Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/03/2025, n. 1258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1258 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso in seguito all'udienza del
20 marzo 2025 sostituita dal deposito di note scritte ha pronunciato, visto l'articolo 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3956 / 2023 R.G. promossa da in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentato Parte_1
e difeso dagli avv.ti Michele Scacciante e Dario Sortino come da procura in atti;
-ricorrente-
contro appresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Carà come da procura in atti;
RO
- resistente-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 03/04/2023 la società ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 268/2023, emesso in data
18-20/02/2023, munito di formula esecutiva in data 22/02/2023 ed in pari data notificato unitamente all'atto di precetto, con il quale era stato ingiunto all'opponente il pagamento, a titolo di retribuzione maturata e non saldata nel mese di Ottobre 2022, della soma di € 2.070,00, oltre interessi e
1
A fondamento della proposta opposizione deduceva:
- che in data 23/12/2021, le parti siglavano contratto di co.co.co. nel quale, al punto 5. veniva pattuito quale corrispettivo la somma di complessivi € 48.000,00 netti convenzionalmente frazionato in ratei mensili di € 2.000,00 netti e, mediante l'allegato A ed il successivo addendum del giorno 07/06/2022 le Parti concordavano ulteriori elementi premiali subordinandoli al raggiungimento di determinati target commerciali;
- che, in data 14/12/2021 e dunque in epoca anteriore alla sigla del richiamato contratto di co.co.co. la società ,su richiesta del Sig. provvedeva all'attivazione, in favore di CP_1 quest'ultimo, dell'account Forbes MU CI ” Email_1 sostenendone il relativo costo di € 2.883,49 (USD 3.150,00) a titolo di mero anticipo ripetibile alla data del 14/12/2022, giorno di scadenza per periodo annuale di sottoscrizione del servizio e il pagamento veniva di fatto operato dal Sig. mediante addebito sulla carta Controparte_2
prepagata poggiata sul conto corrente aziendale;
- che gli articoli inseriti dal sul portale non riguardavano la promozione commerciale CP_1
o pubblicitaria di ma avevano la sola finalità di accreditarsi quale esperto Parte_1
del Settore marketing e/o del branding via social network con interesse e vantaggio personale del solo opposto e assenza di alcun vantaggio, effettivo ovvero meramente ipotetico, derivato all'Azienda dall'attivazione dell'account in predicato;
- che in data 29/10/2022, l'opponente comunicava, ex art. 2119 c.c., il proprio recesso dalla collaborazione in atto consegnandone copia a mani del Sig. il quale, si rifiutava di CP_1 sottoscriverlo per presa visione e lo stesso giorno 29/10/2022, l'espulsione veniva recapitata anche mediante raccomandata a/r ;
- che l'estinzione del rapporto veniva comunicata alle Amministrazioni competenti in data
03/11/2022 e veniva impugnata dall'opposto con atto del giorno 02/01/2023 inoltrato oltre il termine di cui all'art. 32 Coll. Lav. ma comunque riscontrato dalla Società con comunicazione del 30/01/2023;
- che, pertanto, il rapporto di collaborazione si estingueva prima del 14/12/2022, data di scadenza del periodo annuale di sottoscrizione dell'account Forbes UN, senza che il
- contravvenendo a quanto concordato al momento dell'attivazione del servizio - CP_1
provvedesse a rimborsarne il costo alla Società opponente, che lo aveva anticipato riservandone esplicitamente la ripetizione;
2 - che, riscontrando la predetta impugnativa, la società sollevava eccezione di integrale pagamento del credito ex adverso vantato, da considerarsi estinto mediante compensazione delle contrapposte partite dare-avere vantate dalle parti;
- che l'opposto adiva il Tribunale del lavoro di Catania per ottenere l'ingiunzione, notificata in data 22/02/2023 in uno al precetto e che, in data 08/03/2023, al solo fine di evitare danni e spese connesse all'imminente avvio delle procedure esecutive da parte del la Società CP_1 corrispondeva la complessiva somma di € 2.622,27 (portata dal suddetto precetto), formulando esplicita riserva di ripetizione all'esito della presente opposizione.
Tanto premesso in fatto, sollevava eccezione di compensazione del credito ingiunto con il credito vantato dalla società e avente quale causale il rimborso della somma versata dalla società per l'attivazione dell'account Forbes UN. A sostegno dell'eccezione sollevata evidenziava che l'attivazione dell'account Forbes UN in favore del ed il correlativo esborso anticipato CP_1
dalla Società opponente, erano estranei alla posizione e al ruolo da questi disimpegnati presso la sia perché il contratto di co.co.co. intercorso tra le parti reca data successiva Parte_1 all'attivazione dell'account medesimo, sia per la totale estraneità dei connessi servizi alle mansioni espletate in Azienda dall'opposto. Aggiungeva che i contributi pubblicati a nome dell'opponente sul portale Forbes tramite l'account in predicato, erano stati effettivamente redatti da collaboratori della all'uopo appositamente incaricati quali ghostwriters. Da ciò desumeva che Parte_1
al costo di attivazione sborsato dalla società non potesse riconoscersi alcuna natura retributiva con conseguente diritto della stessa opponente alla compensazione integrale delle somme versate con quanto ancora dovuto all'opposto e oggetto, seppure il controcredito vantato dall'opponente fosse leggermente pìù alto. Precisava l'inapplicabilità nel caso di specie della disposizione di cui all'art. 2099 c.c. relativa ai conferimenti in natura sottolineando, altresì, che nessuna somma erogata a titolo di fringe benefits risultava essere stata inserita in busta paga.
Riteneva, ulteriormente, che la produzione in giudizio dei cedolini emessi dalla società nell'anno
2022 equivaleva alla sottoscrizione degli stessi con valenza asseverativa e confessoria anche sotto il profilo dell'imputazione causale delle poste retributive indicate e che, peraltro, l'ultima fattura emessa dal nel periodo antecedente alla sigla dell'intercorsa collaborazione riportava alcun CP_1 cenno all'esborso affrontato da quest'ultima per il servizio in parola confermando tale circostanza come l'opposto considerasse l'attivazione dell'account Forbes UN (e i relativi costi) non un credito, bensì un proprio debito nei confronti di Parte_1
Si doleva, da ultimo, della erroneità del credito ingiunto rilevando che il credito asseritamente impagato doveva correttamente individuarsi in € 2.000,70 e non in € 2.070,00, come erroneamente indicato dall'opposto.
3 In ragione di tutto quanto esposto e argomentato nel ricorso introduttivo del giudizio la società opponente infine concludeva in questo modo : “ Piaccia all'Ill.mo Giudice del lavoro adito, contrariis reiectis, - In via principale, ritenuta, accertata e dichiarata la compensazione tra il credito portato dall'ingiunzione opposta ed il controcredito vantato dalla Società opponente per i titoli e le causali analiticamente illustrate in premessa, annullare, revocare e/o dichiarare improduttivo di effetti giuridici il Decreto Ingiuntivo opposto e per l'effetto dichiarare il diritto della Parte_1
( ), in persona del leg. rappr. pro tempore, alla ripetizione, nei confronti del
[...] P.IVA_1
Sig. ( , nato a [...] il [...], della somma di 2.622,27, RO C.F._1
oltre interessi dal dì del diritto e sino al soddisfo;
in coerenza, condannare il Sig. RO
( , nato a [...] il [...], al pagamento, in favore della C.F._1 Parte_1
( ), in persona del leg. rappr. pro tempore, della somma di 2.622,27, oltre
[...] P.IVA_1
interessi dal dì del diritto e sino al soddisfo;
in subordine, ridurre la somma ingiunta nel limite di quanto effettivamente dovuto dall'opponente e, per l'effetto, condannare il Sig. RO
( , nato a [...] il [...], al pagamento, in favore della C.F._1 Parte_1
( ), in persona del leg. rappr. pro tempore, della somma corrispondente alla
[...] P.IVA_1
differenza tra quanto incamerato per effetto del precetto notificato il 22/02/2023 e quanto effettivamente dovutogli, come accertato in corso di causa”.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio quale parte opposta spiegando RO difese volte al rigetto dell'opposizione e, in particolare, deducendo:
-che la ricostruzione fattuale offerta dalla società doveva ritenersi del tutto erronea e fuorviante evidenziando che la debenza del credito ingiunto non era stata contestata;
-che nessuna richiesta era stata mai formulata dal Sig. circa l'attivazione in favore di CP_1 quest'ultimo, dell'account Forbes MU CI , né Email_1
corrisponde al vero che le parti abbiano concordato che la avrebbe sostenuto il relativo Parte_1
costo a titolo di mero anticipo ripetibile alla data del 14.12.2022;
-che tali affermazioni erano del tutto prive di riscontri oggettivi;
-che il pagamento era stato effettuato a cura della soggetto che ha formalmente Parte_1
commissionato l'attivazione dell'account riconducibile al proprio dominio aziendale, proprio perché attivato nell'interesse della stessa;
-che l'azienda, infatti, aveva interesse a conseguire i vantaggi derivanti dall'attivazione del profilo
Forbes in termini di brand reputation e diffusione della propria immagine, in ragione dell'autonomia decisionale che le è propria, aveva ritenuto di attivare, nel proprio esclusivo interesse, ad un proprio collaboratore, l'account sopra richiamato;
4 - che, a tal proposito, occorreva evidenziare: che l'attivazione dell'account era avvenuta su un'utenza aziendale( ), successivamente disattivata, ad opera della società, al Email_2 momento del licenziamento;
il servizio e l'attivazione dell'account era stato commissionato - per scopiaziendali - da (sul dominio aziendale) e il corrispettivo dello stesso era stato Parte_1
correttamente versato dal datore di lavoro;
che nessun contratto, nessun accordo era mai stato stipulato dalle parti dal quale potesse evincersi la ripetibilità del costo sostenuto.
Posto ciò, rilevava l'insussistenza delle condizioni di cui all'articolo 1241 e seguenti c.c. per dare luogo alla compensazione invocata dall'opponente, nonché l'inconsistenza della eccezione relativa alla erroneità dell'importo ingiunto trattandosi di un mero errore di battitura che non poteva in alcun modo incidere sulla legittimità del titolo.
Sulla scorta delle difese elaborate nella propria memoria difensiva concludeva nei seguenti termini: nel merito, rigettare tutte le richieste formulate dalla società opponente, in quanto palesemente infondate, in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto;
condannare controparte alle spese e compensi del giudizio”.
La causa veniva istruita in via documentale stante il rigetto delle prove testimoniali articolate da parte opponente per i motivi di cui all'ordinanza del 25 maggio 2023.
In data 04/08/2023 si costituivano per la società opponente i nuovi procuratori indicati in epigrafe .
Sostituita l'udienza del 20 marzo 2025 con il deposito di note scritte all'esito, esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
__________ __
1. Va opportunamente premesso che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un ordinario processo di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. In detto giudizio si ristabilisce pertanto la situazione processuale ordinaria in base alla quale grava sull'opposto, convenuto in senso formale ma attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare il titolo della pretesa azionata, incombendo sull'opponente, attore in senso formale ma convenuto in senso sostanziale, l'onere di provare eventuali fatti estintivi, modificativi e/o impeditivi del diritto di credito, secondo il criterio di ripartizione della prova delineato da Cass. Sez. Un. n.
13533/2001 (alla stregua del quale colui che agisca per l'adempimento di un'obbligazione può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte, dovendo provare soltanto la fonte del diritto di credito ed il relativo termine di scadenza, gravando invece sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'obbligazione di pagamento).
5 Nel caso di specie, in disparte il tema dell'erronea indicazione dell'importo ingiunto di cui si parlerà infra, la società opponente non ha contestato l'an del credito limitandosi ad eccepire la compensazione tra il suddetto credito e quanto sborsato dalla società per l'attivazione dell'account
Forbes.
Ha, dunque, dedotto che le parti già prima della sottoscrizione del contratto di co.co.co. si erano accordate per la ripetizione della somma versata dalla società a tale titolo, deducendo l'esclusivo interesse del alla creazione e fruizione del suddetto account. CP_1
Le allegazioni formulate dall'opponente in ricorso sono però rimaste prive di riscontro probatorio.
Parte opposta ha contestato l'esistenza di una qualsivoglia pattuizione implicante il diritto della società a ripetere le somme versate per l'attivazione del predetto account e ha, tra l'altro, espressamente eccepito nella propria memoria l'inammissibilità della prova testimoniale articolata sul punto da parte ricorrente, stante il disposto dell'articolo 2721 c.c.
Non vi è dubbio che l'accordo di cui di cui si discute sia stato invocato a fondamento della proposta opposizione quale fonte di diritti ed obblighi tra le parti contraenti e non anche quale semplice fatto storico influente sulla decisione.
Deve, pertanto, reputarsi applicabile il predetto art. 2721 c.c., non esistendo nell'ordinamento eccezioni in ordine all'operatività del divieto nell'ambito delle controversie lavoristiche, salve le precisazioni che sembra necessario effettuare.
La norma dispone: “La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia, l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza”.
Non si disconosce in questa sede che, come a più riprese sottolineato dall'opponente ( anche nell'istanza di revoca dell'ordinanza emessa in data 25 maggio 2023) sia ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c..
Occorre, tuttavia, evidenziare che il potere del giudice di derogare ai principi sopra espressi implica una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta.
Nel caso in esame la qualità delle parti e la natura del contratto nulla depongono in tal senso essendo, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, ragionevole affermare che un siffatto tipo di pattuizione andasse formalizzata per iscritto. In ogni caso, è del tutto assente ogni diversa allegazione che consenta di apprezzare, con riferimento alle peculiarità del caso concreto, le ragioni della mancata predisposizione di documentazione scritta.
6 Non è certamente sufficiente, in tal senso, la deduzione del tutto approssimativa secondo la quale l'attivazione dell'account su esborso della società avveniva “ Dati i risalenti rapporti personali tra
l'opposto ed il Sig. ” ( cfr . pag. 2 del ricorso in opposizione). Pt_2
Peraltro, ai sensi dell'art. 2724 c.c.: “La prova per testimoni è ammessa in ogni caso: 1) quando vi
è un principio di prova per iscritto: questo è costituito da qualsiasi scritto, proveniente dalla persona contro la quale è diretta la domanda o dal suo rappresentante, che faccia apparire verosimile il fatto allegato;
2) quando il contraente è stato nell'impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta;
3) quando il contraente ha senza sua colpa perduto il documento che gli forniva la prova”.
Il ricorrere di una delle predette circostanze non sono state neppure allegate dalla società.
Non si ravvisa, infatti, alcun principio di prova scritta tale non potendosi certamente considerare le buste paga mancanti della indicazione di fringe benefits o conferimenti in natura, o l'ultima fattura emessa dal prima dell'inizio della collaborazione con la società ( all. 14 di parte opponente). CP_1
Trattasi all'evidenza di elementi che, neppure in via indiziaria, conducono a ritenere esistente una pista probatoria circa la verosimile esistenza dell'accordo invocato a fondamento dell'eccezione di compensazione formulata.
Non è, poi, superfluo considerare che alla produzione in giudizio delle buste paga da parte dell'opposto non può riconoscersi alcuna valenza confessoria o equivalente ad una sottoscrizione ( apparendo fuorviante il richiamo a Cass. 2018 n. 30948 riferita alle scritture private non sottoscritte considerata tutta la giurisprudenza formatasi in materia di buste paga – ex multis Cass. 21770/2022; conf. Cass. 14130/2020; cfr. Cass. 28029/2018).
Neppure la ritenuta insussistenza dei presupposti per derogare al divieto di prova testimoniale di cui all'articolo 2721 c.c. poteva colmarsi con l'attivazione dei poteri officiosi di cui all'articolo 421 c.p.c
Ciò in quanto l' esercizio di tali poteri non può sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d'indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale (Cass.
n. 17102/2009; Cass. n. 15899/2011).
Va, pertanto, ribadita l'inammissibilità della prova testimoniale richiesta da parte opponente quanto ai capitolati volti a dimostrare per mezzo di testimoni l'esistenza di un accordo antecedente la stipula del contratto di collaborazione e avente ad oggetto la ripetizione da parte della società della somma di euro versata per l'attivazione dell'account Forbes ( cap. A e B)
2. Parimenti, è stata ritenuta l'irrilevanza ai fini della decisione degli ulteriori capitolati miranti a dimostrare ( cap. C e D) che, invero, gli articoli pubblicati con la paternità dell'account fossero veramente stati redatti da altri soggetti in forza alla società. Email_1
7 Ad avviso del Decidete tale allegazione, anziché dimostrare i fatti dedotti dalla società, milita contrariamente per la loro smentita.
La tesi della società attorea propugnata in giudizio la quale legittimerebbe, peraltro, l'eccezione di compensazione delle somme per cui è causa, è quella secondo cui l'unico reale fruitore di vantaggi derivanti dall'uso dell'account Forbes non poteva che essere lo stesso essendo invece la CP_1
società del tutto estranea al conseguimento di possibili effetti favorevoli derivanti dalla presenza del sulla predetta piattaforma in termini di visibilità, pubblicità, o ritorno di immagine. CP_1
Tale affermazione non soltanto non è in alcun modo suffragata da elementi di riscontro fattuale ma appare, invero, logicamente smentita proprio dalla deduzione secondo cui dietro gli articoli redatti dal si sarebbe celata l'attività intellettuale dei ghostwriters. CP_1
Ne discende che gli assunti attorei sono rimasti totalmente sprovvisti di adeguato riscontro, essendo tutte la argomentazioni tese alla dimostrazione dell'esistenza del controcredito da porre in compensazione piuttosto frutto di considerazioni unilaterali.
Di contro, il credito dell'opposto è stato attivato in via monitoria sulla scorta di documentazione proveniente dal datore di lavoro idonea a fondare le pretese dell'istante ( cfr. busta paga del mese di ottobre 2022).
Ne consegue che sotto questo aspetto l'opposizione va rigettata.
3. Appare, invece, trovare riscontro documentale la circostanza secondo la quale, a fronte di un importo indicato in busta paga ( cfr busta paga ottobre 2022 in atti) di euro 2000,70 il ricorso monitorio è stato proposto ed erroneamente concesso per la maggiore somma di euro 2070,00.
Trattasi all'evidenza di un errore materiale che impone, comunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di parte opponente a corrispondere in via definitiva la somma dovuta di euro
2.000,70 oltre interessi e rivalutazione come per legge.
Ed infatti, come evidenziato dalla Suprema Corte, “Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto
e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (cfr. C. Cass. 21840/2013; C. Cass.
21432/2011).
4. Stante il limitato accoglimento della presente opposizione (con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto) e – per converso – la quasi integrale fondatezza delle ragioni creditorie fatte
8 valere da parte opposta, le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. vigente vanno poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza eccezione o difesa;
revoca il decreto ingiuntivo opposto;
condanna in persona del suo legale rappresentante pro tempore al Parte_1
pagamento in favore di della somma di euro 2.000,70 interessi e rivalutazione come RO
per legge;
condanna al pagamento in favore dell'opposto delle spese di lite che Parte_1
si liquidano, complessivamente, in euro 1029,50 oltre spese generali al 15% iva e cpa come per legge;
Catania il 21/03/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Federica Amoroso
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