Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2819 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NAPOLI NORD SEZIONE LAVORO
nella persona della dott.ssa Ida Ponticelli, all'udienza cartolare del 23.6.2025 ha depositato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2374/2025 R.G. Previdenza tra in persona del legale rappresentate p.t. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 l quale elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE contro CP_1 OPPOSTO CONTUMACE e contro
Controparte_2 OPPOSTO CONTUMACE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 20.2.2025 parte ricorrente in epigrafe ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259001225253000 notificata il 21/01/2025, avente ad oggetto pretese debitorie per omesso versamento contributi e relative somme aggiuntive CP_1 per l'anno 2018 in relazione all'avviso di addebito n. 07120180046774463000. L'istante ha rilevato la mancata notifica dell'avviso di addebito nonché la prescrizione dei crediti previdenziali per il decorso del termine di legge, anche a decorrere dalla presunta data di notifica dello stesso e ha concluso chiedendo dichiararsi la prescrizione di ogni diritto vantato dalle resistenti, con conseguente dichiarazione di inefficacia della imposizione nei confronti dell'opponente; vittoria di spese e competenze di causa da liquidarsi in favore dell'avvocato antistatario e condanna al risarcimento del danno per lite temeraria, da quantificarsi d'ufficio secondo equità. e , pur ritualmente evocati in giudizio, non si sono CP_1 Controparte_2 cos e aci.
All'odierna udienza cartolare, sulle conclusioni delle parti, il giudicante, lette le note per la trattazione cartolare del procedimento, ha deciso la causa con deposito contestuale di dispositivo e motivazione.
In via preliminare, va osservato che per le omissioni contestate all'opponente, in quanto rientranti nell'ambito previdenziale, c'è giurisdizione del Giudice ordinario e competenza del Giudice del lavoro per materia e territorio, ex art.444, primo comma cpc. (vertendosi in materia di contributi previdenziali). Sussiste, altresì, la legittimazione passiva del Concessionario per la parte relativa all'impugnativa di atti di sua provenienza (notifica dell'intimazione di pagamento); l è CP_1 legittimato processuale passivo in quanto titolare del rapporto obbligatorio. Pertanto, venendo al merito della controversia, si osserva che l'istante ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 07120259001225253000 notificata il 21/01/2025 (v. intimazione di
Il ricorso, pertanto, deve essere accolto. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, applicando i parametri minimi per lo scaglione di riferimento e con esclusione della fase istruttoria mancante. Va rigettata la richiesta di risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 comma 1 cpc, non avendo parte ricorrente allegato gli elementi di fatto idonei a dimostrare l'effettività del danno subito. Quanto alla richiesta di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata ex art. 96 comma 3 cpc, deve rammentarsi che, secondo giurisprudenza costante e anche recentemente ribadita, agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (Cass. n. 21570 del 2012, Cass. n. 24546 del 2014, Cass. n. 7726/2016) atteso che l'applicazione della sanzione processuale è rimessa alla piena discrezionalità del giudice e non corrisponde ad un diritto della parte azionabile in giudizio (Cass. n. 3003/2014). Viene esclusa, in altri termini, qualunque automaticità tra la soccombenza di una parte processuale e la condanna della stessa ex art. 96 comma 3 cpc.
P.Q.M.
dichiara non dovuti dall'opponente i contributi previdenziali in relazione all'avviso di CP_1 addebito n. 07120180046774463000, per intervenuta prescrizione;
condanna e in solido al pagamento delle spese di lite sostenute da parte CP_3 CP_1 ricorrente che liq n .865 oltre contributo unificato, IVA e CPA come per legge e rimborso spese forfettario al 15% con attribuzione al procuratore anticipatario.
Aversa, 24.6.2025 Il giudice del lavoro Dott.ssa Ida Ponticelli