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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/12/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2485/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2485/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. C.F._2
PA CO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “Che l'Ill.mo Tribunale di Sassari voglia emettere sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) Il
, come sopra generalizzato, con atto separato dal notaio in data 18 marzo 2025 Parte_2
(rep.n.8.395- registrato al n.2660, trascritto il 19.03.2025 al N.R.g.4655- R.P.3675, in atti) ha provveduto a trasferire il diritto di proprietà della quota pro indiviso, pari al 50%, in favore della SI.ra , come sopra generalizzata, dell'appartamento sito in Sassari in Via Prunizzedda Parte_1
n°102. 3) La sig.ra si impegna ad accollarsi la restante parte del mutuo e relative rate Parte_1 per l'intero importo e il si impegna, per i prossimi cinque anni, fino all'estinzione del mutuo, Pt_2
a dividere con la moglie le spese straordinarie relative all'immobile stesso, nella misura del 50% e la si impegna fin d'ora a rinunziare a qualsiasi pretesa relativa al TFR del marito. Pt_1
I coniugi nell'ambito della definizione del diritto di visita/di mantenimento e quant'altro utile nell'interesse del minore convengono quanto segue: 4) Il figlio minore verrà Per_1 Per_1 affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Sassari, alla via Prunizzedda nr. 102. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
5) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che il minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrarlo ed intrattenersi con esso quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, ciò nel rispetto, per quanto possibile, del principio della ripartizione al 50% del tempo trascorso tra il minore e ciascuno dei genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente adottare, il padre potrà vedere e trattenersi con il minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi del minore che dovranno essere sempre salvaguardati, il padre potrà comunque vedere e tenere con se il figlio, sempre previo accordo con la madre e mai con il minore, anche riguardo gli orari concordati di volta in volta, almeno due giorni la settimana, durante l'anno scolastico mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche per tre pomeriggi la settimana;
nei fine settimana alternativamente con la madre (senza pernottamento notturno). 6) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza. Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) ad. esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc., salvo sempre il pernottamento notturno. 7) Il SInor e la sig.ra potranno tenere contatti telefonici (anche quotidiani Pt_2 Pt_1 purché non insistenti) con il figlio (quando lo stesso si trova con l'altro genitore), tenendo Per_1 conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative e non, di entrambi i genitori. 8) A titolo di contributo per il mantenimento, il si obbliga a Pt_2 corrispondere (a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla , un Pt_1 contributo di €. 300,00 mensili (da versarsi entro il 05 di ogni mese) da rivalutare secondo ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico e si obbliga a farsi carico del 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle cosi qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da Consiglio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate: - Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc.), attività ricreative abituali. - Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di si assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. - Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. 9) I coniugi, si obbligano con il presente atto ad acconsentire reciprocamente al rilascio di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore. 10) I coniugi hanno già definito tutti i loro rapporti di natura economico- patrimoniale e dichiarano di non avere nulla da pretendere, a qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa ed accettando l'altrui rinuncia. 11) I coniugi stabiliscono congiuntamente che le condizioni indicate nel presente ricorso dovranno essere poste in essere/rispettate a far data dalla sottoscrizione dello stesso senza dover attendere la fissazione dell'udienza. 12) Le spese legali restano compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 16 luglio 2025 Parte_1 e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio civile, celebrato il 10 giugno 2006 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2006, Atto n. 73, Parte I), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione era nato il figlio il 18 febbraio 2014, oggi Per_1 undicenne. Esponevano di essersi separati con sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Sassari pubblicata il 21 gennaio 2024 e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 Legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 10 giugno 2006. Ritiene inoltre il collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro del figlio con il padre, come descritte nel ricorso, risultano congrue avuto riguardo Per_1 alle esigenze del minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento. In particolare, il corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_2 figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre a farsi carico nella misura del 50% delle spese Per_1 straordinarie. Le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Parte_1 Parte_2 in Sassari il 10.6.2006, alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui interamente riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 73, parte I, Anno 2006);
3. compensa interamente le spese.
Sassari, 19 dicembre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI SASSARI I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Stefania Deiana Presidente relatore Elisabetta Carta Giudice Claudia Manconi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2485/2025 V.G. promossa da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi ai fini del presente giudizio dall'avv. C.F._2
PA CO presso il cui studio sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
Con l'intervento del Procuratore della Repubblica in sede
Oggetto: DIVORZIO CONGIUNTO – SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come segue: “Che l'Ill.mo Tribunale di Sassari voglia emettere sentenza di scioglimento del matrimonio alle seguenti condizioni: 1) i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di portare la propria residenza ove ritengano opportuno e nel reciproco rispetto, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
2) Il
, come sopra generalizzato, con atto separato dal notaio in data 18 marzo 2025 Parte_2
(rep.n.8.395- registrato al n.2660, trascritto il 19.03.2025 al N.R.g.4655- R.P.3675, in atti) ha provveduto a trasferire il diritto di proprietà della quota pro indiviso, pari al 50%, in favore della SI.ra , come sopra generalizzata, dell'appartamento sito in Sassari in Via Prunizzedda Parte_1
n°102. 3) La sig.ra si impegna ad accollarsi la restante parte del mutuo e relative rate Parte_1 per l'intero importo e il si impegna, per i prossimi cinque anni, fino all'estinzione del mutuo, Pt_2
a dividere con la moglie le spese straordinarie relative all'immobile stesso, nella misura del 50% e la si impegna fin d'ora a rinunziare a qualsiasi pretesa relativa al TFR del marito. Pt_1
I coniugi nell'ambito della definizione del diritto di visita/di mantenimento e quant'altro utile nell'interesse del minore convengono quanto segue: 4) Il figlio minore verrà Per_1 Per_1 affidato ad entrambi i genitori che ne cureranno l'educazione, l'istruzione e il mantenimento, con collocazione prevalente presso la residenza della madre in Sassari, alla via Prunizzedda nr. 102. A tale effetto, l'esercizio della potestà genitoriale avverrà, quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, in modo disgiunto da parte del genitore che, di volta in volta, sia materialmente preposto alla cura del minore;
quanto alle decisioni riguardanti gli impegni e le scelte educative, formative e della tutela straordinaria della sua salute, invero, saranno prese congiuntamente da entrambi i genitori;
5) Per quanto concerne la disciplina dei periodi di visita, tenuto conto che il minore vivrà con la madre presso il suo domicilio, il padre avrà il diritto di incontrarlo ed intrattenersi con esso quando vorrà, previo accordo con la madre, tenendo conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative di entrambi i genitori, ciò nel rispetto, per quanto possibile, del principio della ripartizione al 50% del tempo trascorso tra il minore e ciascuno dei genitori. Salvo diversi accordi che le parti potranno liberamente adottare, il padre potrà vedere e trattenersi con il minore con le tempistiche e le modalità fino ad oggi attuate. In mancanza di accordo e sempre nel rispetto e compatibilmente con gli orari scolastici e con gli impegni sportivi, educativi del minore che dovranno essere sempre salvaguardati, il padre potrà comunque vedere e tenere con se il figlio, sempre previo accordo con la madre e mai con il minore, anche riguardo gli orari concordati di volta in volta, almeno due giorni la settimana, durante l'anno scolastico mentre durante il periodo delle vacanze scolastiche per tre pomeriggi la settimana;
nei fine settimana alternativamente con la madre (senza pernottamento notturno). 6) Il padre avrà diritto di visita durante le vacanze estive per un periodo di almeno due settimane anche non continuative, mentre per le altre vacanze civili e religiose, le stesse potranno essere regolate nelle modalità fino ad oggi attuate o comunque secondo il principio dell'alternanza. Fatto sempre salvo il principio dell'alternanza e in mancanza di accordo (le parti potranno accordarsi tranquillamente tra di loro) ad. esempio se il minore trascorre il capodanno con la madre allora trascorrerà l'epifania con il padre, ecc., salvo sempre il pernottamento notturno. 7) Il SInor e la sig.ra potranno tenere contatti telefonici (anche quotidiani Pt_2 Pt_1 purché non insistenti) con il figlio (quando lo stesso si trova con l'altro genitore), tenendo Per_1 conto dell'età del minore, degli impegni scolastici/ricreativi dello stesso e delle esigenze lavorative e non, di entrambi i genitori. 8) A titolo di contributo per il mantenimento, il si obbliga a Pt_2 corrispondere (a mezzo di bonifico bancario presso il conto corrente intestato alla , un Pt_1 contributo di €. 300,00 mensili (da versarsi entro il 05 di ogni mese) da rivalutare secondo ISTAT, oltre al 100% dell'assegno unico e si obbliga a farsi carico del 50% delle spese straordinarie intendendosi come tali quelle cosi qualificate secondo il protocollo adottato dal Tribunale di Sassari e secondo il protocollo adottato da Consiglio Nazionale Forense e di seguito meglio specificate: - Spese comprese nell'assegno di mantenimento: vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), spese per tasse scolastiche (eccetto quelle universitarie e quelle considerate come straordinarie) e materiale scolastico, cancelleria, mensa, medicinali da banco, spese di trasporto urbano, carburante, ricarica cellulare, uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, pre scuola e dopo scuola se già presenti nell'organizzazione familiare della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spese sostenibili;
trattamenti estetici (barbiere etc.), attività ricreative abituali. - Spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche, spese di bollo e di si assicurazione per mezzo di trasporto quanto acquistato con l'accordo di entrambi i coniugi. Tutte le spese extra assegno subordinate o meno al consenso dei genitori devono essere debitamente documentate. - Spese extra assegno subordinate al consenso dei genitori: Scolastiche: iscrizioni e rette di scuole provate, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiativi, ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni universitarie;
frequentazione del conservatorio o di scuole formative;
spese per la preparazione egli esami di abilitazione o alla preparazione di concorsi (quindi acquisto di libri, dispense, pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
servizio di baby sitter laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento di lingue straniere;
Spese di natura ludica parascolastica: corsi di attività artistiche, di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
conseguimento della patente presso autoscuole private. Spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
Spese mediche sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuare tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o provate convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia. Spese varie: organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. 9) I coniugi, si obbligano con il presente atto ad acconsentire reciprocamente al rilascio di un documento valido per l'espatrio per il figlio minore. 10) I coniugi hanno già definito tutti i loro rapporti di natura economico- patrimoniale e dichiarano di non avere nulla da pretendere, a qualsiasi titolo o ragione l'uno nei confronti dell'altro, rinunciando fin d'ora a qualsiasi pretesa ed accettando l'altrui rinuncia. 11) I coniugi stabiliscono congiuntamente che le condizioni indicate nel presente ricorso dovranno essere poste in essere/rispettate a far data dalla sottoscrizione dello stesso senza dover attendere la fissazione dell'udienza. 12) Le spese legali restano compensate tra le parti.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., il 16 luglio 2025 Parte_1 e chiedevano che questo Tribunale pronunciasse lo scioglimento del loro Parte_2 matrimonio civile, celebrato il 10 giugno 2006 in Sassari, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune (Anno 2006, Atto n. 73, Parte I), adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni. Dalla loro unione era nato il figlio il 18 febbraio 2014, oggi Per_1 undicenne. Esponevano di essersi separati con sentenza n. 34/2025 del Tribunale di Sassari pubblicata il 21 gennaio 2024 e che la loro convivenza non era più ripresa, per cui erano maturate le condizioni per la sollecitata pronuncia di divorzio.
All'udienza cartolare del 9 dicembre 2025 le parti confermavano la volontà di non riconciliarsi e la causa, istruita solo con produzioni documentali, era rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate.
***
La domanda di divorzio è fondata e dev'essere accolta. Le allegazioni delle parti consentono di ritenere comprovata la sussistenza dei presupposti di fatto previsti dall'art. 3 Legge n. 898/1970, essendosi pacificamente protratta la separazione dei coniugi per un periodo continuativo e ampiamente superiore ai sei mesi. In accoglimento, pertanto, della proposta domanda ed apparendo manifesta la impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale dei coniugi, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Sassari il 10 giugno 2006. Ritiene inoltre il collegio che il concordato regime condiviso dell'affidamento e le modalità di incontro del figlio con il padre, come descritte nel ricorso, risultano congrue avuto riguardo Per_1 alle esigenze del minore e all'armonico sviluppo della relazione genitoriale e della sua personalità, così come adeguate ai suoi bisogni risultano le riportate congiunte richieste in ordine al mantenimento. In particolare, il corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento per il Pt_2 figlio la somma di € 300,00 mensili, oltre a farsi carico nella misura del 50% delle spese Per_1 straordinarie. Le spese processuali sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così dispone:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato fra e Parte_1 Parte_2 in Sassari il 10.6.2006, alle condizioni di cui al ricorso, da intendersi qui interamente riportate;
2. ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sassari di procedere alla trascrizione della presente sentenza (Registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 73, parte I, Anno 2006);
3. compensa interamente le spese.
Sassari, 19 dicembre 2025
Il Presidente est. Stefania Deiana