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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 04/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 558/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2025 promossa da: società unipersonale con sede legale in Roma al Lungote- Controparte_1 itale Sociale Euro 10.000,00 i.v. – codice fiscale, partita IVA n. - società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 P.IVA_1 avente lusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolariz- zazione di crediti, e per essa, quale mandataria, società di di- CP_2 ritto italiano, con sede legale in Verona, Viale pitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA , in persona del Presi- P.IVA_2 P.IVA_3 dente del C.d.A. Dott. i poteri lui conferiti Controparte_3 dall'art. 22 del vigente st presentata e difesa dall'avv. Avv. GIANCARLO POGGIALI RICORRENTE/I contro
(cod. fisc. ) residente in [...] C.F._1 ma (RM), co e
(cod. fisc. residente in [...] C.F._2 vanni Marchi n. 8, Livorno (LI), contumace RESISTENTI/I
₪₪₪
1 In data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate
DA parte ricorrente come da ricorso introduttivo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , CP_6
rappresentata da quale procuratore per il recupero dei propri CP_2
crediti, conveniva davanti al Tribunale di Livorno e Controparte_4 Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
1) ACCERTARE e DICHIARARE ex artt. 476 e 485 c.c.., in capo ai resistenti, la ta- cita accettazione dell'eredità e la conseguente qualità di eredi per successione legittima:
- Con riferimento alla successione della Sig.ra : Persona_1
- (cod. fisc. ) residente in [...]C.F._1
CAMPO FARNIA N. 100 - Interno: 415 Comune ROMA (RM).
- (cod. fisc. residente in [...]C.F._2
VA AR N.
8 - Interno: 4 Comune LIVORNO (LI).
- (cod. fisc. ) in persona dei propri Controparte_7 C.F._3
eredi e Controparte_4 Controparte_5
- Con riferimento alla successione del Sig. : Controparte_7
- (cod. fisc. ) residente in [...]C.F._1
CAMPO FARNIA N. 100 - Interno: 415 Comune ROMA (RM).
- (cod. fisc. residente in [...]C.F._2
VA AR N.
8 - Interno: 4 Comune LIVORNO (LI).
E, per l'effetto,
2 2) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno, di procedere alla tra- scrizione, in favore dei resistenti e contro i due de cuius, dell'emananda sentenza/ordinanza di accertamento della accettazione tacita dell'eredità relitta dei due de cuius. In ogni caso con vitto- ria di spese e competenze legali.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva, anzitutto, che in data
15.5.2001 veniva stipulato un contratto di mutuo ipotecario fondiario tra la socie- tà AB National PLC Filiale Italiana della AB National PLC di Londra e madre degli odierni resistenti, con iscrizione di ipoteca vo- Persona_1
lontaria sul bene immobile in Livorno, Via Bartelloni n. 23, contraddistinto al Ca- tasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 94 (ex foglio 16B), Particella
4008, Sub. 628, cat. A/4, classe 5, vani 3, e che la parte mutuataria si rendeva mo- rosa nei confronti della parte mutuante nel pagamento delle rate scadute.
Parte ricorrente premetteva, altresì, che la predetta società successivamente tra- sferiva il ramo d'azienda relativo ai mutui a Controparte_8
poi fusa per incorporazione in dive- Controparte_9
nuta e infine incorporata in Controparte_10 CP_8
la quale, in data 11.10.2019, cedeva in blocco, con contratto di cessione
[...]
pro-soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, i crediti relativi alla presente posizione alla società Controparte_1
Tanto premesso, la deduceva che, in seguito al decesso di Controparte_1 [...]
alla medesima succedevano il marito, , e i due fi- Persona_1 Controparte_7
gli, e , i quali avrebbero accettato tacitamente Controparte_4 Controparte_5
l'eredità relitta dalla stessa ex art. 476 c.c. e sarebbero, conseguentemente, divenu- ti titolari del diritto di proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno, sull'immobile sito in Livorno, Via Bartelloni n. 23, avendo gli stessi provveduto ad effettuare la de- nuncia di successione e le relative volture catastali.
3 La ricorrente deduceva, altresì, che successivamente, in data 11.4.2011, interveni- va il decesso di , lasciando quali unici eredi i due figli, Controparte_7 CP_4
e , i quali, trovandosi nel compossesso del bene immobi-
[...] Controparte_5
le ereditato, sarebbero divenuti eredi puri e semplici ex art. 485, comma 2, c.c. del di loro padre, per non aver effettuato l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'a- pertura della successione.
Agiva, quindi, in giudizio la per ottenere l'accertamento della Controparte_1
qualità di eredi di , e , nella mi- Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7
sura di 1/3 ciascuno, quanto all'eredità relitta da nonché di Persona_1
e , nella misura di 1/2 ciascuno, quanto all'eredità Controparte_5 Controparte_4
relitta da , al fine di poter procedere alla trascrizione Controparte_7
dell'accettazione tacita di eredità in loro favore e così sanare la continuità delle trascrizioni che ad oggi risulterebbe interrotta.
, benché ritualmente citati non si Controparte_11 Controparte_5
costituivano in giudizio e, dopo la trattazione e in assenza di istruttoria orale, es- sendo la controversia di natura documentale, in data 25.9.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
2. Occorre preliminarmente osservare che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento ex art. 476 c.c. dell'intervenuta accettazione tacita, da parte di
[...]
, e , dell'eredità relitta da Parte_2 Controparte_5 Controparte_7 [...]
rispettivamente madre di e e co- Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
niuge di , ed il conseguente acquisto, in capo ai medesimi, della Controparte_7
qualità di eredi nella misura di un 1/3 ciascuno;
oggetto del presente giudizio è, altresì, l'accertamento ex art. 485 c.c. dell'acquisto, in capo a e Controparte_4
4 , della qualità di eredi del di loro padre, , nella Controparte_5 Controparte_7
misura di un 1/2 ciascuno.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita dell'eredità richiede la ri- correnza di due condizioni: il porre in essere un atto che necessariamente pre- suppone la volontà di accettare del chiamato all'eredità e la circostanza che, al compimento di detto atto, non sia legittimato nessuno se non chi abbia la qualità di erede.
Da ciò discende che, nel caso di specie, occorre verificare se , Controparte_5
e abbiano accettato tacitamente l'eredità della Controparte_4 Controparte_7
compiendo un atto che – oggettivamente considerato – postula, per sua Per_1
intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità, non traducendosi in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
Quanto, poi, all'art. 485, comma 2, c.c., detta norma – la cui ratio si ravvisa, prin- cipalmente, nell'esigenza di tutelare l'interesse dei terzi (chiamati ulteriori e credi- tori) all'integrità del patrimonio ereditario di fronte a una situazione possessoria del chiamato all'eredità – disciplina una peculiare ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, che ricorre quando il chiamato all'eredità, che si trovi a qual- siasi titolo nel possesso di beni ereditari, non rediga l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.
Nel caso di specie, occorre, dunque, verificare se la fattispecie concreta sia sus- sumibile nella previsione di cui all'art. 485 c.c. e, in particolare, se gli odierni resi- stenti si trovino effettivamente in una situazione di possesso (rectius: composses- so) dei beni ereditari, con conseguente obbligo di redigere l'inventario.
Risulta, pertanto, preliminare l'accertamento dell'applicabilità della norma in esame anche all'ipotesi di “compossesso”, ai fini di stabilire se, nel caso di specie, il possesso esercitato dai resistenti sia rilevante ai sensi della disposizione citata.
5 Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito enucleate.
3. Va, anzitutto, ritenuta documentalmente provata dagli atti di causa la legittima- zione attiva della ricorrente, atteso che la in forza di contratto Controparte_1
di cessione pro-soluto stipulato in data 11.10.2019 con la è di- Controparte_8
venuta cessionaria del credito derivante dalla stipula del contratto di mutuo ipo- tecario fondiario, in data 15.5.2001, tra e la AB National Persona_1
PLC filiale Italiana della AB National PLC di Londra, precedente titolare del credito (v. doc. 3 allegato al ricorso).
Dagli atti di causa è altrettanto emerso che il suddetto credito, ad oggi rimasto in- soluto, è garantito da ipoteca volontaria (iscritta in data 17.5.2001 e rinnovata in data 30.3.2021, v. doc.
4-5 allegato al ricorso) sul bene immobile – all'epoca in piena proprietà della – sito in Livorno, Via Bartelloni n. 23, contraddistin- Per_1
to al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 94 (ex foglio 16B), Par- ticella 4008, Sub. 628, cat. A/4, classe 5, vani 3), di cui ad oggi risultano intestata- ri, secondo quanto emerge dalle visure catastali (v. doc. 6 allegato al ricorso), gli ciononostante, dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risulta ad CP_4
oggi trascritta alcuna accettazione, né espressa né tacita, di eredità in favore dei medesimi, sussistendo, pertanto, la necessità di sanare la continuità delle trascri- zioni tutt'ora presente (v. ibidem).
4. Tanto premesso, circa la successione di deve darsi atto Persona_1
del fatto che, dalle visure catastali prodotte in giudizio, emerge che intestatari del bene cauzionato, compreso nel compendio ereditario, risultano CP_12
, e , ciascuno per la quota di 1/3, dovendosi
[...] Controparte_4 Controparte_5
6 pertanto desumere che gli stessi, in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione, abbiano provveduto ad effettuare la relativa voltura catastale.
Invero, la dichiarazione di successione risulta presentata nel 2009, epoca in cui ta- le adempimento non comportava automaticamente la voltura catastale dei beni ereditari, la quale doveva essere autonomamente richiesta dagli eredi.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, nn. 10665/2012, 30823/2017, 19167/2019), la voltura catastale, ove compiuta volontariamente dagli eredi, costituisce atto idoneo ad integrare accet- tazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., in quanto espressiva della vo- lontà di assumere la qualità di erede e di disporre dei beni ereditari come propri.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'accettazione tacita può desumersi dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti non meramente fiscali – come la presentazione della dichiarazione di successione – ma al contempo fiscali e civili, tra i quali rientra la voltura catastale, poiché essa rileva anche sotto il pro- filo civilistico quale manifestazione della volontà di acquisire la titolarità dei beni ereditari. Solo chi intenda accettare l'eredità, infatti, assume l'onere di procedere alla voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso
(cfr. Cass. civ., nn. 7075/1999, 5226/2002, 10796/2009).
Ne consegue che, nel caso di specie, la voltura catastale effettuata dagli CP_4
deve ritenersi idonea ad integrare accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., poiché esprime un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di rinunciare alla medesima e denota, al contrario, l'intento di subentrare nei rapporti patrimoniali del de cuius e di assumere la titolarità dei beni ereditari.
5. Ciò posto, venendo alla successione di , occorre preliminar- Controparte_7
mente richiamare l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legitti- mità, la quale – chiamata a pronunciarsi in ordine all'applicabilità dell'art. 485 c.c.
7 all'ipotesi di compossesso – ha affermato che “nella nozione di possesso ex art. 485
c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità, poiché, pure in tal caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri” (Cass. civ., ord. n. 6167 del 1° marzo 2019, Rv. 652798-
01).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi che gli odierni resistenti si trovino in una situazione di compossesso dei beni ereditari, esercitando concreti poteri di fatto sugli stessi. Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla nozione di “possesso” rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., come ulteriormente precisata dalla Suprema
Corte, la quale ha chiarito che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per
l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come, ad esempio, un letto o alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, potendo esaurirsi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, con la con- sapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. civ., sez. II, sent. n.
4456 del 14 febbraio 2019).
Ne consegue che, ricorrendo una situazione di possesso – ancorché congiunto con altri soggetti – sui beni dell'asse, trova applicazione, nel caso di specie, la di- sciplina dettata dall'art. 485, comma 2, c.c., con la conseguente necessità, per i chiamati all'eredità, di procedere alla redazione dell'inventario nei termini di leg- ge, a pena di acquisto della qualità di erede puro e semplice.
Ciò posto, considerato che gli odierni resistenti non hanno provveduto alla reda- zione dell'inventario nel termine di legge, gli stessi devono considerarsi eredi puri e semplici del padre, ciascuno per la quota di metà del patrimonio ereditario e, conseguentemente, complessivamente titolari, nella misura di un mezzo ciascuno,
8 dell'appartamento sito in Livorno, Via Bartelloni n. 23, già di proprietà, per un terzo, del de cuius e, per la restante parte, degli stessi resistenti.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara, ai sensi dell'art. 476 c.c., che , e Controparte_5 Controparte_4
hanno accettato tacitamente l'eredità di Controparte_7 Persona_1
con conseguente acquisto in capo ai medesimi della qualità di eredi
[...]
nella misura di 1/3 ciascuno;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 485 c.c., che e Controparte_5 Controparte_4
hanno acquisito la qualità di eredi puri e semplici di nel- Controparte_7
la misura di 1/2 ciascuno;
3) ordina al Conservatore di RR.I.I. di Livorno di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza, in favore dei resistenti e contro i due de cuius, con esonero da qualunque responsabilità;
4) condanna e a rimborsare a Controparte_4 Controparte_5
le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_6
2.453,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 4 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LIVORNO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Azzurra Fodra, ha pronunciato la se- guente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 558/2025 promossa da: società unipersonale con sede legale in Roma al Lungote- Controparte_1 itale Sociale Euro 10.000,00 i.v. – codice fiscale, partita IVA n. - società costituita ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 P.IVA_1 avente lusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolariz- zazione di crediti, e per essa, quale mandataria, società di di- CP_2 ritto italiano, con sede legale in Verona, Viale pitale sociale Euro 41.280.000,00 interamente versato, iscrizione al Registro delle Imprese di Verona e codice fiscale p. IVA , in persona del Presi- P.IVA_2 P.IVA_3 dente del C.d.A. Dott. i poteri lui conferiti Controparte_3 dall'art. 22 del vigente st presentata e difesa dall'avv. Avv. GIANCARLO POGGIALI RICORRENTE/I contro
(cod. fisc. ) residente in [...] C.F._1 ma (RM), co e
(cod. fisc. residente in [...] C.F._2 vanni Marchi n. 8, Livorno (LI), contumace RESISTENTI/I
₪₪₪
1 In data 25.9.2025 la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate
DA parte ricorrente come da ricorso introduttivo
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, , CP_6
rappresentata da quale procuratore per il recupero dei propri CP_2
crediti, conveniva davanti al Tribunale di Livorno e Controparte_4 Parte_1
al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria eccezione e deduzione,
1) ACCERTARE e DICHIARARE ex artt. 476 e 485 c.c.., in capo ai resistenti, la ta- cita accettazione dell'eredità e la conseguente qualità di eredi per successione legittima:
- Con riferimento alla successione della Sig.ra : Persona_1
- (cod. fisc. ) residente in [...]C.F._1
CAMPO FARNIA N. 100 - Interno: 415 Comune ROMA (RM).
- (cod. fisc. residente in [...]C.F._2
VA AR N.
8 - Interno: 4 Comune LIVORNO (LI).
- (cod. fisc. ) in persona dei propri Controparte_7 C.F._3
eredi e Controparte_4 Controparte_5
- Con riferimento alla successione del Sig. : Controparte_7
- (cod. fisc. ) residente in [...]C.F._1
CAMPO FARNIA N. 100 - Interno: 415 Comune ROMA (RM).
- (cod. fisc. residente in [...]C.F._2
VA AR N.
8 - Interno: 4 Comune LIVORNO (LI).
E, per l'effetto,
2 2) ORDINARE al Conservatore dei Registri Immobiliari di Livorno, di procedere alla tra- scrizione, in favore dei resistenti e contro i due de cuius, dell'emananda sentenza/ordinanza di accertamento della accettazione tacita dell'eredità relitta dei due de cuius. In ogni caso con vitto- ria di spese e competenze legali.”.
A sostegno della domanda, la ricorrente premetteva, anzitutto, che in data
15.5.2001 veniva stipulato un contratto di mutuo ipotecario fondiario tra la socie- tà AB National PLC Filiale Italiana della AB National PLC di Londra e madre degli odierni resistenti, con iscrizione di ipoteca vo- Persona_1
lontaria sul bene immobile in Livorno, Via Bartelloni n. 23, contraddistinto al Ca- tasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 94 (ex foglio 16B), Particella
4008, Sub. 628, cat. A/4, classe 5, vani 3, e che la parte mutuataria si rendeva mo- rosa nei confronti della parte mutuante nel pagamento delle rate scadute.
Parte ricorrente premetteva, altresì, che la predetta società successivamente tra- sferiva il ramo d'azienda relativo ai mutui a Controparte_8
poi fusa per incorporazione in dive- Controparte_9
nuta e infine incorporata in Controparte_10 CP_8
la quale, in data 11.10.2019, cedeva in blocco, con contratto di cessione
[...]
pro-soluto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, i crediti relativi alla presente posizione alla società Controparte_1
Tanto premesso, la deduceva che, in seguito al decesso di Controparte_1 [...]
alla medesima succedevano il marito, , e i due fi- Persona_1 Controparte_7
gli, e , i quali avrebbero accettato tacitamente Controparte_4 Controparte_5
l'eredità relitta dalla stessa ex art. 476 c.c. e sarebbero, conseguentemente, divenu- ti titolari del diritto di proprietà, per la quota di 1/3 ciascuno, sull'immobile sito in Livorno, Via Bartelloni n. 23, avendo gli stessi provveduto ad effettuare la de- nuncia di successione e le relative volture catastali.
3 La ricorrente deduceva, altresì, che successivamente, in data 11.4.2011, interveni- va il decesso di , lasciando quali unici eredi i due figli, Controparte_7 CP_4
e , i quali, trovandosi nel compossesso del bene immobi-
[...] Controparte_5
le ereditato, sarebbero divenuti eredi puri e semplici ex art. 485, comma 2, c.c. del di loro padre, per non aver effettuato l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'a- pertura della successione.
Agiva, quindi, in giudizio la per ottenere l'accertamento della Controparte_1
qualità di eredi di , e , nella mi- Controparte_5 Controparte_4 Controparte_7
sura di 1/3 ciascuno, quanto all'eredità relitta da nonché di Persona_1
e , nella misura di 1/2 ciascuno, quanto all'eredità Controparte_5 Controparte_4
relitta da , al fine di poter procedere alla trascrizione Controparte_7
dell'accettazione tacita di eredità in loro favore e così sanare la continuità delle trascrizioni che ad oggi risulterebbe interrotta.
, benché ritualmente citati non si Controparte_11 Controparte_5
costituivano in giudizio e, dopo la trattazione e in assenza di istruttoria orale, es- sendo la controversia di natura documentale, in data 25.9.2025, la causa veniva rimessa in decisione.
2. Occorre preliminarmente osservare che il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento ex art. 476 c.c. dell'intervenuta accettazione tacita, da parte di
[...]
, e , dell'eredità relitta da Parte_2 Controparte_5 Controparte_7 [...]
rispettivamente madre di e e co- Persona_1 Controparte_4 Controparte_5
niuge di , ed il conseguente acquisto, in capo ai medesimi, della Controparte_7
qualità di eredi nella misura di un 1/3 ciascuno;
oggetto del presente giudizio è, altresì, l'accertamento ex art. 485 c.c. dell'acquisto, in capo a e Controparte_4
4 , della qualità di eredi del di loro padre, , nella Controparte_5 Controparte_7
misura di un 1/2 ciascuno.
Ciò posto, ai sensi dell'art. 476 c.c., l'accettazione tacita dell'eredità richiede la ri- correnza di due condizioni: il porre in essere un atto che necessariamente pre- suppone la volontà di accettare del chiamato all'eredità e la circostanza che, al compimento di detto atto, non sia legittimato nessuno se non chi abbia la qualità di erede.
Da ciò discende che, nel caso di specie, occorre verificare se , Controparte_5
e abbiano accettato tacitamente l'eredità della Controparte_4 Controparte_7
compiendo un atto che – oggettivamente considerato – postula, per sua Per_1
intrinseca natura, l'acquisto dell'eredità, non traducendosi in un mero esercizio di amministrazione ordinaria e conservazione dei beni ereditari.
Quanto, poi, all'art. 485, comma 2, c.c., detta norma – la cui ratio si ravvisa, prin- cipalmente, nell'esigenza di tutelare l'interesse dei terzi (chiamati ulteriori e credi- tori) all'integrità del patrimonio ereditario di fronte a una situazione possessoria del chiamato all'eredità – disciplina una peculiare ipotesi di acquisto dell'eredità senza accettazione, che ricorre quando il chiamato all'eredità, che si trovi a qual- siasi titolo nel possesso di beni ereditari, non rediga l'inventario nel termine di tre mesi dal giorno dell'apertura della successione.
Nel caso di specie, occorre, dunque, verificare se la fattispecie concreta sia sus- sumibile nella previsione di cui all'art. 485 c.c. e, in particolare, se gli odierni resi- stenti si trovino effettivamente in una situazione di possesso (rectius: composses- so) dei beni ereditari, con conseguente obbligo di redigere l'inventario.
Risulta, pertanto, preliminare l'accertamento dell'applicabilità della norma in esame anche all'ipotesi di “compossesso”, ai fini di stabilire se, nel caso di specie, il possesso esercitato dai resistenti sia rilevante ai sensi della disposizione citata.
5 Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento per le motivazioni di seguito enucleate.
3. Va, anzitutto, ritenuta documentalmente provata dagli atti di causa la legittima- zione attiva della ricorrente, atteso che la in forza di contratto Controparte_1
di cessione pro-soluto stipulato in data 11.10.2019 con la è di- Controparte_8
venuta cessionaria del credito derivante dalla stipula del contratto di mutuo ipo- tecario fondiario, in data 15.5.2001, tra e la AB National Persona_1
PLC filiale Italiana della AB National PLC di Londra, precedente titolare del credito (v. doc. 3 allegato al ricorso).
Dagli atti di causa è altrettanto emerso che il suddetto credito, ad oggi rimasto in- soluto, è garantito da ipoteca volontaria (iscritta in data 17.5.2001 e rinnovata in data 30.3.2021, v. doc.
4-5 allegato al ricorso) sul bene immobile – all'epoca in piena proprietà della – sito in Livorno, Via Bartelloni n. 23, contraddistin- Per_1
to al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al foglio 94 (ex foglio 16B), Par- ticella 4008, Sub. 628, cat. A/4, classe 5, vani 3), di cui ad oggi risultano intestata- ri, secondo quanto emerge dalle visure catastali (v. doc. 6 allegato al ricorso), gli ciononostante, dalle risultanze dei Registri Immobiliari non risulta ad CP_4
oggi trascritta alcuna accettazione, né espressa né tacita, di eredità in favore dei medesimi, sussistendo, pertanto, la necessità di sanare la continuità delle trascri- zioni tutt'ora presente (v. ibidem).
4. Tanto premesso, circa la successione di deve darsi atto Persona_1
del fatto che, dalle visure catastali prodotte in giudizio, emerge che intestatari del bene cauzionato, compreso nel compendio ereditario, risultano CP_12
, e , ciascuno per la quota di 1/3, dovendosi
[...] Controparte_4 Controparte_5
6 pertanto desumere che gli stessi, in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione, abbiano provveduto ad effettuare la relativa voltura catastale.
Invero, la dichiarazione di successione risulta presentata nel 2009, epoca in cui ta- le adempimento non comportava automaticamente la voltura catastale dei beni ereditari, la quale doveva essere autonomamente richiesta dagli eredi.
Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sez. II, nn. 10665/2012, 30823/2017, 19167/2019), la voltura catastale, ove compiuta volontariamente dagli eredi, costituisce atto idoneo ad integrare accet- tazione tacita dell'eredità ai sensi dell'art. 476 c.c., in quanto espressiva della vo- lontà di assumere la qualità di erede e di disporre dei beni ereditari come propri.
La Suprema Corte ha infatti chiarito che l'accettazione tacita può desumersi dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti non meramente fiscali – come la presentazione della dichiarazione di successione – ma al contempo fiscali e civili, tra i quali rientra la voltura catastale, poiché essa rileva anche sotto il pro- filo civilistico quale manifestazione della volontà di acquisire la titolarità dei beni ereditari. Solo chi intenda accettare l'eredità, infatti, assume l'onere di procedere alla voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso
(cfr. Cass. civ., nn. 7075/1999, 5226/2002, 10796/2009).
Ne consegue che, nel caso di specie, la voltura catastale effettuata dagli CP_4
deve ritenersi idonea ad integrare accettazione tacita dell'eredità, ai sensi dell'art. 476 c.c., poiché esprime un comportamento univocamente incompatibile con la volontà di rinunciare alla medesima e denota, al contrario, l'intento di subentrare nei rapporti patrimoniali del de cuius e di assumere la titolarità dei beni ereditari.
5. Ciò posto, venendo alla successione di , occorre preliminar- Controparte_7
mente richiamare l'orientamento espresso dalla recente giurisprudenza di legitti- mità, la quale – chiamata a pronunciarsi in ordine all'applicabilità dell'art. 485 c.c.
7 all'ipotesi di compossesso – ha affermato che “nella nozione di possesso ex art. 485
c.c. è compresa qualunque situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri sui beni ereditari e, quindi, vi è incluso anche il compossesso, essendo irrilevante che taluno degli altri compossessori non sia chiamato all'eredità, poiché, pure in tal caso, il chiamato ha la possibilità di esercitare i detti poteri” (Cass. civ., ord. n. 6167 del 1° marzo 2019, Rv. 652798-
01).
Alla luce di tale principio, deve ritenersi che gli odierni resistenti si trovino in una situazione di compossesso dei beni ereditari, esercitando concreti poteri di fatto sugli stessi. Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla nozione di “possesso” rilevante ai sensi dell'art. 485 c.c., come ulteriormente precisata dalla Suprema
Corte, la quale ha chiarito che “il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per
l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene (come, ad esempio, un letto o alcuni effetti personali) con la consapevolezza della sua provenienza;
né deve manifestarsi in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà, potendo esaurirsi in una mera relazione materiale tra i beni e il chiamato all'eredità, con la con- sapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario” (Cass. civ., sez. II, sent. n.
4456 del 14 febbraio 2019).
Ne consegue che, ricorrendo una situazione di possesso – ancorché congiunto con altri soggetti – sui beni dell'asse, trova applicazione, nel caso di specie, la di- sciplina dettata dall'art. 485, comma 2, c.c., con la conseguente necessità, per i chiamati all'eredità, di procedere alla redazione dell'inventario nei termini di leg- ge, a pena di acquisto della qualità di erede puro e semplice.
Ciò posto, considerato che gli odierni resistenti non hanno provveduto alla reda- zione dell'inventario nel termine di legge, gli stessi devono considerarsi eredi puri e semplici del padre, ciascuno per la quota di metà del patrimonio ereditario e, conseguentemente, complessivamente titolari, nella misura di un mezzo ciascuno,
8 dell'appartamento sito in Livorno, Via Bartelloni n. 23, già di proprietà, per un terzo, del de cuius e, per la restante parte, degli stessi resistenti.
6. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Livorno, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro e , Controparte_6 Controparte_4 Controparte_5
ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) dichiara, ai sensi dell'art. 476 c.c., che , e Controparte_5 Controparte_4
hanno accettato tacitamente l'eredità di Controparte_7 Persona_1
con conseguente acquisto in capo ai medesimi della qualità di eredi
[...]
nella misura di 1/3 ciascuno;
2) dichiara, ai sensi dell'art. 485 c.c., che e Controparte_5 Controparte_4
hanno acquisito la qualità di eredi puri e semplici di nel- Controparte_7
la misura di 1/2 ciascuno;
3) ordina al Conservatore di RR.I.I. di Livorno di provvedere, ai sensi dell'art. 2648 c.c., alla trascrizione della presente sentenza, in favore dei resistenti e contro i due de cuius, con esonero da qualunque responsabilità;
4) condanna e a rimborsare a Controparte_4 Controparte_5
le spese processuali, che liquida in complessivi € Controparte_6
2.453,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in data 4 novembre 2025 dal Tribunale di Livorno
IL GIUDICE
dott. Azzurra Fodra
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