Sentenza 9 ottobre 2002
Massime • 1
La riabilitazione da misura di prevenzione, prevista dall'art.15 della legge 3 agosto 1988 n.327, è tuttora di competenza della corte d'appello, secondo quanto espressamente previsto (in conformità a quella che era, all'epoca, l'ordinaria disciplina in materia di riabilitazione) dalla suindicata disposizione normativa, da ritenersi ancor oggi in vigore in tutte le sue parti, atteso che l'art. 683 del nuovo codice di procedura penale attribuisce, innovativamente, al tribunale di sorveglianza la competenza a decidere sulle sole richieste di riabilitazione da condanna penale e fa comunque esplicitamente salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/10/2002, n. 35633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35633 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 09/10/2002
1. Dott. FABBRI GIANVITTORE - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 3021
3. Dott. MOCALI PIERO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 018971/2002
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da
1) TRIB. SORV. CATANZARO - CONFLITTO N. IL 00/00/0000 nei confronti di
2) CORTE D'APPELLO CATANZARO N. IL 00/00/0000
nel procedimento a carico di
3) LO RE IO N. IL 04/10/1967
con ORDINANZA del 02/05/2002 TRIB. SORV. di CATANZARO sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABBRI GIANVITTORE sentite le conclusioni del P.G. Dott. PALOMBARINI dichiararsi le competenze della Corte di Appello di Catanzaro
FATTO E DIRITTO
Con provvedimento del 13.6.2001 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava la propria incompetenza a conoscere sulla richiesta di riabilitazione da misura di prevenzione proposta da Lo AT NT e indicava come competente il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro.
Quest'ultimo, a sua volta, con ordinanza del 2.5.2002 riteneva competente la Corte di Appello di Catanzaro e pertanto elevava conflitto, ai sensi dell'art. 30 c.p.p. Il conflitto è realmente esistente, in forma negativa, avendo entrambi i predetti giudici rifiutato di decidere sulla medesima richiesta.
La questione della competenza per la riabilitazione da misura di prevenzione è stata oggetto di un prolungato contrasto giurisprudenziale, sorto a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale. Poiché quest'ultimo, con l'art. 683, ha attribuito al tribunale di sorveglianza la competenza per la riabilitazione ordinaria, che il codice del 1930 attribuiva alla corte di appello con l'art. 597, si è posto il problema se l'art. 15 L. 3 agosto 1988, n. 327 - che per la riabilitazione da misure di prevenzione personali attribuiva la competenza alla corte di appello - debba essere interpretato come volontà del legislatore di uniformare la disciplina della riabilitazione da misure di prevenzione a quella ordinaria, di talché, mutata la disciplina per la riabilitazione ordinaria con l'attribuzione della competenza al tribunale di sorveglianza, la normativa codicistica debba ritenersi abrogativa del citato art. 15 e attributiva della competenza al tribunale di sorveglianza per ogni tipo di riabilitazione, compresa quella da misure di prevenzione.
Questa Corte in un primo tempo ha reiteratamente affermato la competenza della corte di appello (Cass., 1^, n. 1478 del 25.3.1991, Scaduto, rv. 186956, Cass., 1^, n. 1459 del 2.4.1992, Vitale, rv. 190122, Cass. 1^, n. 2376 del 25.5.1992, Polimeni, rv. 191039; Cass., 1^, n. 3540 del 24.9.1992, Artuso, rv. 192167); successivamente si è decisamente orientata nel ritenere la competenza del tribunale di sorveglianza (Cass., 1^, n. 720 del 19.2.1993, Falvo, rv. 193658;
Cass., 1^, n. 1967 del 3.5.1993, Mazzaferro, rv. 195650; Cass., 1^, n. 1846 del 21.3.1996, Nuvoletta, rv. 204689); è poi tornata ad affermare la competenza della corte di appello (Cass., 1^, n. 4243 dell'8.6.1999, Pio, rv. 213950; Cass., 1^, n. 7178 del 15.12.1999, Bagarella, rv. 215333); quindi nuovamente quella del tribunale di sorveglianza (Cass., 1^, n. 833 del 3.2.2000, Minore, rv. 215381);
infine si è attestata nel ritenere la competenza della corte di appello (Cass., 1^, n. 5748 del 18.10.2001, Flora;
Cass., 1^, n. 6177 dell'8.11.2001, Condello). Nonostante il menzionato tormentato excursus giurisprudenziale il contrasto deve ritenersi definitivamente superato anche senza l'intervento delle Sezioni Unite, apparendo più corretta - in base a una rinnovata e approfondita meditazione sulla questione, facilitata proprio dalla pluralità di ragioni emerse dai vari arresti citati a favore dell'una o dell'altra interpretazione - l'affermazione della competenza della corte di appello, sostenuta dalle ultime pronunce di questa Corte e dalle quali non vi sono motivi decisivi per discostarsi.
Invero l'art. 683 c.p.p. ha una portata generale esclusivamente per la riabilitazione da condanne, non per quella da misure di prevenzione, rispetto alle quali la magistratura di sorveglianza è estranea anche alla sua esecuzione;
comunque la predetta norma nello stabilire la competenza del tribunale di sorveglianza fa salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti, tra i quali deve ritenersi rientrante quello dell'art. 15 comma 1 L. 327/88. Quest'ultima norma, quindi, non è stata abrogata dal nuovo codice di procedura penale, com'è confermato dal fatto che l'art. 14 comma 2 della legge 55/90, entrata in vigore successivamente al nuovo codice di procedura penale, richiama l'art. 15 della legge 327/88, lasciando così chiaramente desumere l'attuale vigenza di quest'ultima norma, in tutte le sue parti, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di rito. Il predetto art. 15, in conclusione, deve essere ritenuto tuttora operante in forza dell'art. 210 delle disposizioni di coordinamento del codice di procedura penale, che ha fatto salvi i criteri attributivi della competenza previsti da leggi o decreti che regolano la competenza per materia o per territorio in deroga alla disciplina del vigente codice di rito.
P.Q.M.
Risolvendo il conflitto dichiara la competenza della Corte di Appello di Catanzaro, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2002