Sentenza 10 maggio 2017
Massime • 1
L'istituto della revisione è diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio; affinchè il giudizio sia ritenuto "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato l'ordinanza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione del processo, avanzata in ragione di una perizia psichiatrica effettuata in diverso procedimento, che aveva riconosciuto il vizio totale di mente dell'imputato in epoca antecedente alla commissione del fatto oggetto dell'istanza di revisione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/05/2017, n. 28267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28267 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2017 |
Testo completo
2 82 67-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano H LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1018 Giacomo Paoloni - Presidente - CC 10/05/2017 Maurizio Gianesini - Angelo Costanzo R.G.N. 49987/2016 Emilia Anna Giordano Alessandra Bassi Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER ES, nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 31/03/2016 della Corte d'appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Massimo Galli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d'appello di Potenza ha dichiarato inammissibile la richiesta di revisione del processo avanzata da ES ER ai sensi dell'art. 630 cod. proc. pen. nel procedimento per i reati di resistenza a pubblico ufficiale ed oltraggio a pubblico ufficiale commessi il 26 aprile 2011, deciso con sentenza irrevocabile del Tribunale di AN (dichiarato inammissibile per tardività il proposto appello). Richiesta di revisione avanzata sul presupposto che la perizia psichiatrica disposta nel diverso procedimento definito dal Tribunale di AN con sentenza del 17 luglio 2015 resiskund (per i reati di pubblico ufficiale, lesioni personali e evasione, commessi il 2 marzo 1 2013) ha accertato la non imputabilità di ES ER per vizio totale di mente. A sostegno della declaratoria d'inammissibilità, la Corte d'appello ha evidenziato che l'accertamento è stato disposto in un diverso procedimento e ha acclarato, non la mancanza totale di capacità d'intendere e di volere, bensì soltanto l'insufficienza mentale dell'imputato; che i fatti oggetto del procedimento sub iudice risultano collegati, ma non oggettivamente incompatibili con quelli oggetto del separato procedimento per il reato di evasione;
che non è consentita la revisione del processo che presupponga una nuova valutazione delle prove e, dunque, un diverso apprezzamento da parte del giudice di merito.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso ES ER, a mezzo del difensore di fiducia Avv. Luca Balistreri, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 630, comma 1 lett. a) e c), cod. proc. pen. Il ricorrente evidenzia che la Corte d'appello ha errato nel motivare l'insussistenza dei presupposti per la revisione in considerazione dell'assenza di un'incompatibilità fra giudicati anziché come dedotto alla luce della "nuova prova", costituita dalla perizia psichiatrica - disposta nel diverso procedimento. Si rimarca che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice del gravame, il perito ha concluso nel senso di riconoscere il "vizio totale di mente" dell'imputato per una patologia che lo affligge dal 2003, da che discende la sua incapacità di intendere e di volere anche all'epoca di commissione del fatto oggetto del presente procedimento. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e la decisione in verifica deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro per nuova deliberazione sulla richiesta di revisione.
2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte, l'istituto della revisione non si configura come un'impugnazione tardiva che permette di dedurre in ogni tempo ciò che nel processo, definitivamente concluso, non è stato rilevato o non è stato dedotto, bensì costituisce un mezzo straordinario di impugnazione che consente, in casi tassativi, di rimuovere gli effetti del giudicato dando priorità alla esigenza di giustizia sostanziale rispetto a quella di certezza dei rapporti giuridici: da ciò deriva che l'efficacia risolutiva del giudicato non può avere come presupposto una diversa valutazione del dedotto o una inedita disamina del deducibile (il giudicato, infatti, copre entrambi), bensì l'emergenza 2 di nuovi elementi estranei e diversi da quelli del definito processo (Sez. 3, n. 2940 del 20/09/1995, Rossi, Rv. 203112). L'istituto della revisione è, invero, diretto a che al giudicato sia sostituita una nuova, diversa pronuncia, all'esito di un nuovo, diverso, giudizio;
ma, perché il giudizio sia "nuovo", esso deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti ed altri, Rv. 193421).
3. Tanto ricorre nella specie là dove, a sostegno della revisione, il ricorrente ha indicato, non l'inconciliabilità dei fatti posti a base di altra decisione passata in giudicato ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. a), cod. proc. pen. come - argomentato dal Collegio del gravame -, bensì una "nuova prova" ai sensi dell'art. 630, comma 1 lett. c), stesso codice, segnatamente la perizia psichiatrica disposta in un diverso procedimento che ha accertato la totale incapacità di intendere e di volere del ER da epoca risalente ed, in ipotesi, antecedente al tempus commissi delicti. Già questo sarebbe di per sé sufficiente a rendere fondato il ricorso, avendo il Collegio d'appello motivato il provvedimento assunto de plano con argomentazioni distoniche rispetto al devoluto e, dunque, inidonee a supportare la "manifesta infondatezza" delle ragioni poste a base della richiesta di revisione che, ai sensi dell'art. 634 cod. proc. pen., giustificano la decisione d'inammissibilità.
4. D'altra parte, la Corte d'appello ha comunque errato nel dichiarare l'inammissibilità de plano della richiesta di revisione, non potendo ritenersi, almeno non ictu oculi, che la prova dedotta a fondamento della richiesta ex art. 630 cod. proc. pen. non fosse nuova né inutile a travolgere il giudicato di condanna. Ed invero, contrariamente a quanto argomentato nell'ordinanza impugnata, la perizia psichiatrica disposta nel diverso procedimento ed allegata alla richiesta di revisione ha concluso nel senso che ER ES non aveva alla data della commissione del reato piena capacità d'intendere e di volere, perchè affetto da grave insufficienza mentale in epilettico", patologia mentale risalente almeno da 2003, data del primo documentato ricovero. In coerenza con le conclusioni peritali, il Tribunale di AN, con sentenza del 17 luglio 2015, ha assolto ER dai reati ascrittigli "perché persona non imputabile per vizio totale di mente al momento di commissione del fatto". Ne discende che le nuove allegazioni difensive, lungi dal potersi classificare quali manifestamente irrilevanti ai fini dell'eventuale ribaltamento del giudizio di 3 condanna, avrebbero meritato un vaglio nel contraddittorio delle parti ai sensi degli artt. 626 e seguenti cod. proc. pen.
5. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Catanzaro, competente a norma dell'art. 634, comma 2, cod. proc. pen.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione alla Corte d'Appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il 10 maggio 2017 Il consigliere estensore Il Presidente Giacomo Paoloni Alessandra Bassi DEPOSITATO IN CANCELLERIA| -7 2017 A IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M C E R P Piera Esposito 4