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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/01/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Corte di Appello di Palermo
Sezione lavoro
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai Signori Magistrati:
Dott. Maria G. Di Marco Presidente relatore
Dott. Michele De Maria Consigliere
Dott. Carmelo Ioppolo Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 248/24 R.G.L., promossa in grado di ap- pello
D A
Parte_1
Rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonina Scifo, domiciliato nel suo studio in via Matteo Cimarra n. 38, Agrigento.
- Appellante - C O N T R O
CP_1
Rappresentato e difeso dall' Avvocato Marcella Camarda, domiciliato nell'ufficio legale in viale del Fante n. 58/D, Palermo
- Appellato – All'udienza del giorno 23 gennaio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
Fatto e motivi della decisione Premesso che con ricorso depositato in cancelleria il giorno 11/3/2024,
ha proposto appello avverso la sentenza Parte_1
n.258/24, del Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, che aveva re-
1 spinto la sua domanda di accertamento della natura professionale della ma- lattia sofferta (ernie discali lombari multiple a consistente incidenza fun- zionale e con disturbi trofico sensitivi persistenti) e ne ha chiesto la rifor- ma;
precisato che l'appellante ha censurato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto generica l'allegazione di avere svolto attività di “conduttore di mezzi pesanti” senza specificare le “condizioni di lavoro e il periodo di svolgimento dello stesso”, deducendo che nel ricorso erano descritte le mansioni e che il documento denominato “curriculum lavorativo” ne indi- cava anche i periodi di svolgimento;
precisato che l , costituitosi, ha chiesto il rigetto del gravame;
CP_1 ritenuto che in effetti la statuizione che aveva escluso l'assolvimento dell'onere allegatorio e probatorio sulle modalità della prestazione fosse er- rata in considerazione del contenuto dell'atto introduttivo e della docu- mentazione richiamata dall'appellante e che pertanto è stata disposta ctu medica per l'accertamento della natura professionale della malattia;
considerato che la consulenza espletata in questo grado del giudizio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011), ha accertato: <l clinico effettuato in questa occasione e quello della documenta->zione sanitaria presente in atti hanno permesso di formulare la seguente diagnosi: Spondilodiscoartrosi diffusa a prevalente interessamento cervi- cale e lombare in soggetto già sottoposto ad intervento chirurgico per er- nia lombare L5-S1 (2009). Si tratta di una malattia degenerativa che interessa il rachide cervicale e lombare (come evidenziato nelle indagini Rx effettuate) insieme a quella di alcuni dischi intervertebrali che comporta una moderata compromissione delle possibilità motorie della colonna;
in passato (all'età di 54 anni) è stato sottoposto ad intervento chirurgico di laminectomia per ernia lomba- re L5-S1.>; ha quindi chiarito:Come è noto la malattia artrosica è una degenerazione cronica e progressiva delle cartilagini articolari con modificazioni secon- darie delle componenti ossee subcondrali, delle sinovie e delle capsule ar- ticolari che può interessare tutte le articolazioni anche se più frequente- mente colpisce le ginocchia (60% dei casi), il rachide e le anche (30%). In- teressa quasi tutti in diretta proporzione con l'età: tra i 55 e 64 anni è evi- dente radiograficamente nell'83% degli uomini e nell'87% delle donne, mentre i disturbi funzionali sono evidenti rispettivamente nel 15% e nel 22%. La localizzazione dipende da numerosi fattori: costituzionali, am- bientali, lavorativi. Quando interessa la colonna vertebrale coinvolge an- che il disco intervertebrale che progressivamente va in degenerazione e si
2 assottiglia. Diversi, poi, i fattori che si ritengono responsabili dell'instaurarsi e/o aggravarsi della malattia: obesità, sesso, turbe vasco- lari, fattori endocrini, alterazioni della dinamica articolare, fattori disme- tabolici, sovraccarico funzionale, etc.>; ha poi aggiunto: vengono riconosciute come professionali alcune malattie interessanti il sistema scheletrico sulla cui genesi insistono diversi fattori tra cui una patologia solitamente appannaggio dell'età, come la degenera- zione di tessuti osteocartilaginei, se alla manifestazione della malattia con- corre in maniera particolarmente evidente quello che viene indicato impe- gno biomeccanico, cioè una sollecitazione settoriale al compimento di mo- vimenti ripetitivi che comportino anche l'applicazione di una certa forza in assenza di adeguate pause di riposo e anche in presenza di fattori sfavore- voli come condizioni microclimatiche avverse o assenza di adeguati mezzi protettivi. Quindi in questa ottica sono state incluse nelle tabelle delle Malattie pro- fessionali (D.P.R. 9 aprile 2008) alcune patologie provocate dal sovracca- rico biomeccanico del rachide o di segmenti ossei dovute a sollecitazioni meccaniche ripetute nel tempo: vengono così riconosciute alcune malattie muscolo-scheletriche o neuro-vascolari del sistema mano braccio, dell'ernia discale lombare, di sovraccarico di grandi articolazioni come quella del ginocchio che difficilmente prima potevano essere riconosciute e indennizzate (malattie tabellate ai nn. 76, 77, 78, 79). Per quanto riguarda le ernie discali viene considerata di natura professionale solo quella a ca- rico del rachide lombare (M.P. n. 77): a) nelle lavorazioni svolte in modo non occasionale con macchine che espongono a vibrazioni trasmesse al corpo intero: macchine movimentazione materiali vari, trattori, gru por- tuali, carrelli sollevatori (muletti), imbarcazioni per pesca professionale costiera e d'altura; b) nelle lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolte in modo non occasionale in assenza di ausili efficaci. Non viene presa in considerazione, invece, la patologia artrosica a carico del rachide quale è il caso del ricorrente in cui la degenerazione osteoarti- colare è estesa e inveterata (riconosciuta da almeno 30 anni -atti n. 8) e non può essere ricondotta ad una persistente vibrazione a media frequenza.
-; ha precisato non viene dimostrata in alcun modo l'entità di una abnorme movimentazione di carichi né l'uso prolungato di sistemi di vibrazione tra- smesse a tutto il corpo (tipiche nella conduzione dei grossi mezzi meccani- ci) che potrebbe giustificare la presenza di un'ernia lombare (sottoposta a intervento di decompressione nel 2012), per la quale è già ampiamente scaduto il periodo massimo di indennizzabilità previsto dal DPR 9.4.2008.>;
3 ha concluso che non è possibile predicare il nesso causale tra l'attività lavo- rativa e l'accertata patologia;
ritenuto che
le esposte conclusioni, ben argomentate sulla base della docu- mentazione medica e dell'indagine medico-legale, vanno condivise;
considerato che
l'appellante non ha sollevato nessun rilievo nel termine as- segnatogli a seguito della ricezione della bozza e che, all'udienza di discus- sione del 23 gennaio 2025 si è limitato a dichiarare genericamente e con mera formula di stile “contesta le conclusioni del ctu”; valutato, pertanto, che l'appello debba essere respinto e che alla soccom- benza non segue la condanna dell'appellante alle spese processuali stante la dichiarazione di reddito utili per l'esonero (art. 152 dis. Att. Cpc) e che, per la stessa ragione, le spese di ctu restano a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n. 258/2024 del Tribunale di Agrigento. Dichiara che l'appellante non è tenuto al pagamento delle spese processuali di questo grado. Pone le spese di ctu a carico dell' . CP_1
Palermo 23 gennaio 2025.
Il Presidente Estensore Maria G. Di Marco
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