Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9503
CASS
Sentenza 28 giugno 2002

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Ai sensi dell'art. 54 del cod. proc. civ., l'ordinanza che decide sulla ricusazione valuta la capacità soggettiva del giudice e deve designare nominativamente il sostituto, con la conseguenza che è illegittima se sostituisca il ricusato con un altro ufficio indicato impersonalmente (nella specie il giudice di pace è stato sostituito, a seguito di istanza di ricusazione, con provvedimento di generica indicazione dell'ufficio del giudice di pace ad altra sede e non della persona generica titolare dell'incarico).

La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo delle dette nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9503
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9503
    Data del deposito : 28 giugno 2002

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