Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1969, n. 1636
CASS
Sentenza 13 maggio 1969

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Massime3

Nella rappresentanza in Italia di una societa estera di Assicurazione, il rapporto intercorrente fra la societa rappresentata e il rappresentante, si atteggia diversamente a seconda che lo si esamini nei confronti dei terzi o tra le parti mentre nei rapporti con i terzi deve soddisfare ad esigenze pubblicistiche prescritte dalla legge e tutela di interessi generali, nei rapporti interni puo assumere la configurazione che le parti, nella loro autonomia, ed in relazione anche alla natura del rappresentante (persona fisica o giuridica), ritengano di adottare, non essendovi al riguardo altro limite che quello della compatibilita con il potere di rappresentanza prescritto dallo art. 32 RDL 29 aprile 1923, n.966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n.473.*

L'ambito della cognizione del giudice e determinato dalle conclusioni formulate ex art.189 cod.proc.civ. avanti al giudice istruttore, e non si estende alle questioni che le parti, in violazione dell'art. 190 dello stesso codice prospettino nella comparsa conclusionale, ancorche tali questioni trovino riscontro nell'atto di citazione o nella comparsa di risposta. ( V. 2411-68, massima n.334793 1719-67, massima n.328571 1106-66, massima n.322211 1356-64).*

La facolta, al collegio riconosciuta dall'art.189, ultimo comma, cod.proc.civ. di decidere tutta la causa anche quando questa gli sia stata rimessa per la decisione di una questione preliminare, non puo essere limitata dalle parti, in quanto non dalla volonta di esse ma dalla legge traggono origine i predetti poteri decisori. ( V. 281-66, massima n.320538).*

Commentario1

  • 1Circolare del 26/04/1985 n. 11 - Min. Finanze - Imposte Dirette
    Min. Finanze · 26 aprile 1985

    E\' stato chiesto da piu\' parti a questo Ministero di far conoscere se gli agenti di assicurazione, agli effetti della applicazione del nuovo regime di determinazione forfettaria del reddito introdotto dall\'art. 2, comma 9, del decreto legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito con modificazioni, nella legge 17 febbraio 1985, n. 17, siano inquadrabili nella voce 36 della tabella B allegata al decreto stesso (intermediari senza deposito, compresi i commissionari) ovvero nella voce 39 della tabella medesima e se, conseguentemente, sia applicabile la percentuale di detrazione del 17 per cento o del 27 per cento. Al riguardo questo Ministero rileva, in via preliminaria, che agli …

     Leggi di più…
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 13/05/1969, n. 1636
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1636
Data del deposito : 13 maggio 1969

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