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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto arsizio, sentenza 06/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 321/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE - LAVORO in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Emanuela FEDELE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa con ricorso depositato il 19/03/2019 da
RI TI , con il patrocinio dell'avv. STEFANIA PANZITTA elettivamente domiciliato presso il difensore
RICORRENTE
Contro
INPS in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. GRAZIA
GUERRA, elettivamente domiciliato in VIA A. VOLTA, 1 VARESE
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Silvia Maria Specchio elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore
RESISTENTI
OGGETTO Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
All'udienza di discussione i procuratori delle parti
C O N C L U D E V A N O come in atti
Motivi della Decisione
Con ricorso depositato il 19/02/2024 parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 06820239046923152000 relativa alla cartella 06820070000558611000 , notificata il 13.02.2007, agli avvisi di addebito n. 36820130000345804000 e n.
36820130000345905000, notificati il 14.04.2013,
n. 36820160023812271000, notificato l'11.11.2016 e n. 36820170015142432000, notificato il 28.09.2017 per contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, relativi agli anni 2003, 2006, 2007, 2015 e 2016, per complessivi euro 19.153,64 maggiorato di sanzioni
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per ritardato pagamento e interessi. Il ricorrente, deducendo l'omessa notificazione dei titoli esecutivi, ha chiesto l'accertamento della prescrizione dei crediti contributivi.
Ritualmente costituitesi in giudizio, INPS e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE deducendo l'avvenuta notificazione dei titoli esecutivo oltre che di numerosi atti interruttivi della prescrizione, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Omessa ogni istruttoria, disposta la discussione a trattazione scritta sull'accordo delle parti che hanno depositato memorie tempestive nei termini assegnati, la causa viene decisa con sentenza che si deposita.
Parte ricorrente svolge avanti in questo giudice azione di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., comma 1) non contestando la debenza dei crediti contributivi ma eccependone l'estensione per sopravvenuta prescrizione in assenza di notifica sia dai titoli che dei successivi atti interruttivi.
Si deve pertanto procedere alla verifica della realizzazione o meno della eccepita estinzione.
Cartella 06820070000558611000: Ader produce la cartolina di prova della notificazione (con riferimento numerico alla cartella) in data 13.02.2007. È documentata una richiesta di rateazione proposta il 2 aprile 2009 ex art. 19 del DPR 603/'72 (per difficoltà economiche del debitore), richiesta accolta con concessione di 72 rate sino al 5 giugno 2015. Tale richiesta, formulata con specifica indicazione anche dei crediti di cui alla cartella indicata, costituisce interruzione della prescrizione sul presupposto del riconoscimento di debito ex art. 2944 c.c. . Non sono documentati successivi e tempestivi atti interruttivi (il comma 4 quater dell'art. 19 che sospende la prescrizione sino alla decadenza dalla rateazione è stato introdotto solo nel 2020) con la conseguenza che il credito è prescritto.
Avvisi di addebito n. 36820130000345804000 e n. 36820130000345905000: non risulta compiutamente provata la notificazione avvenuta per compita giacenza il 14.04.2013.
Conseguentemente il decorso della prescrizione (unica eccezione sollevata dal ricorrente) comincia dal momento della scadenza del pagamento dei contributi (eccedenti il minimale gestione artigiani) ovvero 30.11.2006 per i contributi 1-12.2006 e 18 luglio 2007 per i contributi 1-12.2007. In atti non si rinvengono atti interruttivi utili entro il quinquennio dal decorso con la conseguenza che i crediti sono prescritti.
Avviso di addebito n. 36820160023812271000, Inps produce la cartolina di prova della notificazione (con riferimento numerico all'avviso) in data 11.11.2016. . Successivamente risulta notificata intimazione di pagamento n. 068 2019 90381346 27/000 in data 29.10.2019
(cfr. doc Ader) alla quale segue la notifica dell'intimazione qui impugnata in data 9.1.2024.
Pertanto i crediti di cui all'avviso non sono prescritti.
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Avviso di addebito n. 36820170015142432000, Inps produce la cartolina di prova della notificazione (con riferimento numerico all'avviso) in data il 21.09.2017. Successivamente risulta notificata intimazione di pagamento n. 068 2019 90381346 27/000 in data 29.10.2019
(cfr. doc Ader) alla quale segue la notifica dell'intimazione qui impugnata in data 9.1.2024.
Pertanto i crediti di cui all'avviso non sono prescritti.
Ne consegue l'accoglimento parziale dell'impugnazione per intervenuta prescrizione per i crediti contributivi portati dalla cartella n. 06820070000558611000 e dagli Avvisi di addebito n. 36820130000345804000 e n. 36820130000345905000 e il rigetto dell'impugnazione per i crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 36820160023812271000 e n.
36820170015142432000.
Si stima equa l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'esito del giudizio fondato esclusivamente sulla difficoltà di dare compiuta prova della notificazione degli atti interruttivi della prescrizione di crediti incontestati.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, difesa, deduzione disattesa ha dato lettura del seguente
- accoglie parziale l'impugnazione per intervenuta prescrizione dei crediti contributivi portati dalla cartella n. 06820070000558611000 e dagli Avvisi di addebito n.
36820130000345804000 e n. 36820130000345905000, rigettandola quanto ai crediti contributivi di cui agli avvisi di addebito n. 36820160023812271000 e n.
36820170015142432000; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Busto Arsizio, 06/03/2025
il Giudice del Lavoro
dr.ssa Emanuela Fedele
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