Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3074
CASS
Sentenza 3 marzo 2003

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Nei processi con pluralità di parti in cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall'impugnante principale.

La nullità derivante da vizio di costituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 353 del 2002) dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) nella parte in cui prevedeva l'aggregazione al detto Tribunale di tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante -, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.

È irrilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma contenuta in un d.l. soppressa in sede di conversione, atteso che la detta soppressione ne determina la perdita di efficacia sin dall'inizio e ne preclude perciò qualsiasi applicazione nel giudizio "a quo". (Nella specie, la parte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo agli articoli del capo I del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, relativi - nel più ampio contesto di misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia - all'abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, articoli soppressi in sede di conversione ad opera della legge 10 gennaio 2003, n. 1).

Nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell'illecito dal quale l'attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche a quelle "tra loro dipendenti".

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  • 1Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007

  • 2Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3074
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3074
Data del deposito : 3 marzo 2003

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