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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 23/07/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
N. 9834/2024 RG
Tribunale di AD
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di AD, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9834/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nel ricorso e ribadite nelle note scritte depositate il 23.06.2025 per l'udienza del 8.07.2025:
“- pronunciata sentenza di scioglimento matrimonio concordatario (rectius cessazione degli effetti civili, come corretto in nota) contratto tra i signori e ordinando Parte_1 CP_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del AD (PD) alle seguenti CONDIZIONI
Confermarsi le richieste formulate in sede di separazione consensuale e quindi:
1. Separazione, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio.
I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro genitore della nuova residenza. Nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti. La vettura di cui al doc. 07 rimarrà di esclusiva proprietà della GN . Pt_1
2. Statuizioni relative alla figlia . Per_1
è maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e affetta da una forma di Per_1
autismo non grave. continuerà a vivere presso la madre presso la casa familiare di cui la Per_1
GN è unica proprietaria. vedrà il padre liberamente e accordandosi Pt_1 Per_1
direttamente con lo stesso. Il sig. verserà alla GN un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per la figlia pari a € 350,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire Per_1
dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
Le spese straordinarie saranno al 50% secondo il protocollo di AD (doc. 09).
La spesa di materiale di cancelleria verrà divisa al 50% tra i genitori
L'assegno unico viene riconosciuto interamente alla GN . Pt_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 27/09/1997 in AD (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 957, Parte 2, Serie A, anno 1997.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 14.06.2005 in AD (PD). Persona_2
Con ricorso del 27.08.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di AD,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 30.10.2024 n. 755/24 passata in giudicato.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 01.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ontratto il 27/09/1997 in AD (PD), e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 957, Parte 2, Serie A, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in AD nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti
Tribunale di AD
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di AD, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Barbara De Munari Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 9834/2024 R.G promosso con ricorso congiunto depositato da
, con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
con l'avv. TICOZZI MARCO, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: divorzio congiunto
Conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti nel ricorso e ribadite nelle note scritte depositate il 23.06.2025 per l'udienza del 8.07.2025:
“- pronunciata sentenza di scioglimento matrimonio concordatario (rectius cessazione degli effetti civili, come corretto in nota) contratto tra i signori e ordinando Parte_1 CP_1
l'annotazione al competente Ufficio dello Stato Civile del AD (PD) alle seguenti CONDIZIONI
Confermarsi le richieste formulate in sede di separazione consensuale e quindi:
1. Separazione, passaporto e altri documenti validi per l'espatrio.
I coniugi vivranno separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza - nel rispetto dei tempi di permanenza della figlia con ciascuno dei genitori e fatto, comunque, obbligo di comunicazione all'altro genitore della nuova residenza. Nessuna statuizione economica tra le parti in quanto entrambi economicamente autosufficienti. La vettura di cui al doc. 07 rimarrà di esclusiva proprietà della GN . Pt_1
2. Statuizioni relative alla figlia . Per_1
è maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e affetta da una forma di Per_1
autismo non grave. continuerà a vivere presso la madre presso la casa familiare di cui la Per_1
GN è unica proprietaria. vedrà il padre liberamente e accordandosi Pt_1 Per_1
direttamente con lo stesso. Il sig. verserà alla GN un contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento per la figlia pari a € 350,00 rivalutabile secondo gli indici ISTAT a partire Per_1
dall'anno successivo al deposito del presente ricorso.
Le spese straordinarie saranno al 50% secondo il protocollo di AD (doc. 09).
La spesa di materiale di cancelleria verrà divisa al 50% tra i genitori
L'assegno unico viene riconosciuto interamente alla GN . Pt_1
FATTO E DIRITTO
I sigg. , nata il [...] a [...], e Parte_1 CP_1
nato il [...] a [...], hanno contratto matrimonio
[...]
concordatario il 27/09/1997 in AD (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 957, Parte 2, Serie A, anno 1997.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 14.06.2005 in AD (PD). Persona_2
Con ricorso del 27.08.2024, i coniugi hanno adito il Tribunale di AD,
proponendo congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Nel corso del giudizio di separazione, i coniugi hanno depositato telematicamente note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 01.10.2024; questo Giudice ha poi omologato la separazione con sentenza del 30.10.2024 n. 755/24 passata in giudicato.
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Ciò premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio,
congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2,
lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente dalla predetta udienza del 01.10.2024.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità, in quanto rispettose delle norme e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata;
pertanto, va preso atto delle stesse e va statuito in conformità, quanto ai punti delle rassegnate conclusioni.
Spese di lite compensate tra le parti
P.Q.M.
1. Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e ontratto il 27/09/1997 in AD (PD), e trascritto nel registro CP_1
degli atti di matrimonio dello stesso Comune, al n. 957, Parte 2, Serie A, anno 1997;
2. ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto;
3. provvede in conformità ai punti delle rassegnate conclusioni;
4. spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in AD nella camera di consiglio del 15/07/2025
Il Presidente dr.ssa. Cinzia Balletti