Sentenza 7 dicembre 2005
Massime • 1
Configura il reato di cui all'art. 1161 cod. nav., abusiva occupazione di spazio demaniale, la realizzazione di opere su un tratto di scogliera antistante il mare, atteso che anche la scogliera appartiene al demanio pubblico in quanto destinata agli usi pubblici del mare indipendentemente da qualsiasi indagine sulla sua concreta idoneità ad utilizzazioni pubbliche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/12/2005, n. 47252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47252 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 07/12/2005
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - N. 2277
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 48151/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MI IA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo in data 13/05/2003 con cui, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, è stata condannata alla pena della multa quale responsabile del reato di cui agli art. 54 e 1161 c.n.;
Visti gli atti, la sentenza denunciata e il ricorso;
Sentita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G. Dott. IZZO Gioacchino, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza perché il reato è estinto per prescrizione.
OSSERVA
Con sentenza in data 13/05/2003 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria di primo grado, condannava TO LI alla pena della multa quale responsabile del reato di cui agli art. 54 e 1161 cod. navigazione per avere occupato abusivamente pubblico demanio marittimo delimitando, su due lati, un'area di mq. 56 circa con un muro alto metri 2,50, lungo metri 14 e largo cm. 40;
realizzando tre camminamenti all'interno dell'area, vari muri di contenimento alti mediamente metri 1,50 e una discesa di metri 30 larga mediamente metri 1, nonché una piattaforma a mare in calcestruzzo di circa metri 3.
Proponeva ricorso per Cassazione l'imputata denunciando;
- violazione degli art. 822 c.c. e 28 c.n., perché le opere erano state eseguite su un terreno scosceso, posto a circa 20/25 metri sul livello del mare, che, non essendo interessato all'azione delle acque e delle mareggiate, ne' utilizzabile per fini pubblici marittimi, non poteva essere incluso nel demanio marittimo;
- violazione dell'art. 32 c.n. essendo incerta la natura demaniale dell'area per la mancanza di riferimenti certi in ordine alla delimitazione demaniale alla stregua della deposizione del teste NA, dipendente dell'Ufficio Marittimo di Porticello e della mancata delimitazione della proprietà demaniale da parte dell'Amministrazione competente.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
11 ricorso è infondato perché propone doglianze in fatto su questioni che il giudice di merito ha deciso con congrua motivazione. È stato accertato, infatti, che l'imputata ha occupato suolo demaniale mediante l'esecuzione di opere dalla stessa utilizzate per accedere al mare attraverso una zona che si presentava accidentata e di difficile transito.
Non può, quindi, essere censurata la sentenza impugnata che ha ritenuto, alla stregua dei rilevanti elementi acquisiti, sussistente la fattispecie criminosa ipotizzata e prevista dall'art. 1161 c.n., essendo stato correttamente ritenuto che la scogliera antistante il mare appartiene al pubblico demanio e che l'imputata l'abbia parzialmente occupata sine titulo perché non munita della necessaria concessione.
I beni appartenenti al demanio marittimo sono disciplinati dai principi generali contenuti nel codice civile e dalle norme del codice della navigazione.
Secondo la giurisprudenza di questa corte vi rientra anche la scogliera che insiste in uno specchio d'acqua, che è "equiparata ai beni del demanio marittimo" (Cass. Sezione 2^, n. 7227/1997; RV. 506454) perché oggettivamente destinata agli usi pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sulla sua idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future. Quindi, ove si accerti che un bene rientra nell'elenco tassativo previsto dalle suddette norme, lo stesso rientra sicuramente nel demanio pubblico necessario non occorrendo ricorrere, nei casi dubbi, ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per qualificare un'area rivierasca come demaniale o meno deve verificarsi se l'area è normalmente coperta dalle mareggiate ordinarie;
se, anche se non sottoposta a mareggiate ordinarie sia stata in antico sommersa e tuttora utilizzabile per uso marino;
se, comunque, il bene sia necessariamente adibito ad usi attinenti alla navigazione (Cass. SU, 03/05/1971, n. 1272) Dunque, la demanialità deriva dalle caratteristiche intrinseche del bene, e cioè da una situazione di fatto, sicché, se esso è compreso nelle categorie previste dall'art. 28 c.n. e sia adibito ad usi attinenti alla navigazione, rientra nel demanio marittimo anche in mancanza di un esplicito atto di destinazione.
È infondata anche la censura secondo, sussistendo incertezza sulla natura dell'area de qua, l'Amministrazione era tenuta ad attivare la procedura di delimitazione ex art. 32 c.n., poiché "in tema di demanio, ai fini della configurabilità dei reati di cui agli art. 54, 55, 1161 c.n., (occupazione di demanio ed esecuzione di opere in assenza di autorizzazione) non è necessaria l'esatta delimitazione del suolo demaniale marittimo, atteso che il procedimento amministrativo di delimitazione, disciplinato dall'art. 32 c.n., ha carattere ricognitivo e non costitutivo della demanialità" (Cass. Sez. 3^ n. 21386 2002, Salerno, RV. 221971).
Il reato non è prescritto.
Hanno affermato le S.U. di questa Corte che, "poiché la contestazione del reato permanente, per l'intrinseca natura del fatto che enuncia, contiene già l'elemento del perdurare della condotta antigiuridica, qualora il pubblico ministero si sia limitato ad indicare esclusivamente la data iniziale (o la data dell'accertamento) e non quella finale, la permanenza - intesa come dato della realtà - deve ritenersi compresa nell'imputazione, sicché l'interessato è chiamato a difendersi nel processo in relazione ad un fatto la cui essenziale connotazione è data dalla sua persistenza nel tempo, senza alcuna necessità che il protrarsi della condotta criminosa formi oggetto di contestazioni suppletive da parte del titolare dell'azione penale. (Nell'affermare detto principio la Corte ha precisato che la contestazione del reato permanente assume una sua "vis expansiva" fino alla pronuncia della sentenza, e ciò non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente o sostanzialmente la condotta, sebbene solo perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di nuova contestazione)" (Cassazione, S.U n. 11021/1998, Montanari, RV 211385). Il reato di occupazione di suolo demaniale ha natura permanente, come riaffermato dalle SU di questa Corte (ud. 27/02/2002, Cavallaro), sicché, non risultando provato che le opere (tranne la piattaforma a mare) siano state demolite, la permanenza è cessata alla data della sentenza di condanna.
Infatti, nella specie, la contestazione contiene, non già la data di cessazione della permanenza, ma soltanto la data dell'accertamento del reato, sicché la prescrizione maturerebbe il 13/11/2007. Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 7 dicembre 2005. Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2005