Sentenza 29 ottobre 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2002, n. 15232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15232 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2002 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art. 22 tab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPUBBLICA ITALIANA 1 5 2 32 0 2 NE LA OR A LONE Oggetto ESPROPRIAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21864/00 Presidente DE MUSIS Dott. Rosario - Consigliere - Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron.35501 Rel. Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Rep. 3959 Dott. Mario Consigliere ADAMO Ud. 30/04/2002 Dott. Giulio Consigliere GRAZIADEI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta WÖRE SENTENZA dal Sig. per diritti 075 sul ricorso proposto da: 1130 DIT. 2002--- IL CANCELLIERE LE SE GL, LE SE VI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TARO 35, presso l'avvocato ST. MAZZONI VI, rappresentati e difesi CELLERI MANFREDI, giusta procura a dall'avvocato MANFREDO margine del ricorso;
ricorrente
contro
ANAS ENTE NAZIONALE AUTONOMO STRADE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 2002 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta 996 ope legis;
1 - controricorrente avverso la sentenza n. 648/99 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 01/12/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2002 dal Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
udito per il ricorrente 1'Avvocato Mazzoni con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 1. LI e RG LL IS hanno impugnato per cassazione la sentenza, in data 1 dicembre 1999, della Corte di appello di Catanzaro che nel giudizio di opposizione alla stima dell'indennizzo per l'esprorpiazione di un terreno di proprietà del loro dante causa disposta dall'A.N.A. S. - ha respinto il gravame incidentale, da essi proposto, avversO la decisione di primo grado relativamente alla dichiarata inammissibilità di ulteriore loro "domanda risarcitoria da occupazione illegittima". L'ANAS si è costituita con deposito di controricorso.
2. Il ricorso è infondato. Con l'unica censura in esso articolata, LL 2 IS non altro in sostanza mirano, infatti, ad ottenere non consentito però che un riesame in terza istanza - di un giudizio di in questa sede di legittimità - fatto, quale quello espresso dalla Corte di merito in punto di interpretazione dell'atto introduttivo del giudizio. Giudizio congruamente e correttamente per di più motivato la dove l'esclusa individualità in quell'atto della asserita ulteriore istanza ) . . . L risarcitoria è basata e desunta sia dal tenore A E Y 1 1 . 2 2 1 S i e r e 4 . letterale dell'atto stesso sia dalla considerazione che l'occupazione illegittima, da cui avrebbe dovuto conseguire il danno (in ipotesi) risarcibile, non era compatibile con la ritualità dell'espropriazione, della domanda di assunta, invece, in ppremessa 200 riliquidazione dell'indennità di esproprio. 2 6 3. L'impugnazione va, pertanto respinta. Possono compensarsi tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Roma 30 aprile 2002. Il Presidente Il Consigliere Extensore Rosario De Musis Mario Rosario Morel Hellyn's REPOSHATA IN SANGKULUNA IL CELLIERE 29.01.2002 Di Nuzzo e Di Oggi, лоят 129.11 IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo ow D