Sentenza 10 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 10/08/2001, n. 11021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11021 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2001 |
Testo completo
C.C. 66829 E 21 / 0 1 N 6 O 8 I 9 5 1 Z TALI NO / . A 4 N R IN NOME DEL OPO / REPUBBLICA ITALIANA 6 T - 2 S I B . IA .R . G 12 L E P R . L R A D A T L A U B E IB D D A RTE SU RE A CASSAZIONE R T I E T S Ogget::o 1 T N 3 E N 1 A S E I SEZIONE TRIBUTARIA . Tributaria S I R E A E N T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: M Dott. Giovanni OLLA Presidente R.G.N. 21400/9 - Rel. Consigliere Cron. 2364 Dott. Mario CICALA - Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI - Consigliere Ud. 07/02/01 Dott. Antonio MERONE - Consigliere Dott. Antonino DI BLASI ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che 10 rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF II DD LECCO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente . N 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso rappresenta e difende ope legis;
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- ricorrente -
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contro
-1- NEGRI TEA;
- intimata avverso la sentenza n. 225/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/02/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 21400SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione deducendo un unico motivo avverso la sentenza n. 225/21/98 del 22 settembre 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia ha confermato la pronuncia di primo grado ritenendo che il contribuente che faccia ricorso al condono di cui all'art. 2 quinques del D.L.564/1994 (convertito con modificazioni in legge 656/1994) è tenuto al pagamento delle somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate, solo quando la lite sia pendente al 31 dicembre 1994, mentre nel caso di specie il ricorso era stato notificato il 18 gennaio 1995 MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione dell'art. 2 quinques del D.L.564/1994 (convertito con modificazioni in legge 656/1994) e dell'art. 15 del D.P.R. 602/1973 sostenendo che coloro che hanno fatto ricorso al condono previsto dalla citata norma sono tutti soggetti alla disposizione del 6° comma secondo cui "restano comunque dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate;
dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo". La tesi deve essere respinta e quindi il ricorso deve essere rigettato. Invero il citato 6° comma afferma che “restano dovute" le somme che debbono essere riscosse in pendenza di lite. E la ragione di simile norma è evidente quando si discorra di liti in “pendenza” al momento di entrata in vigore della legge: si è voluta evitare una m disparità di trattamento fra chi abbia già versato queste somme e chi casualmente (o per minor efficienza dell'ufficio competente) ancora non ha pagato. Ma simile ragione non sussiste quando di discorra di liti non pendenti al 31 dicembre 1994; ed infatti la norma richiama il concetto di "pendenza" della lite cioè richiede la sussistenza attuale, al momento di entrata in vigore della legge di una lite. Ove invece la lite sia stata introdotta dopo il 31 dicembre 1994, non è dovuto il pagamento delle somme che debbono essere riscosse in pendenza della lite, e soltanto si doveva versare quanto determinato in base alla specifiche disposizioni sul condono. Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il giorno 7 febbraio 2001 Не Сонь, чев Не викаш Man cicola From Alsов I CANCELLIERE Ar Casanc Molds DEPOSITATO IN CANCELLERA Oggi 10 AGO 2001 E A 6 I CANCELLIEAU N 8 5 R 9 O . 1 I A / N ArnaldoCasano Z 4 T - / A 6 U R B 2 B T . . I S L R I . L R P G A . T E . D R B L A E A A T D I D I 1 R S 3 E E 1 N E T T S . N 2 7 E V