Sentenza 18 aprile 2008
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 31 della L. 13 settembre 1982 n. 646 è configurabile anche nel caso in cui l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri, a nulla rilevando per l'esclusione del dolo, che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36595 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 18/04/2008
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 1833
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 15783/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER LO N. IL 28/06/1954;
avverso SENTENZA del 06/03/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MARASCA GENNARO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dottor CONSOLO Santi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Uditi i difensori dell'imputato avvocati Giansi Giuseppe e Elio Romano Belfiore, che hanno concluso per l'annullamento della sentenza impugnata;
La Corte di Cassazione:
OSSERVA
FE CA è stato condannato nei due gradi di merito - sentenze del GIP del Tribunale di Caltanissetta del 27 aprile 2005 e della Corte di Appello della stessa Città del 6 marzo 2007 - per la violazione della L. 13 settembre 1982, n. 646, artt. 30 e 31, ovvero perché, essendo stato condannato con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., aveva omesso di comunicare al Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza variazioni patrimoniali di valore superiore a Euro 10.329,14 per gli anni 19996, 1999 e 2000.
I giudici di merito disponevano ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge citata la confisca dei beni oggetto delle suddette variazioni patrimoniali.
È opportuno precisare che si trattava di beni pervenuti al FE per successione a seguito della morte del padre e ceduti in parte alla propria moglie in regime di separazione dei beni. Siffatte operazioni furono compiute con atto pubblico dinanzi ad un notaio, il quale provvide, con due note, a comunicare gli avvenuti trasferimenti alla Sezione misure di prevenzione della competente Questura in ottemperanza all'obbligo previsto dalla L. n. 310 del 1993, art.
7. Con i due ricorsi per cassazione - il primo a firma dell'avvocato Empedocle Mirabile ed il secondo dell'avvocato Michele Lupo -, che sostanzialmente, anche se con argomenti in parte diversi, proponevano le medesime questioni, FE CA deduceva i seguenti motivi di impugnazione:
1) la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e) per falsa applicazione e conseguente violazione della L. n. 646 del 1982, artt.30 e 31, nonché degli artt. 42, 43 c.p., comma 1 e art. 49 c.p., non essendo ravvisabile l'elemento psicologico richiesto dal delitto contestato trattandosi di acquisizione patrimoniale e non di dismissione, di beni pervenuti per successione ereditaria, di sistemazione di rapporti tra coniugi e di atti compiuti dinanzi al notaio ed in quanto tali sottoposti a regime di pubblicità; non è stata fornita la prova del dolo perché la Corte, dopo avere affermato la compatibilità del reato contestato e, quindi, del dolo, con il regime di pubblicità degli atti di trasferimento, non ha poi indicato in base a quali elementi era possibile nel caso concreto ritenere sussistente il dolo;
2) la violazione della L. 24 agosto 1993, n. 310, art. 7, perché, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, il notaio non ha esercitato una facoltà perché mosso dal dubbio che gli atti compiuti potessero essere stati posti in essere per le finalità della L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 quinquies ma ha adempiuto ad un obbligo di comunicazione;
3) la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.;
4) la violazione di legge per la ritenuta manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della L. n. 646 del 1982, art. 31, comma 2, in relazione agli artt. 42 e 3 Cost., perché
la norma, per come interpretata dal giudice, finisce con il consentire la confisca di beni di provenienza legittima, acquisiti in regime di pubblicità e, quindi, senza nessun pericolo per l'ordine pubblico. Con il secondo ricorso è stata dedotta la illegittimità costituzionale della norma considerata anche in relazione agli artt.13, 25 cpv Cost., artt. 27 e 112 Cost., perché la misura della confisca non ha natura di misura di prevenzione ma ha carattere di vera e propria sanzione penale e si traduce in una ablazione di una parte del patrimonio di cui non viene in discussione l'origine con conseguente illegittima compressione del diritto di proprietà;
inoltre tale sanzione non sarebbe proporzionata alla gravità del fatto tipico e sarebbe indeterminata nel massimo.
Con il primo ricorso il FE ha ravvisato un contrasto di giurisprudenza in ordine alla ravvisabilità del dolo del reato in discussione quando la variazione patrimoniale sia realizzata con atto di compravendita stipulato a mezzo di atto pubblico notarile ed ha chiesto la trasmissione dei ricorso alle Sezioni Unite Penali. I motivi posti a sostegno del ricorso proposto da FE CA sono infondati. Essendo del tutto pacifico che l'imputato abbia omesso la comunicazione, prescritta dalla L. n. 646 del 1982, art.30, così come modificato dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e concernente le variazioni patrimoniali intervenute nel patrimonio di soggetto condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., al Nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale del condannato, il primo motivo di impugnazione contesta la ravvisabilità del delitto in discussione sotto vari profili.
In primo luogo il ricorrente ha chiarito che i trasferimenti di beni concernono acquisizioni per successione ereditaria e non dismissioni patrimoniali.
La osservazione non ha pregio perché la norma parla di variazioni patrimoniali senza alcuna distinzione tra acquisizioni e dismissioni ed l'art. 31, comma 2, della legge citata, che prevede la confisca dei beni per i quali sia stata omessa la comunicazione, precisa che la misura di sicurezza è applicabile ai beni a qualunque titolo acquistsati .. ed il corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Inoltre tale norma è applicabile anche quando si tratti di acquisizioni per successione ereditaria, come chiarito dalla Suprema Corte (vedi per un caso analogo Cass., Sez. 1^ n. 37408 del 25 ottobre 2006 - 13 novembre 2006, Cesaro), perché la norma non opera alcuna distinzione tra le varie forme di acquisizione di beni. In effetti non ha nessuna importanza stabilire quale sia la provenienza del bene acquisito o quale sia la forma di alienazione dello stesso, essendo rilevante ai fini della norma in discussione il semplice fatto della acquisizione o della alienazione in quanto la condotta omissiva della prescritta comunicazione è sanzionata in quanto diretta a prevenire il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite.
Infine è appena il caso di notare che nel caso di specie vi è stata una acquisizione patrimoniale per successione ereditaria e contestualmente anche un trasferimento di beni, con conseguente parziale dismissione degli stessi, alla moglie dell'imputato in regime di separazione dei beni.
Il ricorrente ha poi rilevato che l'acquisizione ed il trasferimento erano avvenuti in regime di pubblicità, perché si trattava di atti rogati da un notaio. Tale regime di pubblicità avrebbe consentito anche alla Polizia tributaria di venire a conoscenza dei trasferimenti in discussione.
Secondo giurisprudenza di legittimità (Cass. N. 37408 del 25 ottobre 2006 citata;
Cass., Sez. 1^ penale del 15 giugno 2006 - 25 luglio 2006, n. 25862, La Gioia;
Cass., Sez. 2^ penale 5 aprile 2006 - 21 aprile 2006, n. 14332, D'Aiello), che questo Collegio condivide perché fondata su una corretta interpretazione letterale e logico - sistematica delle norme in discussione, il reato de quo è ravvisabile anche nel caso in cui l'omissione riguardi la stipulazione di atti pubblici, che in quanto tali sono soggetti ad un regime di pubblicità, perché questi non sono comunque destinati ad essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia tributaria competente ne' ad opera del pubblico ufficiale rogante ne' di altri. Nessun rilievo ha poi il fatto che la polizia tributaria possa, di sua iniziativa, accedere alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati perché la legge non prevede alcun obbligo della polizia giudiziaria, e di quella tributaria in particolare, di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per associazione per delinquere di stampo mafioso.
D'altra parte il legislatore ha previsto l'obbligo della comunicazione proprio per garantire una conoscenza tempestiva delle variazioni patrimoniali di soggetti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e consentire interventi immediati da parte della Polizia Tributaria, finalità che verrebbero rese non possibili dalla interpretazione delle norme suggerita dal ricorrente. Infine è appena il caso di notare che il regime di pubblicità previsto per i trasferimenti di beni immobili attuati con atto notarile risponde alla esigenza del tutto diversa, da quella sottesa alle disposizioni di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 di rendere tali trasferimenti opponibili ai terzi.
Il ricorrente ha poi negato che nella condotta dell'imputato fosse ravvisabile il dolo richiesto dalla L. n. 646 del 1982, art. 30. Anche tale deduzione è infondata.
Il dolo richiesto dall'art. 30 della legge citata è, invero, generico e consiste, quindi, nella consapevolezza di non ottemperare all'obbligo di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 30. Ovviamente non si tratta di un dolo in re ipsa, ma esso deve essere desunto dalla condotta contestata e dagli elementi di fatto emergenti dal processo;
si tratta di un accertamento di merito che, se correttamente e logicamente motivato dai giudici dei primi due gradi di giurisdizione, non è censurabile in sede di legittimità. Orbene è fuori contestazione che nel caso di specie il FE fosse a conoscenza di avere subito condanne per delitti di mafia e che, pertanto, fosse tenuto al rispetto dell'obbligo in discussione. La entità della acquisizione patrimoniale ed il fatto che si trattasse di un atto complesso consistente nella acquisizione di beni immobili e nella parziale dismissione degli stessi con atto di cessione alla moglie non potevano e dovevano fare sorgere dubbi nell'agente in ordine alla necessità della informativa di cui trattasi.
Alla fine le deduzioni del ricorrente concernono il profilo della ignoranza della legge penale, ma per ritenere tale ignoranza mancano nel caso di specie i presupposti indicati dalla Corte costituzionale, come non hanno mancato i giudici di merito di mettere in evidenza. Ed invero a parte il fatto che il FE era ben consapevole delle condanne subite e, quindi, degli obblighi impostigli dalla legge, la Corte di merito ha anche messo in evidenza che si trattava di persona dotata di un grado di istruzione tale che gli consentiva senz'altro di comprendere la natura dell'obbligo impostogli e la finalità della norma in discussione;
su tale punto non è possibile mettere in discussione le precise valutazioni dei giudici di merito. Inoltre, per quanto già osservato, non ha alcun rilievo il fatto che il trasferimento dei beni suddetti fosse avvenuto con atto pubblico perché il regime di pubblicità - trascrizione nei registri immobiliari - è previsto ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto e non certo per consentire un intervento celere da parte della polizia tributaria;
quindi non si può certo sostenere che il ricorrente avesse ritenuto di avere assolto agli obblighi derivanti dalla L. n. 646 del 1982 avendo stipulato l'atto con rogito notarile (sul punto la giurisprudenza di legittimità è, peraltro, costante nel senso indicato).
Non è possibile, quindi, nemmeno invocare un contrasto giurisprudenziale sul punto perché in realtà non esistente. Come detto, infatti, la pressoché costante giurisprudenza di legittimità è nel senso indicato nel testo e, quindi, non appare necessario rimettere la soluzione del supposto contrasto alle Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione, così come richiesto dal ricorrente.
Ma - e questo è il rilievo contenuto nel secondo motivo di impugnazione -, ha osservato il ricorrente, ai sensi della L. 24 agosto 1993, n. 310, art. 7, il notaio aveva l'obbligo di comunicare alla Sezione misure di prevenzione della Polizia Giudiziaria l'avvenuta variazione patrimoniale, obbligo che venne regolarmente assolto dal pubblico ufficiale.
Il ricorrente, pertanto, poteva legittimamente ritenere che con tale comunicazione fossero stati assolti gli obblighi di comunicazione anche su di lui incombenti.
La tesi non può essere accolta perché, se è vero, come sostenuto dal ricorrente, che il notaio è obbligato ad effettuare la comunicazione prescindendo da una valutazione circa la sussistenza di trasferimenti fraudolenti, è altresì vero che si tratta di obbligo di comunicazione del tutto differente da quello che incombe sul condannato perché ha finalità parzialmente diverse ed è rivolta a soggetti del tutto differenti, essendo diretta quella del notaio alla Sezione misure di prevenzione della polizia giudiziaria ed al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora quello del condannato per delitti di mafia.
D'altra parte non è previsto dalla legge alcun obbligo da parte della polizia giudiziaria di prevenzione di comunicare alla polizia tributaria competente la notizia ricevuta dal notaio. In conclusione, al di là di alcune imprecisioni motivazionali segnalate dal ricorrente, si deve concordare con la Corte di merito che l'assolvimento dell'obbligo di cui alla L. n. 310 del 1993, art.7, da parte del notaio non rende superflua la comunicazione da parte dei condannato L. n. 646 del 1982, ex art. 30, ne', per la obiettiva diversità dei due obblighi sotto il profilo dei destinatari della comunicazione e per la parziale differente funzione degli stessi, sarebbe stato possibile ritenere che l'assolvimento dell'obbligo da parte del notaio rendesse superfluo quello incombente sul condannato. È appena il caso di notare, inoltre, che da nessun elemento è possibile ritenere che il FE fosse a conoscenza dell'assolvimento da parte del notaio dell'obbligo impostogli. Di merito sono le osservazioni del ricorrente in ordine alla dedotta violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p., perché i giudici di merito hanno fondato la loro decisione sulla pericolosità dell'imputato desunta dai suoi numerosi precedenti penali e dalla gravità del fatto dovuta alla indubbia consistenza delle variazioni patrimoniali di cui si discute;
vi è stato, quindi, pieno rispetto dei criteri di cui all'art. 133 c.p.. Manifestamente infondate sono, infine, le eccezioni di legittimità costituzionale della L. n. 646 del 1982, art. 31, comma 2, secondo il quale alla condanna per la violazione dell'art. 30 della legge citata segue la confisca dei beni acquistati o del corrispettivo di quelli alienati.
In effetti la Corte Costituzionale si è più volte espressa sul punto sempre dichiarando la manifesta infondatezza delle eccezioni e gli argomenti addotti dal ricorrente non sono tali da poter superare tale consolidato indirizzo (vedi CC ordinanza 24 aprile 2002 n. 143 e CC ordinanza n. 442 del 2001). È, invero, necessario ricordare che il reato di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31, non ha carattere finanziario, atteso che il bene giuridico protetto da tale norma incriminatrice non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite (così Cass., Sez. 1^ penale, 22 novembre 2001 - 20 dicembre 2001 n. 45798). Ciò significa che la confisca dei beni acquistati o del corrispettivo dei beni alienati prevista dall'art. 31, comma 2 della legge citata è niente altro che una misura di sicurezza reale che deve essere obbligatoriamente applicata in caso di condanna per l'omessa comunicazione di variazioni patrimoniali delle persone condannate per delitti di mafia.
La ragione di una previsione di tale rigidità è evidente perché si tratta di rafforzare l'obbligo di cui alla L. n. 646 del 1982, art.30, con la previsione non solo di sanzioni penali, ma anche di misure che incidano in modo rilevante sul patrimonio del condannato per mafia.
Inoltre il legislatore con la confisca dei beni ha cercato di evitare che un soggetto particolarmente pericoloso potesse reiterare le violazioni a seguito di ulteriori movimenti dei beni in discussione mettendo nuovamente in pericolo il bene tutelato dalla norma incriminatrice, che, come già detto, è costituito dall'ordine pubblico.
In effetti il legislatore ha posto delle limitazioni alla proprietà per la salvaguardia di prevalenti interessi pubblici e, francamente, appare difficile dubitare della ragionevolezza di una previsione di tal fatta visti gli scopi che intende perseguire;
non è, pertanto, ravvisabile la violazione dell'art. 42 Cost.. Non sono inoltre ravvisabili le violazioni degli artt. 3 e 27 Cost., perché la proporzione tra la sanzione e la gravità del fatto tipico va valutata con riferimento alle sanzioni penali, mentre, come si è detto, nel caso di specie si tratta di una misura di sicurezza alla quale non è riconnessa una finalità rieducativa della pena prevista dal Costituente per le sole sanzioni penali. Per le stesse ragioni, ovvero perché la confisca dei beni non è una sanzione penale, non sono ravvisabili le dedotte violazioni degli artt. 25 e 112 Cost., sotto il profilo della carenza di tassatività per indeterminatezza del massimo edittale della pena prevista.
Le dedotte eccezioni di costituzionalità sono, pertanto, manifestamente infondate.
Per tutte le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 aprile 2008. Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2008