Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 37408
CASS
Sentenza 25 ottobre 2006

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Il delitto di omissione dell'obbligo di comunicazione alla polizia tributaria delle variazioni patrimoniali, gravante sui soggetti condannati per associazione mafiosa ai sensi dell'art. 30 L. n. 646 del 1982, è configurabile anche quando l'omissione riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico trascritto, in quanto la condotta omissiva è sanzionata in quanto diretta a prevenire il pericolo di utilizzo di fonti patrimoniali illecite. Ne consegue che la comunicazione non può essere sostituita dalla consultazione dei registri immobiliari perchè non vi è un obbligo per la polizia giudiziaria di effettuare accertamenti periodici nei confronti di tutti coloro che risultano essere stati condannati per mafia. (La Corte ha osservato che il dolo deve essere desunto da indici storici del fatto, legati alle vicende di acquisizione del bene, al valore dello stesso ed alla consapevolezza in capo all'imputato di essere stato condannato per reati di mafia).

Commentari2

  • 1Corte di cassazione
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    RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 25/10/2006, n. 37408
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37408
Data del deposito : 25 ottobre 2006

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