Sentenza 25 marzo 2004
Massime • 1
È incongruo ritenere che, ai fini della applicazione delle pene accessorie, la misura della pena della reclusione inflitta con la sentenza di condanna debba essere considerata senza tenere conto della diminuzione della pena stessa in conseguenza della scelta del rito abbreviato, in quanto le norme in tema di pene accessorie (artt. 29 e 32 cod. pen.) fanno riferimento esclusivo alla misura della pena in concreto irrogata, a prescindere dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/03/2004, n. 21113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21113 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 25/03/2004
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - N. 491
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 22406/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore, avv. Adriana Bartolo, di EL SQ, nato ad [...] il [...];
avverso la sentenza 5.2.2003 della Corte d'appello di Reggio Calabria;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il parere del Sostituto Procuratore Generale, in persona del P.G. Dott. FAVALLI Mario, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio quanto alla pena accessoria dell'interdizione legale e la dichiarazione di inammissibilità nel resto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Reggio Calabria con sentenza 5.2.2003, in parziale riforma della sentenza 10.5.2002 del gup del Tribunale della stessa città, riduceva la pena inflitta a EL SQ per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. 309/90, esclusa l'aggravante di cui all'art. 80 cpv. dello stesso d.p.r., ad anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 12.000 di multa.
Ricorre la difesa dell'imputato per violazione di legge in quanto:
l'interdizione legale non era stata applicata dal primo giudice, onde si versa in una ipotesi di reformatio in pejus:
- l'interdizione dai pubblici uffici è stata erroneamente applicata, in quanto commisurata alla entità della pena con esclusione della diminuzione di essa per effetto del rito;
- la pena base non è stata fissata nel minimo edittale. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata, sulla base di un orientamento giurisprudenziale ormai superato dalla interpretazione delle Sezioni Unite di questa Corte (27.5.1998, Ishaka), ha ritenuto che la misura della pena della reclusione inflitta con la sentenza di condanna debba essere considerata, ai fini della applicazione delle pene accessorie, senza tenere conto della diminuzione della pena stessa in conseguenza della scelta del rito abbreviato.
Il che appare del tutto incongruo in quanto gli artt. 29 e 32 c.p. fanno riferimento esclusivo alla misura della pena in concreto irrogata a prescindere dai modi in base ai quali si è pervenuti al risultato finale: modi che possono mutare nel tempo (come nel caso per la diminuente dovuta al rito abbreviato). Proprio in relazione al rito abbreviato, si deve considerare che la scelta dell'imputato di avvalersi dei benefici conseguenti alla richiesta di procedersi ai sensi degli artt. 438 segg. c.p.p. non può non riflettersi anche sulle pene accessorie, la cui applicazione è condizionata proprio dalla misura della pena più favorevole dipendente dalla scelta del rito.
In questa situazione, essendo la pena complessivamente comminata quella di anni 3 e mesi 8 di reclusione, non ricorre la condizione per l'applicazione della interdizione legale di cui al c. 3 dell'art. 32 c.p., ossia che la pena detentiva sia superiore a cinque anni.
Conseguentemente la sentenza sul punto deve essere annullata senza rinvio e la pena accessoria dell'interdizione legale deve essere eliminata.
Analoghe considerazioni valgono per la pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici, che in ragione della pena irrogata non può essere perpetua, ma temporanea per la durata di cinque anni, a norma dell'art. 29, c. 1, c.p.. In questo senso tale pena deve essere determinata senza operare alcun rinvio in quanto la misura di essa non rientra nella discrezionalità del giudice ma discende ex lese.
Sul terzo motivo di ricorso, attinente alla pena, il ricorso è infondato rientrando la determinazione di essa nella discrezionalità del giudice che implicitamente ha operato la valutazione nel momento in cui ha escluso la circostanza aggravante di cui all'art. 80 d.p.r. 309/90.
P.Q.M.
annulla senza rinvio l'impugnata sentenza limitatamente alla interdizione legale, che elimina,e determina in cinque anni la durata della interdizione dai pubblici uffici.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2004