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Sentenza 19 luglio 2023
Sentenza 19 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/07/2023, n. 31257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31257 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: ZH HA EO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 13/03/2023 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ON LARUSSA del foro di LAMEZIA TERME, in difesa del ricorrente ZH HA EO, il quale, dopo aver illustrato i motivi del ricorso, ha insistito nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31257 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice ci rito, il Tribunale di AN ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ZH HA Georg, avverso l'ordinanza con la quale il Gip distrettuale aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, siccome ritenuto gravemente indiziato della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e per concorso in detenzione e occultamento continuati di gr. 50 di eroina e di altro tipo di narcotico non specificato suddiviso in 20 dosi (capo 142). Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova, specificamente rappresentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri e attività di OCP approntate dagli investigatori. Da tali elementi, il giudice della cautela ha tratto la sussistenza di un quadro gravemente indiziante l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016 che ha come base logistica l'abitazione della famiglia AN (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori) e che può contare su stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lametia Terme che fuori dal territorio lametino, segnatamente sfruttando il legame di parentela acquisita con i LU di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga, avente come programma quello della commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia AN, ovvero destinata a gruppi organizzati a loro volta dediti a tale illecito traffico. All'indagato, specificamente, è contestato di partecipare al sodalizio, nella qualità di collaboratore di TR CA e della figlia di costei, AN AN, la quale, pur sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva assunto la direzione del sottogruppo, attivo nel quartiere "Ciampa di cavallo" di Lametia Terme, durante la detenzione della madre, gestendone gli affari e mantenendo i rapporti con AN ON, capo dell'omonimo gruppo di cui sopra, dal quale il sottogruppo dell'indagato si rifornirebbe in maniera stabile, i rapporti tra i due gruppi essendo già stati accertati nel procedimento denominato "Scacco alla regina". Egli, inoltre, è stato ritenuto coinvolto nei reati di cui al capo 142), considerati attuativi del generale programma criminoso. Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione difensiva, che costituisce oggetto del primo motivo di ricorso, con la quale si era opposta l'inefficacia della misura, i cui termini di decorrenza la difesa farebbe decorrere da altro titolo eseguito nei confronti dell'indagato (trattasi dell'operazione sopra citata, "Scacco alla regina"). Secondo il Tribunale, nella specie, le ordinanze erano state emesse in distinti procedimenti, inerenti a fatti diversi, per i quali l'istituto della retrodatazione potrebbe astrattamente operare solo ove, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero stati sussistenti elementi 2 atti a giustificare la misura adottata con la seconda. Ciò che il giudice del riesame ha escluso nella specie, poiché la prima ordinanza era stata resa per effetto dell'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e non anche per un reato ai sensi dell'art. 74 stesso d.P.R., tale da trascendere i singoli reati scopo, ipotizzato solo successivamente a seguito dell'acquisizione dei relativi elementi indiziari. Quanto alla gravità di essi, il Tribunale ha rilevato che la difesa non aveva contestato l'esistenza del sodalizio, comunque precisando che gli elementi già acquisiti nel procedimento "Scacco alla regina" erano stati successivamente implementati grazie alle collaborazioni di SI GE e AM PE e avevano consentito di affermare l'esistenza del gruppo AN, attivo anche nel settore degli stupefacenti e del traffico di armi. Il riferito dei collaboratori, in particolare, aveva consentito di lumeggiare il contenuto delle intercettazioni, consentendo di inferirne che i AN rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, strutturati gerarchicamente, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, poi, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano SE, RI e AT ST, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché AN e i LU, in uno con altri sodali quali i SI (GO e GE). In tale contesto, s'inserisce l'indagato, il quale, secondo i giudici della cautela sarebbe sia collaboratore fiduciario del duo BUTRACE-AN, di cui si è detto, nell'ambito del sottogruppo dalle stesse guidato e facente comunque capo ai AN;
ma anche quale pusher nel quartiere "Ciampa cavallo" di Lametia Terme. A seguire, poi, quei giudici hanno collocato gli spacciatori stabili, tra i quali, AM ON (detto ON ON), VE ON (detto LL), AM PE, LL QU, D'AG AT, D'AG IE OV e SO CA. Dal compendio probatorio, secondo il Tribunale, era emerso l'accordo criminoso, il perseguimento del fine comune (creare e mantenere nascosta una solida filiera di approvvigionamento e distribuzione di droga), il tutto ricavato dal continuo scambio di direttive per gestire la compravendita delle sostanze;
ma era emersa anche l'esistenza di una gerarchia, al cui apice era collocato AN RG, affiancato dai figli ON e GE. A AN ON i sodali riferivano le principali problematiche del traffico e questi, a sua volta, ne faceva rapporto al padre il quale impartiva consigli e al quale spettava l'ultima parola sulle decisioni da prendere. Ogni associato, inoltre, aveva uno specifico ruolo e tutti operavano in sintonia, riuscendo in tal modo a fronteggiare anche situazioni emergenziali, quali arresti e sequestri o a dirimere frizioni interne. Il gruppo disponeva di una variegata clientela e di una base logistica (la casa dei AN, come già detto, sita in Lametia Terme) ed era stata acquisita anche la prova della sinergia tra il sottogruppo della AN e il gruppo di riferimento dei AN. I sodali ricorrevano, poi, a linguaggio criptico e disponevano, altresì, di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla TR, come emerso chiaramente, per i giudici territoriali, dalla circostanza che AN ON pretendeva quotidianamente dal co-indagato BERLINGERI il versamento degli introiti, il venir meno di tale adempimento 3 avendo determinato un ammanco che aveva impedito al vertice di provvedere ad altri approvvigionamenti. Quanto al ruolo specifico dell'indagato, poi, il Tribunale ha dato conto del fatto che, dopo la collocazione della TR agli arresti domiciliari, era stato proprio ZH, unitamente al co-indagato PALERMO, a fare da tramite per la ripresa dei contatti tra questa e AN ON e a svolgere il ruolo non solo di semplice spacciatore, ma di vero e proprio coordinatore degli spacciatori, risultando uomo di estrema fiducia dei vertici del sottogruppo, riportando quel giudice gli elementi a sostegno di tale conclusione alle pagg. da 10 a 14. Quanto al capo 142), il Tribunale ha richiamato nelle pagine successive gli elementi a sostegno della ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario del concorso dell'indagato in quelle condotte. Infine, il Tribunale, pur richiamando la doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della sola misura infra muraria a contenerle, ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, ricavandolo dalle modalità e circostanze del fatto (quali lo svolgimento in maniera professionale dell'attività di spaccio;
la capacità organizzativa che aveva consentito di continuare anche dopo gli arresti di alcuni sodali, i quali avevano manifestato un'assoluta elasticità e prontezza nel riorganizzarsi;
l'uso di linguaggio criptico;
l'adozione di un modus operandi;
la creazione di un monopolio per lo spaccio nella zona); ma anche dalla condotta del ricorrente, il quale aveva dimostrato spavalderia criminale in occasione dell'arresto dei vertici, rapportandosi con il AN, indifferente ai controlli delle forze dell'ordine. Tale pericolo è stato ritenuto attuale, nonostante il tempo decorso dalle indagini, tenuto conto dell'allarmante fenomeno emerso dalle stesse, l'attività avendo avuto durata pluriennale, sicché una misura meno afflittiva è stata ritenuta del tutto inidonea a prevenire ricadute nel reato sotto forma di disponibilità sulla piazza, stante l'assoluta pervicacia dimostrata anche dopo l'arresto della TR, ad onta delle relative prescrizioni, cosicché neppure la misura detentiva domiciliare, anche ove elettronicamente presidiata, è stata ritenuta efficace per recidere i rapporti con gli ambiti criminali. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 74 e dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, erronea applicazione degli artt. 273, 274, cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Quanto al primo punto, il deducente riprende il tema della retrodatazione contestando il ragionamento del Tribunale, rilevando che, nel caso all'esame, la condotta associativa non si era protratta dopo l'emissione della prima misura, coincidendo il termine di operatività dell'associazione di cui al capo 1) del presente procedimento con la data di esecuzione della prima ordinanza. Rileva che la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) deriverebbe dalla partecipazione al sodalizio di cui al capo 134), contestazione "nutrita" dai fatti relativi all'operazione "Scacco alla regina", nella quale l'associazione facente capo alla TR era stata considerata operativa dal 2017 al 13 novembre 2019, data dell'arresto dei sodali, tra i quali, l'odierno indagato, essendo già note a quell'epoca l'ulteriore condotta 4 di spaccio di cui al capo 142) e la rilevanza associativa di essa, trattandosi di fatti anteriori alla ordinanza emessa nel procedimento "Scacco alla regina". Quanto, poi, alla gravità indiziaria, la difesa ne contesta la valutazione operata dal Tribunale, rilevando la esistenza di una sola intercettazione, quella riguardante i fatti di cui al capo 142), non contestati a AN ON, a dimostrazione del fatto che lo stupefacente trattato non era di pertinenza del sodalizio. In punto esigenze cautelari, poi, la difesa ne rileva la insussistenza tenuto contro dell'intervenuto arresto, sin dal 2019, del capo AN ON e del fatto che il sodalizio sarebbe da allora inattivo, il che proverebbe la insussistenza del gruppo associato, stante la presenza di altri soggetti che avrebbero potuto farne le veci, a cimostrazione che nella specie ci si troverebbe di fronte al mero concorso di persone nel reato. Poiché nella specie l'associazione non è di tipo mafioso, l'attualità del pericolo va valutata in relazione alla lontananza del tempo delle condotte e alla rescissione del vincolo sin dalla data dell'arresto nel novembre 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Le questioni devolute riguardano quella preliminare della retrodatazione, la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui al capo 1) e il ritenuto quadro cautelare. 3. Il motivo è complessivamente infondato, con riferimento a tutti i punti oggetto delle specifiche doglianze, alcune addirittura ai limiti della inammissibilità. 3.1. Quanto alla questione inerente al tema della c.d. retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in ipotesi di "contestazioni a catena", deve intanto ricordarsi che la finalità dell'invocato istituto è quella di evitare che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di due o più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona. In particolare, come sottolineato dal giudice delle leggi, il nucleo di disvalore del fenomeno risiede nell'impedimento, ad esso conseguente, al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, essendo a tal fine insufficiente la sola previsione di cui all'art. 303, cod. proc. pen., in difetto di adeguati correttivi che impediscano l'effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell'imputato, tramite il "cumulo materiale" dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato (in motivazione, Corte cost. n. 293 del 2013). Il tenore delle doglianze difensive impone, tuttavia, di operare una premessa generale che tenga conto dei principi formulati in materia sia dal giudice delle leggi con la sentenza richiamata, che dal giudice di legittimità. I giudici della Consulta hanno ritenuto la illegittimità costituzionale dell'art. 309, cod. proc. pen., alla stregua del parametro di cui all'art. 3 Cost., ove interpretato nel senso che 5 la deducibilità, nel procedimento del riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza (c.d. desumibilità). Come ricordato dal giudice delle leggi, l'interpretazione della norma è il precipitato di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione compositivo di un contrasto tra un indirizzo tradizionale che negava la cognizione del giudice del riesame circa la verifica delle condizioni per la retrodatazione e uno di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione della ordinanza impugnata e sempre che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 45246 del 19/7/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. Sez. U, n. 45247 del 2012, Asllani, n.m.). Il giudice delle leggi, nell'intervento sopra richiamato, ha precisato che la seconda condizione limitativa si prestava a determinare situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che versavano in situazioni identiche e per fattori puramente accidentali, finendo per dipendere l'ampiezza della cognizione del giudice del riesame dalla puntualità delle indicazioni ricavabili dal provvedimento coercitivo impugnato. Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della operatività della regula íuris in commento, è necessaria la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Da ciò consegue, per esempio, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un co-indagato non possono essere ritenuti rilevanti se, al momento delle dichiarazioni, non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680). Di qui il principio, formulato in relazione alla prima delle due condizioni, secondo il quale, nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare (sez. 4, n. 48094 del 11/7/2017, Di Rienzo, Rv. 271168, in cui, in motivazione la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ai sensi dell'art. 306, cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01; sez. 2, n. 13021 del 10/3/2015, Belgio, Rv. 262933). 6 Quanto, invece, alla nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, essa non coincide con la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma con una condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, cit.„ Rv. 277351-02, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per Ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda;
sez. 1,n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005). Corollario dei principi sopra richiamati è, dunque, l'affermazione secondo cui costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine cli custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (sez. 5, n. 49793 del 5/6/2013, Spagnolo, Rv. 257827; sez. 3, n. 18671 del 15/1/2015, Mantello, Rv. 263511; sez. 2, n. 6374 del 28/1/2015, Schillaci, Rv. 262577, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). Di tutto ciò non vi è traccia nelle istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema della sovrapponibilità delle due contestazioni, senza un efficace confronto con quanto affermato dal Tribunale in ordine alle successive acquisizioni probatorie (riferito di due collaboratori di giustizia) che aveva consentito di delineare l'attuale quadro indiziario con riferimento al fenomeno associativo descritto al capo 1), rispetto al quale il sodalizio già ipotizzato (confluito nel capo 134) è divenuto una vera e propria articolazione dell'associazione facente capo ai AN. 3.2. Quanto alla gravità indiziaria, deve intanto ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che 7 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inarnmissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.I U, rr. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Rispetto alla valutazione operata dai giudici territoriali, consta solo una generica contestazione da parte della difesa, sul punto reputandosi sufficiente un rinvio al diritto vivente per ribadire la inamnnissibilità di un ricorso, con il quale siano proposti motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). 3.3. Infine, sono del tutto generiche le doglianze inerenti al quadro cautelare, da ritenersi peraltro presunto in relazione al titolo di reato contestato al capo 1), l'unico elemento opposto a difesa riguardando il fattore temporale, valutato peraltro dal Tribunale che ha ritenuto i fatti sì allarmanti da neutralizzare tale distacco cronologico, altresì valorizzando la serialità delle condotte, il livello organizzativo del sodalizio, la totale disponibilità dell'indagato, ad onta dei pericoli connessi agli interventi delle forze dell'ordine e allo stato cautelare dei vertici. Anche il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne 8 deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere 1:anto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LO Pafriz .a
udito il Procuratore generale, in persona del sostituto FELICETTA MARINELLI, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'avvocato ON LARUSSA del foro di LAMEZIA TERME, in difesa del ricorrente ZH HA EO, il quale, dopo aver illustrato i motivi del ricorso, ha insistito nell'accoglimento. Penale Sent. Sez. 4 Num. 31257 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: CAPPELLO GABRIELLA Data Udienza: 11/07/2023 Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza pronunciata a norma dell'art. 309 codice ci rito, il Tribunale di AN ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di ZH HA Georg, avverso l'ordinanza con la quale il Gip distrettuale aveva applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere, siccome ritenuto gravemente indiziato della partecipazione a un'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti (capo 1) e per concorso in detenzione e occultamento continuati di gr. 50 di eroina e di altro tipo di narcotico non specificato suddiviso in 20 dosi (capo 142). Il procedimento riguarda una indagine nella quale sono confluite numerose fonti di prova, specificamente rappresentate da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, intercettazioni telefoniche e ambientali, sequestri e attività di OCP approntate dagli investigatori. Da tali elementi, il giudice della cautela ha tratto la sussistenza di un quadro gravemente indiziante l'esistenza di un'associazione stabilmente operativa a partire dal 2016 che ha come base logistica l'abitazione della famiglia AN (luogo deputato allo stoccaggio e confezionamento della droga e, talvolta, anche alla ripartizione della stessa tra gli acquirenti o spacciatori) e che può contare su stabili e continuative fonti di approvvigionamento sia in Lametia Terme che fuori dal territorio lametino, segnatamente sfruttando il legame di parentela acquisita con i LU di Roma, anch'essi ritenuti fornitori di droga, avente come programma quello della commercializzazione di significativi quantitativi di cocaina, eroina, hashish e marijuana, da destinare allo spaccio al dettaglio, svolto dagli accoliti della citata famiglia AN, ovvero destinata a gruppi organizzati a loro volta dediti a tale illecito traffico. All'indagato, specificamente, è contestato di partecipare al sodalizio, nella qualità di collaboratore di TR CA e della figlia di costei, AN AN, la quale, pur sottoposta alla misura degli arresti domiciliari, aveva assunto la direzione del sottogruppo, attivo nel quartiere "Ciampa di cavallo" di Lametia Terme, durante la detenzione della madre, gestendone gli affari e mantenendo i rapporti con AN ON, capo dell'omonimo gruppo di cui sopra, dal quale il sottogruppo dell'indagato si rifornirebbe in maniera stabile, i rapporti tra i due gruppi essendo già stati accertati nel procedimento denominato "Scacco alla regina". Egli, inoltre, è stato ritenuto coinvolto nei reati di cui al capo 142), considerati attuativi del generale programma criminoso. Il Tribunale ha preliminarmente rigettato l'eccezione difensiva, che costituisce oggetto del primo motivo di ricorso, con la quale si era opposta l'inefficacia della misura, i cui termini di decorrenza la difesa farebbe decorrere da altro titolo eseguito nei confronti dell'indagato (trattasi dell'operazione sopra citata, "Scacco alla regina"). Secondo il Tribunale, nella specie, le ordinanze erano state emesse in distinti procedimenti, inerenti a fatti diversi, per i quali l'istituto della retrodatazione potrebbe astrattamente operare solo ove, al momento dell'emissione della prima ordinanza, fossero stati sussistenti elementi 2 atti a giustificare la misura adottata con la seconda. Ciò che il giudice del riesame ha escluso nella specie, poiché la prima ordinanza era stata resa per effetto dell'iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309/1990 e non anche per un reato ai sensi dell'art. 74 stesso d.P.R., tale da trascendere i singoli reati scopo, ipotizzato solo successivamente a seguito dell'acquisizione dei relativi elementi indiziari. Quanto alla gravità di essi, il Tribunale ha rilevato che la difesa non aveva contestato l'esistenza del sodalizio, comunque precisando che gli elementi già acquisiti nel procedimento "Scacco alla regina" erano stati successivamente implementati grazie alle collaborazioni di SI GE e AM PE e avevano consentito di affermare l'esistenza del gruppo AN, attivo anche nel settore degli stupefacenti e del traffico di armi. Il riferito dei collaboratori, in particolare, aveva consentito di lumeggiare il contenuto delle intercettazioni, consentendo di inferirne che i AN rappresentavano il punto di riferimento per tutti gli associati, strutturati gerarchicamente, in quanto capi, finanziatori, promotori e organizzatori dello spaccio. A livello intermedio, poi, tra i vertici e l'ampia rete di pushers, si collocavano SE, RI e AT ST, uomini di fiducia dei capi e fornitori, nonché AN e i LU, in uno con altri sodali quali i SI (GO e GE). In tale contesto, s'inserisce l'indagato, il quale, secondo i giudici della cautela sarebbe sia collaboratore fiduciario del duo BUTRACE-AN, di cui si è detto, nell'ambito del sottogruppo dalle stesse guidato e facente comunque capo ai AN;
ma anche quale pusher nel quartiere "Ciampa cavallo" di Lametia Terme. A seguire, poi, quei giudici hanno collocato gli spacciatori stabili, tra i quali, AM ON (detto ON ON), VE ON (detto LL), AM PE, LL QU, D'AG AT, D'AG IE OV e SO CA. Dal compendio probatorio, secondo il Tribunale, era emerso l'accordo criminoso, il perseguimento del fine comune (creare e mantenere nascosta una solida filiera di approvvigionamento e distribuzione di droga), il tutto ricavato dal continuo scambio di direttive per gestire la compravendita delle sostanze;
ma era emersa anche l'esistenza di una gerarchia, al cui apice era collocato AN RG, affiancato dai figli ON e GE. A AN ON i sodali riferivano le principali problematiche del traffico e questi, a sua volta, ne faceva rapporto al padre il quale impartiva consigli e al quale spettava l'ultima parola sulle decisioni da prendere. Ogni associato, inoltre, aveva uno specifico ruolo e tutti operavano in sintonia, riuscendo in tal modo a fronteggiare anche situazioni emergenziali, quali arresti e sequestri o a dirimere frizioni interne. Il gruppo disponeva di una variegata clientela e di una base logistica (la casa dei AN, come già detto, sita in Lametia Terme) ed era stata acquisita anche la prova della sinergia tra il sottogruppo della AN e il gruppo di riferimento dei AN. I sodali ricorrevano, poi, a linguaggio criptico e disponevano, altresì, di una cassa comune, anche per il sostentamento dell'associazione e dei suoi appartenenti, nella quale confluivano anche gli introiti del sottogruppo diretto dalla TR, come emerso chiaramente, per i giudici territoriali, dalla circostanza che AN ON pretendeva quotidianamente dal co-indagato BERLINGERI il versamento degli introiti, il venir meno di tale adempimento 3 avendo determinato un ammanco che aveva impedito al vertice di provvedere ad altri approvvigionamenti. Quanto al ruolo specifico dell'indagato, poi, il Tribunale ha dato conto del fatto che, dopo la collocazione della TR agli arresti domiciliari, era stato proprio ZH, unitamente al co-indagato PALERMO, a fare da tramite per la ripresa dei contatti tra questa e AN ON e a svolgere il ruolo non solo di semplice spacciatore, ma di vero e proprio coordinatore degli spacciatori, risultando uomo di estrema fiducia dei vertici del sottogruppo, riportando quel giudice gli elementi a sostegno di tale conclusione alle pagg. da 10 a 14. Quanto al capo 142), il Tribunale ha richiamato nelle pagine successive gli elementi a sostegno della ritenuta sussistenza di un grave quadro indiziario del concorso dell'indagato in quelle condotte. Infine, il Tribunale, pur richiamando la doppia presunzione relativa, quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari e alla idoneità della sola misura infra muraria a contenerle, ha ritenuto esistente il pericolo di reiterazione di analoghe condotte criminose, ricavandolo dalle modalità e circostanze del fatto (quali lo svolgimento in maniera professionale dell'attività di spaccio;
la capacità organizzativa che aveva consentito di continuare anche dopo gli arresti di alcuni sodali, i quali avevano manifestato un'assoluta elasticità e prontezza nel riorganizzarsi;
l'uso di linguaggio criptico;
l'adozione di un modus operandi;
la creazione di un monopolio per lo spaccio nella zona); ma anche dalla condotta del ricorrente, il quale aveva dimostrato spavalderia criminale in occasione dell'arresto dei vertici, rapportandosi con il AN, indifferente ai controlli delle forze dell'ordine. Tale pericolo è stato ritenuto attuale, nonostante il tempo decorso dalle indagini, tenuto conto dell'allarmante fenomeno emerso dalle stesse, l'attività avendo avuto durata pluriennale, sicché una misura meno afflittiva è stata ritenuta del tutto inidonea a prevenire ricadute nel reato sotto forma di disponibilità sulla piazza, stante l'assoluta pervicacia dimostrata anche dopo l'arresto della TR, ad onta delle relative prescrizioni, cosicché neppure la misura detentiva domiciliare, anche ove elettronicamente presidiata, è stata ritenuta efficace per recidere i rapporti con gli ambiti criminali. 3. La difesa dell'indagato ha proposto ricorso, deducendo erronea applicazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., dell'art. 74 e dell'art. 73, d.P.R. n. 309/1990, erronea applicazione degli artt. 273, 274, cod. proc. pen., e vizio della motivazione. Quanto al primo punto, il deducente riprende il tema della retrodatazione contestando il ragionamento del Tribunale, rilevando che, nel caso all'esame, la condotta associativa non si era protratta dopo l'emissione della prima misura, coincidendo il termine di operatività dell'associazione di cui al capo 1) del presente procedimento con la data di esecuzione della prima ordinanza. Rileva che la partecipazione al sodalizio di cui al capo 1) deriverebbe dalla partecipazione al sodalizio di cui al capo 134), contestazione "nutrita" dai fatti relativi all'operazione "Scacco alla regina", nella quale l'associazione facente capo alla TR era stata considerata operativa dal 2017 al 13 novembre 2019, data dell'arresto dei sodali, tra i quali, l'odierno indagato, essendo già note a quell'epoca l'ulteriore condotta 4 di spaccio di cui al capo 142) e la rilevanza associativa di essa, trattandosi di fatti anteriori alla ordinanza emessa nel procedimento "Scacco alla regina". Quanto, poi, alla gravità indiziaria, la difesa ne contesta la valutazione operata dal Tribunale, rilevando la esistenza di una sola intercettazione, quella riguardante i fatti di cui al capo 142), non contestati a AN ON, a dimostrazione del fatto che lo stupefacente trattato non era di pertinenza del sodalizio. In punto esigenze cautelari, poi, la difesa ne rileva la insussistenza tenuto contro dell'intervenuto arresto, sin dal 2019, del capo AN ON e del fatto che il sodalizio sarebbe da allora inattivo, il che proverebbe la insussistenza del gruppo associato, stante la presenza di altri soggetti che avrebbero potuto farne le veci, a cimostrazione che nella specie ci si troverebbe di fronte al mero concorso di persone nel reato. Poiché nella specie l'associazione non è di tipo mafioso, l'attualità del pericolo va valutata in relazione alla lontananza del tempo delle condotte e alla rescissione del vincolo sin dalla data dell'arresto nel novembre 2019. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Le questioni devolute riguardano quella preliminare della retrodatazione, la valutazione della gravità indiziaria della partecipazione dell'indagato al sodalizio di cui al capo 1) e il ritenuto quadro cautelare. 3. Il motivo è complessivamente infondato, con riferimento a tutti i punti oggetto delle specifiche doglianze, alcune addirittura ai limiti della inammissibilità. 3.1. Quanto alla questione inerente al tema della c.d. retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare in ipotesi di "contestazioni a catena", deve intanto ricordarsi che la finalità dell'invocato istituto è quella di evitare che la rigorosa predeterminazione dei termini di durata massima delle misure cautelari possa essere elusa tramite la diluizione nel tempo di due o più provvedimenti restrittivi nei confronti della stessa persona. In particolare, come sottolineato dal giudice delle leggi, il nucleo di disvalore del fenomeno risiede nell'impedimento, ad esso conseguente, al contemporaneo decorso dei termini relativi a plurimi titoli custodiali nei confronti del medesimo soggetto, essendo a tal fine insufficiente la sola previsione di cui all'art. 303, cod. proc. pen., in difetto di adeguati correttivi che impediscano l'effetto di espandere la restrizione complessiva della libertà personale dell'imputato, tramite il "cumulo materiale" dei periodi custodiali afferenti a ciascun reato (in motivazione, Corte cost. n. 293 del 2013). Il tenore delle doglianze difensive impone, tuttavia, di operare una premessa generale che tenga conto dei principi formulati in materia sia dal giudice delle leggi con la sentenza richiamata, che dal giudice di legittimità. I giudici della Consulta hanno ritenuto la illegittimità costituzionale dell'art. 309, cod. proc. pen., alla stregua del parametro di cui all'art. 3 Cost., ove interpretato nel senso che 5 la deducibilità, nel procedimento del riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari, prevista dall'art. 297, comma 3, del medesimo codice, sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza (c.d. desumibilità). Come ricordato dal giudice delle leggi, l'interpretazione della norma è il precipitato di un intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione compositivo di un contrasto tra un indirizzo tradizionale che negava la cognizione del giudice del riesame circa la verifica delle condizioni per la retrodatazione e uno di diverso segno, secondo il quale la retrodatazione sarebbe deducibile in sede di riesame, quantomeno allorché, per effetto di essa, i termini massimi risultino già spirati alla data di adozione della ordinanza impugnata e sempre che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino dall'ordinanza cautelare (Sez. U, n. 45246 del 19/7/2012, Polcino, Rv. 253549; conf. Sez. U, n. 45247 del 2012, Asllani, n.m.). Il giudice delle leggi, nell'intervento sopra richiamato, ha precisato che la seconda condizione limitativa si prestava a determinare situazioni di disparità di trattamento tra soggetti che versavano in situazioni identiche e per fattori puramente accidentali, finendo per dipendere l'ampiezza della cognizione del giudice del riesame dalla puntualità delle indicazioni ricavabili dal provvedimento coercitivo impugnato. Dal canto suo, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che, ai fini della operatività della regula íuris in commento, è necessaria la sussistenza di indizi univoci e idonei a fondare una compiuta affermazione di responsabilità cautelare. Da ciò consegue, per esempio, che la pregressa esistenza di una serie di dichiarazioni di un collaboratore di giustizia o di un co-indagato non possono essere ritenuti rilevanti se, al momento delle dichiarazioni, non esisteva già un compendio che potesse essere di riscontro alle stesse (sez. 2, n. 13834 del 16/12/2016, dep. 2017, Valerioti, Rv. 269680). Di qui il principio, formulato in relazione alla prima delle due condizioni, secondo il quale, nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare (sez. 4, n. 48094 del 11/7/2017, Di Rienzo, Rv. 271168, in cui, in motivazione la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ai sensi dell'art. 306, cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.; sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, Rv. 277351-01; sez. 2, n. 13021 del 10/3/2015, Belgio, Rv. 262933). 6 Quanto, invece, alla nozione di anteriore "desumibilità" dagli atti inerenti alla prima ordinanza cautelare delle fonti indiziarie poste a fondamento di quella successiva, essa non coincide con la mera conoscibilità storica di determinate evenienze fattuali, ma con una condizione di conoscenza derivata da un determinato compendio documentale o dichiarativo che consenta al pubblico ministero di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità degli indizi, suscettibile di dare luogo, in presenza di concrete esigenze cautelari, alla richiesta e alla adozione di una nuova misura cautelare (sez. 3, n. 48034 del 25/10/2019, Di Biase, cit.„ Rv. 277351-02, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del tribunale che aveva escluso la retrodatazione in quanto l'informativa finale relativa ai fatti per i quali era stato emesso il secondo titolo cautelare era stata depositata due mesi dopo l'applicazione della prima ordinanza, intervenuta a seguito di arresto in flagranza, quando non sussisteva altro elemento per Ipotizzare il coinvolgimento dei ricorrenti negli episodi, quantunque commessi in precedenza, contestati con la seconda;
sez. 1,n. 27658 del 12/4/2013, Pelle, Rv. 254005). Corollario dei principi sopra richiamati è, dunque, l'affermazione secondo cui costituisce onere della parte che, nel procedimento di riesame, invochi l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine cli custodia cautelare, in presenza di contestazioni a catena, fornire la prova dell'esistenza delle condizioni di applicazione di tale retrodatazione riferite al termine interamente scaduto al momento del secondo provvedimento cautelare e alla desumibilità dall'ordinanza applicativa della misura di tutti gli elementi idonei a giustificare l'ordinanza successiva (sez. 5, n. 49793 del 5/6/2013, Spagnolo, Rv. 257827; sez. 3, n. 18671 del 15/1/2015, Mantello, Rv. 263511; sez. 2, n. 6374 del 28/1/2015, Schillaci, Rv. 262577, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità). Di tutto ciò non vi è traccia nelle istanze difensive, con le quali si è reiterato il tema della sovrapponibilità delle due contestazioni, senza un efficace confronto con quanto affermato dal Tribunale in ordine alle successive acquisizioni probatorie (riferito di due collaboratori di giustizia) che aveva consentito di delineare l'attuale quadro indiziario con riferimento al fenomeno associativo descritto al capo 1), rispetto al quale il sodalizio già ipotizzato (confluito nel capo 134) è divenuto una vera e propria articolazione dell'associazione facente capo ai AN. 3.2. Quanto alla gravità indiziaria, deve intanto ribadirsi che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai suoi limiti, la sola verifica delle censure inerenti alla adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che 7 governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (sez. 2, n. 27866 del 17/6/2019, Mazze/li, Rv. 276976), Va, dunque, affermata la inarnmissibilità del motivo di ricorso che censuri l'erronea applicazione dell'art. 192, c. 3, cod. proc. pen., se è fondato su argomentazioni che si pongono in confronto diretto con il materiale probatorio, e non, invece, sulla denuncia di uno dei vizi logici, tassativamente previsti dall'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., riguardanti la motivazione della sentenza di merito in ordine alla ricostruzione del fatto (sez. 6, n. 13442 del 8/3/2016, De Angelis, Rv. 266924; sez. 2, n. 38676 del 24/5/2019, Onofri, Rv. 277518; Sez. U, n. 29541 del 16/7/2020, Filardo, Rv. 280027). Nella specie, oltre a rilevarsi l'assenza della denunciata violazione di legge che si risolve sostanzialmente nella censura del percorso motivazionale seguito dai giudici territoriali, va considerata la natura del materiale probatorio esaminato dai giudici del merito, per ribadire il principio consolidato in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, per il quale l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.I U, rr. 22471 del 26/2/205, Sebbar, Rv. 263715-01), essendo, dunque, sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (sez. 3, n. 44938 del 5/10/2021, Gregoli, Rv. 282337). Rispetto alla valutazione operata dai giudici territoriali, consta solo una generica contestazione da parte della difesa, sul punto reputandosi sufficiente un rinvio al diritto vivente per ribadire la inamnnissibilità di un ricorso, con il quale siano proposti motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione e, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584). 3.3. Infine, sono del tutto generiche le doglianze inerenti al quadro cautelare, da ritenersi peraltro presunto in relazione al titolo di reato contestato al capo 1), l'unico elemento opposto a difesa riguardando il fattore temporale, valutato peraltro dal Tribunale che ha ritenuto i fatti sì allarmanti da neutralizzare tale distacco cronologico, altresì valorizzando la serialità delle condotte, il livello organizzativo del sodalizio, la totale disponibilità dell'indagato, ad onta dei pericoli connessi agli interventi delle forze dell'ordine e allo stato cautelare dei vertici. Anche il giudizio sulla attualità e concretezza è stato condotto in maniera coerente ai principi più volte affermati da questa Corte di legittimità: l'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., nel testo introdotto dalla legge 16 aprile 2015, n. 47, richiede infatti che il pericolo che l'imputato commetta altri delitti deve essere non solo concreto, ma anche attuale;
ne 8 deriva che non è più sufficiente ritenere altamente probabile che l'imputato torni a delinquere qualora se ne presenti l'occasione, ma è anche necessario prevedere che all'imputato si presenti effettivamente un'occasione prossima per compiere ulteriori delitti della stessa specie (sez. 3 n. 34154 del 24/4/2018, Ruggerini, Rv. 273674). Il principio è stato successivamente calibrato, anche da questa stessa sezione, affermandosi che il requisito dell'attualità deve essere inteso nel senso che possa formularsi una prognosi in ordine alla continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, fondata sia sulla personalità dell'accusato, desumibile anche dalle modalità del fatto per cui si procede, sia sull'esame delle sue concrete condizioni di vita. Tale valutazione prognostica non richiede, tuttavia, la previsione di una "specifica occasione" per delinquere, che esula dalle facoltà del giudice (sez. 4 n. 47837 del 4/10/2018, Rv. 273994), ma una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere 1:anto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti, ma non anche la previsione di specifiche occasioni di recidivanza (sez. 5 n. 11250 del 19/11/2018, dep. 2019, Avolio, Rv. 277242). 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la trasmissione degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Deciso il 11 luglio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente RI LO Pafriz .a