Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 25862
CASS
Sentenza 15 giugno 2006

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Il reato previsto dall'art. 31 della L. 13 settembre 1982 n. 646, così come modificata dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 - avente ad oggetto l'omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale da parte del condannato con sentenza irrevocabile per associazione per delinquere di stampo mafioso e del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ex L. 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziato di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, delle variazioni patrimoniali non inferiori a euro 10.329 - é ravvisabile anche nel caso in cui l'omissione riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri, a nulla rilevando la circostanza che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 25862
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25862
    Data del deposito : 15 giugno 2006

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