Sentenza 27 giugno 2008
Massime • 1
In tema di requisiti della sentenza, nel caso in cui, per l'impedimento dell'estensore, la sentenza sia sottoscritta dal solo presidente, la specificazione della natura dell'impedimento può essere operata, per evidenti ragioni di riserbo e di opportunità, con rinvio alla documentazione esistente in altri atti del procedimento cui le parti possano accedere.(Fattispecie di impedimento dovuto a "gravi ragioni di famiglia", come tali specificate in un autonomo provvedimento del Presidente di Sezione della Corte d'Appello cui rimandava la sentenza e documentate nella domanda di aspettativa del giudice estensore).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/06/2008, n. 34628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34628 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2008 |
Testo completo
M
4.4.5 SENTENZA N.7079 34628 /0 8 REGISTRO GENERALE n. 8796/08
PUBBLICA UDIENZA DEL 27 GIUGNO 2008
REP U B BLICA I T A L IANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione sesta penale
Composta dai Signori:
Dott. Giovanni de Roberto - Presidente 1. Dott. Francesco Paolo Gramendola - Consigliere
2. Dott. Giovani Conti
- Consigliere
3. Dott. Domenico Carcano
- Consigliere
4. Dott. Giorgio Fidelbo
- Consigliere ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA SA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza emessa il 12 gennaio 2006 dalla Corte d'appello di Roma;
letti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
sentita la relazione del consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
sentito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.
Oscar Cetrangolo, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;
sentito, per le parti civili, l'avvocato Stefania Orecchio, per delega dell'avvocato
Giovanna Mazza, che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso e la conferma delle statuizioni civili.
-1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma in data 15 novembre 2004, ha assolto LA SA dal reato di ingiurie di cui al capo a), confermando l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati di cui agli artt. 612 e 392
c.p. (capi b, c); ha, quindi, rideterminato la pena in euro 350,00 di multa per i due reati residui e ridotto la somma liquidata a titolo di danni morali in favore delle persone offese, IN SA e MA LU MB, costituitesi parte civile. A
2. L'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia, ha presentato ricorso per cassazione deducendo i seguenti motivi:
- contraddittorietà della motivazione in relazione alla condanna per il reato di minacce;
- erronea applicazione dell'art. 392 c.p. sotto il profilo della mancanza dell'elemento oggettivo e manifesta illogicità della motivazione;
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle statuizioni sul risarcimento dei danni;
- violazione dell'art. 546 comma 2 c.p.p., in relazione alla mancata sottoscrizione della sentenza da parte del giudice relatore;
- infine, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei reati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Preliminarmente deve rilevarsi che entrambi i reati ascritti all'imputato sono estinti per intervenuta prescrizione, essendo trascorso il termine di sette anni e sei mesi previsto dal combinato disposto degli artt. 157 n. 4 e 160 c.p., prima della modifica apportata con la legge n. 251 del 2005: in particolare, anche calcolando la sospensione dei termini prescrizionali per complessivi mesi 10 e giorni 18, sia il reato di cui all'art. 612 c.p., commesso il 23.9.1997, sia quello previsto dall'art. 392 c.p., commesso il 3.12.1997, devono ritenersi ormai estinti.
4. Tuttavia, essendo stato l'imputato condannato al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, ne consegue che, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nonostante la declaratoria di prescrizione, si deve decidere sull'impugnazione proposta ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.
Anche sotto lo specifico profilo appena menzionato le doglianze proposte dall'imputato non appaiono fondate.
4.1. Manifestamente infondato il primo motivo, in cuisi censura la sentenza impugnata per non aver tratto le medesime conclusioni assolutorie assunte in relazione al reato contestato al capo a) dell'imputazione, fondate sulla deposizione del maresciallo Liguori.
Si osserva al riguardo che i giudici di merito, oltre ad evidenziare che al momento della minaccia rivolta dall'imputato a IN SA il suddetto maresciallo non era presente, hanno basato il giudizio di colpevolezza sulle dichiarazioni accusatorie della stessa persona offesa SA, confermate dalla madre e del marito, sicché deve escludersi ogni ipotesi di illogicità o contraddittorietà della motivazione della sentenza su questo capo.
3 di impossessarsi di una striscia di terreno che consideri sua senza attendere che il giudice abbia a pronunciarsi in proposito (in termini, Sez. VI, 19 dicembre 1985,
n. 4346, Florio).
- Infondato è il terzo motivo, dal momento che la Corte d'appello, 4.3.
contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, ha giustificato la riduzione dell'importo relativo ai danni morali, in considerazione dell'avvenuta assoluzione per il reato di cui al capo a) e tenendo presenti le valutazioni e le statuizioni relative agli interessi civili contenute nella sentenza di primo grado.
4.5. Infine, deve escludersi che si sia verificata una violazione dell'art. 546
comma 2 c.p.p.
In tema di requisiti della sentenza, nel caso in cui per l'impedimento dell'estensore la sentenza sia sottoscritta dal solo presidente, deve essere fatta menzione dell'impedimento per consentire il controllo delle parti e di escludere che la mancata sottoscrizione sia dipesa da un comportamento volontario, tuttavia, per evidenti ragioni di riserbo e di opportunità, la specificazione della natura dell'impedimento può essere operata con rinvio alla documentazione di essa esistente in altri atti cui le parti possano accedere, essendo ciò sufficiente a consentire il controllo sulla sussistenza di una reale causa di impedimento (Sez.
VI, 9 maggio 1997, n. 6660, Dragone).
Ed è quanto accaduto nel caso in esame. La sentenza risulta redatta e sottoscritta dal presidente e le motivazioni dell'impedimento sono contenute nel provvedimento del Presidente della sezione penale della Corte d'appello di Roma richiamato nella stessa sentenza. Tale provvedimento, che l'imputato ha potuto esaminare, contiene le necessarie specificazioni circa la natura dell'impedimento del giudice relatore, facendo riferimento a "gravi motivi di famiglia che le impediscono di provvedere alla redazione della sentenza", richiamando a sua volta la documentazione allegata alla domanda di aspettativa del giudice.
Deve ritenersi che le ragioni dell'impedimento siano state adeguatamente fornite, in quanto il solo riferimento ai "gravi motivi di famiglia” appare idoneo a
4 soddisfare le esigenze di controllo delle parti, oltre che a garantire la riservatezza del magistrato.
5. In conclusione, le considerazioni svolte consentono di ritenere:
-
che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, per intervenuta
-
prescrizione del reato ascritto alle imputate;
-che debbano esser mantenute ferme (ex art. 578 c.p.p.) le statuizioni di carattere civilistico della stessa decisione;
- che il ricorrente debba essere condannato a rifondere alle parti civili le spese sostenute nella presente fase di giudizio, che si liquidano in complessivi euro
3.300,00, oltre IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili.
Condanna il ricorrente a rimborsare alle parti civili OR IN e
MB MA LU le spese del grado che liquida in complessivi euro 3.300,00
oltre IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
Giorgio Fidelbo Giovanni de Roberto
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Lidia Scalia oggi 4 SET.2008 Jeal IL CANCELLIERE C1 SUPER
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1 05 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 4.2. Del tutto infondato è pure il secondo motivo, dal momento che la sentenza impugnata ha individuato il reato di cui all'art. 392 c.p. non tanto nella condotta di abbattimento della recinzione, quanto nel successivo spostamento della linea di confine ad opera dell'imputato, che si è occupato del rifacimento del muro divisorio, spostamento cui hanno fatto riferimento i consulenti nominati nel processo civile sentiti come testimoni nel giudizio penale.
Non vi è dubbio che commette il delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni colui il quale sposti, senza ricorrere al giudice, il confine tra il fondo di sua proprietà e quello del proprietario attiguo, agendo con la coscienza e volontà