Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2001, n. 45798
CASS
Sentenza 22 novembre 2001

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Il reato di cui all'art.31 della legge 13 settembre 1982 n.646, consistente nella violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, non ha carattere finanziario, atteso che il bene giuridico protetto da detta norma incriminatrice non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui all'art.29 della legge n.646/1982 e fosse quindi da considerare, per il richiamo a tale articolo contenuto nell'art.33 bis, comma 1, lett. N., c.p.p., di competenza del tribunale in composizione collegiale).

Il disposto di cui all'art.33 bis, comma 1, lett.n), c.p.p., per il quale è attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza per il "delitto previsto dall'art.29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982 n.646 in materia di misure di prevenzione", trova applicazione soltanto con riguardo a reati che abbiano natura finanziaria, valutaria o societaria e siano stati commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ovvero siano stati condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, risolvendo un conflitto, ha affermato la competenza del tribunale monocratico a conoscere del reato - ritenuto non finanziario - di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art.31 della citata legge n.646/1982).

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  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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  • 3Art. 33-bis c.p.p. Attribuzioni del tribunale in composizione collegiale
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2001, n. 45798
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 45798
Data del deposito : 22 novembre 2001

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