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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 18/12/2025, n. 1696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1696 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Termini Imerese
Contenzioso Civile e Volontaria
N. R.G. 1563/2024 Il Giudice RI TA RS, all'esito dell'udienza cartolare del
18/12/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 18/12/2025; visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera di Consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
Termini Imerese 18/12/2025
Il Giudice
RI TA RS
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
TA RS, ad esito della discussione orale svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'udienza del
18.12.2025, dando lettura del dispositivo e delle motivazioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in Capannori (LU), alla via del Monumento n. 35/Z,
P.IVA rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di P.IVA_1
citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Starvaggi, del foro di Patti (ME), con studio in Sant'Agata Militello (ME), alla via Michele Amari n. 3/E ed ivi elettivamente domiciliata,
- parte opponente -
E
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nato a [...] il [...] CF: e Parte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...] alla Contrada Portelle delle Femmine n.q. di legale rappresentante della avente parte Controparte_1
IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni P.IVA_2
Loforte presso il cui studio, in Lercara Friddi Via Pucci 44, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed al ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.,
- parte opposta –
avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del
24.05.2024 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 617/2024, dal Tribunale di Termini Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30.05.2024, valore della causa: € 18.846,48,
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del 24.05.2024 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 617/2024, dal Tribunale di Termini
Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
certificata, in data 30.05.2024, per tutti i motivi meglio esposti in parte motiva;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...]
nella qualità di legale rappresentante della Pt_2 [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_1
in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 3° comma,
c.p.c., formulata dalla parte opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, la società in persona del suo legale Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rappresentante pro temore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del 24.05.2024 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica certificata, in data
30.05.2024 con il quale veniva ingiunto all'opponente, il pagamento della complessiva somma di € 18.846,48, oltre interessi come in domanda ed oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 567,00 per compensi ed €
145,50 per spese, oltre iva e cpa, come per legge.
L'opponente, pertanto, conveniva innanzi a questo Tribunale il signor
[...]
nella qualità di legale rappresentante della Pt_2 Controparte_1
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e
[...]
dichiarare l'inammissibilità del procedimento di ingiunzione per mancanza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, conseguentemente, annullare/revocare/dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
2. Nel merito rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati ed accogliere tanto nella forma quanto nella sostanza l'opposizione che con il presente atto si propone avverso il decreto ingiuntivo n.
292/2024 del 23.05.2024 R.G. 617/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30.05.2024
3. In subordine limitare la pretesa della creditrice nei limiti del giusto e del provato.
4. Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Con la predetta opposizione, parte opponente eccepiva la mancanza di efficacia probatoria della fatturazione, atteso che il decreto ingiuntivo era stato emesso, soltanto, in forza delle fatture nn. 241/a,
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323/a,361/a446/a512/a563/a e 612/a del 2023 e di scritture contabili, nonché la mancanza della prova del credito, evidenziando che era onere della parte opposta di provare il credito e le ragioni della quantificazione e che tutte le ragioni di credito evidenziate nelle fatture e nel ricorso per decreto ingiuntivo risultavano prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Si costituiva il Sig. nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
Ditta , con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, depositata in data 13.11.2024, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, concedere, ai sensi dell'articolo 648 cpc , la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare, qualora venga ritenuto necessario dall'Illustre Giudicante
l'espletamento della mediazione obbligatoria, concedere congruo termine per il svolgimento della stessa alla Parte più diligente;
ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata
l'opposizione proposta dalla con l'atto di citazione Parte_1
notificato e, con qualsivoglia statuizione, rigettarla,
- riconoscere il credito vantato dalla e conseguentemente Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del 23.05.2024 R.G. 617/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese e regolarmente notificato a mezzo pec in data
30/05/2024 alla pec della con il quale veniva Parte_1
ingiunto alla opponente il pagamento della somma di Euro 18446,48 oltre interessi e spese del precedente procedimento monitorio e di cui si è chiesto l'annullamento e condannare a
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
pagare l'importo dell'impugnato decreto la società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro -tempore, con sede in Capannori (LU), alla via del
Monumento n. 35/Z , P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Starvaggi con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di Euro
18446,48 , nonché alle spese del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
-Condannare la in persona del suo L.R.P.T. ex art 96 Cpc per Parte_1
lite temeraria;
in estremo subordine all'esito del Giudizio eventualmente ridurre il credito vantato dalla
PM di SA Paolo e compensazione delle spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con decreto reso in data 26.11.2025, il Tribunale non evidenziando questioni rilevabili di ufficio, assegnava alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c., e confermava l'udienza del 06.02.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.05.2025, la causa veniva posta in riserva sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata resa in data 08.02.2025, questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 22.05.2025, per la prosecuzione.
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Conclusosi il procedimento di mediazione, con verbale negativo del
12.03.2025, per assenza ingiustificata della parte invitata, la società
[...]
(cfr. verbale in atti). Parte_3
Con successiva ordinanza riservata, resa in data 25.05.2025, veniva ammesso l'interrogatorio formale del , nella spiegata qualità, fissando Parte_4
l'udienza del 18 settembre 2025 per l'espletamento dell'interpello.
Espletato l'interpello, con successiva ordinanza riservata resa in data
18.09.2025, venivano ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata l'udienza del 06.11.2025, per l'esame dei testi ammessi.
Alla predetta udienza, esaminati i testi, il Tribunale rigettava la richiesta di
CTU contabile formulata da parte opponente e fissava l'udienza del
18.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Disponeva, altresì, per tale udienza, la trattazione scritta ed assegnava alle parti termine sino alle ore 8.00 per il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 18.12.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, con i rispettivi atti difensivi, comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva posta in decisione.
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.
Condizione di procedibilità:
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Occorre, in via preliminare, darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, introdotto da parte attrice e conclusosi con verbale negativo del 12 marzo 2025, per l'assenza ingiustificata dell'opponente
(cfr. Verbale negativo, depositato in data 13.03.2025).
Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:
Nello specifico, parte opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Con riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla parte opposta specifica in modo preciso la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre, in primo luogo, premettere quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia che, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di. convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo
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mentre sul debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
In concreto, sulla parte opposta – che agisce per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 18.846,48 – incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella società ingiunta il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti: estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
Le eccezioni formulate dall'opponente per paralizzare l'avversa pretesa appaiono meritevoli di un'approfondita disamina.
Appaiono, invero, prive di pregio le argomentazioni della società ingiunta secondo cui, a fronte delle fatture commerciali prodotte nella fase monitoria dalla ricorrente, nessun decreto ingiuntivo poteva essere emesso in assenza di ulteriori documenti giustificativi del credito.
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L'opponente contestando l'idoneità della fattura a dimostrare la sussistenza del rapporto e del quantum debeatur nella fase di merito, ha, nelle proprie difese, rappresentato la peculiarità dei rapporti intercorsi – di fatto ammettendoli – senza contestare l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture, oggi contestate.
D'altra parte, come risulta dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, risulta provato che la
Ditta PM ha provveduto a fornire alla il Parte_1
materiale di che trattasi e ciò in più occasioni come ampiamente dimostrato dalla parte opposta con la documentazione allegata nella fase monitoria
(fatture, estratto autentico delle scritture contabili e DDT) nonché dalla escussione dei testi che hanno confermato i capitoli di prova.
Sul valore probatorio della fattura:
La fattura commerciale annotata nelle scritture contabili può costituire piena prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Marsala (cfr. Tribunale di
Marsala, 18.9.2024, n. 648), il quale - nel pronunciarsi in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha affermato che quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
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La valenza probatoria delle fatture commerciali è stata, di recente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con una sentenza dello scorso febbraio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, il Tribunale dopo un esame dettagliato della documentazione e delle testimonianze ammesse, ritiene di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Va, infatti, ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che rappresenta un processo di cognizione piena volto a verificare la validità del credito azionato, si applicano i principi generali sull'onere della prova.
Questo Tribunale, condividendo l'orientamento giurisprudenziale orami consolidato, evidenzia – ancora una volta – che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).
Per quanto attiene la fattura commerciale, va evidenziato che quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del
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negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale.
E, laddove il rapporto giuridico non sia contestato, l'efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell'art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse.
Tuttavia, quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene che la ditta creditrice ha assolto l'onere probatorio alla stessa incombente, producendo le fatture che indicavano chiaramente le forniture, le quantità e i relativi importi, nonché gli estratti contabili, ove le stesse risultano annotate e i documenti di trasporto che i testi escussi hanno riconosciuto, confermandone il contenuto.
Di contro, la società debitrice si è limitata a un disconoscimento generico e privo di dettagli, non specificando né gli importi né le prestazioni contestate.
Tali contestazioni devono, pertanto, ritenersi insufficienti a provare la sussistenza dei motivi di opposizione e l'estinzione dell'obbligazione.
Sull'attività istruttoria:
Occorre soffermarsi ad esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 06.11.2025, durante la quale sono stati sentiti gli ex dipendenti della società debitrice, e . Testimone_1 Testimone_2
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Entrambi i testi, che all'epoca dei fatti, ricoprivano il ruolo di operai, hanno confermato che, durante la settimana, si recavano presso la ditta
[...]
per prelevare i materiali che servivano nei cantieri della società CP_1
e che, in tutte le occasioni, trovavano il Sig. che Parte_3 Persona_1
consegnava loro il materiale, mentre il Sig. consegnava loro i DDT Pt_2
firmati da o da Tes_2 Tes_1
Tali circostanze sono state confermate dal Sig. dipendente Persona_1
della ditta creditrice, il quale – escusso all'udienza del 06.11.2025 – ha confermato di avere consegnato il materiale, o al Sig. o al Sig. Tes_2 Tes_1
che si alternavano durante la settimana, precisando che la consegna avveniva anche più volte nello stesso giorno.
Il Sig. dichiarava: “ADR (n. 3): confermo la circostanza;
durante il giorno, Per_1
potevano venire a ritirare il materiale due o tre volte al giorno;
venivano a ritirare il materiale che io personalmente consegnavo, poi andavamo da paolo massaro per le bolle di accompagnamento;
più precisamente, quando venivano o o a richiedermi il Tes_2 Tes_1
materiale, io stesso lo consegnavo a loro e poi passavamo dall'Ufficio del titolare (SA
il quale su mia indicazione predisponeva i documenti di trasporto che venivano Pt_2
sottoscritti o dal o dal ”; ed ancora: “ADR n. 4: confermo la Tes_2 Tes_1
circostanza; anzi a volte io stesso caricavo il materiale sul camion o lo consegnavo personalmente nei cantieri della società Pt_1
ADR n. 5: riconosco i documenti di trasporto che mi vengono esibiti;
”
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Alla luce di tali prove, questo Tribunale ritiene pienamente fondata la pretesa creditoria e deve rigettare le motivazioni dell'opposizione sollevata dalla società debitrice.
Pertanto, il corrispettivo pattuito deve essere dichiarato esigibile e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare opportuno evidenziare che la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta è supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in questa sede, attestante il credito oggi vantato dalla ditta opposta, nei confronti di parte debitrice.
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
L'assunto di parte opponente, tuttavia, non è stata documentalmente provata e, pertanto, non merita accoglimento.
Difatti, le eccezioni formulate da parte opponente appaiono alquanto generiche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato (cfr. sentenza
Tribunale di Milano, 12 gennaio 2017, n. 739).
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Come è noto, l'art. 115, comma 1, c.p.c. ha espressamente introdotto nel processo civile il principio della non contestazione, disponendo testualmente
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Il tutto non senza dimenticare che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non è stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
Ne consegue che il Giudice è autorizzato ad utilizzare direttamente, ai fini della decisione, i fatti non specificamente contestati e/o addirittura riconosciuti da una parte processuale esonerando, di converso, la parte che ha adottato tali fatti dall'onere di doverli provare, in deroga, pertanto, al principio processuale della disponibilità delle prove.
Sulle spese di lite:
In virtù del principio della soccombenza, la società deve essere Pt_1
dichiarata, tenuta e condannata a rimborsare alla ditta , le spese Parte_2
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
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55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione previsto per le cause il cui valore è compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori medi: € 919,00 (fase di studio); € 777,00 (fase introduttiva), € 1.680,00 (fase istruttoria) ed € 1.701,00
(fase decisionale) e così, per un totale di € 5.077,00 da rifondere alla oltre alle spese documentate, ed oltre spese generali, I.V.A. e CP_3
C.P.A., come per legge.
Sulla condanna per lite temearia ex art. 96 c.p.c.:
Con riferimento, poi, alla richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, in materia, pare opportuno rammentare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”. A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene nondimeno che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una
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delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr.
Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, pur alla luce dell'esito del presente giudizio, non paiono sussistere le condizioni per pronunciare, in danno della parte opposta, la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.-
Così deciso in Termini Imerese il 18.12.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa RI TA
RS, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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Contenzioso Civile e Volontaria
N. R.G. 1563/2024 Il Giudice RI TA RS, all'esito dell'udienza cartolare del
18/12/2025, visto l'art. 127 ter c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite;
visto il verbale di udienza del 18/12/2025; visto l'art. 281 sexies c.p.c., si ritira in Camera di Consiglio per la deliberazione.
Alle ore 12.30, in assenza delle parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che costituisce parte integrante del presente verbale e di cui viene data lettura pubblica della motivazione contestuale.
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In composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dr.ssa M.
TA RS, ad esito della discussione orale svolta, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., sulle conclusioni precisate da entrambe le parti, all'udienza del
18.12.2025, dando lettura del dispositivo e delle motivazioni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1563 del R.A.G.C. relativo all'anno 2024 e vertente
TRA in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1
tempore, con sede in Capannori (LU), alla via del Monumento n. 35/Z,
P.IVA rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di P.IVA_1
citazione in opposizione, dall'Avv. Paolo Starvaggi, del foro di Patti (ME), con studio in Sant'Agata Militello (ME), alla via Michele Amari n. 3/E ed ivi elettivamente domiciliata,
- parte opponente -
E
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
nato a [...] il [...] CF: e Parte_2 CodiceFiscale_1
residente a [...] alla Contrada Portelle delle Femmine n.q. di legale rappresentante della avente parte Controparte_1
IVA , rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Giovanni P.IVA_2
Loforte presso il cui studio, in Lercara Friddi Via Pucci 44, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione ed al ricorso per decreto ingiuntivo, dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura alle liti rilasciata ex art. 83 c.p.c.,
- parte opposta –
avente oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del
24.05.2024 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 617/2024, dal Tribunale di Termini Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30.05.2024, valore della causa: € 18.846,48,
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione respinta, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta dalla società in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del 24.05.2024 emesso nell'ambito del procedimento monitorio R.G. 617/2024, dal Tribunale di Termini
Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
certificata, in data 30.05.2024, per tutti i motivi meglio esposti in parte motiva;
- per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna la società in persona del suo legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del Sig.
[...]
nella qualità di legale rappresentante della Pt_2 [...]
, delle spese del presente giudizio che liquida Controparte_1
in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
- rigetta la domanda di condanna per lite temeraria ex art. 96 3° comma,
c.p.c., formulata dalla parte opposta;
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, va osservato che non si procede all'esposizione della parte narrativa della presente controversia dal momento che l'art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza dell'art. 132 cod. proc. civ., che al punto 4) richiede "la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione" - dispone che il giudice pronuncia sentenza al termine della discussione, dando lettura del dispositivo e solo "della concisa esposizione della ragioni di fatto e di diritto della decisione".
Fatta questa premessa, si osserva che, con atto di citazione regolarmente notificato, la società in persona del suo legale Parte_1
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
rappresentante pro temore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del 24.05.2024 emesso dal Tribunale di Termini
Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica certificata, in data
30.05.2024 con il quale veniva ingiunto all'opponente, il pagamento della complessiva somma di € 18.846,48, oltre interessi come in domanda ed oltre le spese del procedimento monitorio, liquidate in € 567,00 per compensi ed €
145,50 per spese, oltre iva e cpa, come per legge.
L'opponente, pertanto, conveniva innanzi a questo Tribunale il signor
[...]
nella qualità di legale rappresentante della Pt_2 Controparte_1
, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Ritenere e
[...]
dichiarare l'inammissibilità del procedimento di ingiunzione per mancanza delle condizioni di certezza, liquidità ed esigibilità del credito e, conseguentemente, annullare/revocare/dichiarare nullo e privo di effetti il decreto ingiuntivo opposto;
2. Nel merito rigettare la domanda di parte opposta perché infondata tanto in fatto quanto in diritto per i motivi meglio in atti esplicitati ed accogliere tanto nella forma quanto nella sostanza l'opposizione che con il presente atto si propone avverso il decreto ingiuntivo n.
292/2024 del 23.05.2024 R.G. 617/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese, notificato all'opponente, a mezzo posta elettronica certificata, in data 30.05.2024
3. In subordine limitare la pretesa della creditrice nei limiti del giusto e del provato.
4. Condannare l'opposto al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio.”.
Con la predetta opposizione, parte opponente eccepiva la mancanza di efficacia probatoria della fatturazione, atteso che il decreto ingiuntivo era stato emesso, soltanto, in forza delle fatture nn. 241/a,
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323/a,361/a446/a512/a563/a e 612/a del 2023 e di scritture contabili, nonché la mancanza della prova del credito, evidenziando che era onere della parte opposta di provare il credito e le ragioni della quantificazione e che tutte le ragioni di credito evidenziate nelle fatture e nel ricorso per decreto ingiuntivo risultavano prive di qualsiasi riscontro probatorio.
Si costituiva il Sig. nella qualità di legale rappresentante della Parte_2
Ditta , con comparsa di Controparte_2
costituzione e risposta, depositata in data 13.11.2024, con la quale contestava tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto e rassegnava le seguenti conclusioni: “- In via preliminare, concedere, ai sensi dell'articolo 648 cpc , la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Sempre in via preliminare, qualora venga ritenuto necessario dall'Illustre Giudicante
l'espletamento della mediazione obbligatoria, concedere congruo termine per il svolgimento della stessa alla Parte più diligente;
ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile e, comunque, infondata
l'opposizione proposta dalla con l'atto di citazione Parte_1
notificato e, con qualsivoglia statuizione, rigettarla,
- riconoscere il credito vantato dalla e conseguentemente Controparte_1
confermare il decreto ingiuntivo n. 292/2024 del 23.05.2024 R.G. 617/2024, emesso dal Tribunale di Termini Imerese e regolarmente notificato a mezzo pec in data
30/05/2024 alla pec della con il quale veniva Parte_1
ingiunto alla opponente il pagamento della somma di Euro 18446,48 oltre interessi e spese del precedente procedimento monitorio e di cui si è chiesto l'annullamento e condannare a
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pagare l'importo dell'impugnato decreto la società in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro -tempore, con sede in Capannori (LU), alla via del
Monumento n. 35/Z , P.IVA rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo P.IVA_1
Starvaggi con il quale veniva ingiunto alla opponente il pagamento della somma di Euro
18446,48 , nonché alle spese del presente giudizio oltre IVA e CPA come per legge;
-Condannare la in persona del suo L.R.P.T. ex art 96 Cpc per Parte_1
lite temeraria;
in estremo subordine all'esito del Giudizio eventualmente ridurre il credito vantato dalla
PM di SA Paolo e compensazione delle spese.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con decreto reso in data 26.11.2025, il Tribunale non evidenziando questioni rilevabili di ufficio, assegnava alle parti i termini ex art. 171 ter c.p.c., e confermava l'udienza del 06.02.2025.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c., all'udienza del 14.05.2025, la causa veniva posta in riserva sull'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza riservata resa in data 08.02.2025, questo Giudice concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e rinviava all'udienza del 22.05.2025, per la prosecuzione.
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Conclusosi il procedimento di mediazione, con verbale negativo del
12.03.2025, per assenza ingiustificata della parte invitata, la società
[...]
(cfr. verbale in atti). Parte_3
Con successiva ordinanza riservata, resa in data 25.05.2025, veniva ammesso l'interrogatorio formale del , nella spiegata qualità, fissando Parte_4
l'udienza del 18 settembre 2025 per l'espletamento dell'interpello.
Espletato l'interpello, con successiva ordinanza riservata resa in data
18.09.2025, venivano ammesse le richieste istruttorie formulate dalle parti e veniva fissata l'udienza del 06.11.2025, per l'esame dei testi ammessi.
Alla predetta udienza, esaminati i testi, il Tribunale rigettava la richiesta di
CTU contabile formulata da parte opponente e fissava l'udienza del
18.12.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusive.
Disponeva, altresì, per tale udienza, la trattazione scritta ed assegnava alle parti termine sino alle ore 8.00 per il deposito di note scritte.
All'udienza cartolare del 18.12.2025, sulle conclusioni rassegnate da entrambe le parti, con i rispettivi atti difensivi, comparse conclusionali e memorie di replica, la causa veniva posta in decisione.
Passando alla trattazione del giudizio, nel merito, si osserva che le domande di parte opponente non meritano accoglimento.
Condizione di procedibilità:
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Occorre, in via preliminare, darsi atto del corretto espletamento del procedimento di mediazione, introdotto da parte attrice e conclusosi con verbale negativo del 12 marzo 2025, per l'assenza ingiustificata dell'opponente
(cfr. Verbale negativo, depositato in data 13.03.2025).
Sui presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto:
Nello specifico, parte opponente ha genericamente contestato l'assenza dei presupposti previsti dal codice di rito per la concessione del provvedimento emesso dal Tribunale di Termini Imerese.
Con riferimento alla prova scritta, va rilevato che nel caso di specie, la documentazione prodotta dalla parte opposta specifica in modo preciso la sussistenza dei presupposti di legge per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto.
Occorre, in primo luogo, premettere quale considerazione necessaria e pregiudiziale a qualsivoglia statuizione sul merito della controversia che, nella struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che attore in senso sostanziale è l'opposto mentre il ruolo di. convenuto in senso sostanziale è dell'opponente; dunque, esplicando ciò i suoi effetti, sia in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuale, rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti, sia nell'ambito dell'onere della prova;
grava sull'opposto l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo
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mentre sul debitore opponente – avente la veste sostanziale di convenuto – quella degli eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
In connessione con il rilievo relativo alla natura del giudizio di opposizione ed alla veste che in esso le parti assumono, va ricordato che, secondo un criterio di ripartizione ormai notoriamente accreditato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nell'ipotesi di domanda di condanna all'adempimento di un'obbligazione, sul preteso creditore incombe l'onere di provare la sussistenza del titolo, laddove sull'ipotizzato debitore incombe, invece, l'onere di provare l'adempimento che egli deduca essere avvenuto ad estinzione dell'obbligazione su di lui gravante.
In concreto, sulla parte opposta – che agisce per ottenere la condanna della controparte al pagamento della somma di € 18.846,48 – incombeva l'onere di provare la sussistenza di un rapporto obbligatorio che individuasse nella società ingiunta il soggetto debitore, nei propri confronti, della suddetta somma;
sull'opponente gravava, invece, l'onere di provare l'avvenuta verificazione di fatti: estintivi del debito in ipotesi sussistenti a suo favore.
Le eccezioni formulate dall'opponente per paralizzare l'avversa pretesa appaiono meritevoli di un'approfondita disamina.
Appaiono, invero, prive di pregio le argomentazioni della società ingiunta secondo cui, a fronte delle fatture commerciali prodotte nella fase monitoria dalla ricorrente, nessun decreto ingiuntivo poteva essere emesso in assenza di ulteriori documenti giustificativi del credito.
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L'opponente contestando l'idoneità della fattura a dimostrare la sussistenza del rapporto e del quantum debeatur nella fase di merito, ha, nelle proprie difese, rappresentato la peculiarità dei rapporti intercorsi – di fatto ammettendoli – senza contestare l'esecuzione delle prestazioni di cui alle fatture, oggi contestate.
D'altra parte, come risulta dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni rese dai testi escussi in corso di causa, risulta provato che la
Ditta PM ha provveduto a fornire alla il Parte_1
materiale di che trattasi e ciò in più occasioni come ampiamente dimostrato dalla parte opposta con la documentazione allegata nella fase monitoria
(fatture, estratto autentico delle scritture contabili e DDT) nonché dalla escussione dei testi che hanno confermato i capitoli di prova.
Sul valore probatorio della fattura:
La fattura commerciale annotata nelle scritture contabili può costituire piena prova dell'esistenza del rapporto contrattuale.
Tale principio è stato ribadito dal Tribunale di Marsala (cfr. Tribunale di
Marsala, 18.9.2024, n. 648), il quale - nel pronunciarsi in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - ha affermato che quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
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La valenza probatoria delle fatture commerciali è stata, di recente affrontata anche dalla Corte di Cassazione, la quale, con una sentenza dello scorso febbraio, ha enunciato il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e
l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili” (cfr.
Cass. Civ. Sez. II, 8 febbraio 2024, n. 3581).
Applicando i suesposti principi alla fattispecie in esame, il Tribunale dopo un esame dettagliato della documentazione e delle testimonianze ammesse, ritiene di respingere l'opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Va, infatti, ribadito che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che rappresenta un processo di cognizione piena volto a verificare la validità del credito azionato, si applicano i principi generali sull'onere della prova.
Questo Tribunale, condividendo l'orientamento giurisprudenziale orami consolidato, evidenzia – ancora una volta – che spetta al creditore dimostrare il fatto costitutivo del credito, ossia l'esistenza del rapporto obbligatorio e del relativo importo, mentre il debitore deve provare l'avvenuta estinzione del debito (ad esempio, attraverso il pagamento o altre circostanze che possano avere effetto estintivo).
Per quanto attiene la fattura commerciale, va evidenziato che quando il rapporto è contestato tra le parti, la fattura non può assurgere a prova del
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negozio, ma ne costituisce un mero indizio, sicché contro il contenuto della stessa è ammessa prova contraria anche testimoniale.
E, laddove il rapporto giuridico non sia contestato, l'efficacia probatoria della fattura è comunque limitata, ai sensi dell'art.2702 c.c., alla provenienza delle dichiarazioni di chi l'ha emessa, ma non si estende alla veridicità delle stesse.
Tuttavia, quando le fatture sono regolarmente registrate nelle scritture contabili, in base al principio sancito dall'art. 2710 c.c. costituiscono prove ordinarie quando si tratti di rapporti tra imprenditori e colui contro il quale sono dirette non sollevi contestazioni specifiche riguardo alle relative appostazioni ivi specificatamente indicate.
Nel caso in esame, questo Tribunale ritiene che la ditta creditrice ha assolto l'onere probatorio alla stessa incombente, producendo le fatture che indicavano chiaramente le forniture, le quantità e i relativi importi, nonché gli estratti contabili, ove le stesse risultano annotate e i documenti di trasporto che i testi escussi hanno riconosciuto, confermandone il contenuto.
Di contro, la società debitrice si è limitata a un disconoscimento generico e privo di dettagli, non specificando né gli importi né le prestazioni contestate.
Tali contestazioni devono, pertanto, ritenersi insufficienti a provare la sussistenza dei motivi di opposizione e l'estinzione dell'obbligazione.
Sull'attività istruttoria:
Occorre soffermarsi ad esaminare le dichiarazioni rese dai testi escussi all'udienza del 06.11.2025, durante la quale sono stati sentiti gli ex dipendenti della società debitrice, e . Testimone_1 Testimone_2
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Entrambi i testi, che all'epoca dei fatti, ricoprivano il ruolo di operai, hanno confermato che, durante la settimana, si recavano presso la ditta
[...]
per prelevare i materiali che servivano nei cantieri della società CP_1
e che, in tutte le occasioni, trovavano il Sig. che Parte_3 Persona_1
consegnava loro il materiale, mentre il Sig. consegnava loro i DDT Pt_2
firmati da o da Tes_2 Tes_1
Tali circostanze sono state confermate dal Sig. dipendente Persona_1
della ditta creditrice, il quale – escusso all'udienza del 06.11.2025 – ha confermato di avere consegnato il materiale, o al Sig. o al Sig. Tes_2 Tes_1
che si alternavano durante la settimana, precisando che la consegna avveniva anche più volte nello stesso giorno.
Il Sig. dichiarava: “ADR (n. 3): confermo la circostanza;
durante il giorno, Per_1
potevano venire a ritirare il materiale due o tre volte al giorno;
venivano a ritirare il materiale che io personalmente consegnavo, poi andavamo da paolo massaro per le bolle di accompagnamento;
più precisamente, quando venivano o o a richiedermi il Tes_2 Tes_1
materiale, io stesso lo consegnavo a loro e poi passavamo dall'Ufficio del titolare (SA
il quale su mia indicazione predisponeva i documenti di trasporto che venivano Pt_2
sottoscritti o dal o dal ”; ed ancora: “ADR n. 4: confermo la Tes_2 Tes_1
circostanza; anzi a volte io stesso caricavo il materiale sul camion o lo consegnavo personalmente nei cantieri della società Pt_1
ADR n. 5: riconosco i documenti di trasporto che mi vengono esibiti;
”
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Alla luce di tali prove, questo Tribunale ritiene pienamente fondata la pretesa creditoria e deve rigettare le motivazioni dell'opposizione sollevata dalla società debitrice.
Pertanto, il corrispettivo pattuito deve essere dichiarato esigibile e il decreto ingiuntivo confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Alla luce delle superiori argomentazioni, appare opportuno evidenziare che la validità e legittimità della emissione dell'ingiunzione di pagamento opposta è supportata dalla documentazione prodotta nel fascicolo monitorio, nonché dalla ulteriore documentazione depositata in questa sede, attestante il credito oggi vantato dalla ditta opposta, nei confronti di parte debitrice.
Nello specifico, la società creditrice ha allegato e documentato il proprio diritto di credito, mentre l'opponente ha dedotto generiche circostanze non suffragate da idonea documentazione circa la sussistenza di circostanze impeditive o estintive tali da giustificare la revoca del decreto ingiuntivo opposto o comunque la sussistenza di un minor credito vantato dall'opposta.
L'assunto di parte opponente, tuttavia, non è stata documentalmente provata e, pertanto, non merita accoglimento.
Difatti, le eccezioni formulate da parte opponente appaiono alquanto generiche, tali da non superare l'onere di specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.; inoltre, la documentazione prodotta dall'opposta, non disconosciuta dalla parte opponente in sede di atto introduttivo, appare ampiamente provare la sussistenza del credito azionato (cfr. sentenza
Tribunale di Milano, 12 gennaio 2017, n. 739).
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Come è noto, l'art. 115, comma 1, c.p.c. ha espressamente introdotto nel processo civile il principio della non contestazione, disponendo testualmente
“salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero, nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
Il tutto non senza dimenticare che in tema di pagamento del credito occorre richiamare la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il relativo titolo, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo la cui prova incombe sul debitore che l'eccepisca e tale onere, si ribadisce, non è stato assolto dall'odierno attore in opposizione.
Ne consegue che il Giudice è autorizzato ad utilizzare direttamente, ai fini della decisione, i fatti non specificamente contestati e/o addirittura riconosciuti da una parte processuale esonerando, di converso, la parte che ha adottato tali fatti dall'onere di doverli provare, in deroga, pertanto, al principio processuale della disponibilità delle prove.
Sulle spese di lite:
In virtù del principio della soccombenza, la società deve essere Pt_1
dichiarata, tenuta e condannata a rimborsare alla ditta , le spese Parte_2
processuali del presente giudizio, in conformità del Regolamento adottato con il D.M. 10 Marzo 2014 n. 55, aggiornato al D.M. 37/2018.
Precisamente, tenuto conto dei parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, previsti dall'art. 4, comma 1, del citato D.M. n.
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55/2014, i compensi vengono liquidati sulla base della tabella 2), allegata al predetto regolamento nello scaglione previsto per le cause il cui valore è compreso tra € 5.201,00 ad € 26.000,00, nonché in base alle attività difensive effettivamente svolte, ad eccezione della fase istruttoria, stante l'effettivo svolgimento del processo, in applicazione dei valori medi: € 919,00 (fase di studio); € 777,00 (fase introduttiva), € 1.680,00 (fase istruttoria) ed € 1.701,00
(fase decisionale) e così, per un totale di € 5.077,00 da rifondere alla oltre alle spese documentate, ed oltre spese generali, I.V.A. e CP_3
C.P.A., come per legge.
Sulla condanna per lite temearia ex art. 96 c.p.c.:
Con riferimento, poi, alla richiesta condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. avanzata da parte opposta, in materia, pare opportuno rammentare, preliminarmente, che tale previsione, avendo introdotto nel nostro ordinamento uno strumento riconducibile all'istituto dei c.d. “punitive damages”, riconosce, al suo terzo comma, la possibilità per il giudice di pronunciare, contestualmente alla liquidazione delle spese di lite ed in aggiunta al loro importo, la condanna, anche d'ufficio, della parte soccombente al pagamento in favore della controparte di “una somma equitativamente determinata”. A tal fine, sebbene la disposizione in esame, contrariamente alla previsione di cui all'art. 96 comma 1 c.p.c., non richieda espressamente la prova della mala fede o della colpa grave della controparte, si ritiene nondimeno che simile pronuncia postuli la sussistenza di un presupposto soggettivo riconducibile alla mala fede o alla colpa grave di una
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delle parti, la cui condotta sia valutabile alla stregua di “abuso del processo” (cfr.
Cass. sez. II, n. 27623 del 21.11.2017).
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, pur alla luce dell'esito del presente giudizio, non paiono sussistere le condizioni per pronunciare, in danno della parte opposta, la condanna di cui all'art. 96 c.p.c.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282
c.p.c.-
Così deciso in Termini Imerese il 18.12.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal
Giudice dr.ssa RI TA
RS, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n.
24, e del decreto legislativo
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia del 21/2/2011 n. 44
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