Sentenza 19 settembre 2018
Massime • 1
Il procuratore generale presso la corte d'appello, che ha rappresentato la parte pubblica nel giudizio di revisione celebrato dinanzi alla stessa, è legittimato, in quanto titolare di interesse, a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di revoca della condanna e contestuale proscioglimento resa ad esito di detto giudizio in accoglimento della relativa richiesta, atteso che, non contemplando l'art. 640 cod. proc. pen. previsioni volte a differentemente disciplinare la legittimazione ad impugnare in capo alle parti del giudizio di revisione, essa spetta a ciascuna ex art. 568, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha specificato che non rileva in contrario l'attribuzione al ridetto procuratore generale, ai sensi dell'art. 608, comma 1, c.p.p., del potere di ricorrere per cassazione contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili, posto che anche la sentenza conclusiva del giudizio di revisione è inappellabile).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/09/2018, n. 5828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5828 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2018 |
Testo completo
05828 -19 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: ANGELA TARDIO Sent. n. sez. 1065/2018 Presidente - UP - 19/09/2018 MICHELE BIANCHI R.G.N. 4999/2018 GIACOMO ROCCHI MONICA BONI Relatore - ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: प PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CA AN NT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/07/2017 della CORTE APPELLO di CA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MONICA BONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA che ha concluso chiedendo l'e ll qu e con rinvio delle funtenge inpuguide. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 5 luglio 2017 la Corte di appello di Catanzaro accoglieva l'istanza di revisione, proposta dal condannato NO AN, e revocava la sentenza, pronunciata a suo carico il 7 novembre 2014 della Corte di Assise d'appello di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile l'8 giugno 2016 per il rigetto del ricorso per cassazione giusta sentenza n. 30909 dell' 8 giugno 2016, emessa dalla Suprema Corte, quinta sezione penale, che aveva confermato la sua condanna in quanto ritenuto responsabile di concorso nell'omicidio aggravato di NO AC, compiuto in Messina il 14 ottobre 1992, disponendone l'assoluzione per non aver commesso il fatto e la liberazione se non detenuto per altra causa.
1.1 A fondamento della decisione la Corte distrettuale rilevava che il giudizio di responsabilità si era basato su dichiarazioni provenienti dai collaboratori di giustizia Maurizio Cesare AN e Nicola TT e che la sentenza pronunciata a carico del AN era in contrasto con quella emessa nei confronti di PA ZA per la partecipazione al medesimo delitto;
riscontrava poi l'insufficienza del quadro probatorio, considerato alla luce delle nuove emergenze probatorie dedotte, per affermarne la responsabilità, in quanto il TT aveva riferito quanto appreso "de relato" dal MU, ormai deceduto e non esaminabile, mentre il AN, dopo avere descritto quale concorrente nel delitto un cognato del MU, non aveva poi riconosciuto il soggetto accusato nella fotografia ritraente il AN, ed AN NT, anch'egli partecipe all'azione omicidiaria, non aveva riferito del ruolo svolto dal AN nella fase esecutiva del delitto. Del pari le risultanze anagrafiche provano che il MU aveva avuto più cognati, sicchè l'indicazione del correo quale affine del MU non è univocamente indicativa della persona del AN.
1.2 Avverso la sentenza ha proposto ricorso il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, il quale ne ha chiesto l'annullamento per inosservanza degli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. e per mancanza e contraddittorietà della motivazione. Secondo il ricorrente, la sentenza non ha considerato che, per costante giurisprudenza, non costituisce prova nuova una diversa valutazione di dati già considerati, che si tradurrebbe in un rinnovato apprezzamento critico di emergenze oggettive già conosciute nel procedimento originario, e che, a fronte dell'utilizzo di prove testimoniali, solo la dimostrazione della loro falsità può giustificare l'accoglimento della richiesta di revisione della sentenza e non già il mero dubbio sulla loro affidabilità. In particolare, l'eventualità che il cognato del MU, indicato quale partecipe dell'omicidio dal AN, fosse individuabile in altro soggetto diverso dal AN era stata già considerata ed esclusa dalla Corte di Assise di appello di Reggio Calabria nella sentenza di condanna revocata in base alla considerazione delle informazioni fornite dai collaboratori di giustizia e dalla polizia giudiziaria, dalle quali aveva dedotto che al momento del delitto il rapporto coniugale tra il MU e SO TA si era già interrotto con la separazione e che i fratelli della convivente del MU, OR Rò, erano all'epoca minori di età, uno quattordicenne, l'altro settenne, mentre non vi sarebbe stata nessuna ragione perché sempre il MU dovesse considerare ed indicare quale cognato il fratello della propria ex moglie o uno dei mariti delle di lei sorelle, nonostante la già intervenuta separazione, tanto più che secondo il AN tale soggetto era un più grande di età del MU, condizione che il AN realizzava. Tali considerazioni sono state ritenute dalla Corte di cassazione con la sentenza dell'8/06/2016 prive di vizi logici e coerenti con i dati probatori, oltre che censurate in termini generici col ricorso per cassazione. Pertanto, la questione della corretta identificazione del cognato del MU nel AN era stata già posta e risolta negli stessi termini nel processo definito con la sentenza di condanna.
1.3 Con memoria depositata in data 23 giugno 2018 la difesa di NO AN ha chiesto in via preliminare che il ricorso fosse assegnato alle Sezioni Unite ai sensi dell'art. 610 cod. proc. pen. poiché il procedimento verte su questioni di speciale importanza. Ha quindi eccepito l'inammissibilità del ricorso, in quanto presentato da soggetto estraneo alla richiesta di revisione ai sensi dell'art. 632 cod. proc. pen., dal momento che l'esecuzione della condanna a carico del AN è stata curata dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza irrevocabile, e che lo stesso Procuratore ha anche disposto la scarcerazione del AN dopo l'accoglimento dell'istanza di revisione. Inoltre, l'art. 632 citato conferisce al procuratore generale soltanto la facoltà di richiedere la revisione e non di impugnare la sentenza che l'abbia accolta, facoltà conferita solo alla parte che abbia chiesto la revisione, e l'art. 608 cod. proc. pen. non include l'ipotesi della revoca della condanna all'esito del giudizio di revisione tra i casi in cui è ammesso il ricorso del Procuratore Generale. Ha poi rappresentato che è errata l'indicazione, quale motivo di ricorso, della violazione delle norme di cui agli artt. 629 e 630 cod. proc. pen. e che l'inammissibilità dell'impugnazione discende dalla palese genericità dei motivi che denunciano vizi motivazionali mediante la trascrizione di alcune parti delle sentenze del processo di cognizione senza considerare che l'esame degli elementi probatori nuovi non avrebbe potuto essere compiuto che in relazione a quelli già acquisiti e che non erano mai stati considerati in precedenza: i verbali di dichiarazioni rese da GI e PE AN, mai escussi, i quali avevano escluso di avere subito 2 atti di violenza da parte di NO AC, evento che avrebbe costituito il movente del delitto;
la prova documentale dello stato di incensuratezza di NO AN, inconciliabile col ruolo di complice degli assassini dello AC;
i verbali di interrogatorio di AN NT, il quale non aveva assegnato alcun ruolo al AN;
la sentenza di assoluzione di PA ZA, che non è stata analizzata dalla Corte di appello di Catanzaro. Infine, ha sostenuto che, per essere stato il fatto commesso il 14 ottobre 1992, lo stesso era prescritto a ragione della concessione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull'aggravante per il decorso del termine massimo, pari ad anni ventidue e mesi sei, il che rende inammissibile il ricorso proposto dal P.G. anche per carenza d'interesse. Considerato in diritto Il ricorso è fondato e va quindi accolto.
1.S'impone in via preliminare il rigetto dell'eccezione d'inammissibilità del ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro, sollevata dalla difesa del condannato AN sotto plurimi concorrenti profili. Si nega, in tesi difensiva, sia in linea generale la possibilità di contestazione da parte dell'organo dell'accusa della pronuncia di accoglimento della domanda di revisione che prosciolga l'imputato dall'addebito per il quale aveva riportato condanna, sia l'attribuzione della relativa competenza per ragioni di ordine territoriale all'odierno ricorrente. Il Collegio deve dissentire da entrambe le censure.
1.1 La difesa del AN articola le proprie argomentazioni censorie quanto al primo profilo d'inammissibilità, sostenendo dapprima che, per non avere il Procuratore Generale gravato di ricorso per cassazione, né immediato, né in occasione dell'impugnazione della sentenza, i provvedimenti adottati dalla Corte di appello di trasmissione del procedimento di revisione dalla fase rescindente a quella rescissoria e di acquisizione degli atti dei gradi del precedente processo di cognizione, gli sarebbe preclusa la contestazione della decisione conclusiva di revoca della sentenza di condanna e di proscioglimento dell'imputato. Richiama però in termini inconferenti gli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost., comma 6, i quali si limitano a stabilire come obbligatoria la presenza della motivazione in tutti i provvedimenti giudiziari e la sanzione della nullità per la sua assenza, senza disciplinare sotto nessun profilo il regime delle impugnazioni e della relativa legittimazione, né tanto meno approntare una qualche regolamentazione dell'istituto della revisione. 本 3 Il dedotto impedimento ad impugnare la sentenza di accoglimento dell'istanza di revisione in dipendenza della prestata acquiescenza alle decisioni interlocutorie adottate prima della sua pronuncia non rinviene nel sistema processuale nessun referente positivo e non s'impone nemmeno quale conseguenza obbligata e logicamente pregiudicata dalle questioni trattate: l'introduzione della fase rescissoria e l'assunzione di determinazioni istruttorie, finalizzate all'acquisizione di documenti e dati informativi, tratti dal processo già definito, presuppongono soltanto il giudizio di ammissibilità della domanda e del mezzo istruttorio nei suoi aspetti di novità e di pertinenza al thema probandum, apprezzati in base ai requisiti specifici dettati dal sistema processuale per la revisione, ma non implicano una delibazione di fondatezza della richiesta di revoca, che potrà esplicitarsi soltanto all'atto della valutazione della concludente capacità dimostrativa delle prove assunte. Non sussiste la dedotta inscindibilità logico-giuridica dei provvedimenti;
pertanto, la mancata immediata o differita impugnazione delle ordinanze antecedenti la sentenza di revisione assume il solo significato di non contestazione sui profili fattuali e giuridici affrontati e risolti, ma non implica la rinuncia a reagire contro la decisione finale, se ritenuta illegittima o incongruamente motivata e non ostacola la proposizione del ricorso per cassazione per rimuoverla.
1.2La difesa del AN assume poi che al Procuratore Generale non sarebbe conferita dal sistema processuale la facoltà di impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata in sede di revisione poiché la legge gli assegna soltanto la legittimazione, unitamente quella del condannato e dei suoi congiunti, a richiedere la revisione ai sensi dell'art. 632, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., mentre una volta introdotto il relativo giudizio, secondo la disposizione dell'art. 634 cod. proc. pen., la possibilità di impugnare mediante ricorso sarebbe confinata all'ordinanza di inammissibilità della richiesta proposta. Supporta la propria tesi con l'assenza di ulteriori previsioni normative, dettate per la revisione, che conferiscano la legittimazione a ricorrere al Procuratore Generale, cui è consentito esperire tale mezzo di impugnazione soltanto avverso la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, conseguente all'accoglimento della domanda di revisione, e con mancata inclusione nell'art. 608 cod. proc. pen. delle sentenze di proscioglimento pronunciate all'esito del giudizio di revisione.
1.2.1L'art. 640 cod. proc. pen. stabilisce testualmente "la sentenza pronunciata nel giudizio di revisione è soggetta al ricorso per cassazione" ed in tal modo definisce il rimedio esperibile, riferito indistintamente ad ogni provvedimento adottato nella forma della sentenza, sia esso di inammissibilità, di rigetto o di accoglimento della domanda, senza però dettare nessuna previsione per individuare i soggetti legittimati alla sua proposizione e per conferirla o negarla al pubblico ministero distrettuale. In tali termini il vigente codice di procedura penale ha innovato rispetto alla corrispondente disposizione, contenuta nel codice del 1930, il quale all'art. 569, comma 2, in conseguenza della prevista separazione tra fase rescindente, assegnata al giudizio della Corte di cassazione, e fase rescissoria di competenza del giudice di merito in sede di rinvio, alla rubrica "Impugnabilità della sentenza del giudice di rinvio per revisione" stabiliva: "La sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di rinvio è soggetta al ricorso per cassazione da parte del pubblico ministero. Se è stata violata la disposizione della prima parte dell'articolo 566, la corte di cassazione decide anche nel merito. La sentenza del giudice predetto che conferma la sentenza di condanna è inoppugnabile, anche se pronunciata in primo grado;
ma non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi".
1.2.2 Ciò nonostante, merita condivisione l'opinione dottrinale per la quale, in difetto di una esplicita testuale individuazione dei soggetti legittimati, tale operazione può effettuarsi mediante ricorso al criterio della titolarità dell'interesse a contestare la pronuncia di accoglimento della domanda, che in linea astratta è riconoscibile a chi ha proposto la domanda ed a tutti coloro che sono stati parte del giudizio di revisione. La legittimazione ad impugnare va dunque riconosciuta a chi abbia proposto la domanda secondo l'elencazione contenuta nell'art. 632 cod. proc. pen., a chi abbia assunto tale qualità per vicende sopravvenute legate alla necessità di integrare il contraddittorio in base a quanto previsto dall'art. 601 cod. proc.pen., richiamato dal primo comma dell'art. 636 cod. proc. pen., nonché al procuratore generale presso la corte di appello, che ha rappresentato la parte pubblica nel processo di revisione. Esigenze di giustizia sostanziale e di tutela dell'interesse pubblico alla correttezza delle decisioni giudiziali hanno indotto il legislatore a prevedere in via autonoma la legittimazione del procuratore generale ed esse, per la razionalità e la coerenza del sistema processuale, non possono essere garantite soltanto nella fase di attivazione del rimedio straordinario della revisione, ma vanno riconosciute anche quando la conclusione del relativo processo comporti il proscioglimento dell'imputato già condannato. L'opposta soluzione, suggerita dalla difesa del AN, finirebbe per condurre ad esiti incostituzionali perchè, in assenza di un espresso divieto normativo ed a fronte di una norma, l'art. 640 cod. proc. pen., che esplicitamente non assegna il potere di impugnare al procuratore generale, ma nemmeno al condannato, creerebbe una ingiustificata ed irrazionale disparità di posizioni e di facoltà tra le parti processuali in danno di quella pubblica. Inoltre, 5 ulteriori argomenti testuali e sistematici avvalorano tale conclusione.
1.2.3 Si ricorda che la materia delle impugnazioni è regolata dal principio generale, sancito dall'art. 568, commi 1 e 3, cod. proc. pen., di tassatività, per il quale è la legge a stabilire, non soltanto i provvedimenti soggetti ad impugnazione ed il relativo mezzo di contestazione, ma anche a conferire soggettivamente il diritto di impugnazione. La seconda parte del terzo comma dell'art. 568 introduce ulteriore previsione di completamento della disposizione generale del primo comma, per la quale, se la legge non distingue tra le diverse parti, tale diritto spetta a ciascuna di esse, disposizione che è riferibile anche all'istituto della revisione, posto che l'art. 640 citato non contiene previsioni differenziate per una parte rispetto alle altre dalle quali poter desumere una differente disciplina della legittimazione ad impugnare, ma, come già detto, attribuisce soltanto il diritto di proporre ricorso per cassazione. Né apporta argomenti favorevoli alla tesi qui avversata la formulazione dell'art. 608 cod. proc. pen., per il quale il ricorso per cassazione può essere proposto dal procuratore generale contro ogni sentenza di condanna o di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile: in questa seconda categoria rientra appunto la sentenza, di qualunque tenore essa sia, emessa nel giudizio di revisione, posto che non è consentita la contestazione mediante appello. Inoltre, l'ambito della legittimazione a ricorrere per cassazione, stabilito per il procuratore generale, non è limitato soltanto alle sentenze appellabili o inappellabili, poiché l'attuale comma 3 dello stesso articolo la riconosce anche per i casi contemplati dall'art. 569 cod. proc. pen. e da altre disposizioni di legge, che non sono nemmeno elencate. In quest'ultima ipotesi rientra la sentenza pronunciata sulla domanda di revisione, a nulla rilevando che l'art. 608 non menzioni l'ipotesi della revoca della sentenza di condanna quale presupposto della pronuncia di proscioglimento.
1.3Del pari infondata è la pretesa esclusione nel caso specifico della legittimazione del Procuratore Generale presso la Corte di appello di Catanzaro perchè diverso da quello nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna revocata. Tale eccezione ignora il disposto dell'art. 568, comma 3, cod. proc. pen. ed il principio tradizionale, per cui il p.m. ripete la competenza da quella del giudice presso il quale esercita le sue funzioni e da tale simmetria trae giustificazione anche la titolarità del potere di impugnazione, salvo deroghe espresse. In tal senso si sono espresse le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., n. 22531 del 31/5/2005, Campagna, rv. 231056; Sez. U, n. 31011 del 28/05/2009, P.G. in proc. Colangelo, rv. 244029), con pronunce che, seppure riguardanti la legittimazione del p.g. ad impugnare provvedimenti emessi in sede di riesame o di شهر 6 appello cautelare e le sentenze del giudice di pace, hanno espresso principi più generali, riconoscendo valenza tendenziale al collegamento tra ufficio di procura e ufficio giudicante. La peculiare struttura del procedimento di revisione, riflesso della natura di mezzo straordinario d'impugnazione, si percepisce nell'attribuzione della competenza funzionale a decidere ad un organo specifico, diverso da quello che ha emanato la sentenza di condanna, ossia alla corte di appello determinata ai sensi dell'art. 11 cod. proc. pen., davanti alla quale le funzioni dell'accusa sono svolte da un magistrato dell'ufficio requirente, istituito presso la medesima corte, che, per aver preso parte al giudizio, deve ritenersi anche ammesso a contestarne la decisione finale di accoglimento della domanda. Pertanto, ancorchè l'art. 632 citato attribuisca la legittimazione ad avanzare istanza di revisione al procuratore generale presso la corte di appello, nel cui distretto è stata pronunciata la sentenza di condanna, tanto non autorizza a negare la legittimazione ad impugnare al procuratore del diverso distretto, che abbia partecipato al giudizio di revisione, in assenza di espresse limitazioni contenute nell'art. 640 cod. proc. pen., potendosi ravvisare una legittimazione concorrente in capo ai due uffici requirenti. L'eccezione della difesa del AN va dunque respinta e va formulato il seguente principio di diritto: "poichè l'art. 640 cod. proc. pen. stabilisce soltanto che la sentenza emessa all'esito del giudizio di revisione è impugnabile mediante ricorso per cassazione senza prevedere quali soggetti siano legittimati alla sua proposizione, deve riconoscersi al procuratore generale presso la corte di appello che abbia partecipato al processo di revisione legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza che, in accoglimento della domanda, abbia revocato la sentenza di condanna e prosciolto l'imputato".
1.4 Infine, non merita condivisione nemmeno la censura d'inammissibilità del ricorso, sollevata in ordine al suo contenuto di critica alla decisione avversata. L'atto esprime ritualmente il dissenso del proponente, indicando i punti della pronuncia investiti della richiesta di annullamento e le relative ragioni in relazione a motivi deducibili ex art. 606, commza 1, cod. proc. pen. e correttamente articolati in relazione alla successione delle decisioni assunte nel processo di cognizione ed all'ambito oggettivo degli accertamenti in esso condotti.
2. Risolte le questioni preliminari, ritiene il Collegio che il ricorso meriti accoglimento.
2.1 La sentenza in verifica ha ritenuto di dover revocare la condanna pronunciata nei confronti del AN sulla scorta di una duplice "ratio decidendi", ossia per il ravvisato contrasto tra la decisione assunta nei suoi riguardi e la sentenza di assoluzione, emessa a carico del coimputato PA ZA, e per 7 l'insufficienza del "quadro accusatorio tracciato nell'impugnata sentenza valutato alla luce delle nuove emergenze probatorie dedotte".
2.2 Come fondatamente lamentato in ricorso, la prima ragione di accoglimento della domanda non riceve nella motivazione della sentenza una precisa illustrazione giustificativa, che dia conto dei profili fattuali del contrasto insanabile tra i due giudicati posti a raffronto, essendosi la Corte di appello limitata a rilevarne la contraddittorietà senza specificare quali specifici fatti, accertati in una pronuncia, siano contraddetti da quanto emerso nel separato giudizio. Nè può ritenersi sufficiente il mero rilievo circa la difformità del verdetto, di condanna in un caso, assoluzione nell'altro, che non implica di per sé una insanabile inconciliabilità di statuizioni inerenti il medesimo fatto storico, poiché non dimostra la attribuzione ai due imputati in tesi accusatoria di identità di ruoli, di efficienza causale nella produzione dell'evento e di emergenze probatorie. Ed è già sufficiente il rilievo della rilevata carenza motivazionale per disporre l'annullamento della sentenza impugnata, tanto più che il medesimo profilo di conflitto tra giudicati era stato incluso nell'ambito delle doglianze devolute alla cognizione del giudice di legittimità, quale motivo nuovo articolato con apposita memoria, ed al riguardo nella sentenza n. 30909 dell'8 giugno 2016 la quinta sezione di questa Corte, aveva testualmente stabilito: "Manifestamente infondate sono le doglianze relative all'omessa considerazione dell'esito del processo a carico del coimputato ZA (ribadite con il secondo dei motivi nuovi), atteso che il giudice non è vincolato dalle valutazioni compiute in altri procedimenti in merito all'attendibilità o al significato del comune compendio probatorio ( tanto meno il contrasto valutativo tra giudicati potrebbe costituire presupposto per una eventuale revisione ai sensi dell'art. 630 lett. a) c.p.p., come ipotizzato dalla difesa). Peraltro la Corte territoriale non si è sottratta al confronto con le ragioni dell'assoluzione del citato ZA, evidenziando come le stesse non abbiano implicato una valutazione negativa sull'attendibilità del AL, nè su quella del AN, le cui dichiarazioni non sono state ritenute in quel procedimento idonee ad integrare la prova della responsabilità del summenzionato ZA soltanto perchè ritenute prive di effettivi riscontri individualizzanti relativi alla persona di quest'ultimo, e non per la ritenuta inattendibilità intrinseca dei " collaboratori. La Corte di merito non ha minimamente considerato le superiori statuizioni, nè si è interrogata sul loro valore dirimente anche ai fini della decisione da assumere sulla revisione, incorrendo così in una grave carenza motivazionale.
2.3Sono fondate anche le restanti censure prospettate dal ricorrente. Nella sentenza in esame si è proceduto ad una rinnovata disamina delle fonti probatorie e si è concluso per l'insufficiente concludenza dei relativi esiti perchè: quanto riferito 8 dal collaboratore TT, appreso "de relato" dal MU, ormai deceduto, non suscettibile di verifica e conferma e non riceve adeguato riscontro dal contributo conoscitivo offerto dal collaboratore AN, il quale, dopo avere descritto quale concorrente nel delitto un cognato del MU, non aveva poi riconosciuto il soggetto accusato nella fotografia ritraente il AN, mentre AN NT, anche {gli partecipe all'azione omicidiaria, non aveva riferito del ruolo svolto dal AN nella fase esecutiva del delitto. Inoltre, la Corte di appello ha rinvenuto una smentita all'ipotesi di accusa nelle risultanze anagrafiche, documentate con la domanda di revisione, attestanti che il MU aveva avuto più cognati, sicchè l'indicazione del AN che ha chiamato in correità il cognato del MU non identifica univocamente la persona del AN. Ebbene, anche su questi aspetti fattuali il giudice della revisione non pare avere tenuto conto degli accertamenti contenuti nella sentenza di condanna e della successiva positiva considerazione operata dalla Corte di cassazione nella fase di legittimità. In particolare, superata la questione dell'utilizzabilità delle dichiarazioni del TT con l'applicazione del disposto dell'art. 195 cod. proc. pen., tutte le ragioni di sospetto e di dedotta inattendibilità del AN sembrano essere state già valutate e respinte. Inoltre, anche la documentazione anagrafica, che dovrebbe fornire dati di conoscenza sui rapporti di parentela ed affinità tra il MU e soggetti di sesso maschile dalle caratteristiche compatibili con le accuse mosse dal AN, è stata oggetto di puntuale valutazione da parte della Corte di appello di Reggio Calabria nel giudizio di cognizione, tanto che a pag. 35 della motivazione della sua sentenza aveva escluso che, oltre al AN, altri affini del MU potessero essere stati coinvolti nell'omicidio di NO AC. Le medesime tematiche hanno superato anche il vaglio condotto nella fase di legittimità, tanto che la Corte di cassazione ha dato atto di come i giudici di rinvio avessero tenuto conto dell'articolato sviluppo della vita sentimentale del citato MU e dunque del fatto che, a seguito delle molteplici stabili relazioni (coniugali e non) instaurate dal medesimo nel tempo, questi abbia avuto più cognati anche solo di fatto. Non è dunque giuridicamente corretto e non è sorretto da logica considerazione il giudizio espresso in sentenza, che ha valorizzato come prove nuove materiale documentale prodotto dalla difesa senza avere verificato se fosse stato già considerato o meno nell'ambito del processo di cognizione.
2.4 Merita soltanto aggiungere che se la finalità perseguita dall'istituto della revisione è quella di rimuovere l'errore giudiziario mediante la sostituzione della nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo giudizio, perché sia assicurata l'effettività di tale rinnovato intervento cognitivo e l'attuazione della funzione 9 dell'istituto nella sua natura di strumento difensivo diverso da un mezzo di impugnazione tardivo, esso deve esprimersi mediante l'apprezzamento di elementi di indagine differenti da quelli già valutati nel processo conclusosi con la sentenza precedente (sez. 6, n. 28267 del 10/05/2017, Buzzerio, rv. 270414; sez. 5, n. 24070 del 27/04/2016, Livadia, rv. 267067; sez. 6, n. 3943 del 15/01/2016, Bonanno, rv. 267016), che, rapportati comparativamente a questi, diano conto dell'inconsistenza logica e giuridica dell'ipotesi di accusa. E', invece, estranea al perimetro cognitivo assegnato al giudice della revisione la formulazione di una propria autonoma rivalutazione di temi istruttori già trattati e definiti nella precedente sede decisoria in assenza di dati conoscitivi nuovi, ossia non previamente conosciuti. Di tali consolidati principi la Corte distrettuale di Catanzaro non risulta avere fatto puntuale applicazione, il che comporta l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della medesima Corte che dovrà rinnovare il giudizio, colmando da un lato le lacune motivazionali segnalate, dall'altro rispettando le indicazioni in punto di diritto, fornite con la presente sentenza.
3. Infine, ritiene il Collegio che siano manifestamente infondate le considerazioni espresse dalla difesa del AN in ordine alla possibilità di rilevare nel giudizio di revisione la maturata estinzione per prescrizione del reato per il quale l'imputato ha riportato condanna irrevocabile: la pretesa non trova nessun referente normativo che l'autorizzi, poiché i presupposti di ammissibilità della domanda di revisione sono definiti tassativamente dall'art. 630 cod. proc. pen. e nessuna delle ipotesi ivi previste contempla la possibilità di dedurre quale causa di revisione il verificarsi dopo il giudicato di una causa estintiva del reato. Inoltre, la definizione del rapporto processuale con la decisione divenuta irrevocabile impedisce di assegnare rilevanza al decorso del tempo perché essa, come condivisibilmente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con recente pronuncia che ha definito la relazione tra prescrizione ed effetto estensivo per il coimputato non impugnante dell'impugnazione proposta da altro coimputato per fare valere la prescrizione (Cass., Sez. U., n. 3391 del 26/10/2017, Pg in proc. Visconti, rv. 271539), "segna il limite di ogni possibile computo del tempo di prescrizione".
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma, il 19 settembre 2018. DEPOSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente IN CANCELLERIA Angela Tardio Monica Boni Angel Evol -6 FEB 2019 IL CANCELLIERE Stefanie FAIELLA 10