Sentenza 6 aprile 2001
Massime • 2
Il ricorso principale condizionato deve essere esaminato per primo e come se non vi fosse condizione, laddove abbia ad oggetto questioni pregiudiziali di ritto o preliminari di merito rilevabili d'ufficio, a meno che su tali questioni non si sia pronunciata la sentenza gravata, poiché in questo caso vige il diverso principio del "tantum devolutum quantum appellatum".
Se il convenuto in un giudizio di danno convenga a sua volta in giudizio un terzo, al quale ascriva la responsabilità del danno lamentato dall'attore, tra le due domande così formulate sussiste un nesso di dipendenza reciproca. Ne consegue che, se le domande suddette danno luogo a giudizi autonomi riuniti in primo grado, esse debbono restare unite anche in grado di appello, ricorrendo una ipotesi di litisconsorzio processuale necessario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/04/2001, n. 5165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5165 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITO GIUSTINIANI - Presidente -
Dott. UGO FAVARA - Consigliere -
Dott. FRANCESCO TRIFONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI - Consigliere -
Dott. ANTONIO SEGRETO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NG RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BERNARDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI ROMA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n. 05779/00 proposto da:
COMUNE DI ROMA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA ADRIANA 8, presso lo studio dell'Avvocato GIOVANNI FRANCESCO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati GABRIELE SCOTTO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
NG RT;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1585/99 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 07/05/99 è depositata il 20/05/99 (R.G. 1888/97);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/00 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato Paolo FARESE (per delega G. BERNARDINI);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale e l'assorbimento del ricorso principale. Svolgimento del processo
Con atto notificato il 16.10.1991 LB AN conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Comune di Roma per sentirlo condannare al risarcimento dei danni sofferti il 21.4.1989 a seguito di caduta sul pavimento, reso viscido per la pioggia, nei locali della Pretura civile di Roma.
Il convenuto si costituiva, chiedendo in via preliminare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'impresa s.r.l. MM DU, che all'epoca aveva la manutenzione degli anzidetti locali, nel merito il rigetto della domanda;
in via subordinata, in caso di accoglimento della domanda, la condanna dell'anzidetta impresa a rimborsare quanto dovesse essere tenuto a corrispondere. A seguito della mancata autorizzazione alla chiamata in causa, con atto del 9.10.1992, il Comune di Roma conveniva in giudizio l'anzidetta società. Tale giudizio veniva riunito a quello introdotto dall'AN.
La S.R.L. MM DU, costituendosi, eccepiva "il difetto di legittimazione passiva", rilevando che essa non poteva ritenersi responsabile, atteso che la fattispecie non era ricollegabile ai lavori di manutenzione appaltati.
Il Tribunale, con sentenza depositata il 16.1.1997, rigettava la domanda proposta dall'AN e compensava tra le parti le spese del giudizio.
Avverso questa sentenza proponeva appello l'AN. Resisteva il Comune di Roma, chiedendo il rigetto dell'appello e deducendo che, in caso di accoglimento dello stesso, la ditta appaltatrice MM DU fosse condannata in via diretta al risarcimento dei danni subiti dall'attore, ovvero condannata a manlevare il Comune.
La Corte di appello di Roma, con sentenza depositata il 20.5.1999, rigettava l'appello.
Riteneva la corte di merito che, ai sensi dell'art. 2051 c.c., pur potendosi condividere l'assunto dell'appellante che la potenzialità dannosa della cosa in custodia può derivare anche da fatti esterni (nella specie la pioggia), nel caso di specie poteva escludersi che la causa dell'infortunio fosse da "collegare strettamente al pavimento bagnato, in quanto poiché l'illuminazione dell'ingresso dell'edificio era normale e permetteva di vedere il pavimento, .... l'AN avrebbe potuto evitare la caduta se avesse prestato la normale attenzione".
Il Tribunale escludeva, altresì, l'applicabilità dell'art. 2043 c.c., sul rilievo della predetta mancata attenzione dell'AN
nell'inoltrarsi nei locali della Pretura nonché sul fatto che la pioggia battente ed il via vai delle persone non consentivano una costante vigilanza da parte dell'ente gestore dell'edificio. Avverso questa sentenza l'AN ha proposto ricorso per Cassazione.
Resiste il Comune di Roma, con controricorso che contiene anche ricorso incidentale condizionato.
Il Comune di Roma ha presentato memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi.
Poiché con il ricorso incidentale condizionato il Comune di Roma ha lamentato la mancata integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 331 c.p.c., in grado di appello, questo motivo del ricorso incidentale va esaminato con priorità.
Infatti il ricorso incidentale condizionato deve essere deciso con priorità rispetto al ricorso principale, come se la condizione non fosse stata apposta, quando investa questioni pregiudiziali di rito o preliminari merito rilevabili d'ufficio. Tale principio non è applicabile solo se la questione sia stata affrontata e decisa dal giudice di merito, poiché in quest'ultimo caso la questione cessa di essere rilevabile di ufficio ed il suo riesame postula la proposizione di un'impugnazione (Cass. S.U. 22.5.1985,n. 3104). Nella fattispecie, quindi, va con priorità esaminato il ricorso incidentale, per quanto condizionato, attenendo esso alla mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello, nei confronti della s.r.l. MM DU, questione non affrontata e decisa dal giudice di appello.
2. È giurisprudenza pacifica che, allorché il convenuto chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della di lui esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica ed inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro, ovvero nell'ipotesi di coesistenza di diverse autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra, e pure ove l'attore non estenda la propria domanda contro il chiamato, la domanda stessa si intende automaticamente riferita anche al terzo, trattandosi di individuare il vero responsabile nel quadro di un rapporto oggettivamente unitario. Pertanto non è possibile procedere alla separazione del giudizio principale da quello instaurato con la chiamata in causa del terzo senza incorrere nella violazione del principio del contraddittorio (Cass. 27.10.1982, n. 5626; Cass. 15.4.1995, n. 4259; Cass. 30.7.1997, n. 7105).
Ciò di cui si discute è se nella fattispecie si tratti di un litisconsorzio sostanziale attesa l'unicità del rapporto sostanziale dedotto, che non può essere accertato se non nel contraddittorio di tutte le parti (Cass. 18.11.1993, n. 1366; Cass. 15.12.1993, n. 12402), oppure di litisconsorzio necessario processuale in grado di appello, in quanto a norma dell'art. 331 c.p.c. in sede di impugnazione il contraddittorio va integrato non solo nell'ipotesi di cause inscindibili, ma anche nell'ipotesi di cause tra loro dipendenti, ossia tali che, essendo state decise nel precedente grado in un unico processo, debbano rimanere unite anche nella fase di gravame, in quanto la pronunzia sull'una si estende, in via logica e necessaria, anche all'altra, ovvero ne formi il presupposto logico- giuridico imprenscindibile (Cass. 26.10.1991, n. 11419; Cass. 12.1.1982, n. 126; Cass. 2.4.1981, n. 1867).
Pur dovendosi propendere per la natura processuale del litisconsorzio, in quanto non si tratta di un unico rapporto sostanziale che lega i due soggetti nei confronti dell'attore, ma di un unico rapporto sostanziale che lega uno solo dei due soggetti predetti all'attore, ed in quanto l'oggetto delle due cause (quella introdotta dall'attore e quella introdotta dal convenuto con la chiamata in causa) è appunto quello di accertare quale dei due soggetti è obbligato (e cioè tra chi intercorra detto rapporto sostanziale), sta di fatto, ai fini che qui interessano, che tra le due cause vi è quanto meno un rapporto di dipendenza reciproca, in quanto la decisione di ciascuna causa comporta la decisione anche dell'altra.
Da ciò consegue che, ai sensi dell'art. 331 c.p.c., le cause devono rimanere riunite anche in sede di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato (Cass. 27.10.1995, n. 11190; Cass. 12.1.1982, n. 126).
3. Detto secondo giudizio, come avviene generalmente, può essere introdotto con una chiamata in causa (da parte del convenuto) del terzo, che egli assume responsabile.
Il secondo giudizio può essere, però, introdotto anche con una citazione autonoma da parte del primo convenuto nei confronti del soggetto che egli ritenga responsabile di quanto domandatogli dall'attore nel primo giudizio.
In caso di riunione dei due giudizi, indipendentemente dalle mere indicazioni formali, se la domanda che il primo convenuto pone nei confronti del suo convenuto è quella di sentire affermare la responsabilità di quest'ultimo e l'esclusione della propria nei confronti della pretesa dell'attore, si esula dall'ambito della cosiddetta garanzia impropria e si ha l'introduzione di un seconda controversia tra i due convenuti o, se si vuole, un ampliamento della controversia originaria, sia in senso oggettivo - perché la nuova obbligazione dedotta dal primo convenuto nei confronti del secondo viene ad inserirsi nel tema della controversia, in via alternativa con quella dedotta dall'attore - sia in senso soggettivo, perché detta controversia tra i due convenuti viene a creare una situazione tipica di litisconsorzio alternativo (in quest'ultimo senso Cass. 22.3. 1984,n. 1984).
Infatti è stato osservato che nel caso in cui insorga contestazione tra due soggetti circa l'individuazione dell'unico obbligato nei confronti della richiesta dell'attore, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle due cause, che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario in forza del quale le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato (Cass. 27.10.1995, n. 11190).
4. Nella fattispecie, quindi, essendo state riunite in primo grado la causa introdotta dall'AN contro il Comune di Roma, e quella introdotta da quest'ultimo contro la S.R.L. MM DU, perché fosse ritenuta responsabile del danno subito dall'attore, i due giudizi dovevano rimanere riuniti anche in grado di appello, stante il litisconsorzio processuale necessario esistente tra le due cause, non avendo la sentenza di primo grado deciso su chi fosse il responsabile dell'illecito, ma avendo solo ritenuto infondata la domanda dell'attore, che aveva proposto impugnazione in merito a questo rigetto della sua domanda.
5. Peraltro, anche a voler ritenere che la causa introdotta dal Comune di Roma contro la s.r.l. MM DU fosse una causa di garanzia impropria, essendo la domanda subordinata proposta quella di essere tenuto indenne, in forza di un distinto titolo, da quanto eventualmente avrebbe dovuto pagare all'AN, una volta disposta la riunione tra questi due giudizi, sussiste il vincolo di dipendenza se e fino a quando sia in discussione il fondamento della domanda principale, integrante il presupposto della domanda di rivalsa, con la conseguente applicabilità dell'art. 331 c.p.c., in tema di integrazione del contraddittorio, venendo meno in fase di appello solo quando il gravame non investa l'accoglimento o il rigetto della prima domanda (principale), ed attenga esclusivamente il rapporto di garanzia (Cass. 10.2.1994, n. 1354).
5. Ne consegue che nella fattispecie andava integrato il contraddittorio in fase di appello nei confronti della S.R.L. MM DU, e che, non essendo ciò avvenuto, va rilevata la nullità del giudizio di appello e della conseguente sentenza. L'accoglimento del ricorso incidentale nei termini suddetti comporta l'assorbimento del ricorso principale.
L'impugnata sentenza va, pertanto, cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche sulle spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi.
Accoglie il ricorso incidentale, assorbito il principale. Cassa, in relazione al motivo accolto, l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Roma. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2001