Sentenza 24 giugno 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità solidale per fatto illecito imputabile a più persone, il vincolo di solidarietà che lega i coautori del fatto dannoso importa che il danneggiato possa pretendere la totalità della prestazione anche da uno solo dei coobbligati, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili e cioè ai fini dell'azione di regresso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/2002, n. 9167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9167 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. PAOLO VITTORIA - Consigliere -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO VIA VALMONTONE 56 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. IE TO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIULIO CESARE 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO PALOMBO, difeso dall'avvocato MARIO PERONE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DI AR US, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, difeso dall'avvocato PIERFILIPPO COLETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
CASA DELLO SCAFFALE SRL, con sede in Roma, in persona del suo amministratore Sig. LI Tavoletta, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. DAL VERME 116, presso lo studio dell'avvocato ALDO US COCO, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COND VIA VALMONTONE 26 ROMA, COND VIA RIOFREDDO 54 ROMA, COND VIA VALMONTONE 11 ROMA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01926/99 proposto da:
CONDOMINIO VIA VALMONTONE 26 ROMA, in persona dell'Amministratore pro tempore Sig. AS AR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANARO 14, presso lo studio dell'avvocato LUIGI DE SISTO, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CONDOMINIO DI VIA VALMONTONE 56 ROMA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1152/98 della Corte d'Appello di ROMA, emessa il 22/01/98 e depositata l'08/04/98 (R.G. 335/95 + 1217/95 + 1580/95 + 1611/95);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato Pierfilippo COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. Svolgimento del processo
La s.r.l. casa dello scaffale propose al pretore di Roma denuncia di danno temuto nei confronti del condominio di via Valmontone 56 e di Di AR GI, lamentando che acque luride e liquami di fogna avevano invaso il magazzino di proprietà di quest'ultimo che conduceva in locazione.
Il pretore dispose l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condominii di via Valmontone 26, via Valmontone 11, via Riofreddo 54 e, a seguito di c.t.u., emise ordinanza, con la quale assunse provvedimenti cautelari ed urgenti, rimettendo le parti innanzi al tribunale di Roma competente per valore.
La causa venne riassunta dalla S.r.l. casa dello scaffale, che chiese la condanna del Di AR e dei condominii al risarcimento dei danni.
Il Di AR si difese, sostenendo che le infiltrazioni non gli erano addebitabili, e propose domanda riconvenzionale di condanna dei condominii alla riparazione della fognatura ed al risarcimento dei danni.
I condominii di via Valmontone 26, via Riofreddo 54, via Valmontone 56 resistettero;
in particolare, il condominio di via Valmontone 26 dedusse che il tratto di fognatura, di cui era proprietario, veniva utilizzato legittimamente dagli altri condominii ed abusivamente da terzi;
che la causa delle infiltrazioni doveva essere individuata nell'inefficienza del fognolo di collegamento del condominio di via Valmontone 56; quest'ultimo sostenne, invece, che causa delle infiltrazioni era il sovraccarico della fognatura comune dipendente dagli allacci abusivi.
Il tribunale, istruita la causa, emise sentenza, con la quale condannò i condominii al pagamento in favore della S.r.l. casa dello scaffale di lire 41.990.316, oltre accessori, ed in favore del Di AR di lire 49.300.000 oltre interessi dal marzo 1986 e di lire 12.900.000 oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria nella misura del 10% dalle singole scadenze.
Gravata la sentenza, la corte di appello di Roma rigettò le domande proposte dal Di AR e dalla s.r.l. casa dello scaffale nei confronti del condominio di via Riofreddo 54 e condannò gli altri condominii al pagamento in favore del Di AR della somma complessiva di lire 163.696.000 con gli interessi legali dal marzo 1986 su lire 49.300.000 e dalla data della pronuncia sul resto, motivando come segue sui punti ancora in discussione.
Alla stregua delle c.t.u. la causa delle infiltrazioni lamentate va individuata, oltre che negli allacci abusivi al condotto fognario di proprietà esclusiva del condominio di via Valmontone 26, nell'inefficienza del fognolo di collegamento appartenente al condominio di via Valmontone 56; il fondamento della responsabilità è stato esattamente posto dal tribunale "nella violazione dell'obbligo di custodia sancito dall'art. 2051 c.c. anche per avere consentito che terzi abusivi si allacciassero all'impianto fognario, compromettendone la normale funzionalità e determinando così l'evento dannoso".
Il condominio di via Valmontone 56 ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi;
il Di AR, la S.r.l. casa dello scaffale ed il condominio di via Valmontone 26 hanno resistito con controricorso;
il condominio di via Valmontone 26 ha anche proposto ricorso incidentale affidato a due motivi;
fissata l'udienza del 27.6.2001, la Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo per inosservanza del termine di comparizione;
la S.r.l. casa dello scaffale ed il Di AR hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. È preliminare l'esame dell'eccezione di inammissibilità del ricorso incidentale sollevata dal Di AR sotto il profilo che il ricorso stesso non gli è stato notificato.
L'eccezione è infondata in quanto i motivi del ricorso ripropongono la questione dell'addebito della responsabilità esclusiva ad uno dei soggetti, nei cui confronti il Di AR ha esercitato l'azione risarcitoria, ed in questa situazione va ravvisata un'ipotesi di litisconsorzio necessario anche in fase di impugnazione (Cass. 17.4.1998, n^ 3897), con l'unica conseguenza che, ove il Di AR non si fosse difeso, avrebbe dovuto essere disposta l'integrazione del contraddittorio relativamente al ricorso incidentale (Cass. 28.10.1994, n^ 8895). Vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi il primo motivo del ricorso principale ed i due motivi di quello incidentale.
Il primo motivo del ricorso principale, con il quale si denuncia violazione degli artt. 2043, e 2051 c.c., contiene censura di illogicità, contraddittorietà ed insufficienza della motivazione sul valore causale dell'inefficienza del fognolo di collegamento con la fognatura principale. Alla sentenza impugnata viene in sostanza addebitato di avere trascurato e, comunque, travisato le consulenze tecniche, dalle quali si evince che il cattivo funzionamento del fognolo non era dovuto alle sue condizioni, bensì al pessimo stato della fognatura principale, e di avere, conseguentemente, ravvisato un concorso di cause, laddove la causa è unica ed è riconducibile al condominio di via Valmontone 26, come è dimostrato dal fatto che, riparata la fognatura, le infiltrazioni sono cessate. Il primo motivo del ricorso incidentale pone la medesima censura con riferimento al valore causale delle condizioni della fognatura di via Valmontone 56.
L'addebito che viene mosso alla sentenza impugnata è di avere valutato in modo incompleto la tesi difensiva, secondo la quale alla fuoriuscita dei liquami hanno contribuito gli allacci abusivi, ma senza la rottura del fognolo di collegamento la fuoriuscita non si sarebbe verificata, e di non aver valutato la circostanza che a seguito del rifacimento del fognolo le infiltrazioni sono cessate. Il secondo motivo del ricorso incidentale espone censura di omessa pronuncia sulla richiesta di mezzi istruttori (rinnovo della c.t.u.; prova per interpello e testimoni).
I motivi non possono trovare accoglimento.
Premesso che per costante giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis Cass. 2.10.1998, n. 9794), l'accertamento del nesso causale tra fatto illecito ed evento dannoso consiste in una valutazione di fatto in sindacabile dal giudice di legittimità se non per vizi di motivazione, va rilevato che: 1) rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di disporre la rinnovazione della c.t.u. e l'esercizio di tali poteri, come il mancato esercizio, non è censurabile in sede di legittimità, salvo che, diversamente dalla specie, con i motivi di appello non vengano formulati specifici rilievi;
nel quale caso il giudice è tenuto a motivare la sua scelta (Cass. 6.5.1998, n^ 4577);
2) la mancata ammissione della prova per interpello o per testimoni è denunciabile in cassazione sotto il profilo del vizio di motivazione solo se la prova verta su circostanze che con un giudizio di certezza e non di mera probabilità avrebbero portato ad una decisione diversa da quella adottata (Cass. 13.4.1996, n^ 3494); il che si deve escludere nella specie, in cui, quand'anche la prova si concludesse favorevolmente per la parte richiedente, risulterebbe confermato il contributo causale del fatto riconducibile al condominio di via Valmontone 56, ma non escluso completamente quello del fatto ascrivibile al condominio di via Valmontone 26. Per il resto le censure si risolvono in una richiesta di riesame delle prove e, particolarmente, delle consulenze, impossibile in questa sede, o scaturiscono da incompleta lettura della sentenza impugnata, la quale ha affermato che le infiltrazioni sono cessate non solo perché è stato rifatto il fognolo, ma ancora perché è stato sostituito un tratto del collettore fognario. Il secondo motivo del ricorso principale muove alla sentenza impugnata censura per avere omesso di pronunciare e, comunque, motivare sulla richiesta subordinata di riduzione del "quantum" ai sensi dell'art. 1227 c.c. Pur dovendosi riconoscere che la sentenza impugnata non si è occupata della richiesta, non è possibile accogliere il motivo in quanto la richiesta stessa manca di specificità e concretezza, per cui non vi era obbligo di pronuncia.
Il terzo motivo del ricorso principale pone censura di violazione e falsa applicazione dell'art. 2055 c.c.; si sostiene che "l'esperita istruzione, se correttamente valutata, ..... doveva condurre ad una ovvia graduazione delle rispettive responsabilità in ipotesi di concause, attribuendola eventualmente in misura di gran lunga inferiore al condominio ricorrente.
L'avere deciso una responsabilità solidale comporta, per converso, che la Corte di appello abbia ritenuto una responsabilità in misura paritaria in virtù della presunzione portata dall'ultimo comma dell'art. 2055 c.c.".
Neppure questo motivo può ricevere accoglimento.
Ai sensi dell'art. 2055 c.c. affinché sorga responsabilità solidale è sufficiente che il fatto dannoso sia unico anche se costituisca il prodotto di condotte lesive autonome e gli autori rispondano in virtù di norme giuridiche diverse.
La solidarietà importa che il danneggiato può pretendere l'adempimento della totalità della prestazione da uno solo o da tutti i coobligati (come è avvenuto nella specie, in cui non è stata chiesta la graduazione della responsabilità), mentre la diversa gravità delle rispettive colpe e la diseguale incidenza causale possono avere rilevanza unicamente ai fini della ripartizione interna tra i corresponsabili e, cioè, ai fini dell'azione di regresso prevista dal secondo comma dell'art. 2055 c.c. (Cass. 20.1.1985, n^ 488; Cass. 24.3.1979, n^ 1708).
I ricorsi vanno, pertanto, rigettati;
si ravvisano giusti motivi per compensare le spese del giudizio di Cassazione tra il condominio di via Valmontone 56 ed il condominio di via Valmontone 26; in applicazione del principio della soccombenza gli anzidetti condominii vanno condannati alle spese in favore del Di AR e della s.r.l. casa dello scaffale.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;
compensa le spese del giudizio di Cassazione tra il condominio di via Valmontone 56 ed il condominio di via Valmontone 26; condanna i predetti condominii al rimborso, in favore del Di AR e della s.r.l. casa dello scaffale delle spese Euro 135,21 in favore del Di AR ed Euro 79,02 in favore della S.r.l. Casa dello Scaffale, oltre onorari liquidati in Euro 2500,00 ciascuno.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2002. Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2002