Sentenza 22 novembre 2001
Massime • 2
Il reato di cui all'art.31 della legge 13 settembre 1982 n.646, consistente nella violazione dell'obbligo di comunicazione delle variazioni patrimoniali previsto a carico dei condannati per associazione per delinquere di tipo mafioso e dei soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose, non ha carattere finanziario, atteso che il bene giuridico protetto da detta norma incriminatrice non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che il reato in questione rientrasse nelle previsioni di cui all'art.29 della legge n.646/1982 e fosse quindi da considerare, per il richiamo a tale articolo contenuto nell'art.33 bis, comma 1, lett. N., c.p.p., di competenza del tribunale in composizione collegiale).
Il disposto di cui all'art.33 bis, comma 1, lett.n), c.p.p., per il quale è attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza per il "delitto previsto dall'art.29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982 n.646 in materia di misure di prevenzione", trova applicazione soltanto con riguardo a reati che abbiano natura finanziaria, valutaria o societaria e siano stati commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ovvero siano stati condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, risolvendo un conflitto, ha affermato la competenza del tribunale monocratico a conoscere del reato - ritenuto non finanziario - di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art.31 della citata legge n.646/1982).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/11/2001, n. 45798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45798 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO - Presidente - del 22/11/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO - Consigliere - N. 6407
3. Dott. GIORDANO UMBERTO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA - Consigliere - N. 026966/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato con ordinanza 20-6-2001 dal 1) TR AGRIGENTO COLLEGIALE - CONFLITTO N. IL 00/00/0000 nel procedimento a carico di:
SS RO e SS HE
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIEFFI SEVERO sentite le conclusioni del P.G. Dr. Luigi Ciampoli, che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica.
Considerato in fatto e in diritto
Nel corso del processo a carico di ME UR e ME HE, imputati del reato previsto dagli artt. 30 e 31 L. 646/1982, con ordinanza 13/2/2001 il Tribunale di Agrigento in composizione monocratica - rilevato che, trattandosi di reato finanziario, ai sensi dell'art. 33 bis lett. n) c.p.p. la competenza spettava al Tribunale in composizione collegiale - disponeva la trasmissione degli atti allo stesso Tribunale in diversa composizione. Con ordinanza 20/6/2001 il Tribunale di Agrigento in composizione collegiale - rilevato che il reato contestato dovesse ritenersi di competenza del Tribunale in composizione monocratica, in quanto, non trattandosi di reato di natura finanziaria, non era applicabile la disposizione prevista dall'art. 29 co. 2 L. 646/1982 - sollevava conflitto negativo di competenza e ordinava la trasmissione degli atti a questa Suprema Corte per la sua risoluzione. Il conflitto, ammissibile in rito, va risolto nel senso prospettato dal Tribunale di Agrigento in composizione collegiale. Va premesso che, ai, sensi del combinato disposto dell'art. 33 bis lett. n) c.p.p. e dell'art. 29 co. 2 L. 646/1982 rientra nella competenza del Tribunale in composizione collegiale qualunque reato finanziario, valutario o societario contestato a persona sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ex L. 575/1965 o a persona condannata con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso. Pertanto deve ritenersi che la norma derogatoria della competenza prevista dall'art. 29 co. 2 L. 646/1982 sia applicabile esclusivamente ai reati di natura finanziaria, valutaria e societaria commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misure di prevenzione ex L. 575/1965 o condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione di tipo mafioso. Ne consegue che, qualora alle persone suindicate sia contestato un reato di natura diversa da quella finanziaria, valutaria e societaria, la competenza deve essere determinata secondo i criteri generali indicati dal combinato disposto degli artt. 33 bis e 33 ter c.p.p..
Ciò premesso va rilevato che nel caso di specie agli imputati è stato contestato il reato previsto dall'art. 31 L. 646/1982, perché, essendo stata applicata ad entrambi la misura di prevenzione ex L. 575/1965 con sequestro dei beni e essendo stato condannato ME UR anche per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., avevano omesso di comunicare entro i termini stabiliti dalla legge al nucleo di polizia tributaria le variazioni patrimoniali indicate nell'art. 30 legge citata.
Orbene si deve escludere che il reato contestato possa essere inquadrato nella categoria dei reati di natura finanziaria. Infatti il bene giuridico protetto da tale norma non si identifica nella tutela, sia pure indiretta, degli interessi fiscali dello Stato, bensì nella tutela dell'ordine pubblico, trattandosi di norma diretta a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale più penetrante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi, perché già sottoposti a misura di prevenzione o già condannati per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali dipendano dallo svolgimento di attività illecite.
Pertanto, una volta esclusa la natura finanziaria del reato contestato, alla fattispecie non è applicabile la disposizione prevista dal secondo comma dell'art. 29 L. 646/1982, di guisa che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 bis e 33 ter co. 2, va dichiarata la competenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, cui gli atti devono essere trasmessi per il corso ulteriore.
P.T.M.
La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 32 - 127 c.p.p., risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Agrigento in composizione monocratica, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 22 novembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2001