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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/11/2025, n. 1088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1088 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 711/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 711/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Pietro Colletta n. 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Pronestì, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Casoria alla Parte_2 C.F._2 via Achille Del Giudice n. 14, presso lo studio dell'avv. Daniela Palmisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25-9-2025 i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21-2-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 20-1-2001, dal quale è nata una figlia, , maggiorenne, chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25-9-2025 i ricorrenti comparivano innanzi al Giudice ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate come specificate in udienza;
all'esito il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, oltre che le statuizioni precisate all'udienza del 25-9-2025, come di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale viene assegnata con tutti gli arredi alla moglie che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e per le figlie sino a quando queste ultime vi vivranno stabilmente.
3. La sig.ra continuerà, altresì, ad utilizzare il locale cantinola Parte_1 di pertinenza dell'immobile in cui è posta l'abitazione familiare ed il ripostiglio allocato nel sottoscala dove sono riposti gli effetti personali delle ragazze, mentre entrambe le figlie potranno continuare ad utilizzare il locale adibito a studio, posto nell'abitazione della nonna paterna, con facoltà per la sig.ra di accedervi Parte_1 per attendervi alle incombenze filiali nelle ore in cui il predetto locale non sia in uso al sig.
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Pt_2 Per_2 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, senza limiti di giorni ed orari infrasettimanali e nei weekend, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici e ludici della minore, previo accordo con la minore e/o con la sig.ra
. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, tenuto conto dell'età Parte_1 della figlia che compirà la maggiore età nel prossimo mese di maggio, i coniugi concordano nel rimettere la decisione sui periodi da trascorrere con il padre alla figlia medesima.
6. Per le modalità di gestione di entrambe le figlie, i ricorrenti si riportano al Piano Genitoriale allegato al ricorso e che ne costituisce parte integrante.
7. Alla sig.ra restano affidati i due animali domestici (cane e pappagallo) di cui si Parte_1 prenderà cura, sebbene il cane rimarrà microchippato a nome del sig. Pt_2 provvedendo tanto al loro mantenimento quanto alle eventuali spese veterinarie che dovessero rendersi necessarie, con espresso esonero del sig. da qualsivoglia Pt_2 responsabilità sia civile che penale inerente agli anzidetti animali di compagnia.
8. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e , con decorrenza Pt_2 Per_1 Per_2 dal deposito del presente ricorso, versando a mezzo bonifico bancario/postale, in via anticipata entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig.ra , nella sua Parte_1 qualità di genitore convivente, l'importo di € 600,00 (€.300,00 per ciascuna figlia).
Detto importo è sottoposto a rivalutazione annua ex indici ISTAT a partire dal secondo anno dall'emissione della sentenza di omologazione. Ciascun coniuge, contribuirà al
50% delle spese straordinarie a sostenersi per le figlie, in conformità a quanto previsto e stabilito in materia nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal COA e dal
Tribunale di Napoli Nord. Firmato 9. Il sig. rinuncia, a far data dal Parte_2 deposito del presente ricorso, in favore della sig.ra al 50% Parte_1 dell'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia . 10. Rimarranno a carico del Per_2 sig. le spese mensili a sostenersi per l'utenza telefonica, internet ed Enel Parte_2 della casa coniugale, del locale cantinola e del locale adibito a studio. Mentre i coniugi divideranno in ragione della metà le spese per l'utenza gas della casa coniugale. 11.
I coniugi, nell'interesse della prole, si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza. 12. Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Cardito affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 396/2000. 13. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 14. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
All'udienza del 25-9-2025 le parti ad integrazione hanno chiesto di recepire altresì
i seguenti accordi: in relazione all'importo di euro 950,00 di cui alle due certificazione esibite del 23.9.25
e del 24.9.25 relative alle spese sostenute dalla per cure psicoterapeutiche Parte_1 in favore di entrambe le figlie il sig. si impegna a rimborsare il 50% delle Pt_2 predette spese entro 15 giorni. Inoltre, i coniugi concordano che le spese che dovranno sostenersi favore delle figlie attraverso i predetti percorsi psicologici ancora in essere saranno divise al 50%. La signora si dichiara disponibile ad anticipare Parte_1 eventuali spese e consentire un rimborso del 50% anche rateizzato.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e, , c.f. , ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.109,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. -
Dott. Fulvio Mastro - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 711/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2025 riservata in decisione all'udienza del 25-9-2025, avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente
TRA
, c.f. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Napoli alla via Pietro Colletta n. 12, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Pronestì, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
E
, c.f. , elettivamente domiciliato in Casoria alla Parte_2 C.F._2 via Achille Del Giudice n. 14, presso lo studio dell'avv. Daniela Palmisano, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 25-9-2025 i difensori costituiti hanno chiesto di omologare la separazione alle condizioni indicate dalle parti
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-51 c.p.c. depositato il 21-2-2025, i ricorrenti, in atti generalizzati, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il 20-1-2001, dal quale è nata una figlia, , maggiorenne, chiedevano pronunziarsi la Per_1 separazione alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza del 25-9-2025 i ricorrenti comparivano innanzi al Giudice ribadendo la volontà di separarsi alle condizioni concordate come specificate in udienza;
all'esito il relatore riservava la causa al Collegio per la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. non essendo stata avanzata dalle parti la domanda di addebito.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno chiesto di recepire l'accordo alle condizioni concordate nel ricorso, oltre che le statuizioni precisate all'udienza del 25-9-2025, come di seguito si riportano:
1. I coniugi vivranno separati, fermo restando l'obbligo del mutuo rispetto.
2. La casa coniugale viene assegnata con tutti gli arredi alla moglie che la deterrà a titolo di residenza familiare per lei e per le figlie sino a quando queste ultime vi vivranno stabilmente.
3. La sig.ra continuerà, altresì, ad utilizzare il locale cantinola Parte_1 di pertinenza dell'immobile in cui è posta l'abitazione familiare ed il ripostiglio allocato nel sottoscala dove sono riposti gli effetti personali delle ragazze, mentre entrambe le figlie potranno continuare ad utilizzare il locale adibito a studio, posto nell'abitazione della nonna paterna, con facoltà per la sig.ra di accedervi Parte_1 per attendervi alle incombenze filiali nelle ore in cui il predetto locale non sia in uso al sig.
4. La figlia minore è affidata in modo condiviso ad entrambi i Pt_2 Per_2 genitori, con abitazione e residenza principale presso la madre. I genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la figlia con sé.
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore ogniqualvolta lo vorrà, senza limiti di giorni ed orari infrasettimanali e nei weekend, compatibilmente con i suoi impegni di lavoro e con quelli scolastici e ludici della minore, previo accordo con la minore e/o con la sig.ra
. In merito alle vacanze natalizie, pasquali ed estive, tenuto conto dell'età Parte_1 della figlia che compirà la maggiore età nel prossimo mese di maggio, i coniugi concordano nel rimettere la decisione sui periodi da trascorrere con il padre alla figlia medesima.
6. Per le modalità di gestione di entrambe le figlie, i ricorrenti si riportano al Piano Genitoriale allegato al ricorso e che ne costituisce parte integrante.
7. Alla sig.ra restano affidati i due animali domestici (cane e pappagallo) di cui si Parte_1 prenderà cura, sebbene il cane rimarrà microchippato a nome del sig. Pt_2 provvedendo tanto al loro mantenimento quanto alle eventuali spese veterinarie che dovessero rendersi necessarie, con espresso esonero del sig. da qualsivoglia Pt_2 responsabilità sia civile che penale inerente agli anzidetti animali di compagnia.
8. Il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie e , con decorrenza Pt_2 Per_1 Per_2 dal deposito del presente ricorso, versando a mezzo bonifico bancario/postale, in via anticipata entro il giorno 4 di ogni mese, alla sig.ra , nella sua Parte_1 qualità di genitore convivente, l'importo di € 600,00 (€.300,00 per ciascuna figlia).
Detto importo è sottoposto a rivalutazione annua ex indici ISTAT a partire dal secondo anno dall'emissione della sentenza di omologazione. Ciascun coniuge, contribuirà al
50% delle spese straordinarie a sostenersi per le figlie, in conformità a quanto previsto e stabilito in materia nel Protocollo d'Intesa sottoscritto dal COA e dal
Tribunale di Napoli Nord. Firmato 9. Il sig. rinuncia, a far data dal Parte_2 deposito del presente ricorso, in favore della sig.ra al 50% Parte_1 dell'assegno unico erogato dall'INPS per la figlia . 10. Rimarranno a carico del Per_2 sig. le spese mensili a sostenersi per l'utenza telefonica, internet ed Enel Parte_2 della casa coniugale, del locale cantinola e del locale adibito a studio. Mentre i coniugi divideranno in ragione della metà le spese per l'utenza gas della casa coniugale. 11.
I coniugi, nell'interesse della prole, si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza. 12. Chiedono di disporre la trasmissione della sentenza all'ufficio dello stato civile di Cardito affinché proceda alle annotazioni prescritte ai sensi dell'art. 69 del DPR n. 396/2000. 13. Per quanto non previsto nel presente accordo troveranno applicazione le norme vigenti in materia. 14. Le spese legali del presente procedimento sono compensate tra le parti.
All'udienza del 25-9-2025 le parti ad integrazione hanno chiesto di recepire altresì
i seguenti accordi: in relazione all'importo di euro 950,00 di cui alle due certificazione esibite del 23.9.25
e del 24.9.25 relative alle spese sostenute dalla per cure psicoterapeutiche Parte_1 in favore di entrambe le figlie il sig. si impegna a rimborsare il 50% delle Pt_2 predette spese entro 15 giorni. Inoltre, i coniugi concordano che le spese che dovranno sostenersi favore delle figlie attraverso i predetti percorsi psicologici ancora in essere saranno divise al 50%. La signora si dichiara disponibile ad anticipare Parte_1 eventuali spese e consentire un rimborso del 50% anche rateizzato.
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative possono essere recepiti nella presente pronuncia.
Trattandosi di procedura camerale su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di , c.f. Parte_1
e, , c.f. , ai sensi C.F._1 Parte_2 C.F._2 dell'art. 15 c.c., con omologa delle condizioni indicate in parte motiva, da intendersi richiamate e trascritte;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (atto n.109,
Parte II, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2001) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n.
1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato
Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla
L.
6.3.1987 n. 74;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 27.10.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro