Sentenza 20 dicembre 2000
Massime • 1
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416, comma 1, cod. proc. pen. (nel testo novellato dall'art. 2, comma 2, della legge 16 luglio 1997 n. 234) per il caso in cui detta richiesta non sia stata preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio non si applica alle richieste depositate, sulla base del regime previgente, in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/12/2000, n. 6586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6586 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. UMBERTO PAPADIA - Presidente - del 20/12/2000
1. Dott. PIERLUIGI ONORATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO F. MANNINO - Consigliere - N. 4445
3. Dott. ALDO FIALE - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO NOVARESE - Consigliere - N. 16881/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
DE RI DI, n. a Castelfidardo il 13/3/1953
avverso la sentenza 9/6/1999 del Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Osimo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aldo Fiale
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vittorio MELONI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DE PROCESSO
Con sentenza 9.6.1999 il giudice del Tribunale di Ancona - Sezione distaccata di Osimo affermava la penale responsabilità di EL VI DI in ordine al reato di cui:
- all'art. 21, 3^ comma, legge n. 319/1976 (per avere, quale legale rappresentante della s.n.c. "Elettrogalvanica di Cerasa e EL VI", effettuato scarichi in pubblica fognatura superando i limiti di accettabilità fissati dalla Tabella C) allegata alla stessa legge n. 319/1976 quanto al parametro del rame - acc. in Castelfidardo, il 31.8.1996) e lo condannava alla pena principale di lire 15.000.000 di ammenda ed alla pena accessoria di legge. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il EL VI, il quale ha eccepito: a) violazione dell'art. 555 c.p.p., come modificato dall'art. 2 della legge n. 234/1997, e nullità assoluta del decreto di citazione a giudizio, non preceduto dall'invito a presentarsi a rendere interrogatorio;
b) nullità del decreto di citazione per genericità del fatto contestato (mancando l'indicazione dei parametri violati); c) erronea applicazione della legge penale, nonché carenza e manifesta illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità, in quanto il fatto contestato era stato accertato in data 31.8.1996, allorquando egli era in ferie, e la di lui colpevolezza risultava basata sull'affermazione che egli, nel novembre del 1996 (cioè tre mesi dopo) risultava essere legale rappresentante della s.n.c. "Elettrogalvanica di Cerasa e EL VI"; d) erronea applicazione del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152, entrato in vigore il 13.6.1999, cioè in epoca successiva all'accertamento del fatto e meno favorevole per esso imputato.
MOTIVI DELA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, perché tutte le doglianze anzidette sono infondate.
1. Il 1^ comma dell'art. 416 c.p.p. - come novellato dalla legge 16.7.1997, n. 234 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25.7.1997, n.
172) - prevedeva (allo scopo di garantire all'indagato una completa informazione circa l'accusa formulata a suo carico) la nullità della richiesta di rinvio a giudizio nel caso in cui essa non fosse stata preceduta dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ex art. 375, 3^ comma, c.p.p. In seguito alla ulteriore novella introdotta dalla legge 16.12.1999, n. 479 la procedura si articola secondo le scansioni previste dalla nuova formulazione degli artt. 415 bis e 416 c.p.p. e cioè:
- prima della scadenza del termine, fissato dall'art. 405, 2^ comma, per la chiusura delle indagini preliminari, anche se prorogato, il P.M., se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411, fa notificare all'indagato ed al difensore avviso della conclusione delle indagini medesime, con l'avvertimento che la relativa documentazione è depositata presso le segreteria e che l'indagato ed il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia,
- l'avviso deve contenere altresì l'avvertimento che l'indagato ha facoltà, entro il termine di 20 giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al P.M. il compimento di atti di indagine, nonché di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio;
- se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il P.M. deve procedervi e la richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è proceduta dall'avviso previsto dall'art. 415 bis, nonché dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui al 3^ comma dell'art. 415 bis.
Nella fattispecie in esame la richiesta di rinvio a giudizio è stata depositata anteriormente all'entrata in vigore della legge n.234/1997 e l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale fissa il principio secondo il quale la legge non dispone che per l'avvenire per cui, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non ha effetto retroattivo.
La stessa legge n. 234/1997 non conteneva alcuna norma transitoria, per cui deve ricorrersi al principio "tempus regit actum", che proprio in materia processuale trova il campo di applicazione più significativo (principio la cui validità, anche di recente, è stata ribadita dalle Sezioni Unite nelle ipotesi in cui l'atto si esaurisca senza residui nel suo puntuale compimento, come è per "una istanza, una eccezione, una impugnazione o altro atto di impulso da eseguire in una data forma ed entro certi termini" - vedi Cass., Sez. Unite, 7.4.1998, ric. Gerina). Ne consegue che la previsione dell'art. 2, 2^ comma, della legge 16.7.1997, n. 234, che, modificando l'art. 416, 1^ comma, c.p.p.,
aveva previsto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio se non preceduta dall'invito a presentarsi a rendere l'interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, non si applica alle richieste depositate, sulla base del regime previgente, in epoca anteriore alla entrata in vigore della legge.
2. Non sussiste alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio, ai sensi del 2^ comma dell'art. 429 c.p.p., in quanto, nella fattispecie in esame, la contestazione risulta formulata in modo chiaro, preciso e completo: sono specificati gli elementi interessati dall'eccedenza dei valori (in particolare il rame) e ben può ritenersi che l'indicazione della percentuale di eccedenza - tra l'altro mai oggetto di controversia - costituisca solo un elemento accessorio del fatto, tenuto conto che all'imputato erano comunque noti i risultati delle analisi effettuate sui campioni, sicché il complesso delle informazioni portate a sua conoscenza ben poteva consentire ed ha consentito la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa.
3. L'amministrazione della società in nome collettivo - secondo quanto dispone l'art. 2257 cod. civ. per la società semplice, applicabile alla s.n.c. per effetto del rinvio contenuto nell'art.2293 cod. civ. - appartiene a ciascun socio.
È vero che la regola ha carattere dispositivo e può essere derogata dai soci, i quali possono attribuire il potere di amministrazione e rappresentanza ad uno solo di essi. Nella fattispecie in esame, però, l'imputato non ha addotto ne' provato l'esistenza di uno speciale accordo nel senso anzidetto, sicché corretta deve ritenersi l'affermazione di responsabilità.
4. Esattamente la sentenza impugnata ha evidenziato che la fattispecie contestata al ricorrente conserva rilevanza penale anche in seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 11.5.1999, n. 152. Con riferimento agli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie - infatti - l'art. 33, 1^ comma, del D.Lgs. n. 152/1999 prevede che gli stessi "ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5... sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite di emissione emanati dai gestori dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane in conformità ai criteri emanati dall'autorità d'ambito, in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2". Il 1^ comma dell'art. 33, risulta modificato come segue dall'art. 13 del D.Lgs. 19.8.2000, n. 258 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 18.9.2000 ed in vigore dal 3.10.2000):
"ferma restando l'inderogabilità dei valori limite di emissione di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari ed ai valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'amministrazione pubblica responsabile in base alle caratteristiche dell'impianto ed in modo che sia assicurato il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'art. 28, commi 1 e 2".
La legge attribuisce, dunque, al gestore del servizio idrico integrato, previa approvazione dell'amministrazione pubblica responsabile (fino al 3.10.2000: al gestore dell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane) il compito di garantire il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e la disposizione anzidetta deve essere interpretata in stretto collegamento con le previsione di cui all'art. 54 dello stesso D.Lgs. n. 152/1999, ove viene sanzionata in via amministrativa la effettuazione od il mantenimento di uno scarico senza osservare, "per gli scarichi di cui all'art. 33, comma 1^", le prescrizioni regolamentari e le altre norme tecniche fissate dall'autorità competente.
Il 1^ comma dell'art. 54 risulta modificato come segue dall'art.21 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 258, in vigore dal 3.10.2000:
"Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato,
nell'effettuazione di uno scarico, supera i valori limite di emissione fissati nelle tabelle di cui all'allegato 5, ovvero i diversi valori limite stabiliti dalle regioni a norma dell'art. 28, comma 2, ovvero quelli fissati dall'autorità competente a norma dell'articolo 33, comma 1, o dell'art. 34, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni".
Il 3^ comma dello stesso art. 54, risulta modificato come segue:
"Chiunque, salvo che il fatto costituisca reato e al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, effettua o mantiene uno scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione ovvero fissate ai sensi dell'articolo 33, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire venticinque milioni".
La previsione sanzionatoria penale resta comunque ferma per l'ipotesi di "inderogabilità dei valori limite di emissione per le sostanze di cui alla tabella 5 dell'allegato 5" (dal 3.10.2000: per le sostanze di cui alla tabella 3/A e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della tabella 5 dell'allegato 5 alla tabella 3) (vedi Cass., Sez. 3^: 1.12.1999, n. 13694, Tanghetti e 21.2.2000, n. 1928, Manzoni) e, nella fattispecie in esame, risulta accertato il superamento dei limiti di accettabilità quanto al parametro del rame, ricompreso appunto tra le sostanze cui l'inderogabilità è riferita.
È stato comunque applicato il precedente regime sanzionatorio, più favorevole all'imputato ex art. 2, 3^ comma, cod. pen.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2001