Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36595
CASS
Sentenza 18 aprile 2008

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Il reato previsto dall'art. 31 della L. 13 settembre 1982 n. 646 è configurabile anche nel caso in cui l'omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri, a nulla rilevando per l'esclusione del dolo, che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 18/04/2008, n. 36595
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 36595
    Data del deposito : 18 aprile 2008

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