Sentenza 23 agosto 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 23/08/2022, n. 1364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1364 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/08/2022
N. 01364/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 118 del 2018, proposto da
IO SO, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Lupiae, n. 5;
contro
Comune di Racale, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Chiara Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di TO OL in Lecce, via G. Paladini, n. 50;
nei confronti
NT NI, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria, n. 9;
Per quanto riguarda il ricorso principale:
per l'annullamento
- della graduatoria finale del concorso pubblico per prove, titoli e colloqui per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Comandante della Polizia Municipale del Comune di Racale - inquadramento giuridico ed economico D3, approvata con determinazione n. 997 del 28 novembre 2017 R.G. del Responsabile del Settore 2 Servizi Finanziari del Comune di Racale;
- del verbale di concorso n. 6 del 31 ottobre 2017 in parte qua;
- della scheda di valutazione dei titoli del candidato IO SO;
- delle determinazioni n. 997 del 28 novembre 2017 R.G. e n. 1105 del 19 dicembre 2017 R.G., del Responsabile del Settore 2 Servizi Finanziari del Comune di Racale, con le quali si è proceduto rispettivamente all'approvazione della graduatoria finale e dei verbali del concorso pubblico de quo e all'assunzione di NT NI, vincitore del concorso predetto;
- di ogni altro atto precedente, presupposto o successivo a quelli sopra analiticamente individuati,
nonché per la condanna
dell'Amministrazione Comunale resistente a procedere ad una nuova e corretta valutazione dei titoli del candidato ricorrente, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria concorsuale, con ogni successiva conseguenza di legge.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale proposto da NT NI il 2 marzo 2018:
per l’annullamento
- della graduatoria finale del concorso pubblico per prove, titoli e colloqui per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 1 Comandante della Polizia Municipale del Comune di Racale - inquadramento giuridico ed economico D3, approvata con determinazione n. 997 del 28 novembre 2017 R.G. del Responsabile del Settore 2 Servizi Finanziari del Comune di Racale in parte qua illegittimamente formulata mercé la mera somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle scritte d'esame, a cui è stato poi aggiunto il punteggio relativo ai titoli e al colloquio, anziché effettuando la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte a cui poi sommare il voto della prova orale e il punteggio dei titoli, e della determina del Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Racale n. 997 del 28 novembre 17 di approvazione della predetta graduatoria;
- dei verbali del concorso de quo e, in particolare, il verbale n. 6 del 31 ottobre 17 con cui è stata effettuata la valutazione dei titoli dei candidati ed è stata formulata la graduatoria;
- del bando di concorso e, in particolare, gli artt. 5 e 7, laddove è previsto che il punteggio finale è dato dalla somma (in luogo della media) dei voti conseguiti nelle prove scritte (da sommarsi poi ai punti per colloquio e per titoli);
e) ove occorra del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.M. del Comune di Racale n. 73 del 15 aprile 2002.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Racale e di NT NI;
Visto il ricorso incidentale proposto da NT NI il 2 marzo 2018;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2022 il dott. Giovanni Gallone e uditi per le parti i difensori avv.to M. Rossi, avv.to C. Longo e avv.to R. Pinto in sostituzione dell'avv.to A. Sticchi Damiani;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 4 gennaio 2018 e depositato il 30 gennaio 2018 il ricorrente principale, candidato che ha preso parte al concorso pubblico per prove, titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto vacante in Pianta Organica con il profilo di “Comandante della Polizia Municipale” con inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3 (ex C.C.N.L. 31.03.1999) indetto dal Comune di Racale giusta determina n. 108 del 27 febbraio 2015 superando le prove scritte ed orali e collocandosi al secondo posto della graduatoria finale del predetto concorso pubblico approvata con determinazione n. 997 del 28 novembre 2017 R.G. del Responsabile del Settore II Servizi Finanziari del Comune di Racale con punteggio finale di 57,37, ha impugnato, domandandone l’annullamento, la prefata graduatoria, il verbale di concorso n. 6 del 31 ottobre 2017 in parte qua, la scheda di valutazione dei titoli del ricorrente principale, le determinazioni n. 997 del 28 novembre 2017 R.G. e n. 1105 del 19 dicembre 2017 R.G., entrambe del Responsabile del Settore II Servizi Finanziari del Comune di Racale con la quale si è proceduto rispettivamente all’approvazione della graduatoria finale e dei verbali del concorso de quo e all’assunzione del vincitore del concorso medesimo NT NI (primo classificato con punteggio di 58,94), nonché ogni altro atto precedente, presupposto o successivo ai prefati. Ha, altresì, chiesto la condanna dell’Amministrazione Comunale intimata a procedere ad una nuova e corretta valutazione dei titoli del candidato ricorrente ai fini dell’utile collocazione nella graduatoria concorsuale, con ogni successiva conseguenza di legge.
1.1 A sostegno del ricorso ha dedotto le censure così rubricate:
1) errata valutazione dei “titoli vari”: Omessa valutazione del Diploma di Formazione Professionale rilasciato dalla Regione Puglia Assessorato Enti Locali Ufficio di Polizia Locale del 17 gennaio 2003, dell’Attestato di partecipazione al corso di formazione professionale in “Infortunistica Stradale” del 17 dicembre 2013 e del “Certificato di Idoneità al maneggio delle armi” rilasciato in data 11 giugno 2014 dall’Unione Italiana Tiro a Segno, violazione di legge, manifesta lacunosità e illogicità del processo valutativo, sussistenza;
2) errata valutazione dei “titoli di servizio”, violazione di legge, carenza della fase valutativa e istruttoria del concorso, sussistenza;
3) errata valutazione dei titoli di servizio per non aver proceduto al cumulo dei periodi di pregresso servizio inferiori al semestre, violazione di legge, eccesso di potere.
2. Con memoria di costituzione recante ricorso incidentale notificata il 2 marzo 2018 e depositata il 15 marzo 2018 il controinteressato NT NI, primo classificato con punteggio complessivo di 58,94 nella graduatoria finale del concorso pubblico per prove, titoli e colloquio per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto vacante in Pianta Organica con il profilo di “Comandante della Polizia Municipale” con inquadramento giuridico ed economico nella categoria D3 (ex C.C.N.L. 31.03.1999) indetto dal Comune di Racale giusta determina n. 108 del 27 febbraio 2015 approvata con determinazione n. 997 del 28 novembre 2017 R.G. del Responsabile del Settore II Servizi Finanziari del Comune di Racale, ha impugnato, domandandone l’annullamento in parte qua, la prefata graduatoria in quanto formulata mercé la mera somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle prove scritte d’esame (a cui è stato poi aggiunto il punteggio relativo ai titoli e al colloquio, anziché effettuando la media dei voti conseguiti nelle due prove scritte a cui poi sommare il voto della prova orale e il punteggio dei titoli), la determina del Responsabile del Settore Servizi Finanziari del Comune di Racale n. 997 del 28 novembre 2017 di approvazione della medesima graduatoria, i verbali del concorso de quo e, in particolare, il verbale n. 6 del 31 ottobre 2017 con cui è stata effettuata la valutazione dei titoli dei candidati ed è stata formulata la graduatoria, il Bando di concorso e, in particolare, gli artt. 5 e 7, laddove (asseritamente in contrasto con le previsioni del medesimo Bando e del Regolamento comunale ivi richiamato) è previsto che il punteggio finale è dato dalla somma (in luogo della media) dei voti conseguiti nelle prove scritte (da sommarsi poi ai punti per colloquio e per titoli) nonché, ove occorra, il Regolamento Comunale sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera G.M. del Comune di Racale n. 73 del 15 aprile 2002.
2.1 A sostegno del ricorso incidentale ha dedotto le censure così rubricate:
1) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui al D.P.R. n. 484/1997, nonché’ delle disposizioni dell’art. 109 del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, carenza istruttoria e motivazionale, perplessità dell’azione amministrativa, sviamento, violazione dei principi di affidamento e buon andamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste;
2) eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto ed in diritto, violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni di cui all’art. 110 del Regolamento Comunale degli uffici e dei servizi, carenza istruttoria e motivazionale, perplessità dell’azione amministrativa, sviamento, violazione dei principi di affidamento e buon andamento, irragionevolezza ed ingiustizia manifeste.
3. In data 21 marzo 2018 si è costituito in giudizio il Comune di Racale chiedendo la reiezione del ricorso principale.
4. Con istanza congiunta depositata l’8 marzo 2022 i difensori del ricorrente principale e del ricorrente incidentale hanno rappresentato che il Comune di Alliste, mercè l’utilizzo della graduatoria concorsuale oggetto di impugnazione approvata dal Comune di Racale, ha assunto il ricorrente principale in data 9 agosto 2018 a tempo pieno ed indeterminato per l’identico profilo di Comandante della P.M. Cat. “D3” e che ciò ha determinato in capo allo stesso, e, di riflesso, in capo al ricorrente in via incidentale, il venir meno dell’interesse alla decisione del presente giudizio, chiedendo quindi la declaratoria di improcedibilità dei predetti ricorsi con spese di lite compensate.
5. All’udienza pubblica del 27 luglio 2022 la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto il 2 marzo 2018 dal controinteressato NT NI sono divenuti improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
2. Ed invero, osserva il Collegio che, con la menzionata istanza congiunta dell’8 marzo 2022, i difensori del ricorrente principale e del ricorrente incidentale hanno chiesto a questo Tribunale di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse in capo ai medesimi alla definizione del presente giudizio, con compensazione delle spese di lite.
2.1 Orbene, è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione medesima.
In quest’ultimo caso, il Giudice - non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi alla parte ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire - non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Infatti, “ La dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta … l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso - in omaggio al principio dispositivo - il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 02 febbraio 2011, n. 971; T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 8 novembre 2010, n. 33224, sul principio anche Cons. Stato, Sez. IV, nn. 3041 e 2551 del 2004) ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione Ottava, 4 settembre 2015, n. 4288).
3. Tanto premesso, non resta al Collegio che dichiarare il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto il 2 marzo 2018 da NT NI improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in conformità alla citata dichiarazione/istanza resa in tal senso dalle difese del ricorrente in via principale e del ricorrente in via incidentale, come innanzi esposto.
4. Sussistono, anche in ragione dell’accordo sul punto tra le parti e del loro complessivo atteggiamento processuale, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso principale ed il ricorso incidentale proposto il 2 marzo 2018 da NT NI.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Anna Abbate, Primo Referendario
Giovanni Gallone, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Gallone | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO