Sentenza 28 gennaio 2015
Massime • 1
In tema di contestazione a catena, è onere della parte, che invoca la retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare, provare la desumibilità dagli atti del primo procedimento del fatto di reato oggetto dell'ordinanza successiva. (In motivazione la Corte ha precisato che la parte, ai fini della desumibilità del fatto di cui alla seconda ordinanza, deve provare il deposito, all'interno del procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento di emissione della stessa, dell'informativa finale della polizia giudiziaria, contenente il compendio dei risultati investigativi, ovvero di note di P.G., rispetto alle quali la successiva informativa finale non presenti elementi di novità).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/01/2015, n. 6374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6374 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 28/01/2015
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 233
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDO Luigi - rel. Consigliere - N. 43827/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IL EN LE, n. il 25.4.1968;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28.7.2014;
Sentita la relazione del Consigliere Luigi Lombardo;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Antonio Gialanella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. HI EN LE ricorre per cassazione - a mezzo del suo difensore - avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania del 28.7.2014, emessa in sede di riesame, che ha confermato l'ordinanza del G.I.P. della stessa città del 30.6.2014, che aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere, nell'ambito del procedimento c.d. "Ghost", per il delitto di estorsione aggravata dal D.L. n. 152 del 1991, art. 7, commessa in Catania fino al maggio 2010 in danno della ditta "Eredi di Nicosia Angelo".
2. Con l'unico motivo di ricorso deduce l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio della motivazione dell'ordinanza impugnata con riferimento alla ritenuta insussistenza di "contestazione a catena" e al diniego della retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare all'esecuzione del provvedimento di fermo emesso dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania in data 26.1.2012, a seguito del quale lo HI fu sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere - nell'ambito del procedimento c.d. "Efesto" - per partecipazione (dal 2009 al gennaio 2012) all'associazione mafiosa catanese denominata clan "Santapaola-Ercolano".
Secondo il ricorrente, il delitto di estorsione per il quale è stato sottoposto a misura cautelare con l'ordinanza oggi impugnata sarebbe stato già desumibile dagli atti del procedimento c.d. "Efesto" (a tal fine, si deduce che il verbale di riconoscimento dello HI da parte della p.o. del reato estorsivo sarebbe anteriore rispetto all'emissione della prima ordinanza); cosicché, essendo indubbio il rapporto di connessione tra il reato di estorsione e il reato associativo di cui al primo procedimento, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto riconoscere l'invocata retrodatazione dei termini della custodia cautelare, con conseguente scarcerazione dell'indagato per decorrenza dei termini massimi di durata della misura.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Com'è noto, l'art. 297 c.p.p., comma 3, nel suo testo originario (che riprendeva la disposizione introdotta nel codice abrogato dalla L. 28 luglio 1984, n. 398), stabiliva che la decorrenza del termine di durata massima della custodia cautelare, applicata con un'ordinanza, si sarebbe dovuta retrodatare al momento dell'esecuzione di altra precedente ordinanza cautelare, qualora i due provvedimenti avessero riguardato lo stesso fatto ovvero più fatti in concorso formale tra loro oppure integranti ipotesi di aberratio delicti o di aberratio ictus plurioffensiva. Con la L. 8 agosto 1995, n. 332, art. 12, l'art. 297 c.p.p., comma 3, è stato profondamente modificato, restringendosi l'ambito applicativo della norma, con la previsione dell'operatività del meccanismo di retrodatazione - nel caso di emissione di più ordinanze per fatti diversi - nei soli casi di connessione c.d. "qualificata", ai sensi dell'art. 12 c.p.p., comma 1, lett. b), (concorso formale di reati o continuazione tra i reati) e lett. c), limitatamente all'ipotesi di reati connessi per eseguire gli altri (c.d. connessione teleologia), sempreché i delitti oggetto dell'ordinanza cautelare successiva fossero stati commessi anteriormente all'emissione dell'ordinanza cautelare cronologicamente precedente.
Sulla disposizione dell'art. 297 comma 3 cod. proc. pen. è poi intervenuta la Corte costituzionale, la quale - ampliando il campo di applicazione dell'istituto della retrodatazione - prima, con la sentenza n. 408 del 2005, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 297 c.p.p., comma 3, "nella parte in cui non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli elementi per emettere la nuova ordinanza erano già desumibili dagli atti al momento dell'emissione della precedente ordinanza" e, successivamente, con la sentenza n. 233 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dello stesso art. 297, comma 3, "nella parte in cui - con riferimento alle ordinanze che dispongono misure cautelari per fatti diversi - non prevede che la regola in tema di decorrenza dei termini in esso stabilita si applichi anche quando, per i fatti contestati con la prima ordinanza, l'imputato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato anteriormente all'adozione della seconda misura".
Tenuto conto della normativa come sopra tratteggiata, sulla base della elaborazione giurisprudenziale culminata nelle sentenze delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. Un., n. 14535 del 19/12/2006 - dep. 10/04/2007 - Librato, Rv. 235909-10-11 e Sez. Un., n. 21957 del 22/03/2005, Rahulia, Rv. 231057-8-9), è possibile distinguere tre diverse ipotesi di retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare:
1) quella delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per lo stesso fatto (diversamente circostanziato o qualificato) o per fatti legati da "connessione qualificata" (nei termini sopra evidenziati), fattispecie - questa - in cui la retrodatazione opera "automaticamente", ossia senza necessità di verificare la possibilità di desumere dagli atti, al momento della emissione della precedente ordinanza, l'esistenza di elementi idonei a giustificare la misura adottata con la ordinanza successiva (art. 297 c.p.p., comma 3, prima parte);
2) quella delle ordinanze cautelari emesse in "procedimenti diversi" per fatti legati da "connessione qualificata", in cui la retrodatazione opera solo per i fatti "desumibili dagli atti" prima del rinvio a giudizio nel procedimento in cui è stata emessa la prima ordinanza cautelare (art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte);
3) quella - non espressamente prevista dall'art. 297 c.p.p., comma 3, ma enucleata prima dalle Sezioni Unite con la sentenza Rahulia e recepita poi dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 408 del 2005 - delle ordinanze cautelari emesse nello "stesso procedimento" per fatti non legati da connessione qualificata, in cui la retrodatazione opera solo se, al momento dell'emissione della prima ordinanza, esistevano elementi idonei a giustificare la misura adottata con la seconda ordinanza.
Comune alla seconda e alla terza delle ipotesi appena esaminate è il carattere "non automatico" della retrodatazione e la necessità, per il giudice dinanzi al quale essa è invocata, di verificare la "desumibilità", dagli atti del procedimento precedente, dei fatti posti ad oggetto della ordinanza custodiale successiva. In particolare, soffermandosi sulla seconda ipotesi - corrispondente alla fattispecie oggetto del presente procedimento - relativa al caso di più ordinanze cautelari emesse in "procedimenti diversi" per fatti legati da "connessione qualificata", va osservato che, sebbene la disposizione dell'art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte, colleghi la "desumibilità dagli atti" ai "fatti", appare chiaro che per "fatti" non possano intendersi puramente e semplicemente i "fatti di reato", gli episodi criminosi fenomenologicamente e oggettivamente considerati.
Se è vero, infatti, che la ratio dell'istituto della retrodatazione sta nel reprimere il c.d. "abuso della custodia cautelare" che si verifica quando l'A.G., pur essendo in possesso di tutti gli elementi per contestare più reati con un'unica ordinanza custodiale, emetta una prima ordinanza per contestare solo alcuni fatti di reato e ritardi la contestazione degli altri ad una ordinanza successiva, eludendo così la rigorosa predeterminazione legislativa della durata della custodia cautelare (è questa la ragione per cui il termine di durata della custodia cautelare relativo alla seconda ordinanza viene fatto decorrere dall'esecuzione della prima), risulta evidente la necessità di verificare se l'A.G. disponesse effettivamente, fin dalla emissione della ordinanza precedente, degli elementi necessari per contestare il fatto oggetto della ordinanza successiva (in questo senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013 Rv. 255721). Dunque, la corretta enucleazione della nozione di "desumibilità dagli atti" implica che siano considerati i presupposti richiesti dal Titolo I del Libro IV del codice di rito per l'adozione delle misure cautelari, con particolare riferimento alla sussistenza della gravità indiziaria a carico dell'indagato (art. 273 c.p.p.) e delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p. e segg.), e che sì verifichi se tali presupposti esistevano in seno al procedimento in cui è stata emessa l'ordinanza precedente, anteriormente all'emissione della stessa.
In altre parole, la "desumibilità dagli atti" richiesta dalla legge è ben più della mera desumibilità dell'avvenuta commissione di un fatto di reato fenomenologicamente considerato;
essa riguarda, essenzialmente, la sussistenza, in seno al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la prima ordinanza custodiale, delle condizioni per emettere, nei confronti dell'indagato, la misura oggetto della ordinanza successiva.
Sul punto, questa Corte ha già affermato che la nozione di anteriore "desumibilità" delle fonti indiziarie, poste a fondamento dell'ordinanza cautelare successiva, dagli atti inerenti la prima ordinanza cautelare, non va confusa con quella di semplice "conoscenza" o "conoscibilità" di determinate evenienze fattuali. Infatti, la desumibilità, per essere rilevante ai fini del meccanismo di cui all'art. 297 c.p.p., comma 3, deve essere individuata nella condizione di conoscenza, da un determinato compendio documentale o dichiarativo, degli elementi relativi ad un determinato fatto-reato che abbiano in sè una specifica "significanza processuale": ciò che si verifica allorquando il pubblico ministero procedente sia nella reale condizione di avvalersi di un quadro sufficientemente compiuto ed esauriente (sebbene modificabile nel prosieguo delle indagini) del panorama indiziario, tale da consentirgli di esprimere un meditato apprezzamento prognostico della concludenza e gravità delle fonti indiziarie, suscettibili di dare luogo - in presenza di concrete esigenze cautelari - alla richiesta ed all'adozione di una misura cautelare (così Sez. 4, n. 15451 del 14/03/2012 Rv. 253509; in senso conforme, Sez. 6, n. 11807 del 11/02/2013 Rv. 255722; Sez. 1, n. 8839 del 08/01/2010 Rv. 246380). Anche la Corte costituzionale, peraltro, con la citata sentenza additiva n. 408 del 2005, nell'ampliare la retrodatazione della custodia cautelare anche ai casi in cui siano contestati fatti diversi non connessi, ha preteso che fossero desumibili dagli atti, al momento dell'emissione della precedente ordinanza, non i fatti in sè considerati, ma "gli elementi che hanno legittimato l'emissione della ordinanza successiva".
La desumibilità dagli atti, ai fini della retrodatazione dei termini di durata della custodia, implica, quindi, che si abbia riguardo al "complesso probatorio" acquisito nel procedimento, che deve essere tale da consentire di ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato e di esigenze cautelari che giustifichino l'adozione della misura, avuto riguardo ai parametri di cui all'art. 273 c.p.p. e segg.. Ritiene il Collegio che, affinché possa sussistere la "desumibilità dagli atti", il detto complesso probatorio, acquisito nel procedimento precedente, deve essere corrispondente a quello posto a base della ordinanza successiva o, per lo meno, non deve essere meno consistente.
Se, infatti, le acquisizioni probatorie compiute precedentemente alla emissione della prima ordinanza fossero state diverse o minori di quelle poste a base della misura cautelare successivamente adottata, la mancata contestazione del fatto con la prima ordinanza risulterebbe giustificata, dovendosi ritenere che il magistrato abbia ritenuto insufficienti gli indizi di colpevolezza fino ad allora acquisiti o le esigenze cautelari fino ad allora accertate. Nè, in una tale situazione, è pensabile che il giudice chiamato a sindacare la sussistenza della desumibilità dagli atti, ai fini della decisione sulla invocata retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare, possa formulare - ora per allora - un impossibile giudizio ipotetico a posteriori circa la sufficienza delle acquisizioni probatorie allora esistenti per emettere, con la prima ordinanza, la misura cautelare anche per il fatto contestato con l'ordinanza successiva.
La "desumibilità dagli atti" deve potersi ricavare ictu oculi dal giudice chiamato a verificare l'applicabilità dell'art. 297 c.p.p., comma 3, seconda, senza compiere apprezzamenti discrezionali, che sostituirebbero tale giudice a quello in precedenza competente a decidere l'adozione delle misure cautelari e che trasformerebbero la ratio dell'istituto della retrodatazione in altro da ciò che ha voluto il legislatore.
In definitiva, "desumibilità dagli atti" significa che tutti gli elementi di prova posti a base dell'ordinanza custodiale successiva erano presenti in seno al procedimento nell'ambito del quale è stata emessa la ordinanza custodiale precedente.
Perciò, la semplice delega di indagini alla polizia giudiziaria, disposta nel precedente procedimento, non può significare desumibilità dagli atti dello stesso. Il fatto che il procuratore della Repubblica abbia delegato indagini non significa che egli disponga subito dei risultati investigativi mano a mano che essi vengono acquisiti dalla polizia giudiziaria e non significa - soprattutto - che disponga delle chiavi di lettura necessarie per raccordarli tra loro e valutarli nel loro complesso. Come hanno rilevato le Sezioni Unite, "Non giustifica di per sè la retrodatazione, perché non è di per sè indicativo di una scelta indebita, il fatto che l'ordinanza, emessa nel secondo procedimento, si fondi su elementi già presenti nel primo, perché in molti casi gli elementi probatori non manifestano immediatamente e in modo evidente il loro significato: essi spesso devono essere interpretati, specie quando si tratta, come di frequente accade, di colloqui intercettati e avvenuti in modo criptico. Perciò il solo fatto che essi fossero già in possesso degli organi delle indagini non dimostra che questi ne avessero individuato tutta la portata probatoria e fossero venuti a conoscenza delle notizie di reato per le quali si è proceduto, in un secondo momento, separatamente. A volte, infatti, la presa di conoscenza e la elaborazione degli elementi probatori da parte degli organi delle indagini richiede tempi non brevi, che danno ragione dell'intervallo di tempo trascorso tra l'acquisizione della fonte di prova e l'inizio del procedimento penale (si pensi ai casi in cui ci si trovi in presenza di una grande quantità di documenti sequestrati o di complessi documenti contabili, da sottoporre all'esame di un consulente tecnico, o di numerose intercettazioni, protrattesi per lungo tempo)". Quanto detto vuoi dire che la "desumibilità dagli atti" va intesa non solo in termini "quantitativi" (come complesso degli elementi di prova da poter valutare ai fini dell'adozione della misura cautelare), ma anche in termini "qualitativi", nel senso che gli elementi di prova acquisiti devono essere stati interpretati e decodificati, fatti oggetto di una lettura coordinata ed unitaria. Ne deriva che, nel caso di indagini delegate alla polizia giudiziaria, la desumibilità degli atti va correlata - di norma - al deposito della "informativa finale", la quale, compendiando l'esito delle varie attività investigative compiute, consente di valutare nel loro complesso - e con una lettura unitaria - tutti gli elementi di prova acquisiti, ai fini della decisione in ordine alla sussistenza delle condizioni per adottare la misura cautelare;
salvo il caso in cui l'informativa finale sia meramente reiterativa - anche sul piano della lettura unitaria dei vari elementi di prova - di precedenti annotazioni di P.G., già depositate in atti nel corso delle indagini, e non presenti elementi di novità rispetto a queste. Ovviamente, in forza del generale principio "onus probandi incumbit ei qui dicit", è onere della parte che invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare fornire la prova che, dagli atti del procedimento in seno al quale è stata emessa la ordinanza custodiale precedente, erano desumibili tutti gli elementi probatori posti a base dell'ordinanza successiva (cfr. Sez. 5, n. 49793 del 05/06/2013 Rv. 257827). Le Sezioni Unite di questa Corte hanno riconosciuto che la questione della retrodatazione della decorrenza del termine della custodia cautelare può essere proposta anche in sede di riesame, purché si deduca che il termine custodiale - per effetto della retrodatazione - sia interamente scaduto al momento dell'emissione del secondo provvedimento cautelare (cfr. Sez. Un., n. 45246 del 19/07/2012 Rv. 253549) e che sussista, pertanto, un vizio originario del titolo coercitivo.
Sul punto, va tuttavia ricordato che la Corte costituzionale, con sentenza n. 293 del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 309 cod. proc. pen., ove interpretato nel senso che la deducibilità, nel procedimento di riesame, della retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima delle misure cautelari sia subordinata - oltre che alla condizione che, per effetto della retrodatazione, il termine sia già scaduto al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare impugnata - anche a quella che tutti gli elementi per la retrodatazione risultino da detta ordinanza.
È dunque possibile - per la parte che invoca la retrodatazione - produrre atti, diversi dalla ordinanza impugnata, in grado di dimostrare che tutti gli elementi probatori posti a base della stessa erano già presenti nel procedimento nel quale è stata emessa l'ordinanza precedente, prima della emissione di quest'ultima. Così, la parte che invoca la retrodatazione potrà produrre l'informativa di reato presente nel procedimento precedente, per dimostrare che essa corrisponde a quella - presente nel procedimento successivo - posta a base della misura cautelare impugnata;
ovvero potrà produrre altri atti presenti in quel procedimento per dimostrare la loro corrispondenza a quelli che il G.I.P. ha posto a base della ordinanza oggetto di riesame.
Quel che conta è che la corrispondenza tra gli elementi di prova acquisiti nel procedimento precedente e quelli acquisiti nel procedimento successivo (posti a base dell'ordinanza impugnata) sia completa e possa cogliersi ictu oculi, senza complesse indagini, che sarebbero incompatibili con la strutturale speditezza del procedimento per il riesame e con i brevi termini entro i quali il Tribunale deve decidere a pena di perenzione della misura impugnata (art. 309 c.p.p., commi 9 e 10). Alla stregua di quanto sopra, possono enunciarsi i seguenti principi di diritto:
- "In tema di retrodatazione della decorrenza dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte, la nozione di desumibilità dagli atti, con riguardo al procedimento in seno al quale è stata emessa una precedente ordinanza custodiate, riguarda, non solo il fatto di reato - fenomenologicamente considerato - oggetto dell'ordinanza custodiate successiva, ma anche il complesso probatorio che ha consentito l'emissione di tale successiva ordinanza, con riferimento tanto ai gravi indizi di colpevolezza a carico dell'indagato quanto alle esigenze cautelari che hanno giustificato l'adozione della misura".
- "La desumibilità dagli atti sussiste solo se il complesso probatorio a carico dell'indagato desumibile dal primo procedimento sia stato corrispondente (e comunque non inferiore) a quello posto a base della misura cautelare successivamente adottata. Nel caso in cui, sul fatto di reato oggetto della ordinanza custodiate successiva, il procuratore della Repubblica abbia delegato indagini alla polizia giudiziaria, la desumibilità dagli atti sussiste a condizione che, in seno al procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento della emissione della stessa, vi fosse l'informativa finale della polizia giudiziaria che compendia i risultati delle investigazioni delegate;
salvo il caso in cui l'informativa finale sia meramente reiterativa - anche sul piano della lettura unitaria dei vari elementi di prova - di precedenti annotazioni di P.G., già depositate in atti nel corso delle indagini, e non presenti elementi di novità rispetto a queste". - "L'onere di provare la desumibilità dagli atti, con riguardo al procedimento in seno al quale è stata emessa la prima ordinanza custodiate, di tutti gli elementi probatori posti a base dell'ordinanza successiva incombe sulla parte che invoca l'applicazione della retrodatazione della decorrenza del termine di custodia cautelare".
4. Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati, va rilevata la infondatezza del ricorso.
Il Tribunale del riesame ha innanzitutto escluso la sussistenza del preteso vincolo della continuazione - e, quindi, della connessione c.d. "qualificata" richiesta dall'art. 297 c.p.p., comma 3 - tra il reato (art. 416 bis c.p.) oggetto della prima ordinanza custodiale e il reato (art. 629 c.p.) oggetto della seconda ordinanza. Secondo il Tribunale, dagli atti non emergono, ne' sono stati evidenziati dalla difesa, elementi fattuali da cui poter desumere che i due delitti fossero stati commessi in esecuzione di un unico originario disegno criminoso.
Tale conclusione del Tribunale si pone il linea col principio affermato da questa Corte suprema - cui il Collegio aderisce - secondo cui, "Agli effetti di quanto previsto dall'art. 297 c.p.p., comma 3, fra reato associativo e singoli reati - fine non è
ravvisabile un vincolo rilevante ai fini della continuazione e meno ancora della connessione teleologia, posto che, normalmente, al momento della costituzione della associazione, i reati-fine sono previsti solo in via generica. Tale vincolo potrà ritenersi sussistente soltanto nella eccezionale ipotesi in cui risulti che, fin dalla costituzione del sodalizio criminoso o dalla adesione ad esso, un determinato soggetto, nell'ambito del generico programma criminoso, abbia già individuato uno o più specifici fatti di reato, da lui poi effettivamente commessi (Fattispecie in tema di associazione di stampo mafioso in ordine alla quale si deduceva, agli effetti cautelari, una sorta di "presunzione di continuazione" rispetto ai reati fine)" (Cass., Sez. 1, n. 6530 del 18/12/1998 Rv. 212348; Cass., Sez. 1, n. 16573 del 21/03/2003 Rv. 224002; nello stesso senso, Cass., Sez. 1, Or. n. 12639 del 28/03/2006 Rv. 234100, in una fattispecie nella quale la richiesta di applicazione della disciplina del reato continuato è stata ritenuta infondata perché basata unicamente sul rilievo che l'acquisto di sostanze stupefacenti era avvenuto mentre era in vita la associazione criminale e con il concorso degli aderenti alla associazione stessa). Essendosi il Tribunale attenuto a tale principio di diritto, la sua valutazione di merito, risultando peraltro esente da vizi logici, rimane insindacabile in sede di legittimità.
Ma il Tribunale ha escluso anche che, nel caso di specie, gli elementi posti a fondamento della seconda ordinanza custodiale fossero desumibili dagli atti del procedimento nell'ambito del quale fu emessa la prima ordinanza custodiale, al momento della emissione della stessa.
Rileva il Tribunale che, quando in data 26.1.2012 fu adottato nei confronti dello HI - nell'ambito del procedimento c.d. "Efesto" - il provvedimento di fermo (seguito poi dalla convalida del G.I.P. e dalla contestuale adozione di ordinanza custodiale) per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, non esisteva agli atti di quel procedimento la informativa di reato contenente i dati probatori necessari per contestare allo stesso HI il delitto oggetto dell'ordinanza impugnata.
La motivazione, sul punto, è conforme ai principi di diritto dettati da questa Corte e immune da vizi logici.
Nè tale motivazione potrebbe ritenersi manifestamente illogica, ex art. 606 c.p.p., lett. e), per il fatto che - come deduce il ricorrente - nel primo procedimento vi erano già i verbali di sommarie informazioni resi dalla persona offesa della estorsione (Messina Rosa Maria) e persino il verbale di riconoscimento dell'indagato.
Come si è dianzi detto, quando, sul fatto di reato oggetto della ordinanza custodiale successiva, il procuratore della Repubblica ha delegato indagini alla polizia giudiziaria, la desumibilità dagli atti sussiste a condizione che, in seno al procedimento nel quale è stata emessa la prima ordinanza e al momento della emissione della stessa, vi fosse l'informativa finale della polizia giudiziaria, col relativo esame unitario dei risultati di tutte le investigazioni delegate;
salvo il caso in cui l'informativa finale sia meramente reiterativa - anche sul piano della lettura unitaria dei vari elementi di prova - di precedenti annotazioni di P.G., già depositate in atti nel corso delle indagini, e non presenti elementi di novità rispetto a queste.
Nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato che, al momento della emissione della prima ordinanza, mancava - nel relativo procedimento - l'informativa finale, che avrebbe, solo successivamente, compendiato l'esito di tutta l'attività investigativa svolta dalla polizia giudiziaria e consentito una lettura unitaria e coordinata dei dati probatori acquisiti;
ne' il ricorrente ha provato (ma, in realtà, neppure allegato) che il contenuto della informativa finale fosse del tutto corrispondente alle acquisizioni compiute aliunde in seno al primo procedimento e fosse meramente reiterativo delle stesse (esaurendosi nei verbali delle dichiarazioni della persona offesa). Non risultando la piena corrispondenza tra il materiale probatorio esistente nel primo procedimento (al momento della emissione della prima ordinanza custodiale) e quello esistente nel procedimento successivo (e posto a base dell'ordinanza impugnata), correttamente il Tribunale ha escluso la sussistenza della "desumibilità dagli atti" richiesta dall'art. 297 c.p.p., comma 3, seconda parte.
5. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter, - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal citato art. 94, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Penale, il 28 gennaio 2015. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2015