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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 6742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6742 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1911/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO UR ( , come da procura alle liti allegata in calce C.F._2
all'atto introduttivo di I grado, con il quale e elettivamente domicilia presso lo studio di questi in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella, n. 120.
APPELLANTE
E
, ( , in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , CP_2 CP_3
rappresentata e difesa, dall'avv. Cristiana Lupi ( ), come da C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione in appello, con la quale elettivamente domicilia in Roma, in Via Marcantonio Bragadin, n. 96.
APPELLATA
NONCHE'
Pag. 1 di 8 ( , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ADS80030620639), con la quale ope legis domicilia, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: In via principale 1) Dichiarare la giurisdizione del Tribunale e/o giudice ordinario adito;
Nel merito 2) accertare e dichiarare che per la cartella di pagamento n. 07120090166625853 000 relativa a multe, ammende e spese processuali della complessiva somma di € 24.309,04 – data presunta notifica 08/10/2009, si è concretizzata l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione;
3)
Ordinare la cancellazione della cartella esattoriale n. 07120090166625853 000 relativa a multe, ammende e spese processuali della complessiva somma di € 24.309,04
– data presunta notifica 08/10/2009, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
4) Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari e/o competenze di causa di primo grado con attribuzione al sottoscritto legale antistatario (s.p.v. Cass. Civ. sent. n. 23993/2007); 5) Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari e/o competenze di causa del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione ex art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale antistatario (s.p.v. Cass. Civ. sent. n.
23993/2007).
Per l'appellato : Voglia Codesta Ecc.ma Corte dichiarare Controparte_4
l'incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale
– Tribunale penale di Torre Annunziata;
in via subordinata, dichiarare inammissibile
l'avversa opposizione ad estratto di ruolo;
con vittoria delle spese di giudizio.
Per l'appellata : rigettare il proposto appello e Controparte_5
confermare la sentenza n. 1911/2022 resa in data 03.08.2022 dal Tribunale di Torre
Annunziata, all'esito del giudizio avente R.G. 3380/2021. Con vittoria di spese
Pag. 2 di 8 competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio l' e Parte_1 Controparte_5
il dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo che la Controparte_4
cartella di pagamento n° 07120090166625853 000 relativa a multe, ammende e spese processuali della complessiva somma di € 24.309,04 fosse dichiara estinta, per intervenuta prescrizione e/o decadenza.
1.1. Dedusse che la cartella in parola non le era mai stata notificata e che ne aveva avuto conoscenza in seguito alla formulazione di richiesta telematica degli estratti di ruolo, relativi alle sue pendenze, al fine di verificare la propria posizione debitoria;
che risultava come data della notifica della detta cartella l'08.10.2009.
Eccepì, inoltre, il mancato ricevimento dell'avviso bonario che avrebbe dovuto precedere per legge la cartella di pagamento, oltre alla prescrizione del debito, essendo trascorsi 10 anni dalla presunta notifica della cartella di pagamento, senza che le fosse mai stato notificato alcun ulteriore atto interruttivo della stessa.
1.2. Costituitasi, l' eccepì, in via preliminare la Controparte_5
nullità, l'inammissibilità e/o improcedibilità e l'infondatezza in fatto e diritto della domanda;
nel merito: la carenza di interesse dell'attore stante la mancanza di atti esecutivi da parte dell'ente impositore;
la carenza di legittimazione dell'
[...]
, rispetto all'eccepito mancato invio dell'avviso bonario, che Controparte_5
avrebbe potuto essere contestato al solo ente impositore e non all'ente dell'esecuzione; l'avvenuta notificazione della cartella in esame e la successiva notifica di due intimazioni di pagamento, oltre all'iscrizione di ipoteca legale su immobile di proprietà attorea;
la tardività dell'impugnazione, stante l'avvenuta regolare notifica della cartella e la conseguente inammissibilità della stessa.
1.3. Costituitosi, il eccepì l'incompetenza funzionale del Controparte_4
giudice adito, la carenza di interesse ad agire dell'opponente, per non aver ricevuto
Pag. 3 di 8 alcun atto di intimazione alla riscossione e il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
1.3. Il Tribunale, atteso il carattere prettamente documentale della questione, senza espletare alcun mezzo istruttorio, decise la causa.
Ritenne il Tribunale che la questione sul difetto di competenza fosse preliminare ed assorbente in quanto affermò che “sussiste la competenza del giudice tributario e non del giudice ordinario, poiché alla base della cartella opposta, vi sono ammende e spese processuali: ovvero tributi. Oggetto delle doglianze di parte attrice, sono infatti aspetti inerenti il tributo, ovvero la cartella esattoriale;
quindi, inerenti un ambito che non riguarda la scrivente autorità. Differente, se fosse impugnato un vizio inerente la fase esecutiva, nel qual caso si giustificherebbe un intervento del giudice ordinario. Nello specifico il giudice dell'esecuzione, può intervenire nella fase del pignoramento, vale a dire su fatti e circostanze che si sono manifestati dopo la notifica della cartella, una volta che sia stata avviata l'esecuzione. Ovvero anche elementi inerenti alla legittimità formale del pignoramento, che per altro nella circostanza non risulta nemmeno avviato”.
In particolare, il Tribunale ritenne che non ricorresse la competenza del giudice penale, come prospettato dalla difesa de , in quanto “oggetto Controparte_4
della contestazione di parte attrice, in ogni caso è il diritto a suo giudizio infondato, del
e di a richiedere determinate somme. CP_4 CP_5
In altre parole, non si fa riferimento alla sanzione spiegata, che non viene contestata in quanto tale, ma semplicemente appunto il diritto a richiederle.
Tuttavia, l'accertata competenza del giudice tributario elimina, ogni possibile incertezza”.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva e passiva di alcune parti processuali il
Tribunale ritenne, anche su questo punto, che non fosse stata raggiunta la prova, ma anzi che risultasse provata per tabulas la legittimazione attiva e passiva di tutte le parti processuali. Pag. 4 di 8 All'esito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e compensò le spese di lite.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1911/2022 del 3.08.2022 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con un unico articolato motivo di gravame, l'erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Precisa che, da un lato, i debiti oggetto della impugnata cartella non sono di natura tributaria, ma amministrativa, rientranti dunque nella giurisdizione del giudice ordinario, e dall'altro, che non si tratta nel caso di specie di impugnazione di una cartella nella pendenza dei termini per impugnarla, ma di pretesa tributaria ormai divenuta definitiva, quindi di competenza del giudice ordinario.
Insistendo per la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito.
2.2. Costituitosi, il ha eccepito l'incompetenza del giudice Controparte_4
adito, in favore del giudice penale, quale giudice dell'esecuzione, in funzione della natura del credito derivante da sentenza penale di condanna;
ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, stante l'erronea impugnazione dell'estratto di ruolo, che per sua natura non è impugnabile.
2.3. Costituitasi, l' , oltre a condividere le Controparte_6
conclusioni del primo giudice, ha ribadito la inammissibilità e infondatezza dei motivi di opposizione formulati dall'odierna appellante, ribadendo l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, oltre che di successive intimazioni di pagamento e la conseguente iscrizione di ipoteca legale su bene immobile della odierna appellante
. Pt_1
Quindi la prescrizione era stata interrotta, conseguentemente l'opposizione era inammissibile ed infondata.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 31/10/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'opposizione formulata è inammissibile e va rigettata. Parte_1
Pag. 5 di 8 Preliminarmente va accolta la doglianza sulla questione di giurisdizione, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, vertendosi in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa ad ammenda, comminata all'appellante con sentenza penale nr. 08000262 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 07.03.2008, divenuta irrevocabile il 28.04.2008.
La riscossione coattiva di una condanna pecuniaria (come ammende o spese di giustizia) infatti, appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria, perché non si tratta di tributi, ma di somme derivanti da un titolo giudiziale definitivo, come ha chiarito la Suprema Corte “L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla delle ammende ricade CP_7
nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari. (Cass. SU 18979/2017).
3.2. Affermata la giurisdizione del giudice civile, non versandosi in ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., l'opposizione va decisa nel merito.
L' tempestivamente costituitasi in primo grado, Controparte_8
diversamente da quanto affermato dall'appellante, ha prodotto la relata di notifica della cartella impugnata e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, ha prodotto la relata della notifica della cartella di pagamento nr.
n.07120090166625853 000, effettuata direttamente dall' Controparte_5
a mezzo posta in data 08.10.2009 a mani della figlia convivente, ai sensi
[...]
dell'art. 26 dpr 602/73, modalità che non comporta l'invio di successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. 9866/2024 In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n.
890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.).
Inoltre, l' ha prodotto la relata della notifica della Controparte_5
successiva intimazione di pagamento nr. 07120149056948430000 notificata con le
Pag. 6 di 8 medesime modalità in data 22.09.2014. Infine, ha prodotto la copia della relata di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, effettuata sempre con le medesime modalità, in data 10.11.2015
Con la conseguenza che, alla data dell'introduzione del giudizio dell'11.06.2021, la prescrizione decennale non era maturata.
Va rammentato, infatti che “In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia
l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio”. (cfr.
Cass. 16730/2016).
Accertata l'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi, in mancanza di impugnazione degli stessi, la pretesa tributaria si è consolidata e non è più contestabile, sicché la doglianza sull'omessa istaurazione del contraddittorio preventivo è assorbita.
L'opposizione, pertanto, va rigettata perché infondata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1911/2022, Parte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in r € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in €
5809,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
3. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in €
5809,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 18.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
Pag. 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sez. VI civ., riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra Consigliere
3) dott.ssa Regina Marina Elefante Consigliere rel. nel procedimento nr. 1911/2022, all'esito della camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA tra
( , rappresentata e difesa dell'avv. Parte_1 C.F._1
RO UR ( , come da procura alle liti allegata in calce C.F._2
all'atto introduttivo di I grado, con il quale e elettivamente domicilia presso lo studio di questi in Torre Annunziata (NA), alla Via Gambardella, n. 120.
APPELLANTE
E
, ( , in persona del Dott. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
in qualita' di Responsabile Atti introduttivi del Giudizio , CP_2 CP_3
rappresentata e difesa, dall'avv. Cristiana Lupi ( ), come da C.F._3
procura in calce all'atto di costituzione in appello, con la quale elettivamente domicilia in Roma, in Via Marcantonio Bragadin, n. 96.
APPELLATA
NONCHE'
Pag. 1 di 8 ( , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli
(ADS80030620639), con la quale ope legis domicilia, in Napoli alla Via A. Diaz n. 11.
APPELLATO
Conclusioni
Per l'appellante: In via principale 1) Dichiarare la giurisdizione del Tribunale e/o giudice ordinario adito;
Nel merito 2) accertare e dichiarare che per la cartella di pagamento n. 07120090166625853 000 relativa a multe, ammende e spese processuali della complessiva somma di € 24.309,04 – data presunta notifica 08/10/2009, si è concretizzata l'estinzione del diritto alla riscossione per intervenuta prescrizione;
3)
Ordinare la cancellazione della cartella esattoriale n. 07120090166625853 000 relativa a multe, ammende e spese processuali della complessiva somma di € 24.309,04
– data presunta notifica 08/10/2009, nonché di tutti gli atti al detto provvedimento collegati o dallo stesso discendenti anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza;
4) Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari e/o competenze di causa di primo grado con attribuzione al sottoscritto legale antistatario (s.p.v. Cass. Civ. sent. n. 23993/2007); 5) Condannare i convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento delle spese, diritti ed onorari e/o competenze di causa del presente grado di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione ex art.
93 c.p.c., in favore del sottoscritto legale antistatario (s.p.v. Cass. Civ. sent. n.
23993/2007).
Per l'appellato : Voglia Codesta Ecc.ma Corte dichiarare Controparte_4
l'incompetenza funzionale del giudice civile in favore del giudice dell'esecuzione penale
– Tribunale penale di Torre Annunziata;
in via subordinata, dichiarare inammissibile
l'avversa opposizione ad estratto di ruolo;
con vittoria delle spese di giudizio.
Per l'appellata : rigettare il proposto appello e Controparte_5
confermare la sentenza n. 1911/2022 resa in data 03.08.2022 dal Tribunale di Torre
Annunziata, all'esito del giudizio avente R.G. 3380/2021. Con vittoria di spese
Pag. 2 di 8 competenze ed onorari di giudizio da liquidarsi in favore dell'Avv. Cristiana Lupi che si dichiara antistataria ai sensi di legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
§.
1. convenne in giudizio l' e Parte_1 Controparte_5
il dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo che la Controparte_4
cartella di pagamento n° 07120090166625853 000 relativa a multe, ammende e spese processuali della complessiva somma di € 24.309,04 fosse dichiara estinta, per intervenuta prescrizione e/o decadenza.
1.1. Dedusse che la cartella in parola non le era mai stata notificata e che ne aveva avuto conoscenza in seguito alla formulazione di richiesta telematica degli estratti di ruolo, relativi alle sue pendenze, al fine di verificare la propria posizione debitoria;
che risultava come data della notifica della detta cartella l'08.10.2009.
Eccepì, inoltre, il mancato ricevimento dell'avviso bonario che avrebbe dovuto precedere per legge la cartella di pagamento, oltre alla prescrizione del debito, essendo trascorsi 10 anni dalla presunta notifica della cartella di pagamento, senza che le fosse mai stato notificato alcun ulteriore atto interruttivo della stessa.
1.2. Costituitasi, l' eccepì, in via preliminare la Controparte_5
nullità, l'inammissibilità e/o improcedibilità e l'infondatezza in fatto e diritto della domanda;
nel merito: la carenza di interesse dell'attore stante la mancanza di atti esecutivi da parte dell'ente impositore;
la carenza di legittimazione dell'
[...]
, rispetto all'eccepito mancato invio dell'avviso bonario, che Controparte_5
avrebbe potuto essere contestato al solo ente impositore e non all'ente dell'esecuzione; l'avvenuta notificazione della cartella in esame e la successiva notifica di due intimazioni di pagamento, oltre all'iscrizione di ipoteca legale su immobile di proprietà attorea;
la tardività dell'impugnazione, stante l'avvenuta regolare notifica della cartella e la conseguente inammissibilità della stessa.
1.3. Costituitosi, il eccepì l'incompetenza funzionale del Controparte_4
giudice adito, la carenza di interesse ad agire dell'opponente, per non aver ricevuto
Pag. 3 di 8 alcun atto di intimazione alla riscossione e il difetto di legittimazione passiva del ministero convenuto.
Chiese, quindi, il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
1.3. Il Tribunale, atteso il carattere prettamente documentale della questione, senza espletare alcun mezzo istruttorio, decise la causa.
Ritenne il Tribunale che la questione sul difetto di competenza fosse preliminare ed assorbente in quanto affermò che “sussiste la competenza del giudice tributario e non del giudice ordinario, poiché alla base della cartella opposta, vi sono ammende e spese processuali: ovvero tributi. Oggetto delle doglianze di parte attrice, sono infatti aspetti inerenti il tributo, ovvero la cartella esattoriale;
quindi, inerenti un ambito che non riguarda la scrivente autorità. Differente, se fosse impugnato un vizio inerente la fase esecutiva, nel qual caso si giustificherebbe un intervento del giudice ordinario. Nello specifico il giudice dell'esecuzione, può intervenire nella fase del pignoramento, vale a dire su fatti e circostanze che si sono manifestati dopo la notifica della cartella, una volta che sia stata avviata l'esecuzione. Ovvero anche elementi inerenti alla legittimità formale del pignoramento, che per altro nella circostanza non risulta nemmeno avviato”.
In particolare, il Tribunale ritenne che non ricorresse la competenza del giudice penale, come prospettato dalla difesa de , in quanto “oggetto Controparte_4
della contestazione di parte attrice, in ogni caso è il diritto a suo giudizio infondato, del
e di a richiedere determinate somme. CP_4 CP_5
In altre parole, non si fa riferimento alla sanzione spiegata, che non viene contestata in quanto tale, ma semplicemente appunto il diritto a richiederle.
Tuttavia, l'accertata competenza del giudice tributario elimina, ogni possibile incertezza”.
Quanto alla carenza di legittimazione attiva e passiva di alcune parti processuali il
Tribunale ritenne, anche su questo punto, che non fosse stata raggiunta la prova, ma anzi che risultasse provata per tabulas la legittimazione attiva e passiva di tutte le parti processuali. Pag. 4 di 8 All'esito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice tributario e compensò le spese di lite.
§.
2. La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata nr. 1911/2022 del 3.08.2022 è stata impugnata da . Parte_1
2.1. L'appellante lamenta, con un unico articolato motivo di gravame, l'erronea declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.
Precisa che, da un lato, i debiti oggetto della impugnata cartella non sono di natura tributaria, ma amministrativa, rientranti dunque nella giurisdizione del giudice ordinario, e dall'altro, che non si tratta nel caso di specie di impugnazione di una cartella nella pendenza dei termini per impugnarla, ma di pretesa tributaria ormai divenuta definitiva, quindi di competenza del giudice ordinario.
Insistendo per la declaratoria di intervenuta prescrizione del credito.
2.2. Costituitosi, il ha eccepito l'incompetenza del giudice Controparte_4
adito, in favore del giudice penale, quale giudice dell'esecuzione, in funzione della natura del credito derivante da sentenza penale di condanna;
ed ha eccepito l'inammissibilità dell'azione, stante l'erronea impugnazione dell'estratto di ruolo, che per sua natura non è impugnabile.
2.3. Costituitasi, l' , oltre a condividere le Controparte_6
conclusioni del primo giudice, ha ribadito la inammissibilità e infondatezza dei motivi di opposizione formulati dall'odierna appellante, ribadendo l'avvenuta notificazione della cartella di pagamento, oltre che di successive intimazioni di pagamento e la conseguente iscrizione di ipoteca legale su bene immobile della odierna appellante
. Pt_1
Quindi la prescrizione era stata interrotta, conseguentemente l'opposizione era inammissibile ed infondata.
§.
3. La Corte di Appello, all'udienza del 31/10/2025 ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. (20+20).
3.1. L'opposizione formulata è inammissibile e va rigettata. Parte_1
Pag. 5 di 8 Preliminarmente va accolta la doglianza sulla questione di giurisdizione, in quanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice tributario, vertendosi in materia di opposizione a cartella esattoriale relativa ad ammenda, comminata all'appellante con sentenza penale nr. 08000262 del Tribunale di Torre Annunziata, depositata il 07.03.2008, divenuta irrevocabile il 28.04.2008.
La riscossione coattiva di una condanna pecuniaria (come ammende o spese di giustizia) infatti, appartiene alla giurisdizione ordinaria e non a quella tributaria, perché non si tratta di tributi, ma di somme derivanti da un titolo giudiziale definitivo, come ha chiarito la Suprema Corte “L'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali ed a somme dovute alla delle ammende ricade CP_7
nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari. (Cass. SU 18979/2017).
3.2. Affermata la giurisdizione del giudice civile, non versandosi in ipotesi di rimessione al primo giudice ex art. 354 c.p.c., l'opposizione va decisa nel merito.
L' tempestivamente costituitasi in primo grado, Controparte_8
diversamente da quanto affermato dall'appellante, ha prodotto la relata di notifica della cartella impugnata e dei successivi atti interruttivi della prescrizione.
In particolare, ha prodotto la relata della notifica della cartella di pagamento nr.
n.07120090166625853 000, effettuata direttamente dall' Controparte_5
a mezzo posta in data 08.10.2009 a mani della figlia convivente, ai sensi
[...]
dell'art. 26 dpr 602/73, modalità che non comporta l'invio di successiva raccomandata informativa (cfr. Cass. 9866/2024 In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R.
n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte dell'agente di una raccomandata con avviso di ricevimento, è regolata dalle norme concernenti il servizio postale ordinario e non da quelle della l. n.
890 del 1982, in quanto tale forma "semplificata" di notificazione si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.).
Inoltre, l' ha prodotto la relata della notifica della Controparte_5
successiva intimazione di pagamento nr. 07120149056948430000 notificata con le
Pag. 6 di 8 medesime modalità in data 22.09.2014. Infine, ha prodotto la copia della relata di notifica della comunicazione preventiva d'iscrizione ipotecaria, effettuata sempre con le medesime modalità, in data 10.11.2015
Con la conseguenza che, alla data dell'introduzione del giudizio dell'11.06.2021, la prescrizione decennale non era maturata.
Va rammentato, infatti che “In caso di notifica di cartella esattoriale fondata su una sentenza passata in giudicato relativa ad un atto impositivo, non sono applicabili i termini di decadenza e/o prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c., perché il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità, derivandone l'inapplicabilità del termine di decadenza di cui all'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, che concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia
l'esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio”. (cfr.
Cass. 16730/2016).
Accertata l'avvenuta rituale notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti interruttivi, in mancanza di impugnazione degli stessi, la pretesa tributaria si è consolidata e non è più contestabile, sicché la doglianza sull'omessa istaurazione del contraddittorio preventivo è assorbita.
L'opposizione, pertanto, va rigettata perché infondata.
Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, liquidate come in dispositivo, in base alle tabelle dm 147/22, nei valori medi, seguono la soccombenza;
sussistendo altresì, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, i presupposti, a carico dell'appellante, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
Pag. 7 di 8 La Corte d'Appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente decidendo sull'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 1911/2022, Parte_1
emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna al pagamento in favore dell' Parte_1 Controparte_5
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in r € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in €
5809,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%, con attribuzione al difensore antistatario.
3. Condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_4
delle spese di lite, che liquida, quanto al primo grado, in € 5.077,00 per
[...]
compensi, oltre iva, cpa e spese generali al 15% e quanto al grado di appello in €
5809,00 oltre iva, cpa e spese generali al 15%.
4. Dà atto, ai sensi dell'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, che sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Napoli, 18.12.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Regina Marina Elefante dott.ssa Assunta d'Amore
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