Sentenza 15 giugno 2006
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 31 della L. 13 settembre 1982 n. 646, così come modificata dalla L. 19 marzo 1990 n. 55 - avente ad oggetto l'omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria del luogo di dimora abituale da parte del condannato con sentenza irrevocabile per associazione per delinquere di stampo mafioso e del soggetto sottoposto, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ex L. 31 maggio 1965 n. 575, in quanto indiziato di appartenere alle associazioni previste dall'art. 1 di tale legge, delle variazioni patrimoniali non inferiori a euro 10.329 - é ravvisabile anche nel caso in cui l'omissione riguardi la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati a essere portati a conoscenza del Nucleo di Polizia Tributaria né ad opera del pubblico ufficiale rogante né di altri, a nulla rilevando la circostanza che la Polizia Tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/06/2006, n. 25862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25862 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 15/06/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 2117
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - N. 016892/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA GIOIA Massimiliano, N. IL 08/11/1973;
avverso ORDINANZA del 14/03/2006 del TRIB. LIBERTÀ di TARANTO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI Giovanni;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. IACOVIELLO F.M., il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con ordinanza del 14.03.2006, il Tribunale di Taranto respingeva la richiesta di riesame proposta nell'interesse di La IA Massimiliano avverso il provvedimento in data 6.02.2006 con cui il G.I.P. presso lo stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di un appartamento in relazione ad un procedimento in cui il La IA, già condannato con sentenza irrevocabile in data 01.02.1996 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p., risultava indagato per il reato di cui alla L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 per non avere comunicato nel termine prescritto al nucleo di polizia tributaria l'avvenuto acquisto dell'immobile al 50% con il coniuge IO GE. Il Tribunale riteneva sussistente il fumus di colpevolezza ed escludeva che l'indagato potesse invocare una situazione di ignoranza inescusabile, precisando che non poteva essere accolta neppure la richiesta subordinata di limitare il sequestro alla quota del 50% dell'appartamento, mancando elementi per desumere che la moglie avesse patrimonialmente contribuito all'acquisto. Infine, il Tribunale dichiarava manifestamente infondata la dedotta questione di illegittimità costituzionale della L n. 646 del 1982, art. 31 in relazione agli artt. 3, 4, 27 e 42 Cost. Il difensore dell'indagato proponeva ricorso per Cassazione denunciando la nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett b) ed e), sul rilievo che il Tribunale non aveva tenuto presente che l'acquisto era stato compiuto a mezzo di atto pubblico, trasmesso all'Ufficio del registro, onde l'osservanza delle forme di pubblicità legali escludeva l'elemento psicologico del reato. Il ricorrente concludeva chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato;
in subordine, chiedeva che gli atti fossero trasmessi alla Corte Costituzionale per la decisione della dedotta questione di legittimità costituzionale;
in via ancora più gradata, instava per l'annullamento del sequestro relativamente alla metà dell'immobile.
Il ricorso non ha fondamento.
La L. n. 646 del 1982, art. 30, sostituito dalla L. 19 marzo 1990, n. 55, art. 11 dispone che le persone condannate con sentenza definitiva per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575, in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, art. 1, sono tenute a comunicare per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore a Euro 10.329,00. La L. n. 646 del 1982, art. 31 stabilisce che chiunque, essendovi tenuto, omette di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge le variazioni patrimoniali indicate nell'articolo precedente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da Euro 10.329,00 a Euro 20.658,00, specificando che alla condanna segue la confisca dei beni a qualunque titolo acquistati nonché del corrispettivo dei beni a qualunque titolo alienati.
Ciò posto, rilevato che la ratio dell'incriminazione dell'inosservanza dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali è chiaramente identificabile nell'esigenza di controllare i movimenti di ricchezza facenti capo a persone condannate o indiziate per appartenenza alla criminalità organizzata di stampo mafioso, deve sottolinearsi che la questione ricorrente nell'applicazione della L. n. 646 del 1982, artt. 30 e 31 riguarda la riconducibilità nella previsione normativa dei trasferimenti per i quali la legge prescrive forme legali di pubblicità, quali le alienazioni e gli acquisti di immobili realizzati con atto pubblico soggetti a trascrizione nel pubblici registri immobiliari.
Il Collegio ritiene corretta l'opinione espressa nell'ordinanza impugnata secondo cui è ravvisabile l'astratta configurabilità, richiesta per la misura cautelare reale, della fattispecie criminosa in esame nell'omessa comunicazione di un atto di compravendita, stipulato con atto notarile regolarmente trascritto, risultando tale statuizione conforme all'orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nella quale è stato osservato che l'obbligo prescritto dalla L. n. 646 del 1982, art.30 è operante anche nel caso di variazioni patrimoniali realizzate mediante la stipulazione di atti pubblici, in quanto questi non sono comunque destinati ad essere portati a conoscenza del nucleo di polizia tributaria ne' ad opera del pubblico ufficiale rogante ne' di altri, nulla rilevando che la polizia tributaria possa, di sua iniziativa, accedere poi alla consultazione degli atti medesimi nei luoghi in cui questi sono conservati (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2005, n. 14996, P.G. in proc. Ruà).
Il ricorrente ha denunciato altresì l'illegittimità del sequestro preventivo anche sotto il profilo della mancanza dell'elemento psicologico del reato e, in proposito, ha richiamato le indicazioni della giurisprudenza della Corte costituzionale (ord. n. 442 del 2001) e di quella di legittimità (Cass., Sez. V, 25 febbraio 2005, n. 14996, cit.; Sez. VI, 23 settembre 2005, n. 38657, Manazza). La censura non può essere condivisa. In primo luogo, deve rilevarsi che le Sezioni Unite hanno chiarito che, in tema di applicazione di misure cautelari reali e di sequestro probatorio, sia in sede di riesame del provvedimento cautelare adottato sia nel corso del sindacato di legittimità devoluto alla Corte di Cassazione, non vi è materia per una indagine sulla esistenza degli indizi di colpevolezza, ne' per una vantazione della loro rilevanza ai fini del giudizio prognostico anticipato sulla responsabilità di un determinato soggetto in relazione ad uno o più reati allo stesso attribuiti: di talché la verifica della legittimità del provvedimento dovrà esaurirsi nell'ambito dell'accertamento, incidentale e provvisorio, dell'esistenza di un rapporto di simmetrica corrispondenza tra il fatto manifestatosi e la fattispecie normativa nella quale esso può essere inquadrato, senza pertanto riguardare l'elemento psicologico del reato e la ricostruzione in concreto delle possibili e prevedibili modalità con le quali la condotta attribuita dall'accusa alla persona indagata si sarebbe dovuta definitivamente manifestare (Cass., Sez. Un., 24 marzo 1995, Barbuto). Inoltre, deve anche porsi in risalto che, a proposito della sussistenza del dolo, il Tribunale ha puntualmente osservato che non sussiste un'ipotesi di ignoranza inevitabile idonea ad escludere l'elemento psicologico del reato, secondo le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale n. 364 del 1988. Infine, deve sottolinearsi che nell'ordinanza del G.I.P., applicativa della misura cautelare reale, risulta precisato che il sequestro finalizzato alla confisca riguarda non l'intero immobile, ma soltanto la quota della metà intestata all'indagato, onde la misura deve intendersi disposta in tale limite: in ogni caso, tale limite dovrebbe essere fatto valere dalla moglie del La IA quale terza interessata.
Alla stregua dei precedenti rilievi il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2006