Sentenza 5 aprile 2006
Massime • 2
In tema di reati contro l'ordine pubblico, la concessione della riabilitazione successiva ad una sentenza di condanna per associazione per delinquere di tipo mafioso non estingue l'obbligo di comunicazione al nucleo della polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, di cui all'art. 30 L. 646 del 1982, che non costituisce effetto penale di tale sentenza, ancorchè essa ne sia presupposto di applicabilità.
In tema di reati contro l'ordine pubblico, sussiste il dolo del delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali - gravante sui soggetti condannati per associazione di tipo mafioso ex art. 30 L. n. 646 del 1982 - anche nel caso in cui tale omissione concerna una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico, come tale soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale del soggetto destinatario di tale obbligo, conoscenza, invece, assicurata dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della predetta L. n. 646 del 1982.
Commentari • 2
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/04/2006, n. 14332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14332 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo Sebastiano - Presidente - del 05/04/06
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 609
Dott. TAVASSI Marina Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - Consigliere - N. 2724/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'LL LO;
avverso l'ordinanza, in data 20.10.2005, del Tribunale di S.M. Capua V.;
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CARDELLA Fausto;
Sentito il Pubblico Ministero, Sost. Proc. Gen., Dott. GIALANELLA Antonio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentito il difensore dell'imputato, avv. Corsiero Mario, del foro di S. M. Capua V., che ha chiesto l'accoglimento dei motivi. Osserva:
MOTIVI DELLA DECISIONE
D'LL LO ricorre avverso l'ordinanza, in data 20.10.2005, del Tribunale di S.M. Capua V., con la quale era stata rigettata la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo di alcuni beni immobili, emesso nei suoi confronti quale indagato per il reato di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 30. Il ricorrente deduce il vizio di contraddittorietà e mancanza di motivazione sotto due profili: 1) l'obbligo di comunicare alla guardia di finanza l'acquisto dei beni immobili, oggetto di sequestro, era connesso ad una precedente condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p.. Sennonché, per tale condanna era intervenuta riabilitazione e, quindi doveva ritenersi cessato ogni effetto penale della stessa, compreso l'obbligo de quo;
2) difetta il dolo e la avvenuta trascrizione dell'acquisto ne è prova. Con motivi aggiunti fa rilevare che al ricorrente, che al 28 settembre 1982 aveva cessato di delinquere, fu applicata la pena prevista per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., ritenuta più favorevole di quella per il reato di cui all'art. 416 c.p.. Sennonché, tale fatto si è risolto in un danno per l'imputato poiché nel certificato risulta condannato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. con la conseguenza dell'obbligo di denuncia degli acquisti patrimoniali che oggi si censura.
Il ricorso è infondato.
La prima questione, posta dal ricorrente, concerne la possibilità che la riabilitazione rimuova anche gli effetti penali, derivanti dalla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., tra i quali sarebbero da comprendere anche l'obbligo di denuncia alla Guardia di finanza degli acquisti patrimoniali, L. n. 646 del 1982, ex art. 30. La tesi non ha pregio perché la riabilitazione, di cui all'art. 178 c.p., elide gli effetti penali della sentenza di condanna tra i quali, però non rientra l'obbligo in parola, che deriva da una diversa, specifica norma, appunto, L. n. 646 del 1982, art. 30. Tale principio è in linea con quanto stabilito dalle Sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 20.4.94, P.M. in proc. Volpe, 197537, hanno affermato che: "Gli effetti penali della condanna, dei quali il codice penale non fornisce la nozione ne' indica il criterio generale che valga a distinguerli dai diversi effetti di natura non penale che pure sono in rapporto di effetto a causa con la pronuncia di condanna, si caratterizzano per essere conseguenza soltanto di una sentenza irrevocabile di condanna e non pure di altri provvedimenti che possono determinare quell'effetto; per essere conseguenza che deriva direttamente, ope legis, dalla sentenza di condanna e non da provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione, ancorché aventi la condanna come necessario presupposto;
per la natura sanzionatoria dell'effetto, ancorché incidente in ambito diverso da quello del diritto penale sostantivo o processuale". Ora, in primo luogo, tale obbligo può scaturire anche da un provvedimento impositivo di misura di prevenzione, ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, come correttamente si osserva nel provvedimento impugnato, e non solo da una sentenza di condanna per associazione mafiosa;
in secondo luogo, si tratta di un obbligo privo di un contenuto di afflittività, trovando la sua ratio non nello scopo sanzionatorio bensì, essenzialmente, in quello informativo - preventivo, per consentire alla autorità di polizia di conoscere tempestivamente le variazioni patrimoniali di determinati soggetti. In tal senso, questa Corte Suprema ha stabilito: "Il reato di cui alla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31, consistente nella violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, non ha carattere finanziario, atteso che il bene giuridico protetto da detta norma incriminatrice non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui alla L. n. 646 del 1982, art. 29 e fosse quindi da considerare, per il richiamo a tale articolo contenuto nell'art. 33 bis c.p.p., comma 1, lett. N., di competenza del Tribunale in composizione collegiale)". (Cass., sez. 1^, 22.11.2001, Confl., comp. in proc. Messina, 220377). Si può aggiungere che la norma prevede un autonomo termine di efficacia (10 anni dalla data della sentenza di condanna - art. 30 comma 2).
Alla stregua delle esposte considerazioni, si deve ritenere che l'obbligo di comunicazione degli acquisti patrimoniali non sia effetto penale della sentenza di condanna per il reato di associazione mafiosa, costituendone detta sentenza mero presupposto di applicabilità e, perciò, non venga eliso dalla riabilitazione. Sulla sussistenza del dolo, il Tribunale ha congruamente motivato e va respinta la tesi difensiva, secondo cui la trascrizione della compravendita, trattandosi di bene immobile, sarebbe incompatibile con l'elemento psicologico richiesto dal reato. La Corte, infatti, condivide il principio di diritto, di cui alla seguente massima, e vi si uniforma. "Nel reato previsto dalla L. 13 settembre 1982, n. 646, art. 31 avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a L. venti milioni, il dolo è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi della citata legge, art. 30. V. Corte cost., 28 dicembre 2001 n. 442". (Cass., sez. 5^, 18.2.2003, Gallico, 224379).
Infine, in ordine a quanto rilevato con i motivi aggiunti, osserva il Collegio che con la sentenza 3 luglio 1986, della Corte d'appello di Napoli, il D'LL, esclusa l'aggravante della scorreria in armi, di cui all'art. 416 c.p., fu condannato alla pena prevista dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., stesso codice, norma ritenuta più favorevole, nel frattempo entrata in vigore. La citata sentenza, però, mette bene in evidenza come la condotta dell'imputato, arrestatasi in limine all'entrata in vigore della norma istitutiva del reato di associazione di tipo mafioso, era penalmente rilevante sotto l'impero di entrambe le disposizioni normative, possedendone tutti i caratteri, in particolare, l'appartenenza al clan camorristico cutoliano. Ne consegue che, essendo indubbiamente più favorevole la norma entrata in vigore successivamente correttamente è stata pronunciata condanna per la relativa fattispecie di reato, in ogni caso sentenza ha acquisito autorità di cosa giudicata. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 5 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2006.