Sentenza 3 marzo 2003
Massime • 4
Nei processi con pluralità di parti in cause inscindibili o dipendenti, l'impugnazione incidentale tardiva della parte contro cui è stata proposta l'impugnazione può essere diretta anche contro persona diversa dall'impugnante principale.
La nullità derivante da vizio di costituzione del Tribunale regionale delle acque pubbliche - conseguente alla declaratoria di illegittimità costituzionale (con la sentenza n. 353 del 2002) dell'art. 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e gli impianti elettrici) nella parte in cui prevedeva l'aggregazione al detto Tribunale di tre funzionari dell'ex Genio civile, uno dei quali interveniente nel collegio giudicante -, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che, in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo della detta nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.
È irrilevante la questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto una norma contenuta in un d.l. soppressa in sede di conversione, atteso che la detta soppressione ne determina la perdita di efficacia sin dall'inizio e ne preclude perciò qualsiasi applicazione nel giudizio "a quo". (Nella specie, la parte aveva sollevato questione di legittimità costituzionale con riguardo agli articoli del capo I del D.L. 11 novembre 2002, n. 251, relativi - nel più ampio contesto di misure urgenti in materia di amministrazione della giustizia - all'abolizione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, articoli soppressi in sede di conversione ad opera della legge 10 gennaio 2003, n. 1).
Nel giudizio di risarcimento del danno, la controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva o prevalente dell'illecito dal quale l'attore assume di avere risentito ragione di danno, si configura, sul piano processuale, come causa dipendente dalla controversia concernente la definizione dei rapporti che legano detti condebitori solidali al creditore comune, e, come tale, assoggettata al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche a quelle "tra loro dipendenti".
Commentari • 2
- 1. Danni, mancato guadagno, risarcibilità, sussistenza, prova, criteri presuntiviAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 novembre 2007
- 2. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza 11/06/2003 n° 9341Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 19 ottobre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 03/03/2003, n. 3074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3074 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELLI PRISCOLI Mario - Primo Presidente f.f. -
Dott. DUVA Vittorio - Presidente di Sezione -
Dott. OLLA Giovanni - Presidente di Sezione -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Consigliere -
Dott. ELEFANTE Antonino - Consigliere -
Dott. PROTO Vincenzo - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. MARZIALE Giuseppe - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ENEL PRODUZIONE S.p.a., - in proprio (quale successore a titolo particolare) e quale procuratrice di ENEL S.p.a., giusta procura speciale autenticata in data 23 dicembre 1999 dal Notaio Paolo Silvestro di Roma (Rep. n. 60.235) - in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Q. Visconti n. 99, presso l'avv. Ernesto Conte, che con l'avv. Carlo D'Amore lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
UE ES S.p.a. (già Ente TT PU), in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n. 5, presso l'avv. Bruno Ricciardelli (Studio Visone), che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- controricorrente ricorrente incidentale -
e
MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPOSRTI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO, AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO in liquidazione;
- intimati -
nonché sul ricorso proposto da:
UE ES S.p.a. (già Ente TT PU), in persona dell'amministratore unico, elettivamente domiciliato in Roma, Via degli Avignonesi n. 5, presso l'avv. Bruno Ricciardelli (Studio Visone), che la rappresenta e difende in virtù di procura a margine dell'atto di controricorso e di ricorso incidentale;
- ricorrente incidentale -
contro
ENEL PRODUZIONE S.p.a. - in proprio quale (successore a titolo particolare) e quale procuratrice di ENEL S.p.a. giusta procura speciale autenticata in data 23 dicembre 1999 dal Notaio Paolo Silvestro di Roma (Rep. n. 60.235) - in persona dell'amministratore delegato legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via E. Q. Visconti n. 99, presso l'avv. Ernesto Conte, che con l'avv. Carlo D'Amore lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- controricorrente -
e
MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE E I TRASPOSRTI, MINISTERO DELL'AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO, AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO in liquidazione;
- intimati -
avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche n. 36/01 del 4 aprile 2001. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza 19 dicembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avv. Conte e l'avv. Ricciardelli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi, previa adoro riunione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con ricorso notificato il 6 maggio 1988, l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica - E.N.E.L. (successivamente ENEL s.p.a.) conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli, l'Agenzia per la Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno (EN), subentrata alla Cassa per il Mezzogiorno (ME) ai sensi della legge 1 marzo 1986, n. 64, e, premesso di essere titolare dell'impianto idroelettrico
"Primo Salto Agri", alimentato dalle acque del fiume Agri, dato in concessione alla Società Idroelettrica dell'Agri con decreto int. 28 giugno 1960, n. 4448 e trasferito ad esso esponente in forza della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 sulla nazionalizzazione delle imprese elettriche, esponeva:
- che da tempo la ME aveva preso a derivare acqua da una serie di sorgenti situate nello stesso bacino imbrifero e ricomprese nella sezione idrica del menzionato impianto idroelettrico, sottraendo una parte dell'acqua che gli era stata riservata e riducendo conseguentemente la sua capacità produttiva;
- che tali derivazioni non risultavano legittimate da titoli di concessione e che, comunque, anche se lo fossero state, la convenuta avrebbe dovuto corrispondere l'indennizzo previsto dall'art. 45, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva che la convenuta fosse condannata a risarcirlo (ovvero a indennizzarlo) del pregiudizio economico derivato dal minor quantitativo di energia elettrica prodotto (non solo fino alla data della sentenza, ma anche per il futuro, con interessi, rivalutazione e spese.
1.1 - L'EN replicava eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva (facendo presente che la ME, cui era subentrata, era rimasta del tutto estranea ai prelievi di acqua) e deducendo, nel merito, che i rapporti tra le varie derivazioni erano stati regolati con un'apposita convenzione, stipulata il 19 dicembre 1957 (quindi prima del rilascio della concessione) tra la dante causa del ricorrente e la ME, con la quale era stata concordata la riserva di circa 31 milioni di metri cubi per uso potabile, in considerazione della maggiore capacità d'invaso del serbatoio, realizzato con l'intervento finanziario della stessa ME.
1.2 - Veniva quindi chiamata in giudizio della Regione Basilicata, indicata quale legittimata dalla EN. Anche la nuova chiamata eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva e contestava la fondatezza delle pretese avanzate dall'ENEL, richiamandosi alla convenzione appena ricordata.
1.3 - Una consulenza tecnica, disposta in corso di causa, accertava che, dopo la costruzione dell'impianto idroelettrico, erano state attivate nuove derivazioni che ne avevano limitato la capacità produttiva, realizzate con il finanziamento dell'EN e gestite, in alcuni casi, dal Consorzio di Bonifica dell'Alta Valle dell'Agri e, in altri, dall'Ente Autonomo TT PU (successivamente TT PU s.p.a.).
Il secondo di tali enti, chiamato in giudizio su richiesta dell'ENEL, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva. 1.4 - Il Tribunale, con sentenza non definitiva del 30 gennaio 1997:
- rigettava la domanda proposta nei confronti della Regione Basilicata, per difetto di legittimazione passiva;
- accoglieva la domanda d'indennizzo per sottensione legittima d'utenza;
- accoglieva altresì la domanda risarcitone per sottrazione illegittima d'utenza proposta nei confronti, sia dell'TT PU che dell'EN, nel frattempo posta in liquidazione. La causa era quindi rimessa sul ruolo per la concreta determinazione delle somme dovute al ricorrente a titolo d'indennizzo e di risarcimento.
In tale sentenza si poneva in evidenza che, dagli accertamenti espletati era emerso:
- che le derivazioni erano state utilizzate (non dalla Regione Basilicata, ma) dall'TT PU e non sempre in virtù di un titolo concessorio;
- che la responsabilità dell'EN (in solido con l'TT PU) al risarcimento dei danni derivati dall'utilizzazione di utenze in assenza di concessione trovava fondamento nell'art. 2055, primo comma, c.c. e nell'art. 218, terzo comma, r.d. 1775/33.
1.5 - Quindi, con sentenza definitiva del 28 aprile 1999, il Tribunale determinava:
in L. 2.427.646.212, oltre interessi, le somme dovute a titolo d'indennizzo dall'TT PU;
- in L. 2.647.048.192, oltre interessi, quelle dovute dallo stesso ente per risarcimento danni in solido con il Ministero dei lavori pubblici, nel frattempo subentrato all'EN, per i danni già maturati;
- in L. 14.740.862.080, oltre interessi, quelle dovute, sempre in solido con il Ministero dei lavori pubblici, per il danno futuro, precisando che il relativo onere doveva essere posto solo in relazione ai 2/3 dei danni accertati a carico del Ministero.
2 - Il Ministero dei lavori pubblici e il commissario liquidatore dell'EN proponevano congiuntamente appello contro quest'ultima sentenza e contro quella non definitiva, chiedendo:
- in via prioritaria, il rigetto delle domande proposte nei loro confronti dall'ENEL;
- in via subordinata, per il caso di soccombenza, il riconoscimento di un'incidenza causale della condotta della Cassa nella determinazione dei danni da sottensione illegittima, inferiore a quella accertata dai giudici di primo grado e la condanna dell'TT PU a rivalerli delle somme versate a tale titolo al creditore comune, in misura superiore alla propria quota. L'Enel resisteva e proponeva, a sua volta, appello incidentale (solo) nei confronti degli appellanti principali, eccependo in via preliminare l'inammissibilità (per la tardiva notifica della riserva d'appello) dell'impugnazione da essi avanzata contro la sentenza non definitiva.
Anche l'TT PU proponeva appello incidentale tardivo, notificato sia agli appellanti principali che all'ENEL, chiedendo, in particolare: a) l'accertamento della nullità della sentenza impugnata per violazione del principio del contraddittorio;
b) il rigetto delle domande proposte dall'ENEL e, in via subordinata, il loro accoglimento entro limiti più contenuti previa, se del caso, ammissione di nuova consulenza tecnica;
c) il riconoscimento della responsabilità del Ministero, relativamente al danno futuro, nella misura del 100% invece che dei 2/3. Con lo stesso atto l'TT PU, oltre a chiedere il (parziale) rigetto degli appelli principali e l'integrale rigetto di quello dell'ENEL, eccepiva la prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni fatto valere dall'ENEL. La Regione non si costituiva in giudizio. 2.1 - il Tribunale Superiore dichiarava ammissibile l'appello del Ministero e dell'EN, osservando che la sentenza aveva carattere interlocutorio e non era quindi impugnabile separatamente, ma solo con la sentenza definitiva (art. 189, secondo comma, r.d. 1775/33). 2.1.1 - Con il primo motivo gli appellanti ribadivano che la Cassa era rimasta estranea ai prelievi d'acqua ed altresì che il finanziamento dell'opera, anche se effettuato in violazione dell'art. 218, terzo comma, r.d. 1775/333, non aveva avuto alcuna incidenza causale sulle illegittime sottrazioni di acqua effettuate dal gestore ed era quindi inidoneo a giustificare l'affermazione della responsabilità solidale di essi appellanti, quali successori ex lege della ME, nei confronti dell'ENEL. La doglianza era riconosciuta fondata dal Tribunale Superiore che, conseguentemente, riformava, sotto tale riguardo la sentenza impugnata, rigettando le domande risarcitone avanzate dall'ENEL nei loro confronti. Il secondo motivo d'appello, articolato sotto più profili (prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento dei danni, determinazione dell'eventuale concorso di responsabilità della Cassa) era dichiarato assorbito.
2.2 - L'appello incidentale dell'TT PU era preso distintamente in considerazione, in relazione agli appellami principali e rispetto all'ENEL. In relazione ai primi era ritenuto ammissibile, ma infondato e, come tale, veniva rigettato. Nei confronti dell'ENEL era invece dichiarato inammissibile, sul rilievo che le due cause erano scindibili e che l'impugnazione era stata notificata ad un soggetto diverso dagli appellanti principali dopo la scadenza del termine stabilito per proporre l'impugnazione in via principale.
L'eccezione di prescrizione veniva accolta dal Tribunale, sul rilievo che la formulazione di eccezioni in grado d'appello, consentita alla stregua della disciplina applicabile ratione temporis, non era subordinata alla proposizione del gravame.
3 - L'ENEL PRODUZIONE S.p.a., in proprio (quale successore a titolo particolare nel diritto controverso, a seguito di conferimento di ramo d'azienda effettuato con atto del 1 ottobre 1999) nonché quale procuratrice di ENEL S.p.a., chiede la cassazione di tale sentenza con due motivi di ricorso. L'TT PU resiste e propone, a sua volta, ricorso incidentale, al cui accoglimento la società ricorrente si oppone con controricorso.
Sia il ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie illustrative.
Gli altri intimati non resistono.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 - Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei due ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 5 - L'TT PU ha sollevato con la propria memoria due questioni che assumono valore pregiudiziale e, in quanto tali, debbono essere esaminate con priorità rispetto ai motivi di gravame.
5.1 - La prima si ricollega alla sentenza con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 138, r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775 "nella parte in cui prevede che siano aggregati al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche tre funzionali dell'ex Genio Civile, uno dei quali deve intervenire nel collegio giudicante" (C. Cost. n. 353 del 17 luglio 2002). La perdita di efficacia della norma sopra indicata, dal giorno successivo a quello della pubblicazione in G.U. di tale sentenza (24 luglio 2002), avrebbe determinato l'inesistenza giuridica, perché emanate da un organo diverso da quello previsto dalla legge, di tutte le decisioni nel frattempo pronunziate dai Tribunali regionali delle Acque, come quelle impugnate nel presente giudizio che, conseguentemente, dovrebbero, per tale assorbente ragione, essere cassate.
5.1.1 - L'assunto è palesemente infondato.
Invero, l'atto processuale può essere qualificato come inesistente soltanto se sia privo degli elementi necessari per identificarlo come appartenente al tipo o alla categoria giuridica considerata (Cass., sez. un., 10 ottobre 1997, n. 9859; Cass. 9 ottobre 1997, n. 9808). È quindi evidente che un vizio nella costituzione dell'organo giudicante rende giuridicamente inesistente la sentenza solo quando sia così radicale da impedire che la sua emanazione possa essere riferita ad un soggetto investito di potere giurisdizionale (Cass. 29 agosto 1997, n. 8245). E che, conseguentemente debba essere considerata (non già inesistente, ma) nulla la sentenza pronunziata da un organo la cui composizione, come nel caso di specie, sia semplicemente diversa da quella legale (Cass. 23 giugno 1971, n. 1982). In quest'ultimo caso la nullità, quando la sentenza sia soggetta ad appello o a ricorso per cassazione, può essere fatta valere "soltanto nei limiti e secondo le regole proprie di questi mezzi di impugnazione", secondo il principio sancito dall'art. 161, primo comma, c.p.c., la cui applicazione è fatta espressamente salva dall'art. 158 dello stesso codice, che pure qualifica detta nullità come "insanabile" (Cass. 9 ottobre 1993, n. 10011, 20 gennaio 1994, n. 521; 23 maggio 2000, n. 6698; 25 giugno 2002, n. 9240; 28 giugno 2002, n. 9503). Ne consegue che la declaratoria di (parziale) illegittimità costituzionale del citato art. 138, r.d. n. 1775/38, sopravvenuta dopo il deposito della sentenza impugnata, non consente di dichiarare in questa sede la nullità delle sentenze impugnate, dal momento che il vizio non è stato fatto valere tempestivamente con il ricorso.
Questo perché la naturale "retroattività" delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale trova un limite insuperabile nella presenza di situazioni non più rivedibili per il formarsi del giudicato, ovvero per il determinarsi di preclusioni o decadenze processuali di altra natura (Cass. 9 maggio 1979, n. 2644; 30 marzo 1998, n. 3334). 5.2 - L'altra questione ha riferimento alle norme contenute nel capo 1^ del d.l. 11 novembre 2002, n. 251 (pubblicato in G.U. n. 265 del successivo 12 novembre) che, dopo aver disposto la soppressione dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche "decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione", avevano regolato la sorte dei giudizi pendenti, disponendo la sospensione "a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione" dei procedimenti pendenti innanzi ai Tribunali regionali e a quello superiore, ma non anche di quelli pendenti davanti a questa Corte (art. 1-4).
La difesa dell'TT pugliese assume che ciò avrebbe determinato una "lacuna" che, se ritenuta incolmabile in via interpretativa, renderebbe non manifestamente infondato il dubbio della legittimità costituzionale delle disposizioni sopra indicate in riferimento agli artt. 3, 97, 102 e 108 Cost. Tali norme sono state però soppresse in sede di conversione (art. 1, legge 10 gennaio 2003, n. 1, e relativo allegato) e hanno quindi perso efficacia "sin dall'inizio" (art. 77, terzo comma, Cost.). Ciò esclude, in radice, ogni rilevanza della questione prospettata (C. Cost. 10 dicembre 1981, n. 185; 14 luglio 1988, n. 808; 23 gennaio 1990, n. 24). Del resto, la sua manifesta infondatezza era già prima evidente, dal momento che il differente trattamento previsto per i giudizi pendenti davanti ai tribunali delle acque e per quelli pendenti in cassazione era razionalmente giustificato dalla diversa incidenza, nelle due ipotesi, dell'entrata in vigore della nuova normativa.
Può così passarsi all'esame dei due gravami.
6 - Il ricorso principale dell'ENEL si articola in due motivi, con i quali la sentenza impugnata viene censurata, rispettivamente:
- per aver rigettato la domanda risarcitoria proposta nei confronti del Ministero dei lavori pubblici e dell'EN in liquidazione, quali successori ex lege della Cassa per il Mezzogiorno, escludendo che ricorressero i presupposti per ritenere quest'ultima (e, per essa, i suoi successori) solidalmente responsabile con l'TT pugliese dei danni arrecati ad esso ricorrente mediante l'indebita sottrazione di acqua;
- per aver preso in considerazione (ed accolto) l'eccezione di prescrizione sollevata dall'TT pugliese con l'appello incidentale, pur avendo dichiarato inammissibile tale impugnazione nei confronti di esso ricorrente.
6.1 - Il primo motivo del ricorso incidentale è stato prospettato dall'TT PU sotto due profili.
Sotto il primo, la doglianza coincide con il contenuto di quella avanzata con il primo motivo del ricorso principale. Sotto l'altro, la sentenza impugnata viene censurata per non aver accolto la richiesta di riforma della sentenza di primo grado formulata con l'appello incidentale, la quale era diretta ad ottenere che "la responsabilità solidale degli Organi statali in ordine al risarcimento per il danno futuro" fosse riconosciuta per il 100% e non solo per i 2/3, come deciso dai giudici di primo grado. Con il secondo motivo dello stesso ricorso, la sentenza impugnata viene censurata per aver dichiarato l'appello incidentale inammissibile nei confronti dell'ENEL, per le ragioni già esposte in narrativa (retro, p. 2.2), senza considerare che:
- la determinazione dell'ambito di estensione della responsabilità solidale delle amministrazioni subentrate alla Cassa per il Mezzogiorno investiva (non soltanto le relazioni interne tra tali soggetti, ma) anche il rapporto con il creditore, riflettendosi sull'individuazione dell'unico soggetto responsabile;
- che, comunque, la chiamata in causa, nella precedente fase di giudizio, dell'TT PU aveva dato luogo ad una situazione di litisconsorzio processuale.
7 - Quest'ultima doglianza riveste carattere pregiudiziale e deve essere quindi esaminata con priorità.
Non è controverso che il giudizio, inizialmente instaurato dall'ENEL nei confronti dell'EN, quale successore della Cassa per il Mezzogiorno, sia stato esteso, in primo grado, all'TT pugliese, chiamato in causa quale gestore dell'acquedotto che aveva utilizzato (parte delle) acque destinate ad alimentare l'impianto idroelettrico "Primo Salto Agri" del quale l'ENEL era proprietario (retro, 1-1.3). E risulta poi in modo inequivoco dalla sentenza impugnata che era insorta controversia, tra i soggetti convenuti in giudizio dall'ENEL quali corresponsabili dei danni lamentati e, come tali, condannati in solido al risarcimento dei danni, circa la determinazione delle rispettive quote di corresponsabilità l'entità delle somme dovute in via di regresso ai sensi dell'art. 2055, secondo comma, c.c..
La sentenza impugnata ha escluso che tali domande fossero tra loro legate da un vincolo di inscindibilità ed ha conseguentemente dichiarato l'appello incidentale dell'TT pugliese inammissibile nei confronti dell'ENEL, osservando che la sua posizione non era toccata dal gravame, il cui contenuto era circoscritto alle statuizioni della sentenza impugnata relative ai rapporti intercorrenti tra i coobbligati solidali. L'esistenza di un qualsivoglia vincolo di inscindibilità (o anche solo di dipendenza) è stata esclusa dalla sentenza impugnata in base al duplice rilievo:
- che le due cause avevano ad oggetto obbligazioni solidali e, quindi, rapporti di debito-credito tra loro distinti;
- che la determinazione della "percentuale di risarcimento" dovuta in sede di regresso concerneva i rapporti (interni) tra gli obbligati solidali, la cui definizione non era in alcun modo condizionata dalla decisione della causa "principale", che vedeva contrapposti tali soggetti al creditore comune.
7.1 - Orbene, è vero che l'esistenza di un vincolo di solidarietà passiva tra più soggetti convenuti in uno stesso giudizio per il risarcimento dei danni derivato dall'illecito ad essi imputabile (art. 2055 c.c.) non da luogo ad una situazione idonea a giustificare l'applicabilità, in sede di gravame, dell'art. 331 c.p.c., in quanto il danneggiato, come può agire fin dall'inizio separatamente nei confronti di ciascuno dei danneggianti al fine di conseguire l'intero ammontare del risarcimento (arg. ex art. 1306 c.c.), così può proseguire nei confronti di uno solo di essi, agli stessi fini, il giudizio inizialmente promosso (anche) contro gli altri responsabili dell'illecito, omettendo di proporre impugnazione nei loro confronti (Cass. 11 aprile 2000, n. 4602; 31 aprile 1999, n. 3114; 11 marzo 1998, n. 2674; 1 agosto 1995, n. 8382; 23 aprile 1994, n. 3900). Ed è non meno esatto che l'accertamento dell'entità delle rispettive colpe dei singoli danneggianti-debitori e della loro incidenza causale non assume alcun rilievo per la definizione dei rapporti tra tali soggetti e il danneggiato-creditore, in quanto quest'ultimo ha il diritto di pretendere l'intera prestazione risarcitoria in applicazione dei principi in tema di solidarietà, i quali prescindono totalmente dalla considerazione di tali elementi (art. 1292 c.c.). La rilevanza di tali elementi è invece decisiva ai fini della ripartizione, nei rapporti interni tra i condebitori solidali, dell'onere economico derivante dall'esecuzione della prestazione dovuta al creditore comune (art. 2055, secondo comma, c.c.). E questo spiega perché si affermi che, in caso di illecito imputabile a più soggetti, la gravita delle rispettive colpe e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate deve essere oggetto di esame, da parte del giudice, se alcuno dei condebitori agisce in regresso verso gli altri (Cass. 28 aprile 2000, n. 5421; 12 dicembre 2001, n. 15687; 24 giugno 2002, n. 9167). 7.2 - Non vi è dubbio, tuttavia, che, in quest'ultimo caso, la definizione dei rapporti tra i condebitori solidali "dipenda" dalla definizione dei rapporti che legano tali soggetti al creditore comune. Invero, la condanna del condebitore convenuto in via di regresso, ai sensi dell'art. 1298 c.c. (o, come nel caso di specie, ai sensi dell'art. 2055 c.c.), presuppone, anzitutto, la soccombenza (nei confronti del creditore) di colui che ha proposto tale domanda:
se non vi è soccombenza, non sono infatti ipotizzabili conseguenze "negative" da riversare nella sfera giuridica di un altro soggetto in via di rivalsa.
Tra le due cause vi è, pertanto, un chiaro nesso di pregiudizialità, che rientra negli schemi della garanzia propria (Cass. 7 luglio 1984, n. 3981; 9 dicembre 1988, n. 6678; 1 luglio 1997, n. 5863) e, in quanto tale, come può determinare l'attrazione della domanda nella cognizione del giudice della causa "principale" (art. 32 c.p.c.) è altresì idoneo a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento della causa al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art. 331 c.p.c., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause "inscindibili", ma si estende anche a quelle "tra loro dipendenti" (Cass. 3 ottobre 1980, n. 5830; 11 aprile 2000, n. 4602). L'esame del contenuto delle sentenze emesse in primo grado (con le quali il Tribunale regionale aveva, da un alto, condannato i convenuti a risarcire, in solido, all'ENEL i danni causati dalla illegittima sottensione di utenza e, dall'altro, determinato la ripartizione, nei rapporti interni tra i condebitori, dell'onere economico derivante dal risarcimento del danno) e delle posizioni assunte dalle parti nella successiva fase d'appello (impugnando tali decisioni, sia per la parte riguardante la condanna dei soggetti indicati dall'attore quali corresponsabili dell'illecito, sia nella parte relativa alla determinazione delle quote esigibili in via di regresso) rende poi evidente che, nel caso di specie, tale nesso di "dipendenza" esisteva anche in concreto.
7.3-1 richiami di giurisprudenza operati in contrario dalla difesa dell'ENEL nel controricorso depositato ai sensi dell'art. 371, quarto comma, c.p.c., non sono producenti, in quanto essi hanno riferimento a decisioni emesse in giudizi nei quali venivano in considerazione solo i rapporti tra le domande avanzate dal creditore nei confronti dei coobbligati (Cass. 1519/00; 4602/00; 12325/99;
5106/98; 5275/97).
In una di esse (Cass. 4602/00), poi, è contenuta la precisazione, già segnalata, che la causa relativa alla domanda di regresso proposta, sia pur in via eventuale e subordinata, da uno dei coobbligati in solido, "può prospettarsi dipendente da quella introdotta dall'attore".
Del resto, questo Corte ha, in più di un'occasione, affermato l'applicabilità del citato art. 331 c.p.c. in presenza di controversia insorta tra più convenuti coobbligati in solido circa l'individuazione del soggetto responsabile in via esclusiva dell'Illecito dal quale l'attore assume di aver risentito ragione di danno (Cass. 4 ottobre 1991, n. 10398; 13 marzo 1996, n. 2056; 12 novembre 1999, n. 12558; 6 aprile 2001, n. 5165). E, a ben vedere, nel caso di specie si era determinata proprio un'ipotesi siffatta, in quanto l'TT pugliese, con la richiesta di porre, in riforma di quanto deciso dai giudici di primo grado, per il 100% (e non solo per i due terzi) a carico degli organismi pubblici che erano subentrati alla ME l'onere economico del risarcimento dovuto all'ENEL, veniva ad assumere (implicitamente, ma in modo inequivoco) che l'illecito non poteva essergli imputato e che, quindi dei danni lamentati doveva essere chiamata a rispondere solo la ME e, per essa, i suoi successori.
8 - Resta così confermata, anche sotto questo ulteriore profilo, l'applicabilità dell'art. 331 c.p.c.. Contrariamente a quanto deciso dalla sentenza impugnata, l'appello incidentale dell'TT pugliese era, pertanto, ammissibile, essendo pacifico che l'impugnazione tardiva contro parte diversa dall'impugnante principale può essere diretta, quando si tratti di cause inscindibili o dipendenti, anche contro persona diversa dall'impugnante principale (Cass. 23 settembre 1991, n. 9686; 14 febbraio 1994, n. 1444; 9 febbraio 1995, n. 1466; 7 febbraio 2000, n. 1322). La sentenza impugnata deve essere, pertanto, entro tali limiti cassata, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame. La causa deve essere conseguentemente rinviata al Tribunale superiore delle acque pubbliche, in altra composizione, anche per le spese.
P.Q.M.
La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale e dichiara assorbiti il primo motivo dello stesso ricorso e il ricorso principale. Cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale superiore delle acque pubbliche. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2003