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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/12/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 447/2025 promossa da:
(C.F. ) nella sua qualità di erede Parte_1 C.F._1 universale del rag. deceduto il 15\11\2021; rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Alessandro Silverio ( del Email_1 Foro di Rimini con domicilio eletto nel suo studio sito a Rimini in viale Tripoli n.33
RICORRENTE contro
Controparte_1 (C.F. ) con
[...] P.IVA_1 sede a Roma in Via Pinciana n. 35 in persona del legale rappresentante pro tempore;
rappresentata e difesa dagli avv. Persiani ( ) , Giovanni Beretta Email_2 ( ) con domicilio digitale eletto presso Email_3 gli indirizzi di posta elettronica certificata dei suddetti procuratori nonché presso il loro studio sito a Roma in via Antonio Bertoloni 44
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente :
Dichiarare la nullità ed inefficacia dell'art 50, ottavo comma, del Regolamento di esecuzione della CNPR in vigore dal 1 gennaio 2004 applicando a contrario di quanto disposto dello stesso la perequazione sulla pensione con conseguente restituzione delle somme in differenza a seguito del ricalcolo della pensione, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Affermare il principio di diritto secondo cui, in applicazione del criterio del pro rata, la Controparte_1 è tenuta a corrispondere al ricorrente la pensione diretta di
[...] vecchia con la applicazione della perequazione sulle somme liquidate.
In conseguenza condannare La a Controparte_1 favore dei ragionieri e dei periti commerciali alla corresponsione a favore dell'erede del Rag. COME SOPRA RAPPRESENTATA E Persona_1 DIFESA, degli arretrati di pensione di vecchiaia dello stesso, applicando la perequazione.
In conseguenza condannare la a Controparte_1 favore dei ragionieri e dei periti commerciali alla restituzione degli arretrati di pensione sulle somme liquidate a seguito del ricalcolo della pensione perequata secondo il principio del pro rata .
Spese del presente procedimento, integralmente rifuse da liquidarsi a favore del difensore che si dichiara antistatario.
Per la resistente : CP_1
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda proposta dalla sig.ra per difetto dell'interesse ad agire, per le motivazioni di cui al paragrafo I Pt_1 del presente atto, e conseguentemente dichiarare la cessazione della materia del contendere;
In via subordinata dichiarare prescritti i crediti vantati dalla sig.ra nel Pt_1 periodo precedente al 29 aprile 2020, per decorso del termine di prescrizione quinquennale e, in ogni caso, i crediti vantati nel periodo precedente al 29 aprile 2015, per decorso del termine di prescrizione decennale, secondo quanto argomentato al par. n. II del presente atto.
Con vittoria delle spese di lite.
MOTIVAZIONE
Con ricorso depositato in data 24\04\2025 nella sua qualità di Parte_1 erede universale del rag. (deceduto il 15\11\2021 iscritto alla Persona_1 CNPR e beneficiario di pensione di vecchiaia liquidata dalla Cassa con delibera del 1° dicembre 2004) e titolare di pensione di reversibilità con decorrenza 1° dicembre 2011 conveniva in giudizio la
[...] perché venisse Controparte_1 dichiarata la nullità ed inefficacia dell'art 50 ottavo comma del Regolamento di esecuzione della CNPR in vigore dal 1° gennaio 2004 che prevedeva come “le
[quote di] pensioni di importo superiore a tale misura massima [ndr, € 82.000,00]…non saranno assoggettate alla perequazione prevista dall'art. 42, comma 1” ed applicata in conseguenza la perequazione sulla sua pensione di reversibilità.
Si costituiva ritualmente in giudizio la che attraverso idonea CP_1 documentazione comprovava come la non avesse mai applicato il blocco CP_1 della perequazione di cui all'art. 50 ottavo comma del Regolamento di esecuzione né sulla pensione del defunto rag. né sulla pensione di Per_1 reversibilità della ricorrente in quanto tali trattamenti pensionistici non avevano mai superato la misura di Euro 82.000 (cfr. cedolini di pensione e tabelle allegate alla memoria difensiva ai nn. 3, 3bis, 7, 9, 12, 13 e 25) e pertanto erano stati correttamente perequati in misura piena dal 1° dicembre 2004 e fino al 14 novembre 2011 per quanto riguarda la pensione del rag. e dal 1° dicembre Per_1 2011 in poi per quanto riguarda la pensione della ricorrente in ossequio a quanto previsto dapprima dall'art. 42, prima comma del Regolamento di Esecuzione del 2004 e, poi, dell'art. 43, primo comma, del Regolamento della Previdenza del 2013 .
Le suddette ed inequivoche risultanze - non contestate dalla parte ricorrente - comprovano come il presente giudizio sia stato incardinato sulla base di un presupposto (il fatto che la avesse applicato un “blocco” alla perequazione CP_1 della pensione del rag. e della vedova ricorrente ) rivelatosi del tutto Per_1 erroneo , motivo per il quale sono venute meno le ragioni di contrasto tra le parti e l'interesse sottostante alla richiesta di pronuncia di merito .
Si impone pertanto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere , essendo inammissibile - in quanto del tutto nuova - la domanda presentata dalla ricorrente solo alla prima udienza di discussione del 4\11\2025 tesa a contestare il calcolo della perequazione operata dalla senza l'applicazione dell'art. 42 CP_1 del Regolamento di esecuzione del 1997 ex D.Lvo n. 509\1994.
Peraltro essendo cessata la materia del contendere senza uno specifico accordo delle parti in ordine al regolamento delle spese , occorrerà procedere alla statuizione sulle spese del giudizio operando la valutazione di soccombenza virtuale.
Nel caso di specie risulta allora decisivo come il presente giudizio sia stato erroneamente ed affrettatamente instaurato a causa di un errore inescusabile imputabile in modo esclusivo alla ricorrente , la quale in conseguenza andrà condannata a rimborsare alla le spese del presente giudizio liquidate nel CP_1 minimo come da dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro visto l'art. 429 c.p.c.;
pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 24\04\2025, disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con la
[...]
a favore dei GI e PE IA : Controparte_1
1) Dichiara cessata la materia del contendere .
2) Condanna alla rifusione in favore della delle spese Parte_1 CP_1 processuali consistenti nel compenso del difensore che ai sensi del regolamento n. 147 del 2022 si liquidano in complessivi euro 2.041,00 ( di cui euro 266,00 a titolo di rimborso spese forfetarie ) oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 18\12\2025 .
IL GIUDICE
Lucio ARDIGO'