Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 28267
CASS
Sentenza 10 maggio 2017

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione del processo, avanzata in ragione di una perizia psichiatrica effettuata in diverso procedimento, che aveva riconosciuto il vizio totale di mente dell'imputato in epoca antecedente alla commissione del fatto oggetto dell'istanza di revisione).

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 28267
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28267
    Data del deposito : 10 maggio 2017

    Testo completo