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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2024, n. 2322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2322 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 3344/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.03.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fis. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Joëlle Piccinino del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Joëlle Piccinino del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 11.11.2011 con rito civile in Milano (MI) iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI) quale atto n. 1252, parte 1,
Anno 2011, optando per il regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n.567/2024 emessa il 22.05.2024 dal Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano, in data 11.11.2011, ordinando al competente ufficiale dello Stato Parte_2
Civile, l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 1252, parte 1, Anno 2011) con conferma delle condizioni di separazione;
2. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciano alla comparizione personale in udienza, dichiarando di volersi avvalere della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e dichiarando di non volersi riconciliare.
3. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza alla quale prestano acquiescenza.
4. La Sig.ra invero, in ragione delle proprie capacità economiche, si è resa disponibile Pt_1
a collaborare a tutte le spese mediche necessarie al Sig. per far fronte alle sue gravi Pt_2 condizioni di salute (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche ed i compensi professionali della badante).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 22.05.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con successiva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 11.11.2011 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 21.03.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana
Cod. Fis. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Joëlle Piccinino del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Joëlle Piccinino del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio in data 11.11.2011 con rito civile in Milano (MI) iscritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Milano (MI) quale atto n. 1252, parte 1,
Anno 2011, optando per il regime di separazione dei beni.
separati con sentenza n.567/2024 emessa il 22.05.2024 dal Tribunale di Milano
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 21.03.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in Milano, in data 11.11.2011, ordinando al competente ufficiale dello Stato Parte_2
Civile, l'annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio (atto n. 1252, parte 1, Anno 2011) con conferma delle condizioni di separazione;
2. Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., rinunciano alla comparizione personale in udienza, dichiarando di volersi avvalere della possibilità di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e dichiarando di non volersi riconciliare.
3. Le parti rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza alla quale prestano acquiescenza.
4. La Sig.ra invero, in ragione delle proprie capacità economiche, si è resa disponibile Pt_1
a collaborare a tutte le spese mediche necessarie al Sig. per far fronte alle sue gravi Pt_2 condizioni di salute (ivi comprese, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese mediche ed i compensi professionali della badante).
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 22.05.2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con successiva ordinanza, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 11.11.2011 tra
[...]
e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Nulla sulle spese;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG