Articolo 2 della Legge 11 aprile 1959, n. 137
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 aprile 1959
Art. 2.
I tabacchi lavorati sono sottoposti oltre che al dazio stabilito dal precedente articolo, anche alla quota fiscale prevista, per gli stessi tabacchi iscritti nella, tariffa di vendita in Italia, determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge 19 dicembre 1958, n. 1085 .
Per i tabacchi lavorati non iscritti nella tariffa di vendita in Italia, la misura della quota fiscale prevista, al comma precedente e' pari alla quota fiscale piu' elevata in vigore per i tabacchi della stessa specie.
Entrata in vigore il 15 aprile 1959