Sentenza 28 giugno 2002
Massime • 2
Ai sensi dell'art. 54 del cod. proc. civ., l'ordinanza che decide sulla ricusazione valuta la capacità soggettiva del giudice e deve designare nominativamente il sostituto, con la conseguenza che è illegittima se sostituisca il ricusato con un altro ufficio indicato impersonalmente (nella specie il giudice di pace è stato sostituito, a seguito di istanza di ricusazione, con provvedimento di generica indicazione dell'ufficio del giudice di pace ad altra sede e non della persona generica titolare dell'incarico).
La nullità derivante da vizio di costituzione del giudice, ancorché assoluta e rilevabile d'ufficio, non si sottrae, ai sensi dell'art. 158 cod.proc.civ. (che fa espressamente salva la disposizione del successivo art. 161), al principio di conversione delle cause di nullità in motivi d'impugnazione, con la conseguenza che in caso di mancata, tempestiva denuncia del vizio "de quo" attraverso lo strumento dell'impugnazione, il rilievo delle dette nullità resta precluso per tutto l'ulteriore corso del processo.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2002, n. 9503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9503 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2002 |
Testo completo
O 4 L I L 7 ) O B E N E C , 1 E A 9 P N 9 EPUBBLICA ITALIANA O I 1 - I D 1 Z 1 A - E R 1 T C IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 2 I S I . D L G E U 9 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE I R 3 0 2 G Composta dagli Il095 03 A E Oggetto D E 6 E 4 N T . . pagamento T N T E S T I S canone R ( E A ri Magistrati: R.G.N. 1753/00 Presidente Dott. Rosario DE MUSIS Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Cron. 25514 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Rep. Ud. 17/01/2002 Dott. Maria Rosaria CULTRERA Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI SPARANISE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EN SERGIO, PICARDI 4, presso l'avvocato IT MO ZZ, rappresentato e difeso dall'avvocato के giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
IL PA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 86, presso l'avvocato SA ZAMPONE, rappresentato e difeso 2002 dall'avvocato GU ZAMPONE, giusta procura a margine 117 del controricorso;
1 - controricorrente
contro
MO SA, EG RE, IL GI, EN EN, MA ES, MO UM, LO IG, RC GE, OR IC, AG PERFETTOPA, GI, OR NI, MO MA, NT ES, RQ FA, PO IO, RE RI, ED RE, GI PA, CIOE' ENRICA, DE ΜΑΙΟ SU, D'AN IA, PR GI, UA CE, UC RL, D'AN AN, CUCINELLI PA, EL AN, DI IP AN, AC UL, GI FE, BA RO, D'DD OV, AI SA, DE SA GI, DELL OVO AN RI 0, IT NI, CE RI, LL AR, RC PIO, DELLA DELL'OVO AN L, D'ALTERIO AT NI, NI, D'ALTERIO AN, PA, CO D IC, DE IO TO, LO RO, CE UA RE, UA GI, DELL'OVO NATALINO, IO, SC GI, SC DO, OS GO, US MI, NO RM, LI BUONO CA, UEGRANA ER, LI GU, DE CH IO, RA BRUNOIG, CA + 1, CO AN, DELL' OVO ES, IULIANO MI, 2 DE EN OL, OC DEES, SA OM, CC OV, RO ONANGELICA, GA, DELL'OVO DO, EL SA, NA TO, BA GI, LA RU IO, NU AN, RO SOFLORA, AL, BU LI, MA LI, MB RI, RA NI, AP AN, IS NI, DI AN UI, DI ZZ GI, AR,GA DI AN RM, DD EL, LB NI, RC NO, EN LI, LA IO, BA GU, BA IP, BA NI, LI UM, BU UI, BU RE, GI SA, CA RI, CA NI, AS ES, AP IN, CA PIETRAN, UA RI, UA AN NI, RL NC, TA CA, NI, CE RO AN, CE EL, CE LE, UE AR, PR PA, IR VA, CO SA, CO MA IO, CO SA, CI IS RI, AL AT, D'AN SU, D'AN AE, D'AN VI, DE AN GI, DE CH GI, DE LI ES, DE SC NI, DE SA GA, DE IM RI AN, DEL GI IC, DI BE RL, DI IO RO, DO UR NI, MAIO SU,DI DI AN 3 MAFLD, DI ZZ NI, AN CI, NA NC, AL NI, RA AN, RO UM, LO IG, MA NI, SC AL, SC LE, IA NI, IT ES, ON OL, TA EM, AN ER, RA LI, US AU, NU IO, DI RI NA, EN,ON LO EC GI, LO EC IO GI, DE IM LI, DE IM NI, DELLA AT EN, DELLA SALA GERARDO, DI CH RO, DI LO IO, DI RI,ΜΑΙΟ DI MA ES, DI ST RO, DI ST LA, DI ST CA, AN GI, RE GI NI G., DI RI US, UB BO, ZZ UI, ZZ AT, TT RO, NA LO, IA GI, AL GI, AL TO, AL AMERICO, FEOLA NI, RA EN, RA ON NC, LO TE OC, RE AL, SC NI, CU AN, DE BIASO DE LUCIA LB, DE LI EN, DE LUCIA IC, RI IOLANDA, DE ROBBIO ADELE, DE IM GI, DE LD, CI RE, D'AN RI IS, DE BIASO IG, DE BIASO NOLB, EN, COLARO NI, CO AN GIANRM, SO OL UM, CE RI, LI TO, RI, NZ RI GI, CH, ACCIARDI 4 BARRICELLI LC SI, EN GI, RI, LC' IA, SC RO, BU BU RN NN, NI, RO, LI RI ST, CA PI, UA IC, SO AN, AL AE, ZI ADEL, BU CE, BU BU IN EN, AN, SU, CA ELVIRA, NU LAAT, RU RI NI, DI EN, PO RI IS, NU IC, IMPERIOSO ZZONORINA, IO, TA EN, TT LB, RE NI, NU NI, RA AN RI, US NI, GA IC, IA RLEN, RE, RL RM, SC OR, NI LD, MA MODESTINO, FORMICOLA LA, LO RO, DE LI RI, DE EN RO, DEL VECCHIO GE, RE, DI NUCCIO DELL'OVO IG, DI OS EL MASSIMO, RE, NA RE, RA RO CLAUDIO, RA UI, DE SPIRITO DE SA UM, RI NI, DE MONACO DE AE, AN, DE MA NI, DE LI EN, DE LI RI, DE CH NI, CO AN ENNIO, CUNTO D'ANNI, GI, PR OV, LD, RE RI PR NI, IE GI IA, CAPAN AT, CO EDVIGE, 5 EN, AP DO, AP GI, UA CIARDULLIIO, LF, PA RI, OL PRMA, NI, NZ GI, AP BAER, OVNA, BA RI AN, BA BAIC, OR, AL PA, BE ACO AN,MA, BOCLI NT, BU GI, NO IO, GI TI, UA LB, DI LF, D'AN RE, D'AN GI, MA EN, AI NA, NC EN, NC OL, MA NI, MA IO, NZ ER, AR EN, ON LI, ON NI, ON TT, ON EL, TT NI, TT ES, TT RI, AR OV BA, AR PA, AZ IP, RE AN, OL OLRM, ES, OL IC, IL AT, IL ILBIANCA, IG, MO GIANOL, MO OV, MO GI, NT ES, OL ES, OL CA, UM GI, UM PA, PA EN, RE NI, RI AT AN, PI AL, RU, NA GI, MO, IR GI, IR IRTO, IR FA, CA AN, MI, ES MI, LI IS, RU ADELAIDE 6 RI, LO ES, SANTAN AT, OR NI, TI OS, VA SA, MA NI, NE LL, NE RE, LV PA, NT IO, ST IO, NO OV, NO UL, ST DA, UC UI, TR AN, IA NI, TR IC, LE RI AZ, VE ES, RG OR, RG ZANIO, NI, ZA EN, ZA GI, IT GI, IT MA, IT MI, UL EN, AI AE, NC MANI, IP, MA ES, MA SAN, MA EN, NZNI GA, ON OV, ON GI, ON CI, RINI UC LI, TT ST, MA AN, OL AR, OL EN, IL GI, IL AN, MO MA, LA MURANOAT, ES, MU IG, LE AR, LE OV, LE OV II, LE OL, OL TO, OL GI, OR NI, PA DI, UM AN SA, NE OM, NE ES, PA NI, RISI FO, RISI LB, RISI NI, EG EM, EG AN, PI GI, PI OV, IR IO, OL RI, OL 7 RI, PO IU, PU RI AT, ST ZI, ST NI, CC ES, CC RICCAIG, GI, IC NI, RO TU, RO ER, RO IL, RO ES, RO LL, LE RI, ZI MA, SANOV AN, SANOV AR, TI RIDE, MA AN, NE PA, LO GU, LO OV, ST ES, NA AR, AR MA, ST RI ER, TE, TA MI, TO ANNA, VENEZIALE IT NI II, TO RO, IT NI, IT SS, IT OV, IT RO, NA GI, NA PASQUALINA, UM AN, NC GI, NC GI, MA UI, MA IA, NE GA, AR GI, AR MARCIELLOGI, GI NC, ND MO, ND NI, MA NI, OV, SO MA ES II, MA SO EZIO, OL GIOVAN, IL NI, LD, IL LE, OVIDIO,MIGLIOZZI RE EL, MO GIOVAN, MO GI, MO DI, MONFREDA DI, EF TU, OL GI, NO ND, EC NO, AP IR SU, IR RI, NI, PA EN, IR NI, ST ZI II, REA LF, RICCI 8 CA, RO LUCIO, RO LUCIO, RU MA, TI AN IO, TI UL, TA NO, TELLA GI, OR LV, CI RI, AN,SCLKAMA NE IO, IN LO RI AZ, GE, OS RE, PO FE, LF PA, AF NI, ST GI, IA IG, NI MO, IT NI, IT RE, NA LA ONESTA, NA RISIOL AN, LD TO, CC EL, RI, AN LI, DO AL, ER LO CA RISORTA;
- intimati n. 1007/99 del Giudice di pace di avverso la sentenza CAPUA, depositata il 15/10/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/2002 dal Consigliere Dott. Maria Rosaria CULTRERA;
udito per il ricorrente, Izzo,l'Avvocato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, 1'Avvocato Spataro, con delega, che ha chiesto l'inammissibilità o il rigetto del ricorso;
udito il inP.M. persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido cheRAIMONDI ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. 9 Svolgimento del processo CAPUA Il Giudice di pace di Piedimonte Matese sostituto PIGNATARA MAGGIORE di quello di Capua ricusato dal comune di Sparanise, ha accolto la domanda di QU MI nei confronti di questo e della locale Concessionaria per la Riscossione Tributi, d'accertamento negativo d'un credito di £. comune cartella esattoriale 212.010, preteso dal con per utenze d'acqua del 1992 ed ha condannato l'ente lo- cale a pagare le spese all'attore. Ha affermato che la somma pretesa é corrispettivo somministrazione d'acqua oggetto di contratto, della chiesto nei limiti della sua competenza per valore ex art. 7 c.p.c., negando che si tratti d'una tassa loca- le, con rigetto delle eccezioni di difetto di giurisdi- zione in favore delle commissioni tributarie e di com- a favore del tribunale petenza per materia ex art. 9, cpv., c.p.c. На escluso essersi maturata la dedotta prescrizione quinquennale, applicabile al TI'canone" pe- C.C., in presenza di atti riodico ex art. 2948, 4°co. interruttivi, ma ha rilevato che il comune non solo non ha provato la prestazione del servizio per il quale ha chiesto il pagamento, ma ha fissato il dovuto con delibere non vincolanti per la controparte, dividendo il costo del servizio tra gli utenti, indipendentemente dai consumi. 10 Per la cassazione di questa sentenza, ha proposto ricorso il comune di Sparanise con nove motivi, illu- strati da memoria ex art. 378 c.p.C. e il MI s'é difeso con controricorso e memoria, chiedendo di con- dannare il comune per temeraria impugnazione, ai sensi dell'art. 96 c.p.C. Con sentenza n. 9486 del 12 luglio 2001, le Sezioni Unite civili di questa Corte hanno rigettato il motivo di ricorso che nega la giurisdizione del giudice ordi- nario, rimettendo la causa, per gli altri motivi e le spese, a questa sezione. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Va anzitutto rigettata la richiesta pregiudizia- le del P.G. in udienza di dichiarare d'ufficio la nul- lità della sentenza di merito per vizio di costituzione del giudice, perchè l'ordinanza del Pretore che ha ac- colto l'istanza di ricusazione del giudice di pace di c.p.c., ha sosti- Pignataro Maggiore, ex art. 53, cpv., tuito la persona di quel magistrato con l'ufficio del Giudice di pace di Capua e non con la persona di altro magistrato, con atto amministrativo illegittimo emesso in carenza di potere, in ordine alla designazione di un diverso ufficio e che quindi non poteva conferire il causa al giudice di pace desi- potere di conoscere la gnato, privo di capacità o legittimazione a pronunciar- 11 la sua decisione per cui si (potestas judicandi), sa- о inesistente e il vizio rebbe nulla ex art.158 c.p.c. potrebbe rilevarsi ufficiosamente anche in sede di le- gittimità. un vizio di costituzione del In realtà vi é stato giudice, perchè l'ordinanza che decide sulla ricusazio- ne valuta la capacità soggettiva del giudice e deve de- il sostituto ed é illegittima signare nominativamente con un ufficio indicato im- se sostituisca il ricusato come nel caso (Cass. 23 marzo 1989 n. personalmente n. 1113 7e novembre 1981 n. 1487, 14 febbraio 1984 5907). La sentenza non però inesistente, come accade quando non sia sottoscritta o sia emessa a non judice, manca solo la legittimazione concreta, perchè nel caso pur essendovi la capacità del giudice a pronunciarsi nella controversia assegnatagli illegittimamente per la quale ha competenza per valore e materia e non per ter- ritorio;
la decisione é nulla, ex art. 158 c.p.c., nor- ma che rinvia al successivo art. 161, che converte il motivo di nullità in motivo di impugnazione. Se la nullità non si é rilevata di ufficio o su ec- cezione dal giudice male costituito, essa può rilevarsi solo con appello e/o ricorso per cassazione, dovendosi altrimenti ritenere sanato il vizio dal giudicato che 12 si forma sull'omesso rilievo dell'invalidità non impu- gnato (Cass. 23 maggio 2000 n. 6698, 17 febbraio 1998 n. 1668, 3 settembre 1994 n. 7629, 9 ottobre 1993 n. 10011, 6 marzo 1992 n. 2699, tra molte). La giurisprudenza citata supera la precedente, fa- vorevole alla rilevabilità d'ufficio del vizio pure in sede di legittimità e indipendentemente dal ricorso (così le citate 5907/81 e 1113/84), e ad essa si aderi- sce per l'espresso richiamo all'art. 161 nell'art. 158 C. p.C., che impedisce che il vizio possa rilevarsi se non impugnato e ufficiosamente;
la richiesta in tali sensi del P.G. deve pertanto essere rigettata.
2. Il giudice di pace ex art. 113 c.p.c. ha deciso secondo equità in controversia di valore inferiore a lire due milioni, con sentenza inappellabile (art. 339, 3° comma, c.p.c.) e ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (Cass. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12542), per violazione di norme processuali, costituzionali e comu- nitarie di rango superiore e per inesistenza, apparenza ○ radicale contraddittorietà della motivazione, (Cass. 14 marzo 2001 n. 3673, 15 ottobre 2000 n. 9799, S.U. 15 ottobre 1999 n.716, 14 dicembre 1998 n.12542). Non devono iesaminarsi motivi di ricorso sulla sono con il primo, il sesto ed il giurisdizione che settimo, per le parti in cui censurano pretese invasio- 13 ni di campo del giudice di pace nei poteri amministra- tivi del comune manifestati dalle delibere sulla redi- stribuzione del costo del servizio (seconda parte del motivo 6 e motivo 7), atti ritenuti dalla sentenza di merito invalida proposta di determinazione del corri- spettivo del contratto di somministrazione d'acqua e che nel ricorso sono indicati come dimostrazione della carenza di giurisdizione dell'A.G.O., già esaminata dalle S.U.
3. Per i limiti d'impugnabilità indicati, è preclu- so il quinto motivo di ricorso che denuncia violazioni all'ingiustificato ar- di norme sostanziali relative ricchimento (artt. 2041 e 2042 c.c.), per non avere il giudice rilevato la cessazione della materia del con- tendere connessa all'irripetibilità del pagamento del nono motivo rela- debito prescritto, nonhé, infine, il tivo alle tariffe professionali nelle spese giudiziali, che hanno carattere sostanziale (Cass. 4 aprile 2001 n. 4984, 13 n.dicembre 2000 15724, novembre 2000 n. 14529, 7 agosto 2000 n. 8544). Per gli stessi principi, é inammissibile la denun- cia d'insufficiente motivazione, non essendovi la pre- tesa contraddittorietà prospettata nella residua parte dell'ottavo motivo sulla valutazione delle scelte del comune nel modo di determinare il quantum preteso. 14 4. Da rigettare é il secondo motivo di ricorso, che 19 e 21 D.Lgs. 31 dicem- deduce violazione degli artt. bre 1992 n. 546, 52 del D.Lgs.5 febbraio 1997 n. 22 e stata proposta l'op- 324, 329 e 320 c.p.c., per essere posizione alla cartella esattoriale oltre i termini di sessanta giorni di cui alle citate norme, dovendosi ex art. 329 c.p.c. rilevare anzi l'acquiescenza dei desti- natari delle cartelle. La domanda ha infatti avuto ad oggetto l'accerta- mento negativo di un credito del comune e non é sogget- ta al termine indicato, applicabile solo in sede tribu- taria;
pure se la cartella di pagamento sia stata mezzo costituendo avviso di d'esecuzione esattoriale, mora, si avrebbe comunque un'opposizione all'esecuzione per che non é inesistenza del titolo, ex art. 615 c.p.c., termine di decadenza in materia extratribu- soggetta a taria (cfr., per le sanzioni amministrative riscosse con cartella, Cass. S.U. 10 agosto 2000 n. 562/SU).
5. Non coglie nel segno neppure il terzo motivo del giudice di pace sull'incompetenza per materia ex D. P.R. ottobre n.1972 636 26 art. 9 c.p.c. e (previgente contenzioso tributario), perchè per i tri- buti per i quali non ha cognizione la Commissione tri- butaria, é competente solo il tribunale;
come si rileva n.520/SU, "il credito dell'ente da S.U.24 luglio 2000 15 territoriale per l'erogazione al singolo utente di ac- qua ad uso domestico, costituisce entrata patrimoniale dell'ente medesimo e può esser liquidato e preteso con (ruolo e cartella esattoriale) propri gli strumenti non è imposta o tassa, nè delle entrate tributarie, ma in particolare rientra tra i tributi comunali e locali dell' art. 2 lett h) del D.Lgs. n. 546 del 1992, trovan- do titolo non in una potestà impositiva, ma negli impe- gni convenzionalmente assunti dall'utente con la doman- da di somministrazione e la sottoscrizione del relativo contratto;
pertanto la presente azione esula dalla com- petenza giurisdizionale delle commissioni tributarie" e ovviamente dalla cognizione esclusiva per materia del tribunale.
6. E' infondato il quarto motivo di ricorso che censura la sentenza per violazione degli artt. 320, 321 e 184 c.p.c. e del D.P.R. 602/73, perchè, nonostante la richiesta di comparizione delle parti e pur essendo stata formalizzata l'istanza d'interrogatorio formale e di prova per testi, non vi é stato tentativo di conci- liazione. esservi la prima Dalla sentenza si rileva stata udienza, nella quale sono state formulate istanze ed eccezioni (ricusazione, difetto di giurisdizione e di competenza per materia) sulle quali il giudice di pace 16 si é pronunciato, rinviando per la discussione della causa al 30 dicembre 1998; la mancanza del tentativo di conciliazione non incide sulla validità della sentenza e poichè il giudice ha deciso sulle eccezioni poste ex art. 320, 3° comma c.p.c. e ha invitato le parti a pre- e a discutere la excausa art. cisare le conclusioni 321, 1° comma c.p.c., non può sindacarsi in questa sede l'esercizio del potere d'ammissione delle prove da par- te del magistrato, rilevante solo se si traduce in un sentenza indeducibile come vizio di motivazione della le sentenze secondo equità motivo d'impugnazione per del giudice di pace, anche a non considerare la insuf- ficienza del motivo in assenza delle specifiche ragioni che avrebbero resa decisiva la prova non ammessa e/o non assunta, con l'indicazione dei capi di prova sui sentiti i testi (Cass. 24 aprile quali dovevano essere Lo 6023 sull'autosufficienza e 20 maggio 2000 n. 2001 n. 5608 sul vizio di motivazione). E' invece, fondato Il sesto motivo con cui il ri- deduce della sentenza ex art 112 corrente nullità c.p.c. per aver il giudice adito pronunciato "ultra pe- tita", disponendo la condanna alla restituzione della somma pagata dall'opponente, il quale si era limitato ad eccepire la prescrizione del credito, in assenza di specifica domanda. 17 Dal testo della sentenza impugnata non risulta che avesse formulato, unitamente alla la parte ricorrente domanda di accertamento dell'intervenuta prescrizione, anche espressa domanda di restituzione della somma con- testata di cui aveva effettuato il pagamento nelle more del giudizio. Tantomeno il resistente nelle sue difese deduce di aver formulato nel giudizio di merito speci- fica domanda a tal riguardo. La pronunzia, pertanto, effettivamente risulta emessa in violazione della principio di corrispondenza fra in chiesto ed il pronunciato, oltre il limite della domanda e, per l'effetto, in ordine a tale capo deve essere cassata senza rinvio. risarcitoria art.96 c.p.c. del ex 8. La domanda controricorrente ammissibile per l'impugnazione temera- ria (Cass. 17 marzo 1999 n. 2359) ma infondata, non es- sendo neppure indicate le ragioni che evidenzierebbero la mala fede o colpa grave degli organi dell'ente loca- le. Viene confermata la statuizione sulle spese del precedente grado di giudizio stante la soccombenza del comune convenuto;
soccorrono giusti motivi per compen- sare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il sesto motivo di ricorso e ri- 18 getta gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impu- gnata in parte qua, conferma le statuizioni sulle spese del precedente grado di giudizio;
rigetta la domanda ex art. 96 c. p.c. del MI;
compensa le spese del pre- sente procedimento. camera di consiglio del Così deciso in Roma nella 17 gennaio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosario De Musis Maria Rosaria Cultrera. Plely mis Cuthills CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Priña Seziona Sie IL LI Depostaty Andrea Blanchi 4 ) 7 O E 3 L . L C N O A , B 1 P E 9 I 9 E D 1 N - 1 E O I 1 - C Z I 1 A 2 D R . T U L I S I 9 G G 3 E E R E N A 6 . 4 D T . S E I T T ( T N R E A S E 19