Sentenza 11 luglio 2017
Massime • 1
Nel procedimento di riesame non è deducibile la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena, salvo che, per effetto della retrodatazione, al momento dell'emissione dell'ordinanza tali termini fossero già scaduti, in quanto si tratta di vizio che non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza, ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare. (In motivazione la S.C. ha precisato che la questione del diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi al momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale, deve essere proposta al giudice per le indagini preliminari con istanza ex art. 306 cod. proc. pen. e, successivamente, in caso di provvedimento reiettivo, al tribunale in sede di appello ex art. 310 cod. proc. pen.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/07/2017, n. 48094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48094 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2017 |
Testo completo
425-94 48094-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO Composta da: DEL 11/07/2017 PATRIZIA PICCIALLI -Presidente Sent. n. sez. 1272/2017 CARLA MENICHETTI Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE EMANUELE DI SALVO N. 18985/2017 PASQUALE GIANNITI LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI NZ NI nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2017 del TRIB. LIBERTA' di ANCONA sentita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO;
lette/sentite le conclusioni del PG FULVIO BALDI rigetto per entrambi i ricorsi. Il Proc. Gen. BA Fulvio conclude per Udito il difensore // 1 RITENUTO IN FATTO 1. Di NZ ON e La TT GI ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata, che ha confermato il provvedimento applicativo della misura intramurale, in ordine al delitto di furto aggravato.
2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto il procedimento nell'ambito del quale è stata emessa l'ordinanza custodiale in data 27 marzo 2017 non è che il logico e necessario antecedente dei provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi in data 6- 11- 2016 e 12-1-2017. I due procedimenti erano, infatti, collegati, trattandosi di emissione, nel contesto di un procedimento solo formalmente diverso ma, in realtà, costituente la naturale prosecuzione del primo, di un nuovo provvedimento custodiale, in violazione della disciplina della cosiddetta "contestazione a catena". Il procedimento originario e quello relativo all'ordinanza impugnata in questa sede erano stati, infatti, dapprima trattati unitariamente dal pubblico ministero, che aveva anche proceduto a un unico avviso di deposito delle intercettazioni, prodotto dalla difesa.
2.1.Erroneamente sono state contestate le aggravanti della minorata difesa e dell'esposizione alla pubblica fede, con conseguente prolungamento dei termini di custodia cautelare. L'aggravante della minorata difesa, infatti, non sussiste, in quanto i beni erano protetti da sistemi di sicurezza, quali allarmi e telecamere. L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede non è ravvisabile, perché i beni erano conservati all'interno di alcuni capannoni. Trattasi pertanto di furto semplice, con un termine di custodia cautelare pari a mesi tre, ormai decorso alla data della celebrazione dell'udienza dinanzi al tribunale del riesame.
2.2.In maniera illogica, poi, il tribunale del riesame ha ritenuto la sussistenza della gravità indiziaria, sulla base della sola presenza dell'indagato nelle vicinanze dei luoghi in cui erano avvenuti i fatti delittuosi. L'unico elemento indiziario è infatti costituito dall'aggancio alle celle telefoniche. Per il resto, la costruzione accusatoria si basa soltanto sui precedenti penali dell'imputato, per reati simili. L'ordinanza impugnata non solo è priva di valida motivazione ma, laddove ha cercato di motivare, è caduta in gravissime discrasie, come quando ha errato sulla data dell'arresto dei ricorrenti . Si chiede pertanto annullamento dell'ordinanza impugnata. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1.La prima doglianza è infondata. In giurisprudenza si è,infatti, condivibilmente ritenuto che esuli dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare, per decorrenza dei termini di fase, in relazione ad asserita contestazione a catena, in quanto tale vizio processuale non intacca l'intrinseca legittimità dell'ordinanza genetica ma agisce sul piano dell'efficacia della misura cautelare (Cass., Sez. 6, n. 31497 del 22-5-03, Rv. 226286). L'indagato in stato di custodia cautelare nei cui confronti siano stati adottati vari provvedimenti restrittivi della libertà personale e che assuma la sussistenza di un'ipotesi di contestazione a catena", non può quindi impugnare davanti al tribunale del riesame l'ulteriore ordinanza impositiva della misura cautelare, poiché la cosiddetta "contestazione a catena" non incide sul provvedimento in sè ma soltanto sulla decorrenza e sul computo dei termini di custodia cautelare. D'altronde nessuna norma prevede la preclusione o l'invalidità del titolo di coercizione personale nel caso in cui esso sia stato preceduto da altro provvedimento cautelare omologo, per lo stesso fatto o per fatti diversi. In tal caso, può sorgere solo una questione inerente al diritto alla scarcerazione per decorrenza dei termini, da calcolarsi a partire dal momento dell'esecuzione del primo titolo custodiale (Cass., Sez. 6, n. 1761 del 2-2-1995, Rv. 201833). Tale questione va pertanto proposta al g.i.p., con istanza di scarcerazione ex art. 306 cod. proc. pen., e successivamente, ove occorra, al tribunale, con appello ex art. 310 cod. proc. pen. avverso il provvedimento reiettivo del g.i.p. Nello stesso ordine di idee, anche Cass., Sez. 1, n. 19905 del 4-3-2004 ( Rv. 228053), ha precisato che la questione inerente all'asserita violazione dell'art. 297, comma 3, cod. proc. pen., per mancato riconoscimento della retrodatazione del termine di decorrenza della misura cautelare sopravvenuta alla prima ordinanza coercitiva, in caso di c.d. contestazione a catena, non riguardando vizi genetici del titolo di coercizione personale ma solo la decorrenza dei suoi effetti, non è deducibile in sede di riesame ma va proposta con istanza di revoca della misura cautelare al giudice procedente. Poichè infatti il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del titolo custodiale e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza, esula dall'ambito del giudizio di riesame la questione relativa all'inefficacia sopravvenuta dell'ordinanza di custodia cautelare per decorrenza dei termini di fase, in relazione all'asserita contestazione a catena (Cass., Sez. 2, n. 41044 del 13-10-2005, Rv. 232697). Soltanto ove si prospetti che già al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare fossero scaduti interamente, per effetto della retrodatazione, i termini di custodia, la questione inerente 3 all'applicazione della regola della retrodatazione dei termini, in caso di cosiddetta contestazione a catena, può essere validamente dedotta davanti al tribunale, in sede di riesame, traducendosi in un vizio di legittimità dell'ordinanza genetica (Sez. U., 19-7-2012, Asslani). Ipotesi, quest'ultima, che non è dato riscontrare nel caso in esame, avendo il giudice a quo chiarito che i termini di custodia cautelare, anche a voler considerare, come dies a quo, la data del 6/11/2016, come richiesto dalla difesa, sarebbero scaduti il 6 maggio 2017. 2.La seconda doglianza non può trovare ingresso in questa sede, non essendo stata dedotta di fronte al tribunale del riesame. Il ricorrente infatti non dimostra di avere dedotto di fronte al giudice del controllo le censure relative alle aggravanti della minorata difesa e dell'esposizione alla pubblica fede. Né la rappresentazione di esse al Tribunale risulta dalla sintesi dei motivi di riesame riportata nell'incipit dell'ordinanza impugnata, dalla quale emerge che le questioni dedotte inerivano esclusivamente alla contestazione a catena, ai gravi indizi e alle esigenze cautelari. Né il ricorrente contesta l'incompletezza della predetta sintesi, sotto il profilo in disamina. E'vero infatti che la richiesta di riesame innesca la procedura di controllo anche se è priva di motivi ma è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, con cui vengano dedotte per la prima volta carenze o illogicità motivazionali relative a vizi del provvedimento genetico, che non avevano costituito oggetto di doglianza dinanzi allo stesso tribunale (Cass. Sez. 2, n. 42408 del 21-9-2012, Rv. 254037; Sez. 2, n. 2927 del 22-4-1997, Rv. 207759 ; Sez. 1, n. 1786 del 5-12-2003, Rv. 227110 ).
3. In ordine alla terza doglianza, occorre osservare che, in tema di misure cautelari personali, allorchè, come nel caso in disamina, venga denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. La richiesta di riesame ha, infatti, come mezzo d'impugnazione, la precipua funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti enumerati dall'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo. La motivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deve pertanto conformarsi al modello delineato dalla citata norma, che si ispira al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità ma di una qualificata probabilità di colpevolezza. Nei procedimenti incidentali de libertate, lo sviluppo della motivazione è conseguentemente inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, allorchè l'asserto relativo al carattere di gravità degli indizi non trovi giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di prova né risulti articolato attraverso passaggi logici dotati dell'indispensabile solidità (Sez. U., 22-3-2000, Audino).
3.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che gli indagati non avevano alcun legame né interesse nella zona in cui si sono verificati i furti e in cui essi sono stati localizzati, con certezza, unitamente ad altri coindagati per fatti analoghi, in orario notturno, in luoghi isolati, contigui a quelli in cui, negli stessi frangenti, sono stati commessi i delitti di furto. Nell'ordinanza genetica risultano analiticamente descritte le risultanze dell'analisi dei tabulati del traffico telefonico relativo alle utenze in uso al Di NZ e al La TT, da cui si evince che, nelle circostanze di tempo e di luogo in questione, essi si trovavano presso le ditte depredate e che, inoltre, La TT GI, ritenuto il capo del sodalizio, intrattenne conversazioni con l'utenza in uso a Console Giuseppe, "basista" del commando. Così come nell'ordinanza genetica viene posta in rilievo la valenza indiziaria delle risultanze del controllo di una Fiat multipla a bordo della quale si trovavano Di NZ ON e La TT GI, trovati in possesso di 12 prosciutti dei quali non riuscivano a giustificare la provenienza. Anche gli elementi indiziari derivanti dalle conversazioni captate sono stati esaminati con grande cura dal giudice a quo, che ha riportato, nel quadro di una articolata ricostruzione fattuale, i passi salienti dei colloqui intercettati, di cui ha evidenziato la significazione dimostrativa. Ed è appena il caso di ricordare che la motivazione dell'ordinanza genetica, allorché i giudici del gravame concordino nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione, si salda a quella della pronuncia del giudice dei controllo, in un unico plesso argomentativo, a cui la Corte di cassazione può fare riferimento (Cass., Sez. 3, n. 44418 del 16 Luglio 2013, Argentieri, Rv. 257595). Dalle cadenze motivazionali dei provvedimenti dei giudici di merito è quindi enucleabile una attenta analisi della regiudicanda, essendo state prese in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo il Tribunale pervenuto alle sue conclusioni attraverso un itinerario logico-giuridico in nessun modo censurabile, 5 sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. Né la Corte suprema può esprimere alcun giudizio sullo spessore dimostrativo delle risultanze procedimentali, giacchè questa prerogativa è attribuita al giudice di merito, con la conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle acquisizioni probatorie, si sottraggono al sindacato di legittimità ( Sez. U. 25-11- 1995, Facchini, Rv. 203767). Costituisce, d'altronde, ius receptum, nella giurisprudenza di questa Corte, che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione ( ex plurimis, Cass. Sez. fer.,n.36227 del 3-9-2004, Rinaldi;
Sez. 5, n.32688 del 5-7-2004, Scarcella;
Sez. 5, n.22771 del 15-4-2004,LL ). Ne deriva che dedurre vizio di motivazione significa dimostrare che essa è manifestamente carente di logica e non già opporre alla razionale valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione (Sez. U., 19- 6-1996, Di Francesco, Rv. 205621), come ha fatto il ricorrente, nel caso in esame. In ordine, infine, alle risultanze delle intercettazioni effettuate, occorre sottolineare che l'interpretazione dei contenuti delle conversazioni captate e delle espressioni usate dagli interlocutori è questione di fatto, che è rimessa alla valutazione del giudice di merito e si sottrae al sindacato di legittimità ove le relative valutazioni siano motivate, come nel caso in disamina, in conformità ai criteri di logica e alle massime di esperienza ( Cass, Sez. 5, n. 47892 del 17- 11-2003, IN ).
4. I ricorsi vanno dunque rigettati, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Vanno infine espletati gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.. 6
PQM
Rigetta ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Dispone inoltre che copia del presente provvedimento venga trasmessa al direttore dell'Istituto penitenziario competente, perché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, l'11-7-2017. Pehine P elli 11 Consigliere estensore Il Presidente نانة السلالة Depositata in Cancelleria Oggi. 18 OTT. 2017 Il Funzionari Giudiziaric Patriti Corra 半