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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 16/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 684/2022
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 13:45 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
per on l'avv. FILIPPO ANDREOLI in sostituzione dell'avv. BIANCHINI Parte_1
per con l'avv. NANNUCCI ELISA. CP_1
I difensori discutono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( ) Email_1
Parte ricorrente contro
l' (C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandatario di
[...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al diniego di sgravio in autotutela di in relazione agli Parte_1 CP_1
estratti di ruolo degli avvisi di addebito nn.:
- 43620130002313652 per euro 994,81
- 43620130002700515 per euro 5.730,02
- 43620140002169481 per euro 2.195,56
- 43620140002510450 per euro 8.175,91
1 - 43620150000916792 per euro 2.444,08
- 43620150002414908 per euro 324,71
- 43620160000520110 per euro 2.421,81
- 43620160001556152 per euro 276,41
- 43620160002174600 per euro 2.355,83
- 43620170001023409 per euro 2.703,86
- 43620180001376178 per euro 2.263,90
- 43620180001645767 per euro 2.302,99
A suo dire, il diniego di sgravio sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi al riguardo. Rileva poi l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, nonché la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, mai notificati al l'interessato.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando, in via preliminare, la carenza di CP_1
interesse ad agire, non versandosi in una delle ipotesi legislativamente previste per impugnare l'estratto di ruolo.
Nel merito, eccepisce la regolarità delle notifiche, nonché il parziale pagamento di ottoavvisi CP_1
di addebito.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per discussione all'udienza del
16 gennaio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio,
pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sollevata dalla resistente, è fondata.
Per comprendere le ragioni del decidere deve premettersi che parte ricorrente impugna, solo formalmente, il diniego di sgravio, sostanziandosi l'opposizione in una – inammissibile, come si dirà - impugnazione dell'estratto di ruolo.
Tuttavia, sebbene il diniego di autotutela è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs.
546/1992, lo è soltanto per lamentare eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione alle
2 ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere;
non anche per contrastare nel merito la fondatezza della pretesa (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 161 del 03/01/2024, Rv. 670207 – 01).
Ciò si ritrae dalla funzione dell'annullamento d'ufficio, che non è giustiziale, ma espressione di amministrazione attiva che comporta, di regola, valutazioni discrezionali.
Pertanto, non costituisce strumento di protezione delle aspettative del privato, idoneo a formare oggetto di una pretesa azionabile in sede giurisdizionale, ma espressione dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall'art. 53, primo comma, Cost. (sul punto, cfr. C. costituzionale, sentenza n. 181 del 2017, G.U. 029 del 19/07/2017).
Da quanto precede deriva che, fuori dai casi di impugnazione per vizi propri e in assenza di prospettazione delle ragioni di interesse generale, difetta l'interesse ad agire, che non può
ravvisarsi nel solo mancato esercizio del potere da parte dell'ente titolare.
Vi è poi una ragione di carattere logico a supporto della conclusione che precede e cioè che, diversamente argomentando, si finirebbe col vanificare la portata delle disposizioni legislative come quella di cui all'art. 12, D.P.R. n. 602/1973, che qui viene in rilievo, che a limita a casi eccezionali e di concreto interesse la possibilità di impugnazione del ruolo.
Analoghe considerazioni circa l'assenza di interesse valgono anche qualora si prescinda dalla formale qualificazione dell'impugnazione e si ritenga – come in effetti è – che essa abbia ad oggetto l'iscrizione a ruolo.
Invero, l'art. 12 da ultimo richiamato (applicabile anche in materia di crediti contributivi e previdenziali, giusto il combinato degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 46/99, nonché ai giudizi introdotti antecedentemente alla sua entrata in vigore - cfr. Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv.
665660 - 02), come è noto, ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo a meno che
“il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
3 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le ipotesi eccezionali di impugnazione del ruolo legislativamente introdotte sono tassative e non meramente esemplificative e la prova della loro concreta sussistenza deve essere offerta in giudizio. Nel caso di specie, parte ricorrente nulla ha allegato a tale riguardo.
Circostanza, questa, che esclude la sussistenza di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., da identificarsi “in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto”, foriero di danni a una situazione giuridica protetta che, tramite il processo, vengono prevenuti o eliminati. Da ciò consegue che anche il danno lamentato deve avere necessariamente carattere attuale “poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione
future o meramente ipotetiche” (così, tra le tante, Cass, sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità dell'impugnazione, presentata quando nessuna azione esecutiva era stata intrapresa o anche solo minacciata e in assenza di prova della sussistenza di un interesse qualificato tra quelli elencati dalla neo introdotta disposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento 26.001 - 52.000), della natura documentale e del fatto che, in sede di discussione, le parti si sono limitate a riportarsi agli atti introduttivi (cosa che giustifica la quantificazione della fase decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano € 5.912 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
4 c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 16 gennaio 2025
Il Giudice
Mariella Galano
5
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 16 gennaio 2025 ad ore 13:45 innanzi al dott. Mariella Galano, sono comparsi:
per on l'avv. FILIPPO ANDREOLI in sostituzione dell'avv. BIANCHINI Parte_1
per con l'avv. NANNUCCI ELISA. CP_1
I difensori discutono riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e insistono per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 684/2022 promossa da:
C.F. ) con il patrocinio dell'avv. FRANCESCA BIANCHINI Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( ) Email_1
Parte ricorrente contro
l' (C.F. in Controparte_2 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., in proprio e nella qualità di mandatario di
[...]
con il patrocinio dell'avv. Controparte_3
ELISA NANNUCCI ed elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b, presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione al diniego di sgravio in autotutela di in relazione agli Parte_1 CP_1
estratti di ruolo degli avvisi di addebito nn.:
- 43620130002313652 per euro 994,81
- 43620130002700515 per euro 5.730,02
- 43620140002169481 per euro 2.195,56
- 43620140002510450 per euro 8.175,91
1 - 43620150000916792 per euro 2.444,08
- 43620150002414908 per euro 324,71
- 43620160000520110 per euro 2.421,81
- 43620160001556152 per euro 276,41
- 43620160002174600 per euro 2.355,83
- 43620170001023409 per euro 2.703,86
- 43620180001376178 per euro 2.263,90
- 43620180001645767 per euro 2.302,99
A suo dire, il diniego di sgravio sarebbe impugnabile ai sensi dell'art. 19 D. Lgs. 546/1992 e della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi al riguardo. Rileva poi l'intervenuta decadenza per violazione dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, nonché la prescrizione dei crediti di cui agli avvisi di addebito, mai notificati al l'interessato.
Si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso, rilevando, in via preliminare, la carenza di CP_1
interesse ad agire, non versandosi in una delle ipotesi legislativamente previste per impugnare l'estratto di ruolo.
Nel merito, eccepisce la regolarità delle notifiche, nonché il parziale pagamento di ottoavvisi CP_1
di addebito.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per discussione all'udienza del
16 gennaio 2025, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio,
pronunciando, all'esito, sentenza mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
***
L'eccezione di inammissibilità per carenza di interesse ad agire, sollevata dalla resistente, è fondata.
Per comprendere le ragioni del decidere deve premettersi che parte ricorrente impugna, solo formalmente, il diniego di sgravio, sostanziandosi l'opposizione in una – inammissibile, come si dirà - impugnazione dell'estratto di ruolo.
Tuttavia, sebbene il diniego di autotutela è atto autonomamente impugnabile ex art. 19 D.Lgs.
546/1992, lo è soltanto per lamentare eventuali profili di illegittimità del rifiuto, in relazione alle
2 ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio di tale potere;
non anche per contrastare nel merito la fondatezza della pretesa (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 161 del 03/01/2024, Rv. 670207 – 01).
Ciò si ritrae dalla funzione dell'annullamento d'ufficio, che non è giustiziale, ma espressione di amministrazione attiva che comporta, di regola, valutazioni discrezionali.
Pertanto, non costituisce strumento di protezione delle aspettative del privato, idoneo a formare oggetto di una pretesa azionabile in sede giurisdizionale, ma espressione dell'interesse pubblico alla corretta esazione dei tributi, sintesi tra l'interesse fiscale dello Stato-comunità e il principio della capacità contributiva, tutelati dall'art. 53, primo comma, Cost. (sul punto, cfr. C. costituzionale, sentenza n. 181 del 2017, G.U. 029 del 19/07/2017).
Da quanto precede deriva che, fuori dai casi di impugnazione per vizi propri e in assenza di prospettazione delle ragioni di interesse generale, difetta l'interesse ad agire, che non può
ravvisarsi nel solo mancato esercizio del potere da parte dell'ente titolare.
Vi è poi una ragione di carattere logico a supporto della conclusione che precede e cioè che, diversamente argomentando, si finirebbe col vanificare la portata delle disposizioni legislative come quella di cui all'art. 12, D.P.R. n. 602/1973, che qui viene in rilievo, che a limita a casi eccezionali e di concreto interesse la possibilità di impugnazione del ruolo.
Analoghe considerazioni circa l'assenza di interesse valgono anche qualora si prescinda dalla formale qualificazione dell'impugnazione e si ritenga – come in effetti è – che essa abbia ad oggetto l'iscrizione a ruolo.
Invero, l'art. 12 da ultimo richiamato (applicabile anche in materia di crediti contributivi e previdenziali, giusto il combinato degli artt. 17 e 18 del D. Lgs. 46/99, nonché ai giudizi introdotti antecedentemente alla sua entrata in vigore - cfr. Sez. U, Sentenza n. 26283 del 06/09/2022, Rv.
665660 - 02), come è noto, ha escluso l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo a meno che
“il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art.
3 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica
amministrazione”.
Le ipotesi eccezionali di impugnazione del ruolo legislativamente introdotte sono tassative e non meramente esemplificative e la prova della loro concreta sussistenza deve essere offerta in giudizio. Nel caso di specie, parte ricorrente nulla ha allegato a tale riguardo.
Circostanza, questa, che esclude la sussistenza di un interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., da identificarsi “in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto”, foriero di danni a una situazione giuridica protetta che, tramite il processo, vengono prevenuti o eliminati. Da ciò consegue che anche il danno lamentato deve avere necessariamente carattere attuale “poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazione
future o meramente ipotetiche” (così, tra le tante, Cass, sez. 2, Sentenza n. 5635 del 18/04/2002, Rv.
553840 - 01).
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di inammissibilità dell'impugnazione, presentata quando nessuna azione esecutiva era stata intrapresa o anche solo minacciata e in assenza di prova della sussistenza di un interesse qualificato tra quelli elencati dalla neo introdotta disposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento 26.001 - 52.000), della natura documentale e del fatto che, in sede di discussione, le parti si sono limitate a riportarsi agli atti introduttivi (cosa che giustifica la quantificazione della fase decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna altresì la parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano € 5.912 per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e
4 c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 16 gennaio 2025
Il Giudice
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