenti a tempo indeterminato e i docenti assunti dal CP_1 nell'ambito di rapporti di lavoro a tempo determinato, in quanto questi ultimi non beneficiano del vantaggio finanziario di cui al procedimento principale”.
La stessa Corte ha, ancora, verificato l'inesistenza di una ragione oggettiva che, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro, giustificasse la differenza di trattamento fra le due categorie di docenti, evidenziando che secondo una giurisprudenza costante: “la nozione di «ragioni oggettive» richiede che la disparità di trattamento constatata sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguono il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui s'inscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda a una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti necessaria a tal fine. Tali elementi possono risultare, segnatamente, dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali sono stati conclusi contratti a tempo determinato e dalle caratteristiche inerenti alle medesime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro (sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz
Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 40 e giurisprudenza ivi riportata)”.
Dunque, ad avviso dei giudici europei, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato ed a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato (cfr., in tal senso, sentenza del 20 giugno 2019, Ustariz Aróstegui, C-72/18, EU:C:2019:516, punto 41).
La stessa Corte ha aggiunto che: “spetta al giudice nazionale valutare se il lavoratore a tempo determinato si trovi in una situazione comparabile a quella del lavoratore a tempo indeterminato, tenuto conto di elementi quali la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego”.
Infine, in omaggio ai principi sovranazionali appena richiamati, la nostra Suprema Corte di Cassazione si è di recente espressa sull'argomento (con la sentenza del 27 ottobre 2023
n. 29961) e, in particolare, proprio sulla questione oggetto di rinvio pregiudiziale, ex art. 363-bis c.p.c., concernente la spettanza agli insegnanti non di ruolo della cd. carta del docente (ex art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015). Le regole cristallizzate dal giudice nazionale con tale rilevante pronuncia sono state le seguenti:
1.La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n.
124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3.Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del
2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale,
o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4.L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
Quindi, sulla scorta dell'impostazione della Corte di Cassazione sul punto, nonché dell'orientamento dei giudici europei in materia, l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, perché in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o – come nel caso di specie - fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999).
Da ultimo, sul punto, con una pronuncia dirompente, la Corte di Giustizia dell'UE, nella sentenza del 3/07/2025 n. 268, ha stabilito che il beneficio della Carta spetta anche ai docenti non di ruolo che effettuino supplenze di breve durata, se essi si trovino in una situazione comparabile a quella dei docenti di ruolo interessati, poiché i primi, come i secondi, hanno i medesimi doveri di formazione personale e di insegnamento nei confronti degli alunni.
A tal proposito, al fine di valutare se le persone interessate esercitino un lavoro identico o simile nel senso dell'accordo quadro, occorre stabilire, conformemente alla clausola 3, punto 2, e alla clausola 4, punto 1, di quest'ultimo, se, tenuto conto di un insieme di fattori, come la natura del lavoro, le condizioni di formazione e le condizioni di impiego, si possa ritenere che tali persone si trovino in una situazione comparabile.
Invero, ad avviso della CGUE, il principio di non discriminazione, con specifico riferimento al riconoscimento del beneficio della c.d. Carta docenti, non è violato se c'è una reale esigenza di trattamento differenziato.
Tale necessità non si rinviene quando l'unico criterio distintivo, ai fini dell'attribuzione del beneficio della Carta, è il dato cronologico, ossia la durata della supplenza, mentre sono identiche le mansioni espletate e le modalità entro le quali esse si dispiegano. Orbene, facendo applicazione di tutte le regole sopra delineate al caso in esame, alla ricorrente deve essere certamente riconosciuto il beneficio invocato per entrambe le annualità in cui ella ha prestato attività di docenza a tempo determinato.
Invero, come risulta dai documenti versati in atti, la ha ricevuto due incarichi di Pt_1
supplenza negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e, precisamente, in base ad un primo accordo di lavoro, avente decorrenza dall'1/09/2023 al 30/06/2024, per n. 25 ore settimanali presso I.C. "MONTALCINI" di Salerno e un secondo accordo di impiego, avente validità temporale dall'11/09/2024 al 30/05/2025, per n. 25 ore settimanali presso
I.C. "ALFANO QUASIMODO" di Salerno.
Va chiarito che il beneficio in questione, a ben vedere, non si sostanzia nella semplice dazione di una somma di denaro da parte dell'Amministrazione in favore della parte ricorrente, bensì in una carta elettronica su cui viene caricato il predetto importo, finalizzato all'acquisto di beni funzionali alla formazione del docente, trattandosi, per come chiarito dalla S.C., di un'obbligazione di pagamento a scopo vincolato (sul punto, si cfr. la suddetta sentenza della Cass. Civ. n. 29961/23, secondo cui l'intera operazione è condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali).
Dunque, non osta al riconoscimento del beneficio l'omessa presentazione di una domanda al datore di lavoro, né tantomeno è configurabile alcuna decadenza per la mancata utilizzazione dei fondi nel biennio.
Orbene, facendo applicazione di tutte le regole sopra delineate al caso in esame, alla ricorrente deve essere riconosciuto il beneficio della Carta in misura piena, ossia relativamente alle annualità 2023/2024 e 2024/2025.
Logico corollario delle argomentazioni innanzi espresse diviene, quindi, l'accoglimento del ricorso, cui consegue il riconoscimento del diritto a fruire della “carta docente” da parte di e, per l'effetto, la condanna del resistente al pagamento in Parte_1 CP_1
suo favore del relativo importo, in base al sistema proprio di essa e per il valore corrispondente a quello perduto, pari alla complessiva somma di euro 1.000,00 (nello specifico, euro 500,00 per ciascun anno scolastico in cui aveva prestato servizio a tempo determinato).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, come da dispositivo ai sensi del D.M. n.
147/2022, attenendosi, in ragione della semplicità delle questioni giuridiche e fattuali trattate, ai valori minimi di riferimento, nonché con una riduzione del 30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 del succitato D.M. in considerazione della afferenza della causa ad un gruppo di controversie a carattere seriale
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto di ad usufruire del beneficio economico Parte_1
di euro 500,00 annui, tramite l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 e per l'effetto condanna il
[...]
, in persona del Ministro pro tempore, alla attribuzione Controparte_1
in favore di parte ricorrente della c.d. carta docente per l'importo nominale di euro
500,00 per ciascun predetto anno scolastico e per le finalità di cui all'art. 1, comma
121, della L. n. 107 del 2015;
2) condanna il al pagamento delle spese di lite Controparte_1
che liquida in € 161,70 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA, da distrarsi.
Così deciso in Salerno, il 16.09.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca D'Antonio