TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/12/2025, n. 17651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17651 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 56324del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuto in decisione ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, appresentata e difesa – giusta procura allegata al fascicolo telematico – dall'avv. prof.
LU R. TT ed elettivamente domiciliata in Milano in via Barozzi 1;
ATTORE
E
; in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e così elettivamente domiciliata ex lege
presso la sede in Roma, via dei Portoghesi 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come in atti;
OGGETTO: opposizione indennità occupazione bene demaniale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la , proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento codice RMB0211 – RM0562002001, Cod.
Utenza: UTPPRI01009186000, notificata a mezzo posta certificata il 1° luglio 2022, con cui si
1 è intimato il pagamento della complessiva somma di euro 5.593,00 a titolo di indennità per l'utilizzo asseritamente senza titolo di una serie di beni immobili ivi elencati, comunque in
Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, relativamente al periodo 1/08/2022 –
31/10/2022
Esponeva l'opponente che:
- in data 30.05.1989 era stato redatto il verbale di consegna con l'allora Controparte_2
da parte dell' (all'epoca amministrazione finanziaria competente) di
[...] Parte_2
numerose aree ivi catastalmente identificate e relative all'area Valle Aurelia - Monte Ciocci;
il tutto per la realizzazione dei lavori infrastrutturali di collegamento sulla linea ferroviaria Roma-
Viterbo nell'ambito degli interventi urbanistici promossi per i campionati mondiali di calcio del 1990;
- con nota del 27.11.1990, l' provvedeva a determinare l'indennizzo di occupazione per Pt_2
Part le aree consegnate a relativamente al periodo 30/05/1989 – 31/12/1989 nonché gli indennizzi mensili dovuti per l'anno 1990;
- una porzione delle aree in esame è stata restituita all' in quanto non più necessaria CP_1
all'esecuzione dei lavori ferroviari (come da verbali di riconsegna del 5.06.1989, del
14.06.1989, del 27.02.1992 e del 18.11.1993);
Part
- che al netto delle restituzioni risultano ancora essere affidati a 1) circa 22.000 mq di terreni strumentali all'esercizio ferroviario – lotto G;
2) circa 30.000 mq di terreni non strumentali all'esercizio ferroviario – lotti F e H.;
- negli anni, nonostante l'invio di missive per la riconsegna (del 18.05.1995, dell'11.12.1995 e del 17.05.1996), l'Agenzia si rifiutava di sottoscrivere verbale di riconsegna con sottoscrizione di un verbale in tal senso, rivendicarne il canone di occupazione.
Part Evidenziava, inoltre che, con atto di citazione del 16 dicembre 2010, aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 097201003504037 del 22.10.2009 in relazione alla richiesta di indennità di occupazione delle aree in questione dal 30/05/1989 al 30/09/2009
di importo pari ad euro 967.485,43, oltre interessi moratori e spese.
2 Il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione all'esecuzione aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, dunque, prescritti tutti i crediti sorti in epoca precedente al 22 ottobre 2004.
Part Nel giudizio di impugnazione proposto da la Corte di Appello di Roma (sentenza n.
2238/2017) aveva invece ritenuto del tutto infondata la pretesa dell' con riferimento al CP_1
solo lotto F (mq 30.000, non strumentale all'esercizio ferroviario), posto che la società aveva provato di essersi attivata per la restituzione delle aree già con la;
la Cassazione, CP_3
con ordinanza n. 8602/2019, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall' CP_1
Tutto ciò premesso, la società invocava, in primo luogo, l'illegittimità delle ingiunzioni opposte per difetto di motivazione e generica indicazione degli immobili interessati, con la sola indicazione ai lotti “G” e “H”, ubicati in Roma, Valle dell'Inferno-Monte Ciocci. Tale
oggettiva indeterminatezza era tale da impedire anche il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte dell'opponente.
Qualora le intimazioni opposte avessero compreso anche l'area identificata dal Foglio 371,
Part particella frazionata 651, del catasto terreni del Comune di Roma (ora , la CP_4
contestava anche il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia; ciò in quanto la predetta particella era passata in proprietà al di Roma per avvenuta espropriazione. CP_5
Invocata in ogni caso la violazione di giudicato in relazione alla sentenza n. 2238/2017 della
Part Corte di Appello di Roma, la in via subordinata, eccepiva la mancata indicazione delle modalità di calcolo utilizzate per arrivare all'indicazione delle somme rivendicate,
indeterminatezza che non consentiva alcun controllo sulla correttezza dei criteri utilizzati.
Si costituiva l' , contestando la violazione del ne bis in idem e rilevando Controparte_1
quanto segue: - la sentenza del Tribunale di Roma 11494/2010 aveva dichiarato illegittima la pretesa con riferimento al solo lotto F, confermando la legittimità della pretesa erariale, dal
23.10.2004, per la consistenza residuale di mq 22.000 (Lotti G e H); - la sentenza della Corte
di Appello n. 2238/2017 si era riferita ad un'area di maggior consistenza, compresa anche quella in oggetto: circa 52.000 mq (lotto F mq 30.000 e lotti G e H mq 22.000 circa) per il periodo dal 30.05.1989 al 30.09.2009; - a seguito dell'annullamento parziale, la pretesa era
3 Part stata rideterminata per le residue aree, ancora utilizzate dalla e per le quali la sentenza d'Appello, divenuta definitiva, aveva riconosciuto la spettanza delle indennità da occupazione
( e H); - la pretesa indennità era stata rideterminata con relazione estimale prot. Per_1
2019/14054/DR-ST2, limitatamente ai "lotti G e H", con esclusione della particella 651 (mq
1186) del foglio di mappa 371 interessata da esproprio da , per un totale di CP_4
Part superficie in uso a pari a 22.606 mq., di cui 3.898,00 mq. interessati da trasformazione edilizia (foglio. 371 p.lla 644 e foglio 380 p.lla 51 1) per un indennizzo pari a euro 1.875,00 al
Part mese;
- la pretesa sugli immobili posseduti da a titolo di indennità era fondata, come da comunicazione con nota del 13/1/2020, con le modalità di determinazione del quantum
dell'indennizzo, calcolato secondo il valore locatizio di mercato.
2 - In via preliminare deve essere qualificata la domanda proposta dalla società avverso le intimazioni di pagamento impugnate, intimazioni emesse a fronte di un “utilizzo senza titolo”
di una serie di immobili interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo.
Per principio espresso dalla Cassazione SS.UU. Ord. n. 15354/2015, laddove non vengano impugnati atti non già di espropriazione forzata ma di una procedura ad essa alternativa,
l'impugnativa si sostanzia in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
sottoposta alle norme generali, in tema di riparto di competenza per materia e per valore.
Nel caso di specie, le richieste di pagamento, notificate ai sensi dell'art. 1 comma 274 L.
311/2004, costituiscono atti propedeutici alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non sono atti introduttivi del processo esecutivo;
la relativa impugnazione, quindi, non può che essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. 18 maggio 2010
n. 12108).
Ciò premesso, le contestazioni di parte opponente riguardano, in primo luogo, il difetto di motivazione circa l'esatta identificazione degli immobili e la mancata indicazione del criterio di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta, vertono appunto
4 sia sull'an che sul quantum della pretesa creditoria, il cui onere di allegazione e dimostrazione compete all'Amministrazione.
Tutto ciò premesso, pur essendo consapevole di precedenti pronunce emesse – per analoga controversia - in senso contrario, ritiene questo Giudice che l'esame della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio attesta l'infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'opposizione.
Al riguardo, infatti, devono essere svolte le seguenti considerazioni:
A) Le intimazioni di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004
e costituiscono un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo. A tal fine, non è idoneo il richiamo all'art. 1, 274 comma, della legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di
immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte
dell'ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. In altre parole, l'art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004 contiene una disposizione di favore per l'Amministrazione, che consiste nel consentire l'esecuzione esattoriale, e non quella ordinaria, per i crediti erariali per utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato. La norma citata stabilisce, infatti, il potere dell'amministrazione di richiedere il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile ma non stabilisce l'insindacabilità, nel merito, della pretesa creditoria avanzata. Deve ritenersi che la pretesa al pagamento dell'indennità di occupazione sia sindacabile in sede giudiziaria fintanto che non sia formato sul punto un titolo con efficacia esecutiva.
B) Come si evince dagli atti di causa e come indiscutibilmente chiaro alle parti, le aree oggetto
Part delle intimazioni di pagamento rientrano in un più ampio compendio consegnato alla el
1989 per la realizzazione dei lavori sula linea ferroviaria Roma-Viterbo (nell'ambito degli interventi urbanistici per i mondiali di calcio del 1990). Al netto delle restituzioni, nei periodi
Part indicati nelle intimazioni impugnate in questa sede risultavano ancora essere affidati a (i)
5 circa 22.000 mq di terreni strumentali all'esercizio ferroviario – lotti G e H;
(ii) circa 30.000
mq di terreni non strumentali all'esercizio ferroviario – lotto F .
Con sentenza n.2238/2017, confermata in Cassazione, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato illegittima la pretesa azionata dall con riferimento alla sola Controparte_1
superficie di mq, 30.000 (Lotto F), già offerta in restituzione con la missiva del 18.5.1995,
mentre ha affermato la legittimità della richiesta di una indennità di occupazione per la restante area di mq. 22.000 (Lotti G e H) in quanto terreni strumentali all'esercizio ferroviario
A seguito di tale decisione, l'Amministrazione ha provveduto alla rideterminazione di quanto dovuto per le aree dei Lotti G e H, ancora utilizzate dalla Pt_1
Tale pretesa è stata comunicata dall' con la nota prot. 25 del 13 gennaio 2020 per cui CP_1
Part era ben a conoscenza della specifica individuazione e consistenza delle aree per le quali era dovuta l'indennità di occupazione di cui alle successive intimazioni di pagamento (v. anche
Part nota di el 10 maggio 2019, nella quale è allegata anche una planimetria indicante tutti i lotti interessati).
C) In considerazione di quanto sopra, l'eccepita indeterminatezza del titolo posto a fondamento delle intimazioni opposte nonché della determinazione delle aree oggetto della richiesta delle indennità di occupazione appare destituita di fondamento.
In effetti, come rilevato dalla Corte di Appello nella sentenza n.6256/2024 (emessa in analogo giudizio tra le stesse parti): “Ai fini della valutazione dell'esistenza di una chiara ed adeguata motivazione dell'intimazione di pagamento prodromica all'esecuzione esattoriale, rileva la circostanza che l'obbligato sia stato in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi
Part essenziali. Sotto questo profilo, ha proposto un'articolata e puntuale impugnazione dell'atto, mostrando di essere stata messa in grado di acquisire piena consapevolezza dell'operato dell' , del preciso oggetto e contenuto della richiesta e Controparte_1
soprattutto delle sue ragioni, del resto note per via delle risalenti iniziative giudiziarie ed
Part extragiudiziali assunte..” (v. nota el 10.5.2019 e nota del 13.1.2020). CP_1
D) Anche l'eccepita impossibilità di individuare i criteri e le specifiche modalità di calcolo dell'indennità risulta contrastata dalla documentazione prodotta in corso di causa.
6 In effetti, l' ha prodotto una “Valutazione Tecnico-Estimativa” del Controparte_1
19.12.2019 ( all. 4) con la quale si è provveduto a rideterminare l'indennità di occupazione limitatamente ai Lotti G e H (indennità già determinata con precedente relazione del 2009 per l'intero compendio) proprio a seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità della richiesta dell'indennità per il Lotto F.
Nella nuova Valutazione tecnica (pag.8) si è dato atto della esclusione della particella 651 (mq
1186) del foglio di mappa 371 interessata da esproprio da e, infine, l'indennità CP_4
Part di occupazione dovuta da al 1° gennaio 2019 è stata determinata in € 1.875,00= mensili.
(in linea con gli importi richiesti con le intimazioni opposte).
In corso di causa, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione in ordine ai criteri seguiti per il calcolo dell'indennità, come risultanti nella Valutazione estimativa prodotta da controparte.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere necessariamente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• ON , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Controparte_1
liquida in complessivi euro 1.618,00 per compensi tariffari (calcolati sullo scaglione sino ad 26.000,00) oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Montesano
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Eleonora Montesano ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 56324del Registro degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2022, trattenuto in decisione ex art. 190 c.p.c., e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, appresentata e difesa – giusta procura allegata al fascicolo telematico – dall'avv. prof.
LU R. TT ed elettivamente domiciliata in Milano in via Barozzi 1;
ATTORE
E
; in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e così elettivamente domiciliata ex lege
presso la sede in Roma, via dei Portoghesi 12;
CONVENUTO
CONCLUSIONI: Come in atti;
OGGETTO: opposizione indennità occupazione bene demaniale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con atto di citazione ritualmente notificato la , proponeva Parte_1
opposizione avverso l'intimazione di pagamento codice RMB0211 – RM0562002001, Cod.
Utenza: UTPPRI01009186000, notificata a mezzo posta certificata il 1° luglio 2022, con cui si
1 è intimato il pagamento della complessiva somma di euro 5.593,00 a titolo di indennità per l'utilizzo asseritamente senza titolo di una serie di beni immobili ivi elencati, comunque in
Roma e interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo, relativamente al periodo 1/08/2022 –
31/10/2022
Esponeva l'opponente che:
- in data 30.05.1989 era stato redatto il verbale di consegna con l'allora Controparte_2
da parte dell' (all'epoca amministrazione finanziaria competente) di
[...] Parte_2
numerose aree ivi catastalmente identificate e relative all'area Valle Aurelia - Monte Ciocci;
il tutto per la realizzazione dei lavori infrastrutturali di collegamento sulla linea ferroviaria Roma-
Viterbo nell'ambito degli interventi urbanistici promossi per i campionati mondiali di calcio del 1990;
- con nota del 27.11.1990, l' provvedeva a determinare l'indennizzo di occupazione per Pt_2
Part le aree consegnate a relativamente al periodo 30/05/1989 – 31/12/1989 nonché gli indennizzi mensili dovuti per l'anno 1990;
- una porzione delle aree in esame è stata restituita all' in quanto non più necessaria CP_1
all'esecuzione dei lavori ferroviari (come da verbali di riconsegna del 5.06.1989, del
14.06.1989, del 27.02.1992 e del 18.11.1993);
Part
- che al netto delle restituzioni risultano ancora essere affidati a 1) circa 22.000 mq di terreni strumentali all'esercizio ferroviario – lotto G;
2) circa 30.000 mq di terreni non strumentali all'esercizio ferroviario – lotti F e H.;
- negli anni, nonostante l'invio di missive per la riconsegna (del 18.05.1995, dell'11.12.1995 e del 17.05.1996), l'Agenzia si rifiutava di sottoscrivere verbale di riconsegna con sottoscrizione di un verbale in tal senso, rivendicarne il canone di occupazione.
Part Evidenziava, inoltre che, con atto di citazione del 16 dicembre 2010, aveva proposto opposizione avverso la cartella esattoriale n. 097201003504037 del 22.10.2009 in relazione alla richiesta di indennità di occupazione delle aree in questione dal 30/05/1989 al 30/09/2009
di importo pari ad euro 967.485,43, oltre interessi moratori e spese.
2 Il Tribunale di Roma, in accoglimento della opposizione all'esecuzione aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, dunque, prescritti tutti i crediti sorti in epoca precedente al 22 ottobre 2004.
Part Nel giudizio di impugnazione proposto da la Corte di Appello di Roma (sentenza n.
2238/2017) aveva invece ritenuto del tutto infondata la pretesa dell' con riferimento al CP_1
solo lotto F (mq 30.000, non strumentale all'esercizio ferroviario), posto che la società aveva provato di essersi attivata per la restituzione delle aree già con la;
la Cassazione, CP_3
con ordinanza n. 8602/2019, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall' CP_1
Tutto ciò premesso, la società invocava, in primo luogo, l'illegittimità delle ingiunzioni opposte per difetto di motivazione e generica indicazione degli immobili interessati, con la sola indicazione ai lotti “G” e “H”, ubicati in Roma, Valle dell'Inferno-Monte Ciocci. Tale
oggettiva indeterminatezza era tale da impedire anche il legittimo esercizio del diritto di difesa da parte dell'opponente.
Qualora le intimazioni opposte avessero compreso anche l'area identificata dal Foglio 371,
Part particella frazionata 651, del catasto terreni del Comune di Roma (ora , la CP_4
contestava anche il difetto di legittimazione attiva dell'Agenzia; ciò in quanto la predetta particella era passata in proprietà al di Roma per avvenuta espropriazione. CP_5
Invocata in ogni caso la violazione di giudicato in relazione alla sentenza n. 2238/2017 della
Part Corte di Appello di Roma, la in via subordinata, eccepiva la mancata indicazione delle modalità di calcolo utilizzate per arrivare all'indicazione delle somme rivendicate,
indeterminatezza che non consentiva alcun controllo sulla correttezza dei criteri utilizzati.
Si costituiva l' , contestando la violazione del ne bis in idem e rilevando Controparte_1
quanto segue: - la sentenza del Tribunale di Roma 11494/2010 aveva dichiarato illegittima la pretesa con riferimento al solo lotto F, confermando la legittimità della pretesa erariale, dal
23.10.2004, per la consistenza residuale di mq 22.000 (Lotti G e H); - la sentenza della Corte
di Appello n. 2238/2017 si era riferita ad un'area di maggior consistenza, compresa anche quella in oggetto: circa 52.000 mq (lotto F mq 30.000 e lotti G e H mq 22.000 circa) per il periodo dal 30.05.1989 al 30.09.2009; - a seguito dell'annullamento parziale, la pretesa era
3 Part stata rideterminata per le residue aree, ancora utilizzate dalla e per le quali la sentenza d'Appello, divenuta definitiva, aveva riconosciuto la spettanza delle indennità da occupazione
( e H); - la pretesa indennità era stata rideterminata con relazione estimale prot. Per_1
2019/14054/DR-ST2, limitatamente ai "lotti G e H", con esclusione della particella 651 (mq
1186) del foglio di mappa 371 interessata da esproprio da , per un totale di CP_4
Part superficie in uso a pari a 22.606 mq., di cui 3.898,00 mq. interessati da trasformazione edilizia (foglio. 371 p.lla 644 e foglio 380 p.lla 51 1) per un indennizzo pari a euro 1.875,00 al
Part mese;
- la pretesa sugli immobili posseduti da a titolo di indennità era fondata, come da comunicazione con nota del 13/1/2020, con le modalità di determinazione del quantum
dell'indennizzo, calcolato secondo il valore locatizio di mercato.
2 - In via preliminare deve essere qualificata la domanda proposta dalla società avverso le intimazioni di pagamento impugnate, intimazioni emesse a fronte di un “utilizzo senza titolo”
di una serie di immobili interessati dalla tratta ferroviaria Roma-Viterbo.
Per principio espresso dalla Cassazione SS.UU. Ord. n. 15354/2015, laddove non vengano impugnati atti non già di espropriazione forzata ma di una procedura ad essa alternativa,
l'impugnativa si sostanzia in una azione di accertamento negativo della pretesa creditoria,
sottoposta alle norme generali, in tema di riparto di competenza per materia e per valore.
Nel caso di specie, le richieste di pagamento, notificate ai sensi dell'art. 1 comma 274 L.
311/2004, costituiscono atti propedeutici alla riscossione mediante ruolo e, pertanto, non sono atti introduttivi del processo esecutivo;
la relativa impugnazione, quindi, non può che essere qualificata come domanda di accertamento negativo del credito.
In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (cfr. Cass. 18 maggio 2010
n. 12108).
Ciò premesso, le contestazioni di parte opponente riguardano, in primo luogo, il difetto di motivazione circa l'esatta identificazione degli immobili e la mancata indicazione del criterio di calcolo utilizzata per pervenire alla quantificazione della somma richiesta, vertono appunto
4 sia sull'an che sul quantum della pretesa creditoria, il cui onere di allegazione e dimostrazione compete all'Amministrazione.
Tutto ciò premesso, pur essendo consapevole di precedenti pronunce emesse – per analoga controversia - in senso contrario, ritiene questo Giudice che l'esame della documentazione prodotta nel corso del presente giudizio attesta l'infondatezza dei motivi posti a sostegno dell'opposizione.
Al riguardo, infatti, devono essere svolte le seguenti considerazioni:
A) Le intimazioni di pagamento sono state notificate ai sensi dell'art. 1 comma 274 L. 311/2004
e costituiscono un atto propedeutico alla riscossione mediante ruolo. A tal fine, non è idoneo il richiamo all'art. 1, 274 comma, della legge n. 311 del 30.12.2004, il quale prevede che
“Relativamente alle somme non corrisposte all'erario per l'utilizzo, a qualsiasi titolo, di
immobili di proprietà dello Stato, decorsi novanta giorni dalla notificazione, da parte
dell'ovvero degli enti gestori, della seconda richiesta di pagamento delle somme dovute, anche
a titolo di occupazione di fatto, si procede alla loro riscossione mediante ruolo, con la
rivalutazione monetaria e gli interessi legali”. In altre parole, l'art. 1, comma 274, della legge n. 311/2004 contiene una disposizione di favore per l'Amministrazione, che consiste nel consentire l'esecuzione esattoriale, e non quella ordinaria, per i crediti erariali per utilizzo o anche per l'occupazione senza titolo di immobili di proprietà dello Stato. La norma citata stabilisce, infatti, il potere dell'amministrazione di richiedere il pagamento della indennità di occupazione dell'immobile ma non stabilisce l'insindacabilità, nel merito, della pretesa creditoria avanzata. Deve ritenersi che la pretesa al pagamento dell'indennità di occupazione sia sindacabile in sede giudiziaria fintanto che non sia formato sul punto un titolo con efficacia esecutiva.
B) Come si evince dagli atti di causa e come indiscutibilmente chiaro alle parti, le aree oggetto
Part delle intimazioni di pagamento rientrano in un più ampio compendio consegnato alla el
1989 per la realizzazione dei lavori sula linea ferroviaria Roma-Viterbo (nell'ambito degli interventi urbanistici per i mondiali di calcio del 1990). Al netto delle restituzioni, nei periodi
Part indicati nelle intimazioni impugnate in questa sede risultavano ancora essere affidati a (i)
5 circa 22.000 mq di terreni strumentali all'esercizio ferroviario – lotti G e H;
(ii) circa 30.000
mq di terreni non strumentali all'esercizio ferroviario – lotto F .
Con sentenza n.2238/2017, confermata in Cassazione, la Corte di Appello di Roma ha dichiarato illegittima la pretesa azionata dall con riferimento alla sola Controparte_1
superficie di mq, 30.000 (Lotto F), già offerta in restituzione con la missiva del 18.5.1995,
mentre ha affermato la legittimità della richiesta di una indennità di occupazione per la restante area di mq. 22.000 (Lotti G e H) in quanto terreni strumentali all'esercizio ferroviario
A seguito di tale decisione, l'Amministrazione ha provveduto alla rideterminazione di quanto dovuto per le aree dei Lotti G e H, ancora utilizzate dalla Pt_1
Tale pretesa è stata comunicata dall' con la nota prot. 25 del 13 gennaio 2020 per cui CP_1
Part era ben a conoscenza della specifica individuazione e consistenza delle aree per le quali era dovuta l'indennità di occupazione di cui alle successive intimazioni di pagamento (v. anche
Part nota di el 10 maggio 2019, nella quale è allegata anche una planimetria indicante tutti i lotti interessati).
C) In considerazione di quanto sopra, l'eccepita indeterminatezza del titolo posto a fondamento delle intimazioni opposte nonché della determinazione delle aree oggetto della richiesta delle indennità di occupazione appare destituita di fondamento.
In effetti, come rilevato dalla Corte di Appello nella sentenza n.6256/2024 (emessa in analogo giudizio tra le stesse parti): “Ai fini della valutazione dell'esistenza di una chiara ed adeguata motivazione dell'intimazione di pagamento prodromica all'esecuzione esattoriale, rileva la circostanza che l'obbligato sia stato in grado di conoscere la pretesa nei suoi elementi
Part essenziali. Sotto questo profilo, ha proposto un'articolata e puntuale impugnazione dell'atto, mostrando di essere stata messa in grado di acquisire piena consapevolezza dell'operato dell' , del preciso oggetto e contenuto della richiesta e Controparte_1
soprattutto delle sue ragioni, del resto note per via delle risalenti iniziative giudiziarie ed
Part extragiudiziali assunte..” (v. nota el 10.5.2019 e nota del 13.1.2020). CP_1
D) Anche l'eccepita impossibilità di individuare i criteri e le specifiche modalità di calcolo dell'indennità risulta contrastata dalla documentazione prodotta in corso di causa.
6 In effetti, l' ha prodotto una “Valutazione Tecnico-Estimativa” del Controparte_1
19.12.2019 ( all. 4) con la quale si è provveduto a rideterminare l'indennità di occupazione limitatamente ai Lotti G e H (indennità già determinata con precedente relazione del 2009 per l'intero compendio) proprio a seguito dell'intervenuta dichiarazione di illegittimità della richiesta dell'indennità per il Lotto F.
Nella nuova Valutazione tecnica (pag.8) si è dato atto della esclusione della particella 651 (mq
1186) del foglio di mappa 371 interessata da esproprio da e, infine, l'indennità CP_4
Part di occupazione dovuta da al 1° gennaio 2019 è stata determinata in € 1.875,00= mensili.
(in linea con gli importi richiesti con le intimazioni opposte).
In corso di causa, l'opponente non ha formulato alcuna specifica contestazione in ordine ai criteri seguiti per il calcolo dell'indennità, come risultanti nella Valutazione estimativa prodotta da controparte.
Per tutte le considerazioni sopra esposte, l'opposizione deve essere necessariamente respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ex DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica definitivamente pronunciando, così provvede:
• Rigetta l'opposizione;
• ON , in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che Controparte_1
liquida in complessivi euro 1.618,00 per compensi tariffari (calcolati sullo scaglione sino ad 26.000,00) oltre accessori come per legge;
Così deciso in Roma, il 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Eleonora Montesano
7