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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 27/03/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
RG n. 100/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 100/2025, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA e dall'avv. , Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GRIS MATTIA e dall'avv. CP_1
PRALORAN MATTIA
resistente
e con l'intervento del
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
Controparte_2
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 3 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
(PAKISTAN) il 29/12/1980) e (nato a [...] CP_1 il 21/08/1984), coniugati in Pakistan in data 08/12/2006 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Salorno al n. 32, Parte II , Serie C, dell'anno
2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. i figli minori , nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il 17 febbraio Persona_3
2013, vengono affidati in via esclusiva alla madre, considerata l'assenza di contatti tra i genitori;
i figli rimarranno collocati presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 circa;
3. il sig. contribuisce al mantenimento dei figli minori, fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, corrispondendo l'importo di Euro 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, e quindi di Euro 600,00 complessivamente, da versarsi con decorrenza da gennaio 2025 sul conto pagina 2 di 3 corrente intestato alla ricorrente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese: tale assegno verrà automaticamente rivalutato con decorrenza al primo gennaio di ogni anno, a far data da gennaio 2026 (base gennaio 2025), secondo gli aumenti del costo della vita pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano;
4. le parti sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli minori con espresso riferimento, quanto alla loro determinazione ed individuazione, al Protocollo del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024;
5. i contributi pubblici (statali/provinciali/regionali) legati al nucleo famigliare, ivi compreso l'assegno unico universale ed eventuali detrazioni fiscali spettano integralmente alla madre;
6. con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano il 26/03/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
DORFMANN Julia Presidente relatore POL Daniela Giudice
TSCHAGER Simon Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 100/2025, promosso da
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. DALLO SONIA e dall'avv. , Parte_1
ricorrente
nei confronti di
, rappresentato/a e difeso/a dall'avv. GRIS MATTIA e dall'avv. CP_1
PRALORAN MATTIA
resistente
e con l'intervento del
PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
Controparte_2
- parte intervenuta -
avente per oggetto: Separazione giudiziale
Il Tribunale
pagina 1 di 3 rilevato
che ha instaurato il presente procedimento nei confronti di Parte_1 CP_1
;
[...]
che successivamente le parti hanno formulato le sotto riportate conclusioni congiunte;
che gli accordi intervenuti tra le parti sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole;
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto del/ minore/i non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
PRONUNCIA
la separazione personale dei coniugi (nata a [...] Parte_1
(PAKISTAN) il 29/12/1980) e (nato a [...] CP_1 il 21/08/1984), coniugati in Pakistan in data 08/12/2006 con atto trascritto nei registri dell'Ufficio di Stato Civile del Comune di Salorno al n. 32, Parte II , Serie C, dell'anno
2017, ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune sopra indicato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge;
DISPONE
che la separazione sia regolamentata dalle seguenti condizioni che vengono pertanto omologate:
1. i figli minori , nata a [...] il [...], Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...] e , nato a [...] il 17 febbraio Persona_3
2013, vengono affidati in via esclusiva alla madre, considerata l'assenza di contatti tra i genitori;
i figli rimarranno collocati presso la madre;
2. il padre potrà vedere e tenere con sé i figli ogni sabato, dalle ore 9.30 alle ore 13.30 circa;
3. il sig. contribuisce al mantenimento dei figli minori, fino al CP_1 raggiungimento dell'indipendenza economica degli stessi, corrispondendo l'importo di Euro 200,00 mensili in favore di ciascun figlio, e quindi di Euro 600,00 complessivamente, da versarsi con decorrenza da gennaio 2025 sul conto pagina 2 di 3 corrente intestato alla ricorrente entro e non oltre il giorno 20 di ogni mese: tale assegno verrà automaticamente rivalutato con decorrenza al primo gennaio di ogni anno, a far data da gennaio 2026 (base gennaio 2025), secondo gli aumenti del costo della vita pubblicati dall'ASTAT per la Provincia di Bolzano;
4. le parti sosterranno in misura del 50% ciascuno le spese straordinarie per i figli minori con espresso riferimento, quanto alla loro determinazione ed individuazione, al Protocollo del Tribunale di Bolzano di data 26.11.2024;
5. i contributi pubblici (statali/provinciali/regionali) legati al nucleo famigliare, ivi compreso l'assegno unico universale ed eventuali detrazioni fiscali spettano integralmente alla madre;
6. con compensazione delle spese di lite.
Così deciso in Bolzano il 26/03/2025
Il Presidente estensore
Julia Dorfmann
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