Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 28306
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Sentenza 1 aprile 2003

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In tema di esercizio abusivo di una professione (art. 348 cod. pen.), pur dovendosi ritenere che, di regola, con riguardo alle professioni sanitarie, l'iscrizione all'albo professionale, prevista come obbligatoria dall'art. 8 del D.Lgs.C.P.S. 13 settembre n. 233, costituisca parte integrante dell'abilitazione la cui mancanza dà luogo alla configurabilità del reato, deve tuttavia escludersi che alla suddetta iscrizione - da intendersi come prevista, in realtà, per i soli esercenti la "libera professione" - siano tenuti gli operatori sanitari (nella specie, infermieri professionali) i quali rivestano la qualifica di dipendenti di enti pubblici, essendo, anzi, per costoro espressamente prevista dall'art. 10 del citato D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946 la mera possibilità dell'iscrizione all'albo, "limitatamente all'esercizio della libera professione", ove questo non sia loro vietato dagli ordinamenti dell'ente dal quale essi dipendono.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2003, n. 28306
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28306
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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