Sentenza 25 ottobre 2006
Massime • 1
Il delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, gravante sui soggetti condannati per associazione mafiosa ai sensi dell'art. 30 L. n. 646 del 1982, è configurabile anche quando l'omissione riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico trascritto, in quanto la condotta omissiva è sanzionata in quanto diretta a prevenire il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite. Ne consegue che la comunicazione non può essere sostituita dalla consultazione dei registri immobiliari perchè non vi è un obbligo per la polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per mafia. (La Corte ha osservato che il dolo deve essere desunto da indici storici del fatto, legati alle vicende di acquisizione del bene, al valore dello stesso ed alla consapevolezza in capo all'imputato di essere stato condannato per reati di mafia).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 37408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37408 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 25/10/2006
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 1208
Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 021660/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE VI, N. IL 02/09/1959;
avverso SENTENZA del 15/12/2005 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIRACCINI PAOLA;
Rilevato che il Procuratore Generale nella persona del Cons. Dott. Consolo chiedeva l'inammissibilità del ricorso.
Rilevato che il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Napoli, in riforma della sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale della stessa città, riteneva CE EN colpevole del reato di cui alla L. 13 settembre 1982, n.646, artt. 30 e 31 e lo condannava alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed Euro 7.500,00 di multa. Riferiva che il giudizio era conseguente ad un annullamento con rinvio della Suprema Corte in relazione alla condanna inflitta da altra sezione della Corte d'Appello e che la Suprema Corte, con la decisione di annullamento, aveva ritenuto che la decisione avesse operato un equiparazione tra omissione e prova della responsabilità, mentre doveva effettuare un sindacato sull'elemento psicologico del reato, tanto più necessario in presenza di un atto notarile di acquisizione del bene. Aveva enunciato il principio di diritto secondo cui "fermo restando che la pubblicità dell'atto da cui è scaturito il mutamento patrimoniale non ha valenza sostitutiva dell'obbligo di comunicazione previsto dalla legge, la questione non poteva essere risolta con l'affermazione apodittica della natura pietistica delle argomentazioni del primo Giudice e nell'ipotesi di diversa valutazione doveva essere congruamente motivata in ragione degli indici storici del fatto".
La Corte Territoriale, nel giudizio di rinvio, rilevava che, pur risalendo i fatti al 1993, l'elemento soggettivo del reato risultava provato in quanto CE aveva ottenuto i beni immobili, di valore superiore ai L. 20 milioni, per eredità, ma prima ancora aveva instaurato con altri parenti una causa civile di divisione e quindi aveva agito in giudizio per ottenere la quota a lui spettante. La Polizia Tributaria aveva avuto contezza di queste acquisizioni solo nel 2000, a seguito di un accertamento fiscale, visto che l'imputato, pur avendo l'obbligo di comunicare la variazione patrimoniale, essendo stato condannato per associazione a delinquere, non lo aveva fatto. Riteneva pertanto provato il dolo richiesto dal reato della volontaria omessa comunicazione alla polizia tributaria della sua variazione patrimoniale.
Contro la decisione presentava ricorso l'imputato deducendo mancanza di motivazione in relazione al dolo, visto che, essendo l'acquisto avvenuto per atto notarile pubblico, era comunque conoscibile dalla polizia tributaria e visto che l'imputato non aveva alcun interesse ad occultare i beni in quanto provenivano da fonte lecita e cioè da un asse ereditario.
La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato. Il principio di diritto affermato nell'ordinanza di annullamento con rinvio, è conforme alle decisioni Sez. V 18 febbraio 2003 n. 15220, rv. 224379, e da Sez. 5^ 25 febbraio 2005 n. 14996, rv. 231365, secondo le quali il dolo è configurabile anche quando l'omissione abbia ad oggetto conferimenti di beni per atto pubblico in quanto tali formalità non garantiscono l'effettiva conoscenza della variazione in capo all'amministrazione finanziaria (Si segnala anche l'esistenza di un orientamento parzialmente diverso rappresentato dalla decisione Sez. 1^, 30 gennaio 2002 n. 10024, rv. 221494, secondo la quale il delitto richiede un'indagine specifica sulla effettiva e consapevole volontà di omettere la comunicazione, ogni volta che la variazione patrimoniale sia realizzata mediante atto di compravendita stipulato mediante atto pubblico notarile che di per sè assicura le forme di pubblicità legale idonee a consentire la conoscenza dei dati oggetto della comunicazione).
Infatti la comunicazione consente di informare l'amministrazione finanziaria con celerità, stante la natura del reato, omissivo proprio, il cui evento giuridico consiste nel pericolo di illiceità delle fonti patrimoniali;
la circostanza che l'accrescimento patrimoniale avvenga per atto pubblico non esime il condannato per mafia dall'obbligo della comunicazione in quanto la consultazione dei registri immobiliari può essere del tutto casuale e non completa, così come nel caso di specie in cui la variazione patrimoniale è stata accertata a distanza di ben sette anni;
ne' può ritenersi sussistere un obbligo della P.G. di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per associazione a delinquere. Il reato inoltre prescinde dalla natura lecita della provenienza dei beni, accertabile solo ex post, e sussiste qualora sia provato il dolo desunto da indici storici del fatto. Nel caso concreto tali indici storici sono stati individuati nelle vicende che hanno portato all'acquisizione dei beni, di provenienza ereditaria, ma frutto di una causa di divisione, dal valore degli stessi, collocati in zone appetibili della città, dalla consapevolezza in capo all'imputato di essere stato condannato per mafia, tanto è vero che al momento dell'accertamento si trovava in stato di latitanza e quindi dalla consapevolezza di avere l'obbligo impostogli dalla legge di presentare la comunicazione. Il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 novembre 2006