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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/09/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE QUINTA CIVILE nella persona del Giudice unico dott. Filippo Marasà ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4683/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, in persona del Parte_1
rappresentante legale pro-tempore (P.IV ), rappresentata e P.IV_1
difesa dall'Avv. GIOVANNI DI SALDO, giusta procura allegata in atti;
- appellante –
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTIAN C.F._1
ALESSI, giusta procura allegata in atti;
- appellato -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (P.IV ), rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA P.IV_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(già ha proposto appello avverso la
[...] Parte_2
sentenza n. 105/2021 con la quale il Giudice di Pace di – CP_2
decidendo in merito all'azione proposta da al fine di Controparte_1
sentir dichiarata l'inesistenza del debito pari ad euro 2.715,68 iscritto a ruolo (a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada) in forza della cartella di pagamento n. 296201440033571236, conosciuta a seguito di una richiesta di estratto di ruolo presentata a
[...]
– annullava la medesima cartella di pagamento, nonché la Parte_2
relativa somma iscritta a ruolo.
In particolare, l' ha censurato la sentenza Parte_3
appellata per l'omessa pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta dal avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta CP_1
cartella di pagamento e ne ha altresì dedotto l'erroneità per aver, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quater D.L. n. 564/1994 e del
D.M. n. 37/1997, ritenuto valido il procedimento in autotutela avviato su istanza del nei confronti dell' al fine di ottenere CP_1 Pt_1
l'annullamento della summenzionata cartella e, dunque, per avere ritenuto prescritta la pretesa erariale. L'opponente ha pertanto chiesto al
Tribunale, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare l'opposizione proposta dal con vittoria CP_1
delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
2 Costituitosi in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello, ne ha chiesto il rigetto unitamente alla conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto Controparte_2
preliminarmente di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Ritiene il Tribunale che coglie nel segno ed è dunque fondata l'eccezione, formulata dall' di Parte_1
inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da
[...]
. CP_1
A tal fine, è opportuno riepilogare il quadro interpretativo di riferimento. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n.
22946/2016; Cass. Civ. n. 20618/2016; Cass. Civ. n. 27799/2018; Cass.
Civ. n. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate, qualora il debitore eccepisse la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), detta eccezione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di
3 ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva;
ricorreva,
in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella;
diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate, qualora il contribuente eccepisse la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non potesse impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, si riteneva, in linea di principio, che la prescrizione
4 (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) potesse essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità
della relativa notifica – era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della CP_3
riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19
D.lgs. n. 1992/546, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della norma imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità
prevista da tale norma – non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima (non potendosi comprimere o ritardare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale,
ove non ricorresse la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione).
Giova sottolineare che, in ogni caso, la generale impugnabilità della cartella non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente,
infatti, era comunque tenuto a dimostrare nel caso concreto l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo
5 provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è
poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv.
in L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, con l'inserimento del comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di
ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto
nell'art. 80 comma IV Codice dei Pubblici Appalti di cui al D.lgvo 50/2016,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si
assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(ossia le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. La suddetta
6 normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica,
anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Sulla portata di tale ultima disposizione, peraltro, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del
6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di
riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,
inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il
comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio, non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità delle domande formulate in primo grado da allo scopo di Controparte_1
vedere affermata l'inesistenza del credito portato dalla cartella sopramenzionata, in quanto la concreta vicenda, oggetto di esame in questa sede, non rientra in nessuna delle ipotesi eccezionalmente escluse dall'ambito della regola generale della non impugnabilità dell'estratto del ruolo, avuto riguardo alla mancanza di allegazioni, da parte dell'attore in primo grado, denotanti la presenza, nel caso di specie, di una delle predette ipotesi eccezionali.
Pertanto, il non ha concretamente dedotto e comprovato il CP_1
proprio interesse ad agire sicché, in accoglimento dell'appello, le domande
7 formulate in primo grado dallo stesso vanno dichiarate inammissibili.
Tenuto conto che la disciplina inerente all'interesse ad agire è
intervenuta nelle more del giudizio sussistono però i presupposti per compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- In riforma della sentenza n. 105/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 12.10.2021, dichiara inammissibili le domande formulate CP_2
in primo grado da;
Controparte_1
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
Palermo, 30/09/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
8
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4683/2022 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili, corrente
TRA
, in persona del Parte_1
rappresentante legale pro-tempore (P.IV ), rappresentata e P.IV_1
difesa dall'Avv. GIOVANNI DI SALDO, giusta procura allegata in atti;
- appellante –
E
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. CHRISTIAN C.F._1
ALESSI, giusta procura allegata in atti;
- appellato -
E NEI CONFRONTI DI
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_2
tempore (P.IV ), rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA P.IV_2
DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO;
- appellata -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate dalle parti ex art. 127 ter, comma 1, c.p.c..
MOTIVZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
(già ha proposto appello avverso la
[...] Parte_2
sentenza n. 105/2021 con la quale il Giudice di Pace di – CP_2
decidendo in merito all'azione proposta da al fine di Controparte_1
sentir dichiarata l'inesistenza del debito pari ad euro 2.715,68 iscritto a ruolo (a titolo di sanzioni per violazioni del Codice della Strada) in forza della cartella di pagamento n. 296201440033571236, conosciuta a seguito di una richiesta di estratto di ruolo presentata a
[...]
– annullava la medesima cartella di pagamento, nonché la Parte_2
relativa somma iscritta a ruolo.
In particolare, l' ha censurato la sentenza Parte_3
appellata per l'omessa pronuncia di inammissibilità dell'opposizione proposta dal avverso l'estratto di ruolo relativo alla predetta CP_1
cartella di pagamento e ne ha altresì dedotto l'erroneità per aver, in violazione e falsa applicazione dell'art. 2 quater D.L. n. 564/1994 e del
D.M. n. 37/1997, ritenuto valido il procedimento in autotutela avviato su istanza del nei confronti dell' al fine di ottenere CP_1 Pt_1
l'annullamento della summenzionata cartella e, dunque, per avere ritenuto prescritta la pretesa erariale. L'opponente ha pertanto chiesto al
Tribunale, in riforma della sentenza gravata, di dichiarare inammissibile o, comunque, di rigettare l'opposizione proposta dal con vittoria CP_1
delle spese di lite per i due gradi di giudizio.
2 Costituitosi in giudizio, eccependo l'infondatezza Controparte_1
dell'appello, ne ha chiesto il rigetto unitamente alla conferma della sentenza impugnata, con vittoria delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, la ha chiesto Controparte_2
preliminarmente di dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva nel giudizio, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'appello stante la sua infondatezza, con vittoria delle spese di lite.
Istruita in via documentale, la causa è stata posta in decisione all'udienza in epigrafe indicata con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Ritiene il Tribunale che coglie nel segno ed è dunque fondata l'eccezione, formulata dall' di Parte_1
inammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo proposta da
[...]
. CP_1
A tal fine, è opportuno riepilogare il quadro interpretativo di riferimento. In particolare, i principi ricavabili dai precedenti in tema di impugnativa dell'estratto di ruolo (cfr., tra i più significativi, Cass. Civ. n.
22946/2016; Cass. Civ. n. 20618/2016; Cass. Civ. n. 27799/2018; Cass.
Civ. n. 6723/2019; Cass. Civ. n. 6034/2017) erano i seguenti:
(i) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate, qualora il debitore eccepisse la prescrizione maturata prima della notifica della cartella (ovvero con prescrizione maturata tra la notifica del verbale e quella della cartella), detta eccezione non poteva essere fatta valere in via di azione mediante l'opposizione all'estratto di
3 ruolo, mancando un atto di esercizio della pretesa impositiva;
ricorreva,
in tali casi, un evidente difetto di una condizione dell'azione, ovvero dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., non potendosi, in mancanza di un'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, ritenere ammissibile l'azione di accertamento dell'estinzione per prescrizione del credito portato dalla cartella;
diversamente opinando, si sarebbe realizzata una inammissibile rimessione in termini dell'opponente che, a suo tempo, non aveva impugnato la cartella nel termine stabilito dalla legge;
(ii) nelle ipotesi in cui le cartelle esattoriali risultavano regolarmente notificate, qualora il contribuente eccepisse la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella, si riteneva che, in mancanza di successive iniziative esecutive da parte dell'ente creditore, il debitore non potesse impugnare la cartella di pagamento per far valere la prescrizione in via di azione poiché, anche in questo caso, mancava il necessario interesse concreto ad agire, peraltro non prospettandosi l'accertamento richiesto come unico strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva della Amministrazione, alla quale, invece, lo stesso debitore poteva rivolgersi in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il c.d. sgravio
(circostanza, quest'ultima, che poteva essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese);
(iii) nei casi in cui, invece, la cartella esattoriale non risultava essere stata mai notificata, si riteneva, in linea di principio, che la prescrizione
4 (sia maturata precedentemente alla notifica della cartella, che dopo quest'ultima) potesse essere fatta valere dal momento della conoscenza comunque acquisita dal debitore;
ciò in quanto, come affermato dalle
Sezioni Unite con la pronuncia n. 19704/2015, il contribuente poteva impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell'invalidità
della relativa notifica – era venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal della CP_3
riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19
D.lgs. n. 1992/546, in quanto una lettura costituzionalmente orientata della norma imponeva di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato – impugnabilità
prevista da tale norma – non costituisse l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente era comunque venuto legittimamente a conoscenza e, quindi, non escludeva la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima (non potendosi comprimere o ritardare l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale,
ove non ricorresse la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si poneva un concreto problema di reciproca limitazione).
Giova sottolineare che, in ogni caso, la generale impugnabilità della cartella non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo, non escludeva, secondo l'orientamento di merito preferibile, la necessità che il giudice valutasse la sussistenza dell'interesse ad agire. Il ricorrente,
infatti, era comunque tenuto a dimostrare nel caso concreto l'interesse sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo
5 provando, o quanto meno allegando, la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente dal ruolo, così provando la sussistenza di un interesse concreto ad agire.
Nell'ambito nel quadro giurisprudenziale così brevemente riassunto, è
poi intervenuto il legislatore che, con l'art. 3 bis D.L. n. 146/2021 conv.
in L. n. 215/21, novellando l'art. 12 del D.P.R. n. 602/73, con l'inserimento del comma 4 bis, ha stabilito non soltanto che “l'estratto di
ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento
che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta
impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri
che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la
partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto
nell'art. 80 comma IV Codice dei Pubblici Appalti di cui al D.lgvo 50/2016,
oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici
di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto
delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la
perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
Con la norma in questione, pertanto, il legislatore, nel positivizzare la regola generale della non impugnabilità dell'estratto di ruolo, ha previsto la possibilità di impugnare “il ruolo e la cartella di pagamento che si
assume invalidamente notificata” soltanto in specifiche e tassative ipotesi
(ossia le procedure di appalto, la riscossione di somme da parte di soggetti pubblici o la perdita di benefici con una pubblica amministrazione), così plasmando l'interesse ad agire. La suddetta
6 normativa, sopravvenuta nelle more del giudizio d'appello, si applica,
anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza che deve ancora essere adottata, e non già su uno degli effetti dell'impugnazione.
Sulla portata di tale ultima disposizione, peraltro, sono intervenute le
Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 26283 del
6.9.2022, hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di
riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146,
inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale,
novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il
comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica,
concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della
cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Applicando i menzionati principi di diritto al caso oggetto del presente giudizio, non può che concludersi, quindi, per l'inammissibilità delle domande formulate in primo grado da allo scopo di Controparte_1
vedere affermata l'inesistenza del credito portato dalla cartella sopramenzionata, in quanto la concreta vicenda, oggetto di esame in questa sede, non rientra in nessuna delle ipotesi eccezionalmente escluse dall'ambito della regola generale della non impugnabilità dell'estratto del ruolo, avuto riguardo alla mancanza di allegazioni, da parte dell'attore in primo grado, denotanti la presenza, nel caso di specie, di una delle predette ipotesi eccezionali.
Pertanto, il non ha concretamente dedotto e comprovato il CP_1
proprio interesse ad agire sicché, in accoglimento dell'appello, le domande
7 formulate in primo grado dallo stesso vanno dichiarate inammissibili.
Tenuto conto che la disciplina inerente all'interesse ad agire è
intervenuta nelle more del giudizio sussistono però i presupposti per compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione, richiesta e difesa:
- In riforma della sentenza n. 105/2021 emessa dal Giudice di Pace di in data 12.10.2021, dichiara inammissibili le domande formulate CP_2
in primo grado da;
Controparte_1
- Compensa le spese di entrambi i gradi del giudizio tra tutte le parti.
Palermo, 30/09/2025.
Il Giudice
Dott. Filippo Marasà
Il presente provvedimento è stato redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dottor Filippo Marasà, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 D.L. 29/12/2009, n. 193, con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n.82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal Ministro della Giustizia 21/2/2011 n.44.
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