Accoglimento
Sentenza 9 maggio 2025
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- 1. Progressioni verticali: non si valuta la performance del servizio prestato in categoria superioreMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 14 maggio 2025
Il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 9 maggio 2025, n. 4032, ha riformato la pronuncia di primo grado, statuendo che nelle procedure per progressione verticale, quando l'avviso/bando (ed, a monte, il relativo regolamento) prevede l'attribuzione di punteggio per la valutazione positiva della performance individuale del triennio precedente conseguite nella categoria inferiore (ad esempio, categoria C) a quella di destinazione (ad esempio, categoria D), è corretto non attribuire punteggio al candidato che abbia prestato servizio in categoria superiore (ad esempio, categoria D) e conseguito la relativa valutazione . . .
Leggi di più… - 2. Enti Locali NewsMonica Catellani · https://www.publika.it/
Un comune con più di 10000 abitanti, con un tetto di spesa per lavoro flessibile di oltre 15000 Euro (ex art 9, comma 28, del dl 78/2010) sul quale grava anche l'onere per personale alle dirette dipendenze degli organi [...] La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza 21 maggio 2025, n 13641, ha escluso che gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art 19, comma 6, del dlgs 165/2001 [...] Di seguito riportiamo il testo del parere del 13 maggio 2025 (prot entrata n 6369 del 7 aprile 2025) reso dall'ARAN all'Agenzia Piemonte Lavoro: “Oggetto: Quesito applicazione art 42 CCNL Funzioni Locali 16112022 – ‘Permessi brevi' In relazione al quesito in [...] Il Garante per la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/05/2025, n. 4032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4032 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04032/2025REG.PROV.COLL.
N. 07560/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7560 del 2024, proposto da
Comune di Cassino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Cocco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LL RD, non costituita in giudizio;
AN Natale, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Longo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CL NI, DR CA, IA D'Aguanno, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 430/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AN Natale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti gli avvocati Francesco Nanula in delega dell'avv. Longo e Massimo Cocco.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente proposto innanzi al TAR Latina la sig.ra LL RD ha impugnato il verbale n. 1 del 6 dicembre 2022, contenente la graduatoria afferente la procedura comparativa interna ai fini della progressione verticale di n. 2 unità alla categoria D (posizione economica D1) nel profilo professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo, pubblicato sul sito istituzionale il 13 dicembre 2022, nonché la determinazione n. 2784 del 27 dicembre 2022, con la quale è stata approvata la graduatoria finale della medesima procedura.
A sostegno del ricorso, la ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: violazione degli artt. 1, 3 e 4 del Bando; eccesso di potere sotto plurimi profili; violazione dell’art. 52 comma 1-bis d. lgs. n. 156/01.
Ha chiesto pertanto l’annullamento, nella parte di interesse, degli atti gravati, al fine di vedere riconosciuto il proprio diritto all’attribuzione di un punteggio ulteriore pari a punti 45 per tutti i titoli dichiarati e allegati nella sua domanda di partecipazione alla procedura (o altro diverso punteggio secondo la valutazione del Tribunale adito) e, pertanto, di un punteggio complessivo pari a 78 (o altro diverso punteggio secondo la valutazione del Tribunale adito) e, di conseguenza, l’inserimento di essa ricorrente alla prima posizione in graduatoria, ovvero, in subordine, alla seconda posizione.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Cassino ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con sentenza n. 430/24 il TAR Latina ha accolto il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Avverso tale statuizione giudiziale il Comune di Cassino ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) error in AN ; erroneo rigetto dell’eccezione di inammissibilità del ricorso; 2) error in AN , in relazione al punto 3 della parte motiva della sentenza, recante accoglimento dei motivi I e V del ricorso principale. Omessa pronuncia. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione previsti dal bando; 3) error in AN , in relazione al punto 2.2 della parte motiva della sentenza, recante accoglimento del II motivo di ricorso principale. Omessa pronuncia. Mancato superamento della prova di resistenza.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra RD in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il sig. AN Natale, controinteressato in primo grado, ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza pubblica del 10.4.2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. Rileva preliminarmente il Collegio che l’appellata RD si è costituita con atto depositato in data 28.4.2025, ben oltre i termini di legge, e finanche successivamente alla data della presente udienza, e della relativa camera di consiglio.
Pertanto, nel presente giudizio non si terrà conto di tale tardiva costituzione.
3. Nel merito, l’appello è fondato. Ciò esime il Collegio dall’esame della preliminare censure di inammissibilità del ricorso di primo grado, riproposta dal Comune di Cassino in sede di appello.
4. Emerge dagli atti di causa che:
- con Bando approvato con Determinazione n. 2137 del 20.10.22 e pubblicato sull’Albo pretorio il 21.10.2022, il Comune di Cassino ha indetto una procedura comparativa interna, finalizzata alla progressione verticale di n. 2 unità alla categoria D (posizione economica D1), nel profilo
professionale di Istruttore Direttivo Amministrativo;
- l’art. 1 del Bando, nel disciplinare i requisiti per l’ammissione e partecipazione alla selezione, precisava che: “ Costituiscono elementi di valutazione della procedura comparativa: 1) aver conseguito una valutazione positiva della performance individuale negli ultimi tre anni di servizio (anni 2019, 2020 e 2021) nella categoria “C”, o comunque disporre delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione in relazione ad una delle annualità previste dall’avviso … Il mancato possesso di almeno tre valutazioni comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero ”;
- il successivo art. 4 lett. a) stabiliva che la Commissione avrebbe proceduto alla: “ valutazione positiva della performance individuale conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni di servizio (anni 2019, 2020 e 2021) o comunque… delle ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione in relazione ad una delle annualità richieste dall’avviso, nella categoria immediatamente inferiore a quella di selezione, intendendosi per tale quella con punteggio definito dal sistema di valutazione adottato dall’Ente ... Il mancato possesso di almeno tre valutazioni comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero ”;
- le suddette previsioni della lex specialis costituivano fedele attuazione dei criteri di cui alla Delibera di GC n. 355 del 22.09.2022, di approvazione del Regolamento di disciplina delle progressioni verticali del Comune di Cassino, il quale prescrive (art. 3) che la performance del candidato oggetto di positiva valutazione è quella conseguita negli “ ultimi tre anni di servizio precedente a quello nel quale si svolge la procedura e nella categoria immediatamente inferiore a quella di selezione … ”, stabilendo altresì che: “ Il mancato possesso di almeno tre valutazioni comporta l’attribuzione di un punteggio pari a zero ”.
- la sig.ra RD, inquadrata nella categoria C presso il Comune di Cassino a far data dal 15.9.2021, ha inoltrato domanda di partecipazione alla presente procedura selettiva. La stessa precisava di aver prestato in precedenza attività lavorativa presso l’ACER di Caserta, ove era inquadrata in categoria D;
- alla domanda la sig.ra RD ha allegato la seguente documentazione: a) attestazione di servizio svolta presso altra Pubblica Amministrazione (ACER), contenente dichiarazione di valutazione della performance per gli anni 2018 e 2019; b) scheda di valutazione di altra Pubblica Amministrazione (ACER) per l’anno 2020; c) scheda di valutazione del Comune di Cassino per l’anno 2021;
- la Commissione, rilevato che le performance conseguite dalla sig.ra RD nel triennio 2019-2021 non risultavano conseguite nella categoria C, e inoltre, che l’unica performance conseguita nella categoria C era riferita ad un incarico di tre mesi, le attribuiva, per il requisito in questione, il punteggio di zero.
5. Orbene, tale modus operandi è perfettamente in linea con le suddette previsioni della lex specialis (artt. 1 e 4), le quali costituiscono a loro volta fedele attuazione delle statuizioni del suddetto Regolamento di disciplina delle progressioni verticali del Comune di Cassino (art. 3), giammai impugnato dall’appellata.
In sostanza, l’appellante non possiede il requisito del possesso triennale delle performance , riferite al triennio anteriore a quello di riferimento, e alla categoria immediatamente inferiore a quella in esame (cat. C), con la conseguenza che, del tutto in linea con le suddette previsioni del Regolamento e del relativo bando attuativo, le è stata attribuita, per tale voce, un punteggio pari a zero.
6. Di contro, la diversa interpretazione fatta propria dal giudice di prime cure – secondo cui potevano costituire oggetto di valutazione anche “ i servizi svolti nelle categorie, ad essa categoria C, superiori ” – si scontra con l’interpretazione letterale del bando, del quale ne viene offerta una lettura del tutto antitetica. Il tutto senza trascurare che – come sopra detto – le previsioni del bando costituiscono fedele attuazione delle superiori statuizioni regolamentari (art. 3 Reg. com. cit.), giammai impugnate dall’appellata.
7. Alla luce di tali considerazioni, l’appello è fondato.
Ne consegue, in riforma dell’impugnata sentenza, il rigetto del ricorso proposto dalla sig.ra RD in primo grado.
8. Sussistono giusti motivi, legati alla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, rigetta il ricorso proposto in primo grado dalla sig.ra RD.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025, con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO