Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2015, n. 6374
CASS
Sentenza 28 gennaio 2015

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In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2015, n. 6374
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6374
    Data del deposito : 28 gennaio 2015

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