Sentenza 6 ottobre 2010
Massime • 1
In tema di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il requisito dell'inidoneità o insufficienza degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, che legittima il ricorso alle apparecchiature esterne, deve essere valutato con riferimento esclusivamente alla fase della registrazione, e non anche alla fase dell'ascolto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2010, n. 38160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38160 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 06/10/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. IANNELLI Enzo - rel. Consigliere - N. 2205
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 2519/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) IT NN N. IL *11/04/1976*;
avverso l'ordinanza n. 1437/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 17/12/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Aurelio Galasso, per l'ann. con rinvio;
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile), per il PA che ha chiesto l'a. senza rinvio.
FATTO E DIRITTO
1 - Con ordinanza del 25.11.2009 il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Bari disponeva la custodia cautelare in carcere di MI IO, indagato per i reati di sequestro di persona e lesioni (capo H), turbata libertà degli incanti (capo G1) ed estorsione, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7 (capo H1).
Avverso tale provvedimento l'indagato proponeva istanza di riesame ed il tribunale di Bari, con ordinanza del 17.12.2009, annullava l'ordinanza cautelare limitatamente ai capi G1 ed H1 e per la residua imputazione sostituiva la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
- 2 - Ricorre per cassazione il difensore dell'indagato deducendo violazione della legge processuale in relazione alla inutilizzabilità delle intercettazioni in quanto l'iniziale decreto del P.M., come i successivi decreti di proroga, autorizzavano lo svolgimento delle operazioni presso la sala ascolto del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza senza alcun riferimento all'insufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica: a parere del ricorrente la motivazione del tribunale a fronte di questa eccezione sarebbe pretestuosa facendo riferimento al fatto che nel decreto del P.M. era indicata l'esigenza di procedere unitariamente ed in accordo in un unico contesto con le intercettazioni già in corso mediante remotizzazione presso la sala ascolto del Nucleo di Polizia Tributaria. Poiché non vi sarebbero altri elementi indiziari oltre alle intercettazioni, l'ordinanza - concludeva il ricorrente - dovrebbe essere annullata senza rinvio o, al limite, eventualmente con rinvio per la cd. prova di resistenza. Con memoria aggiunta depositata il 7.9.2010 il difensore del PA a sostegno della soluzione proposta richiamava,allegandola in copia, la sentenza di questa stessa Sezione 14.7/29.7.2010 n. 30012/10. - 3 - Il ricorso merita accoglimento nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Per la verità la motivazione posta a base della decisione di compiere le operazioni di registrazione mediante impianti in dotazione alla polizia giudiziaria esiste ed anzi è particolarmente puntuale nel segnalare la " necessità di assicurare la unitarietà ed il tempestivo e costante raccordo delle attività tecniche disposte con il presente provvedimento con quelle già in corso nell'ambito dello stesso procedimento svolte, tramite remotizzazione, presso la sala di ascolto del nucleo di Polizia tributaria della Guardia di Finanza di Bari-Gico". Ma una tale motivazione è del tutto in conferente rispetto agli obiettivi perseguiti dalla regola di esclusione tipizzata dall'art. 268 c.p.p., comma 3, con riferimento, e solo, alla fase della registrazione, oggetto delle operazioni indicate dal primo e art. 268 c.p.p., comma 3. Invero delle cinque fasi attraverso le quali si snoda l'attività di intercettazione - la captazione, la registrazione, l'ascolto, la verbalizzazione delle operazioni, la trasposizione dei dati raccolti su appositi supporti informatici - solo la seconda è stata considerata dal legislatore, ai fini della formulazione della regola di esclusione, proprio perché la memorizzazione di quanto captato dall'operatore nel server della Procura serve ad evitare il rischio di manipolazione della prova, che il legislatore ha ritenuto poter verificarsi in apparecchiature nella disponibilità di altri che non, per l'appunto, l'Ufficio di Procura (Cass. Sez. Un. 26.6/23.9.2008, Carli CED 36359). Ne consegue che l'insufficienza e l'inidoneità degli impianti installati nel predetto Ufficio devono aver riferimento, impedendone o rendendone più difficoltoso lo svolgimento, alla fase della registrazione e non alla fase della ascolto, che è operazione scindibile dalla registrazione e che non rientra nello spettro valutativo normativo in funzione della salvaguardia della genuinità della prova. Nel caso di specie la motivazione della decisione di non utilizzare gli impianti della Procura è esclusivamente centrata sulla necessità - opportunità di un contestuale ascolto di più conversazioni, alcune delle quali, ma non quelle rilevanti per il provvedimento, remotizzate presso gli impianti del Nucleo di Polizia tributaria, senza nessun riferimento alla insufficienza ed all'inidoneità degli impianti presso la Procura ai fini della registrazione, cioè ai fini della immissione dei dati captati dall'operatore telefonico nella memoria informatica centralizzata presso l'Ufficio di Procura.
Nè può rilevare, in senso contrario, la circostanza che le intercettazioni de quibus sono state disposte nello stesso procedimento: l'esigenza che impone l'immissione dei dati, captati presso la centrale dell'operatore telefonico e trasmessi agli impianti, nella memoria informatica centralizzata che si trova nei locali dell'ufficio giudiziario, deve aver logico riferimento a ciascuna intercettazione: se così non fosse, il divieto di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, sarebbe agevolmente eluso nella misura in cui, ferma l'insufficienza o l'inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica al tempo di una prima disposta intercettazione, la stessa insufficienza ed inidoneità risulti superata in un tempo successivo, breve o lungo che sia, per l'esecuzione di altra succedanea e diversa intercettazione. L'ordinanza deve essere annullata con rinvio, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, perché il giudice di merito passa valutare se, inutilizzabili le intercettazioni, il provvedimento cautelare possa o no sostenersi sul residuo apparato indiziario, costituito, esemplificando, dagli interrogatori degli indagati, dai rapporti personali del prevenuto con gli altri correi, nonché da eventuali dati indiziari acquisiti anche successivamente all'ordinanza cautelare.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2010.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2010