Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/03/2001, n. 4709 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4709 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
047 09/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto: Scrittura privata LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. n. 18552/98-19737/98 SEZIONE SECONDA CIVILE Cron. 10126 composta da: 1638Rep. Franco PONTORIERI Presidente Udienza 15 gennaio 2001 Carlo CIOFFI Consigliere relatore Lucio MAZZIOTTI di CELSO Consigliere Umberto GOLDONI Consigliere Ettore BUCCIANTE Consigliere ha pronunciato la seguente: IL SOLE SENTENZA 3000 sul ricorso proposto da: SUL RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO DA: SE IO, elettivamente domiciliato in Roma, via Gozzoli n. 82, pres- CANCELLERIA so l'avv. Gianluigi Falchi, che lo difende insieme con l'avv. Antonio Piludu di Cagliari, come da procura in atti;
- ricorrente -
contro i4 SE TO, elettivamente domiciliato in Quartu sant'Elena (Cagliari), via Cagliari n. 39, presso l'avv. Renzo Mallus, che lo difende, come da pro- cura in atti;
- controricorrente -
48/01 E SUL RICORSO INCIDENTALE PROPOSTO DA: SE TO, come sopra domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
SE IO, come sopra domiciliato;
- intimato -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari n. 297 del 13 settembre 1997; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 gennaio 2001 dal consigliere Carlo Cioffi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Aurelio Golia, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Cagliari, con la sentenza indicata in epi- grafe, riformando quella resa in prime cure dal Tribunale di Cagliari, ha ri- gettato la domanda proposta da IO CI nei confronti di suo fratello TO, volta a far dichiarare l'inefficacia della scrittura privata con cui la loro madre TA SA aveva venduto a quest'ultimo gli immobili nel dettaglio indicati, immobili che a suo dire erano stati invece acquistati dal loro padre Paolo, ed alla morte di quest'ultimo erano stati quindi ereditati da 3. entrambi. La Corte d'appello di Cagliari ha in particolare negato valore probatorio all'unico documento allegato dall'attore a fondamento della sua 2 domanda, ossia alla scrittura privata con cui a suo dire il padre aveva acqui- stato gli immobili per cui è causa, perché, disconosciuta dal convenuto, non ne era stata chiesta la verificazione. IO CI ha chiesto la cassazione di tale sentenza per un solo motivo. TO CI ha resistito con controricorso, ed a sua volta, con ricorso incidentale, ha chiesto la cassazione della sentenza per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale, proposti contro la stes- sa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. Il controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso prin- cipale, rilevando che la procura apposta sul suo margine non contiene alcu- na espressione da cui sia dato desumere che sia stata rilasciata conferita per proporlo. L'eccezione è infondata. La procura per il giudizio di cassazione rilasciata in calce o a margine del ricorso, costituendo corpo unico con l'atto cui inerisce, esprime necessariamente il suo riferimento a questo e garantisce così il requisito della specialità del mandato al difensore;
restano pertanto irrilevanti sia la mancanza di uno specifico riferimento al giudizio di legittimità (vedi, tra le tante, da ultimo, le sentenze di questa Corte, sez, II, 6 aprile 2000 n. 4326 e 19 aprile 2000 n. 5126). 3 Con l'unico motivo del suo ricorso IO CI afferma per un verso che suo fratello TO non ha "espressamente" disconosciuto la conformità all'originale della copia fotostatica della scrittura privata da lui esibita, e di cui si è detto in epigrafe, e per altro verso che tale documento non è l'unico allegato a corredo della sua domanda, avendone egli prodotto degli altri, elencati nel dettaglio, e che la Corte di merito non ha preso in considerazione;
denunzia quindi violazione dell'art. 2719 cod. civ., degli art. 214 e 215 cod. proc. civ., travisamento dei fatti, e vizi di motivazione. Le censure formulate sono inammissibili. La Corte d'appello di Cagliari ha affermato nella sua sentenza che IO CI "ha contestato in tutte le sue parti" il documento di cui si è detto in epigrafe, esibito in copia fotostatica, ossia ha negato non solo e non tanto la conformità di tale copia all'originale, ma, più radicalmente, la esistenza stessa di quest'ultimo. Tale affermazione è all'evidenza frutto della interpretazione e " valutazione che il giudice d'appello ha dato alle dichiarazioni rese in giudi- zio dalla parte, che il ricorrente non ha censurato in modo adeguato, eviden- ziandone errori logici o giuridici. Se poi si è trattato di travisamento dei fat- 24 b ti, come sembra sostenere il ricorrente, senza peraltro specificarne i conno- tati, l'impugnazione da proporsi era la revocazione. La Corte d'appello di Cagliari ha inoltre affermato nella sua sentenza che la domanda di IO CI TO ha riscontro soltanto nel documento disconosciuto, e non ha fatto cenno all'esibizione di altre prove documentali. Il ricorrente dunque, per veder considerata la sua censura di omesso esame degli altri documenti che sostiene di aver esibito, avrebbe 4 dovuto specificare il tempo e il modo in cui tale esibizione è avvenuta, ed altresì riferirne il contenuto in modo da consentire a questa Corte di valutar- ne la rilevanza probatoria (vedi da ultimo, in tal senso, le sue sentenze 23 febbraio 2000 n. 2048 e 10 marzo 2000 n. 2802), e non limitarsi ai brevi cenni esposti a corredo della loro elencazione, dai quali è dato peraltro de- sumere che non di prove dirette si tratta, ma di meri indizi, che mal si con- ciliano con la natura dell'azione esperita. TO CI, con il suo ricorso incidentale censura la senten- za impugnata per aver compensato tra le parti le spese di lite, ravvisando l'esistenza di “giusti motivi" per decidere in tal modo, senza però indicare quali essi sono. La censura è inammissibile. Questa Corte ha sempre affermato, e di recente ribadito (senten- za del 27 aprile 2000, n. 5390), che la valutazione dell'opportunità della compensazione totale o parziale delle spese processuali, sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella della ricorrenza di altri giusti motivi, rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e non richiede specifica motivazione, restando perciò incensurabile in sede di legittimità, salvo che risulti violato il principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero che a fondamento della deci- sione del giudice di merito di compensare le spese siano addotte ragioni pa- lesemente illogiche e tali da inficiare, per la loro inconsistenza o palese er- roneità, lo stesso processo formativo della volontà decisionale;
ipotesi, que- ste ultime, che non ricorrono nel caso di specie. 5 Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 15 gennaio 2001 Il presidente (Franco Pontorieri) L'estensore (Carlo Cioffi) 40000 290000 IL CANCELLIERE C1 Valexia Neri Q MAR. 2001 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma l Iscritto a ruolo il Art. n. 11 1473 H 6