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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 27/02/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 665/2022 r.g.,
proposto da
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Parte_1 Parte_2
Baldassarri; - APPELLANTI
contro e per essa la mandataria persona del Procuratore pro- Controparte_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia;
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca;
e per essa in persona del legale Controparte_4 Controparte_5
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
Vandini - APPELLATE
e nei confronti di
; - APPELLATO CONTUMACE Controparte_6 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con separati atti di citazione la e la Aspra Finance s.p.a. Parte_3
avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, Sez. Distaccata di Todi, Parte_1
e nonché , per sentir dichiarare la simulazione assoluta
[...] Parte_2 Controparte_6
dell'atto di compravendita del 26.07.2007 stipulato tra i coniugi e in subordine la sua inefficacia nei confronti degli istituti attorei ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con Sentenza n. 1389/2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato la simulazione assoluta dell'atto di alienazione a titolo oneroso stipulato il 26.07.2007 avente ad oggetto l'alienazione da Parte_1
a della quota di ½ di nuda proprietà degli immobili siti in Marsciano, Loc.
[...] Parte_2
Schiavo via G. Rossa n. 2 e come tale improduttivo di effetti. Il Tribunale ha dichiarato inopponibile a e la costituzione Controparte_7 Controparte_8
d'ipoteca volontaria avvenuta per atto a rogito Notaio il 26.11.2007, costituita da Persona_1
in favore di per € 60.000,00. Parte_2 Controparte_6
e hanno proposto appello avverso la suddetta Sentenza per Parte_1 Parte_2
travisamento dei fatti e delle prove assunte in corso di causa. Innanzitutto secondo il Tribunale
sussistevano dubbi in ordine al pagamento del corrispettivo di € 8.000,00 dedotto nell'atto di cessione dei diritti di nuda proprietà sull'immobile di Via Rossa, quietanzato in atti con relativa rinuncia all'iscrizione d'ipoteca legale. Il pagamento era reale e dimostrato attraverso: la contabile della Pt_4
di versamento di € 8.000,00 cioè del prezzo ricevuto da a fronte della cessione dei Parte_1
diritti di nuda proprietà; l'atto di pignoramento sul conto Cassa di Risparmio di Orvieto ove CP_9
aveva versato il corrispettivo di cessione;
l'ordinanza di assegnazione del Tribunale Parte_1
di Todi, a comprova dell'esito positivo del pignoramento. Nel corso del giudizio è stato poi espletata
CTU volta ad accertare la congruità del prezzo dedotto e pagato nell'atto di compravendita impugnato. Il CTU ha stimato un valore di € 6.493,89 a riprova che i diritti ceduti da Parte_1 valevano effettivamente il corrispettivo dallo stesso percepito. Il Tribunale ha poi ritenuto che a nulla rileverebbe il trasferimento di residenza anagrafica di omettendo di valutare il Parte_1
contratto di locazione del 06.03.2007 avente ad oggetto l'appartamento di Deruta, Via De Gasperi, i bonifici con i quali ha pagato regolarmente il canone di locazione, le bollette Enel Parte_1
di Via De Gasperi, intestate e pagate dal i documenti relativi al cambio di residenza, la Parte_1
testimonianza di proprietario dell'immobile locato. Il Giudice ha sostenuto che la Testimone_1
vendita del 26.07.2007 è simulata, difettando una causa diversa da quella di ledere i creditori che la giustifichi. Ma in giudizio sono state dimostrate le ragioni che hanno portato gli ex coniugi Parte_1
e a risolvere le loro questioni patrimoniali. Tra i due è intervenuta una separazione che ha Parte_2
comportato l'allontanamento di dalla ex casa coniugale, come emerge dai Parte_1
documenti prodotti e dalle testimonianze dei testi , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1
. E' vero che la simulazione può essere provata per presunzioni ma al giudice è fatto Testimone_4
obbligo di attenersi alle regole che presidiano il corretto utilizzo degli elementi presuntivi ai fini del decidere.
Si è costituita la e per essa la mandataria quale ha chiesto il Controparte_1 Controparte_10
rigetto dell'appello perché il giudice di prime cure ha ritenuto adeguatamente dimostrato che “i
contraenti, coniugi in regime di separazione dei beni, scelta operata pochi mesi prima dell'atto
impugnato hanno trasferito la proprietà, con riserva del diritto di abitazione, volendo che la
compravendita rimanesse priva di alcun effetto e sottraendo scientemente l'immobile alla garanzia
dei creditori”. Non vi è agli atti la prova del pagamento del prezzo della compravendita, anche perché
all'art. 3 del contratto si stabiliva che il presso di € 8.000,00 era stato pagato prima e in contanti. Il
Tribunale ha ritenuto accertata la causa simulandi considerando che l'atto di vendita è stato stipulato in un momento in cui per il contraente era prevedibile l'imminente inizio di Parte_1
un'azione esecutiva nei suoi confronti. I crediti delle Banche, cristallizzati nei decreti ingiuntivi versati in atti, sono sorti prima dell'atto di vendita e con l'apertura dei conti correnti, con la stipula dei mutui e con la prestazione delle fideiussioni. Il giudice ha altresì statuito che difetta nella operazione posta in essere la mancanza di causa, posto che l'apparente vendita non si presta ad alcuna utile e reale funzione economica, se non a quella di sottrarre gli immobili al soddisfacimento delle ragioni creditorie. Invero la sig.ra coniuge prima in comunione dei beni e Parte_2
successivamente in data 18.04.2007 in separazione dei beni del sig. , già proprietaria Parte_1
di ½ dell'immobile e già residente nello stesso, ha acquistato dal proprio coniuge l'altra metà della nuda proprietà, lasciando al coniuge ½ del diritto di abitazione vita natural durante (immobili comunque già gravati da ipoteca volontaria di £ 240.000.000 a favore di e già Controparte_11
gravati da obbligazioni nei confronti del Comune di Marsciano, nascenti dall'atto di convenzione per la lottizzazione (come da atto di compravendita) che trasferisce altrove la residenza anagrafica.
Peraltro sull'immobile di proprietà della sig.ra era concessa ipoteca volontaria in Parte_2
favore del sig. fratello di a garanzia del soddisfacimento di un Controparte_6 Parte_1
credito del primo, di cui non vi è agli atti prova alcuna. Tutti i citati elementi costituiscono prova presuntiva della circostanza che, in realtà, l'alienante non abbia inteso dismettere la titolarità del bene ed il compratore non abbia inteso acquistarlo, ravvisando nella fattispecie il giudicante una ipotesi di simulazione assoluta. Il Giudice ha ritenuto priva di rilevanza la decisione di di Parte_1
trasferire la residenza altrove e mantenere il diritto di abitazione, che peraltro stride fortemente con la concessione della ipoteca sull'intero immobile da parte della coniuge;
ha attribuito invece rilevanza alla conoscenza della esposizione debitoria della società, alla prestazione di fideiussione, al mutamento del regime patrimoniale dei coniugi, alla stretta sequenza personale degli atti nell'arco di poco più di sei mesi.
Si è costituita la la quale ha chiesto Controparte_3
in via principale il rigetto dell'appello ed in via subordinata l'accoglimento della domanda di revocatoria della dell'atto pubblico di alienazione a titolo oneroso stipulato il 26.07.2007 anche CP_3
in pregiudizio di ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_6 Si è costituita la la quale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e in Controparte_4
subordine la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. della suddetta compravendita immobiliare e dell'atto costitutivo dell'ipoteca volontaria sopra richiamata.
, benché ritualmente citato, non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_6
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto dai sigg.ri e è infondato per le seguenti Parte_1 Parte_2
considerazioni.
Gli appellanti deducono in primo luogo che il Giudice non avrebbe tenuto conto del versamento del prezzo da parte dell'acquirente di € 8.000,00 al momento della stipula dell'atto notarile. La contabile cui si riferiscono gli appellanti attesta solo un versamento in contanti da parte di di Parte_1
Euro 8.000,00 il 31.07.2007 sulla Cassa di Risparmio di Orvieto, senza alcuna causale.
In difetto di specifica attestazione della provenienza della suddetta somma, il documento non dimostra che essa costituisca il corrispettivo che sarebbe stato versato prima della stipula dell'atto notarile del 26.07.2007 da parte di . Peraltro appare inverosimile che una somma di Parte_2
tale valore possa essere stata versata in contanti prima dell'atto di compravendita e trasferita sul conto successivamente allo stesso.
Anche il menzionato atto di pignoramento appare privo di valenza probatoria rispetto all'oggetto del giudizio, perché non costituisce idonea prova del pagamento del prezzo di compravendita.
Affermano poi gli appellanti che nel corso del primo grado è stata espletata C.T.U. volta ad accertare la congruità del prezzo dedotto nell'atto di compravendita impugnato. Il consulente ha accertato un valore di € 6.493,89, ovvero un valore pari al 10% del valore della piena proprietà, a fronte degli €
8.000,00 indicati in atto, e ciò costituierebbe un indice di genuinità della vendita e riprova che i diritti ceduti da valevano effettivamente il corrispettivo dallo stesso percepito. Parte_1 La congruità del prezzo di vendita della nuda proprietà non consente tuttavia di escludere la simulazione dell'atto, avuto riguardo ai molteplici ulteriori indici della stessa, come individuati nella sentenza di primo grado.
Inoltre il menzionato trasferimento di residenza operato da in Deruta, che sarebbe Parte_1
stato dimostrato attraverso il contratto d'affitto e le fatture delle relative utenze contrasta con il diritto di uso e abitazione che si era riservato vita natural durante sul bene venduto. Parte_1
Anche volendo ritenere provata la crisi coniugale e il temporaneo trasferimento di residenza del venditore, deve ritenersi comunque dimostrato l'intento simulatorio delle parti per cui l'alienazione
è stata soltanto apparente, non avendo i coniugi voluto in realtà alcun atto negoziale ed hanno anzi voluto distrarre formalmente i beni dalla aggressione dei creditori.
E' stato invero documentalmente dimostrato che i coniugi hanno posto in essere una serie di atti,
compiuti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, che lasciano presumere sussistente l'intento simulatorio. In particolare, con lettere di fideiussione del 15/03/2006 e del 27/02/2007 il sig.
si costituiva garante della società per le obbligazioni alla stessa Parte_1 Parte_5
derivanti dalla operazione di mutuo chirografario, sino a concorrenza di €.112.500,00 e per tutte le obbligazioni assunte dalla società fino a concorrenza di €.75.000,00. Parte_5 [...]
era dunque a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti della Banca e Parte_1
della situazione debitoria della debitrice principale , in quanto lo stesso aveva rivestito Parte_5
all'interno della società, il ruolo di Consigliere, Vice Presidente del consiglio di Amministrazione ed amministratore. Con atto a rogito Notaio del 18/4/2007, insieme alla moglie Per_2 Parte_2
mutava il proprio regime patrimoniale dalla comunione legale alla separazione dei beni;
poi,
[...]
con atto a rogito Notaio del 26/7/2007, alienava alla moglie tutte le Persona_3 Parte_2
sue proprietà immobiliari, riservandosi, però, vita natural durante, il diritto di abitazione sull'appartamento ed il diritto d'uso sul garage. L'atto di vendita era stato stipulato in un momento in cui era facile prevedere l'imminente inizio di un'azione esecutiva nei suoi confronti, risultando il debito di nei confronti della Banca già sorto all'epoca della stipula dell'atto Parte_1 (26/07/2007). In data 23.08.2007 egli cedeva le proprie quote societarie a , con atto a Parte_6
rogito Notaio in data 28.08.2007 eseguiva infine richiesta di cambio di residenza. Con lettera Per_4
raccomandata del 9/10/2007 la comunicava alla società debitrice ed ai garanti Parte_3
la revoca di tutti gli affidamenti e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo,
invitandoli al pagamento del saldo. I decreti ingiuntivi da parte delle Banche creditrici sono stati notificati in data 07/11.2007 e 14/11/2007.
Successivamente, con atto a rogito Notaio del 26/11/2007 l'acquirente Persona_1 Parte_2
costituiva ipoteca volontaria sull'intero immobile di via G. Rossa, quindi anche sulla quota
[...]
di ½, acquistata pochi mesi prima con l'atto a rogito Notaio a favore di , Per_3 Controparte_6
proprio cognato e fratello di , per garantire un presunto debito dello stesso Parte_1 [...]
Parte_1
La contestualità di tutti tali atti e disposizioni lascia indubbiamente ritenere sussistente la causa simulandi e l'intento dei coniugi di sottrarre gli immobili alle garanzie creditorie. La prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita, stipulato in danno dei creditori del simulato alienante,
intesa come assenza di volontà di trasferire il bene, può essere invero fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale.
Per costante giurisprudenza, in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché
dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. A siffatti principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha individuato, analizzato e complessivamente considerato una molteplicità di circostanze da cui desumere la simulazione assoluta del contratto di compravendita oggetto di causa (Cassazione civile, sez. III, 19/03/2024, n. 7350). L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna degli appellanti al pagamento in favore delle appellate delle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per la particolare semplicità delle questioni trattate (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e in solido tra di loro al pagamento in favore delle Parte_1 Parte_2
Banche appellate delle spese del presente del grado, che si liquidano per ciascuna in € 2.906,00, oltre
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis D.PR.
n. 115/2002.
Così deciso in Perugia il 23/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
Composta da
Dott. Matteini Claudia Presidente
Dott. Baglioni Claudio Consigliere
Dott. Munzi Daniela Giudice ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 665/2022 r.g.,
proposto da
E , rappresentati e difesi dall'Avv. Marco Parte_1 Parte_2
Baldassarri; - APPELLANTI
contro e per essa la mandataria persona del Procuratore pro- Controparte_1 Controparte_2
tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia;
in Controparte_3
persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lanfranco Bricca;
e per essa in persona del legale Controparte_4 Controparte_5
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Carlotta Casamorata e Marina
Vandini - APPELLATE
e nei confronti di
; - APPELLATO CONTUMACE Controparte_6 CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta, da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
Con separati atti di citazione la e la Aspra Finance s.p.a. Parte_3
avevano convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Perugia, Sez. Distaccata di Todi, Parte_1
e nonché , per sentir dichiarare la simulazione assoluta
[...] Parte_2 Controparte_6
dell'atto di compravendita del 26.07.2007 stipulato tra i coniugi e in subordine la sua inefficacia nei confronti degli istituti attorei ai sensi dell'art. 2901 c.c.
Con Sentenza n. 1389/2022 il Tribunale di Perugia ha dichiarato la simulazione assoluta dell'atto di alienazione a titolo oneroso stipulato il 26.07.2007 avente ad oggetto l'alienazione da Parte_1
a della quota di ½ di nuda proprietà degli immobili siti in Marsciano, Loc.
[...] Parte_2
Schiavo via G. Rossa n. 2 e come tale improduttivo di effetti. Il Tribunale ha dichiarato inopponibile a e la costituzione Controparte_7 Controparte_8
d'ipoteca volontaria avvenuta per atto a rogito Notaio il 26.11.2007, costituita da Persona_1
in favore di per € 60.000,00. Parte_2 Controparte_6
e hanno proposto appello avverso la suddetta Sentenza per Parte_1 Parte_2
travisamento dei fatti e delle prove assunte in corso di causa. Innanzitutto secondo il Tribunale
sussistevano dubbi in ordine al pagamento del corrispettivo di € 8.000,00 dedotto nell'atto di cessione dei diritti di nuda proprietà sull'immobile di Via Rossa, quietanzato in atti con relativa rinuncia all'iscrizione d'ipoteca legale. Il pagamento era reale e dimostrato attraverso: la contabile della Pt_4
di versamento di € 8.000,00 cioè del prezzo ricevuto da a fronte della cessione dei Parte_1
diritti di nuda proprietà; l'atto di pignoramento sul conto Cassa di Risparmio di Orvieto ove CP_9
aveva versato il corrispettivo di cessione;
l'ordinanza di assegnazione del Tribunale Parte_1
di Todi, a comprova dell'esito positivo del pignoramento. Nel corso del giudizio è stato poi espletata
CTU volta ad accertare la congruità del prezzo dedotto e pagato nell'atto di compravendita impugnato. Il CTU ha stimato un valore di € 6.493,89 a riprova che i diritti ceduti da Parte_1 valevano effettivamente il corrispettivo dallo stesso percepito. Il Tribunale ha poi ritenuto che a nulla rileverebbe il trasferimento di residenza anagrafica di omettendo di valutare il Parte_1
contratto di locazione del 06.03.2007 avente ad oggetto l'appartamento di Deruta, Via De Gasperi, i bonifici con i quali ha pagato regolarmente il canone di locazione, le bollette Enel Parte_1
di Via De Gasperi, intestate e pagate dal i documenti relativi al cambio di residenza, la Parte_1
testimonianza di proprietario dell'immobile locato. Il Giudice ha sostenuto che la Testimone_1
vendita del 26.07.2007 è simulata, difettando una causa diversa da quella di ledere i creditori che la giustifichi. Ma in giudizio sono state dimostrate le ragioni che hanno portato gli ex coniugi Parte_1
e a risolvere le loro questioni patrimoniali. Tra i due è intervenuta una separazione che ha Parte_2
comportato l'allontanamento di dalla ex casa coniugale, come emerge dai Parte_1
documenti prodotti e dalle testimonianze dei testi , , Testimone_2 Testimone_3 Testimone_1
. E' vero che la simulazione può essere provata per presunzioni ma al giudice è fatto Testimone_4
obbligo di attenersi alle regole che presidiano il corretto utilizzo degli elementi presuntivi ai fini del decidere.
Si è costituita la e per essa la mandataria quale ha chiesto il Controparte_1 Controparte_10
rigetto dell'appello perché il giudice di prime cure ha ritenuto adeguatamente dimostrato che “i
contraenti, coniugi in regime di separazione dei beni, scelta operata pochi mesi prima dell'atto
impugnato hanno trasferito la proprietà, con riserva del diritto di abitazione, volendo che la
compravendita rimanesse priva di alcun effetto e sottraendo scientemente l'immobile alla garanzia
dei creditori”. Non vi è agli atti la prova del pagamento del prezzo della compravendita, anche perché
all'art. 3 del contratto si stabiliva che il presso di € 8.000,00 era stato pagato prima e in contanti. Il
Tribunale ha ritenuto accertata la causa simulandi considerando che l'atto di vendita è stato stipulato in un momento in cui per il contraente era prevedibile l'imminente inizio di Parte_1
un'azione esecutiva nei suoi confronti. I crediti delle Banche, cristallizzati nei decreti ingiuntivi versati in atti, sono sorti prima dell'atto di vendita e con l'apertura dei conti correnti, con la stipula dei mutui e con la prestazione delle fideiussioni. Il giudice ha altresì statuito che difetta nella operazione posta in essere la mancanza di causa, posto che l'apparente vendita non si presta ad alcuna utile e reale funzione economica, se non a quella di sottrarre gli immobili al soddisfacimento delle ragioni creditorie. Invero la sig.ra coniuge prima in comunione dei beni e Parte_2
successivamente in data 18.04.2007 in separazione dei beni del sig. , già proprietaria Parte_1
di ½ dell'immobile e già residente nello stesso, ha acquistato dal proprio coniuge l'altra metà della nuda proprietà, lasciando al coniuge ½ del diritto di abitazione vita natural durante (immobili comunque già gravati da ipoteca volontaria di £ 240.000.000 a favore di e già Controparte_11
gravati da obbligazioni nei confronti del Comune di Marsciano, nascenti dall'atto di convenzione per la lottizzazione (come da atto di compravendita) che trasferisce altrove la residenza anagrafica.
Peraltro sull'immobile di proprietà della sig.ra era concessa ipoteca volontaria in Parte_2
favore del sig. fratello di a garanzia del soddisfacimento di un Controparte_6 Parte_1
credito del primo, di cui non vi è agli atti prova alcuna. Tutti i citati elementi costituiscono prova presuntiva della circostanza che, in realtà, l'alienante non abbia inteso dismettere la titolarità del bene ed il compratore non abbia inteso acquistarlo, ravvisando nella fattispecie il giudicante una ipotesi di simulazione assoluta. Il Giudice ha ritenuto priva di rilevanza la decisione di di Parte_1
trasferire la residenza altrove e mantenere il diritto di abitazione, che peraltro stride fortemente con la concessione della ipoteca sull'intero immobile da parte della coniuge;
ha attribuito invece rilevanza alla conoscenza della esposizione debitoria della società, alla prestazione di fideiussione, al mutamento del regime patrimoniale dei coniugi, alla stretta sequenza personale degli atti nell'arco di poco più di sei mesi.
Si è costituita la la quale ha chiesto Controparte_3
in via principale il rigetto dell'appello ed in via subordinata l'accoglimento della domanda di revocatoria della dell'atto pubblico di alienazione a titolo oneroso stipulato il 26.07.2007 anche CP_3
in pregiudizio di ai sensi dell'art. 2901 c.c. Controparte_6 Si è costituita la la quale ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado e in Controparte_4
subordine la revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c. della suddetta compravendita immobiliare e dell'atto costitutivo dell'ipoteca volontaria sopra richiamata.
, benché ritualmente citato, non si è costituito rimanendo contumace. Controparte_6
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 18.04.2024, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE.
L'appello proposto dai sigg.ri e è infondato per le seguenti Parte_1 Parte_2
considerazioni.
Gli appellanti deducono in primo luogo che il Giudice non avrebbe tenuto conto del versamento del prezzo da parte dell'acquirente di € 8.000,00 al momento della stipula dell'atto notarile. La contabile cui si riferiscono gli appellanti attesta solo un versamento in contanti da parte di di Parte_1
Euro 8.000,00 il 31.07.2007 sulla Cassa di Risparmio di Orvieto, senza alcuna causale.
In difetto di specifica attestazione della provenienza della suddetta somma, il documento non dimostra che essa costituisca il corrispettivo che sarebbe stato versato prima della stipula dell'atto notarile del 26.07.2007 da parte di . Peraltro appare inverosimile che una somma di Parte_2
tale valore possa essere stata versata in contanti prima dell'atto di compravendita e trasferita sul conto successivamente allo stesso.
Anche il menzionato atto di pignoramento appare privo di valenza probatoria rispetto all'oggetto del giudizio, perché non costituisce idonea prova del pagamento del prezzo di compravendita.
Affermano poi gli appellanti che nel corso del primo grado è stata espletata C.T.U. volta ad accertare la congruità del prezzo dedotto nell'atto di compravendita impugnato. Il consulente ha accertato un valore di € 6.493,89, ovvero un valore pari al 10% del valore della piena proprietà, a fronte degli €
8.000,00 indicati in atto, e ciò costituierebbe un indice di genuinità della vendita e riprova che i diritti ceduti da valevano effettivamente il corrispettivo dallo stesso percepito. Parte_1 La congruità del prezzo di vendita della nuda proprietà non consente tuttavia di escludere la simulazione dell'atto, avuto riguardo ai molteplici ulteriori indici della stessa, come individuati nella sentenza di primo grado.
Inoltre il menzionato trasferimento di residenza operato da in Deruta, che sarebbe Parte_1
stato dimostrato attraverso il contratto d'affitto e le fatture delle relative utenze contrasta con il diritto di uso e abitazione che si era riservato vita natural durante sul bene venduto. Parte_1
Anche volendo ritenere provata la crisi coniugale e il temporaneo trasferimento di residenza del venditore, deve ritenersi comunque dimostrato l'intento simulatorio delle parti per cui l'alienazione
è stata soltanto apparente, non avendo i coniugi voluto in realtà alcun atto negoziale ed hanno anzi voluto distrarre formalmente i beni dalla aggressione dei creditori.
E' stato invero documentalmente dimostrato che i coniugi hanno posto in essere una serie di atti,
compiuti a breve distanza di tempo l'uno dall'altro, che lasciano presumere sussistente l'intento simulatorio. In particolare, con lettere di fideiussione del 15/03/2006 e del 27/02/2007 il sig.
si costituiva garante della società per le obbligazioni alla stessa Parte_1 Parte_5
derivanti dalla operazione di mutuo chirografario, sino a concorrenza di €.112.500,00 e per tutte le obbligazioni assunte dalla società fino a concorrenza di €.75.000,00. Parte_5 [...]
era dunque a conoscenza della propria esposizione debitoria nei confronti della Banca e Parte_1
della situazione debitoria della debitrice principale , in quanto lo stesso aveva rivestito Parte_5
all'interno della società, il ruolo di Consigliere, Vice Presidente del consiglio di Amministrazione ed amministratore. Con atto a rogito Notaio del 18/4/2007, insieme alla moglie Per_2 Parte_2
mutava il proprio regime patrimoniale dalla comunione legale alla separazione dei beni;
poi,
[...]
con atto a rogito Notaio del 26/7/2007, alienava alla moglie tutte le Persona_3 Parte_2
sue proprietà immobiliari, riservandosi, però, vita natural durante, il diritto di abitazione sull'appartamento ed il diritto d'uso sul garage. L'atto di vendita era stato stipulato in un momento in cui era facile prevedere l'imminente inizio di un'azione esecutiva nei suoi confronti, risultando il debito di nei confronti della Banca già sorto all'epoca della stipula dell'atto Parte_1 (26/07/2007). In data 23.08.2007 egli cedeva le proprie quote societarie a , con atto a Parte_6
rogito Notaio in data 28.08.2007 eseguiva infine richiesta di cambio di residenza. Con lettera Per_4
raccomandata del 9/10/2007 la comunicava alla società debitrice ed ai garanti Parte_3
la revoca di tutti gli affidamenti e la decadenza dal beneficio del termine in relazione al mutuo,
invitandoli al pagamento del saldo. I decreti ingiuntivi da parte delle Banche creditrici sono stati notificati in data 07/11.2007 e 14/11/2007.
Successivamente, con atto a rogito Notaio del 26/11/2007 l'acquirente Persona_1 Parte_2
costituiva ipoteca volontaria sull'intero immobile di via G. Rossa, quindi anche sulla quota
[...]
di ½, acquistata pochi mesi prima con l'atto a rogito Notaio a favore di , Per_3 Controparte_6
proprio cognato e fratello di , per garantire un presunto debito dello stesso Parte_1 [...]
Parte_1
La contestualità di tutti tali atti e disposizioni lascia indubbiamente ritenere sussistente la causa simulandi e l'intento dei coniugi di sottrarre gli immobili alle garanzie creditorie. La prova della simulazione assoluta di un contratto di vendita, stipulato in danno dei creditori del simulato alienante,
intesa come assenza di volontà di trasferire il bene, può essere invero fornita dal terzo anche per mezzo di presunzioni semplici, purché fondate su elementi gravi, precisi e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 c.c., da considerare non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale.
Per costante giurisprudenza, in tema di prova per presunzioni, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 Cc, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità
causale, essendo sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché
dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. A siffatti principi si è correttamente attenuta la sentenza impugnata, la quale ha individuato, analizzato e complessivamente considerato una molteplicità di circostanze da cui desumere la simulazione assoluta del contratto di compravendita oggetto di causa (Cassazione civile, sez. III, 19/03/2024, n. 7350). L'appello viene quindi rigettato.
La regolamentazione delle spese di lite segue il principio della soccombenza con conseguente condanna degli appellanti al pagamento in favore delle appellate delle spese del giudizio come liquidate nel dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per la particolare semplicità delle questioni trattate (scaglione da € 5.201,00 a € 26.000,00).
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis
D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Perugia, definitivamente pronunciando:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e in solido tra di loro al pagamento in favore delle Parte_1 Parte_2
Banche appellate delle spese del presente del grado, che si liquidano per ciascuna in € 2.906,00, oltre
15% rimborso forfettario, 4% ca e 22% iva;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma dell'art. 13, comma 1 bis D.PR.
n. 115/2002.
Così deciso in Perugia il 23/01/2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente