Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2001, n. 7246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7246 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
7 24 6 0 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPTEM Oggetto *SEZION SECONDA CIVILE CONTRATTO PRELIMINA RE DI VENDITA ED Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: ALTRO Dott. Franco PONTORIERI - Presidente R.G.N. 11858/98 - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere 14280/98 Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere 17856/98 Cron. 16605 Consigliere Dott. Umberto GOLDONI Rep. 2661 Rel. Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Ud. 15/01/01ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE MI GI, elettivamente domiciliato in ROMA UFFICIO COPIE VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 6000 MARIO, che lo difende unitamente all'avvocato CORNLI 12 2001. ENRICO, giusta delega in atti;
IL CANCELLIERE ricorrente
contro
ER CH LI;
intimato nonchè
contro
LI AN, TI LU;
2001 - intimati con integrazione del contraddittorio 46 e sul 2° ricorso n° 14280/98 proposto da: -1- 소송- CH LI, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE G. MAZZINI 134, presso lo studio dell'avvocato POLITANO SALVATORE, che lo difende unitamente all'avvocato CAMPANER CLAUDIO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonché
contro
MI GI, TI LU, LI AN, IMM. SAMPOLESE SRL in persona del legale rapp.te; intimati e sul 3° ricorso n° 17856/98 proposto da: TI LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LAURA MANTEGAZZA 24, presso 10- studio dell'avvocato GARDIN LUIGI, difeso dall'avvocato PERRERO PAOLO, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè
contro
CH LI;
intimato avverso la sentenza n. 177/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 09/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/01 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
udito 1'Avvocato POLITANOSalvatore, difensore del CH LI, che ha chiesto resistente -2- Mr l'accoglimento incidentale;
udito il P.M. Generale Dott. rigetto dei l'accoglimento del controricorso e ricorso in persona del Sostituto Procuratore Aurelio GOLIA che ha concluso per il ricorsi n°11858/98, n°14280/98, del ricorso n°17856/98. -2-his- M .SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 12 dicembre 1994 il Tribuna- le di Venezia - adito da LI TT nei confronti di GI RO, AN Benvenu- ti, LO MU e della s.r.l. Sampolese per inadempimento del pronunciò la risoluzione, convenuto NU, di un contratto preliminare agosto 1987, con il quale costui si era del obbligato a vendere all'attore un appartamento in Conegliano, all'epoca di proprietà della società Sampolese;
condannò lo stesso NU a resti- .tuire allo TT la somma di lire 60.000.000, nonché al risarcimento dei danni, determinati in via equitativa in lire 10.000.000; respinse le altre domande proposte dall'attore. Impugnata in via principale da LI TT e incidentalmente da AN NU, la deci- sione è stata parzialmente riformata dalla Corte appello di Venezia, che con sentenza del 9di febbraio 1998, in accoglimento per quanto di ragione di entrambi i gravami, ha limitato a lire 20.000.000, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi, la somma oggetto della condanna già pronunciata dal Tribunale;
ha respinto la 11858/98 3 14280/98 17856/98 domanda di risarcimento di danni proposta dal- l'originario attore;
ha condannato GI IS rotti a restituire a LI TT l'importo di lire 43.500.000, oltre agli interessi. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione GI RO in via principa- le, in base a tre motivi poi illustrati anche con memoria, nonché LI TT e AN Benvenu- ti in via incidentale, rispettivamente in base a cinque e a due motivi. Non si è costituito né ha svolto attività difensiva LO MU, nei cui confronti è stato integrato in contraddittorio, in esecuzione dell'ordinanza pronunciata da questa Corte all'udienza del 22 febbraio 2000. MOTIVI DELLA DECISIONE In quanto proposti contro la stessa sentenza, dei tre ricorsi va disposta la riunione in un solo processO, in applicazione dell'art. 335 c.p.c. In sede di merito i fatti di causa sono stati ricostruiti in questi essenziali termini: con una scrittura del 7 febbraio 1985 Gian- ni RO si obbligò a vendere a AN NU un appartamento in Conegliano, all'epo- 11858/98 4 14280/98 17856/98 ca di proprietà della s.r.l. Sampolese, per il prezzo di lire 80.000.000 (di cui lire 10.000.000 da pagare in contanti entro il successivo 31 marzo, lire 26.000.000 mediante con l'accollo di un debito del RO verso la s.r.l. LF, della quale il NU era il "dominus", lire 44.000.000 mediante la fornitura, da parte della - il 16 aprile stessa società, di 75 portoncini); 1987 il Presidente del Tribunale di Venezia emise nei confronti di LI TT un decreto in- giuntivo, avente per oggetto il pagamento di lire 103.980.000 a LV BU e a GI Misserot- ti;
quest'ultimo, il 29 giugno 1987, accettò di vendere l'immobile in questione a LI TT, il quale gli consegnò un assegno di lire 43.500.000, da porre all'incasso quando fosse stato possibile il rogito"; quello stesso giorno GI RO, con un'altra scrittura, rinunciò а far valere il decreto ingiuntivo che aveva ottenuto il precedente 16 aprile;
sempre il 29 giugno 1987 la s.r.
1. LF si impegnò a fornire а GI RO, per conto di LI TT, una partita di portoncini del valore di lire 43.500.000; il 4 agosto 1987 l'apparta- 11858/98 5 17856/98 Men. 14280/98 mento in questione fu promesso in vendita da AN NU a LI TT, per lire 80.000.000, dandosi atto che lire 20.000.000 erano state già ricevute dal primo e lire 40.000.000 gli erano state versate;
- il 3 otto- bre 1987 AN NU e LO MU si accollarono il debito di lire 43.500.000 di LI TT verso GI RO;
nel corso del giudizio, nel 1990, il Tribunale di Pordenone trasferì dalla s.r.l. Sampolese a GI IS rotti la proprietà dell'appartamento, mentre nel 1991 il Tribunale di Venezia, su domanda del medesimo RO, pronunciò la risoluzione, per inadempimento di AN NU, del contratto preliminare del 7 febbraio 1985. Alla stregua di queste risultanze, la Corte di appello ha ritenuto: la convenzione del 29 giugno 1987 tra LI TT e GI RO non un valido contratto preliminare, а causa della mancata determinazione del prezzo;
da essa non risulta che si sia voluto far subentrare lo TT nel rapporto instaurato con la scrittura del 7 feb- braio 1985 tra il NU e il RO, né 11858/98 14280/98 17856/98 vi si può ravvisare una ratifica del precedente contratto, poiché in quella occasione il promit- tente venditore non aveva speso il nome dello pertanto a quest'ultimo deve essere TT;
- restituita la somma di lire 43.500.000, oltre agli interessi, portata dall'assegno consegnato all'altra parte;
non è dimostrato il collega- mento della suddetta convenzione con la rinuncia al decreto ingiuntivo, in modo che il pagamento possa essere considerato estintivo di una preesi- stente obbligazione dello TT verso il RO;
dal contratto del 4 agosto 1987 non si ricava che la somma di lire 40.000.000 sia stata versata a GI NU, sicché egli deve restituire a LI TT solo quella -- ulteriore, pari a lire di tre 20.000.000, che ha dichiarato di aver ricevuto;
essa deve essere interessi, anche maggiorata, oltre che degli trattandosi di della rivalutazione monetaria, risarcimento conseguente alla risoluzione del precedente contratto del 7 febbraio 1985, dovuta all'inadempimento del NU, che ha reso impossibile l'esecuzione dell'ulteriore prelimi- nare, con il quale egli si era obbligato a tra- 7 11858/98 14280/98 17856/98 sferire 1'appartamento di Conegliano allo Zuc- chetto;
a quest'ultimo il Tribunale ingiustifi- catamente ha accordato il risarcimento del danno, mediante determinazione equitativa, anche se non vi era difficoltà nel provarne il preciso ammon- tare. Le conclusioni cui è pervenuto il giudice di secondo grado, come è palese, sono frutto eminen- temente di accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in sede di legittimità, se non sotto il profilo dell'omissione, insuffi- cienza o contraddittorietà della motivazione. Ma da questi vizi la sentenza impugnata risulta immune, poiché la Corte di appello ha dato esau- rientemente conto delle ragioni della decisione, essenzialmente in base а una non implausibile ricostruzione della volontà manifestata dalle farraginosa e confusa serie di parti, nella negozi con cui hanno inteso regolare i loro rapporti. Vanno perciò disattese, in primo luogo, le censure formulate da GI RO con i tre motivi addotti a sostegno del ricorso principale. Esse si risolvono, infatti, nella prospetta- 11858/98 8 14280/98 17856/98 zione dell'esistenza di un legame, tra le tre scritture del 29 giugno 1987, che avrebbe dovuto indurre a ravvisarvi, secondo il ricorrente, un unitario contratto di transazione, con cui il pagamento della somma oggetto del decreto ingiun- tivo del 16 aprile dello stesso anno, da parte di LI TT, era stato "rateizzato", con la concessione di vari termini, tra cui anche quello dell'acquisita disponibilità dell'appartamento di Conegliano, senza che si desse luogo, per tale immobile, alla conclusione di un ulteriore preli- minare di vendita. Tuttavia lo stesso ricorrente riconosce che «tutto questo è merito e non chiediamo alla Corte Suprema di valutarlo». Egli affida le sue ragio- ni, infatti, ad argomenti diversi dall'afferma- zione secondo cui soltanto la propria ricostru- zione della vicenda, a differenza di quella operata nella sentenza impugnata, coerente>>> con il suo svolgimento. Il primo di tali argomenti consiste nel ri- lievo che la Corte di appello, nell'escludere ogni collegamento tra la convenzione del 29 giugno 1987 (in cui è stato ravvisato un contrat- 11858/98 14280/98 17856/98 to preliminare di vendita) e la dichiarazione di rinuncia al decreto ingiuntivo, ha indicato il 29/06/97 >>> come data di quest'ultimo documento, sicché da ciò, che «forse è un errore materiale, forse è un errore logico», il giudice di secondo grado può essere stato indotto a concludere nel senso che la consegna dell'assegno di lire 43.500.000 non risultava effettuata per un titolo diverso dal pagamento di una parte del prezzo dell'immobile. La tesi non è fondata, poiché è evidente che si è trattato di un semplice lapsus dattilografico: se realmente la seconda scrittura fosse stata considerata posteriore di dieci anni successiva anche all'inizio delall'altra (e giudizio), non vi sarebbe stata ragione di veri- ficare se tra le due esistesse quel tipo di "collegamento", che a dire del RO le unificava in un unico negozio. Aggiunge il ricorrente principale che l'in- terpretazione della Corte di appello contrasta con la regola ermeneutica della conservazione, poiché ha condotto а ritenere nullo il presunto contratto preliminare, а causa della mancata precisazione del prezzo della futura vendita. 11858/98 10 14280/98 17856/98 Neppure questa censura può essere accolta, poiché il principio invocato che ha carattere puramen- sussidiario rispetto а quello letterale, te correttamente utilizzato nella sentenza impugna- ta, nel presupposto che il testo dei documenti di cui si tratta non lasciasse margini di incertez- Za - non può essere impiegato in funzione "sanan- te" di cause di invalidità, da cui un negozio risulti affetto (cfr., per tutte, Cass. 30 gen- naio 1990 n. 612). Infine, il RO lamenta che il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione la terza scrittura del 29 giugno 1987, che SO- stiene avvalorasse la tesi della transazione con rateazione, poiché la LF si era impegnata a fornirgli portoncini del valore di lire 43.500.000 "per conto" di LI TT. Neppure questa doglianza può essere accolta, in quanto la Corte di appello non aveva ragione di occuparsi del titolo in base al quale era stata assunta la suddetta obbligazione, essendo decisiva e assor- bente la ritenuta esclusione di «qualsiasi colle- gamento» tra gli altri due negozi. Questioni prettamente di merito, su punti che 11858/98 11 14280/98 17856/98 hanno formato oggetto di motivata decisione nella sentenza impugnata, sono anche quelle sollevate da LI TT con i primi due motivi del suo ricorso incidentale: a quanto la Corte di appello ha ritenuto, in ordine sia alla mancata determi- nazione del prezzo nel preliminare del 29 giugno 1987, sia all'assenza di una manifestazione di volontà delle parti, diretta a far subentrare il nuovo promissario nel rapporto qui si era dato luogo con il contratto precedente, il ricorrente oppone, in sostanza, soltanto un non siamo d'accordo>>, prospettando un collegamento tra i due negozi, in virtù del quale il corrispettivo del trasferimento del bene, indicato nel primo, lo sarebbe stato per relationem anche nel secon- do, il quale avrebbe avuto natura di cessione dell'altro. Non è evidentemente possibile, in sede di legittimità, valutare se sia questa, come si afferma, la «interpretazione corretta e com- piuta di detta convenzione>>. Con il terzo motivo dello stesso ricorso LI TT ribadisce «l'argomento dell'agire rappresentativo», già fatto valere nel giudizio di appello, sostenendo che mediante il secondo 1211858/98 14280/98 17856/98 preliminare è avvenuta la contemplatio domini, nella sua persona, di colui che doveva acquistare l'immobile, inizialmente promesso in vendita da GI RO a AN NU con il contratto del 7 febbraio 1985: operazione che ben «può avvenire in un momento successivo, con un del apposito negozio ricognitivo/integrativo precedente negozio cui si riferisce>>. La doglianza non può essere accolta, poiché difetta del requisito della pertinenza con la ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata: che il contratto successivo (pur se vi si affermava che in quello precedente il NU aveva agito nell'interesse dello TT) non potesse valere quale sua ratifica, è stato correttamente negato dalla Corte di appello, in base al rilievo che nel primo negozio il promittente acquirente non aveva affatto speso il nome di altri;
né Occorreva che venisse af- frontata la questione della "ricognizione/in- tegrazione", stante la non esatta coincidenza delle parti dell'uno e dell'altro contratto. Infine, gli ultimi due motivi dell'impugna- zione di LI TT consistono in contesta- 11858/98 13 14280/98 17856/98 zioni meramente apodittiche di ciò che il giudice di secondo grado ha deciso relativamente alla somma di lire 40.000.000 (ritenendo che essa, dal preliminare del 29 giugno 1987, risultava bensì versata dal promittente acquirente, ma non corri- sposta al NU) e alla liquidazione equita- tiva del danno (ritenendo che fosse possibile dare la prova del suo esatto ammontare). In proposito, rispettivamente, il ricorrente si limita ad affermare, senza ulteriori argomenta- zioni, che quell'importo era stato «accreditato>>> all'altra parte come prezzo della vendita, sicché ne era dovuta comunque la restituzione, e che l'applicazione sussistevano i presupposti per dell'art. 1226 c.c. Sia il ricorso principale di GI Misserot- ti, sia quello incidentale di LI TT, pertanto, debbono essere rigettati. Va accolto, invece, il primo motivo del ri- incidentale di AN NU, con il corso si quale sostiene che la somma di lire 20.000.000, da restituire a LI TT, stata illegittimamente maggiorata della rivaluta- zione monetaria. 11858/98 14 14280/98 17856/98 La censura è fondata, poiché gli obblighi aventi per oggetto il ripristino della situazione antecedente alla risoluzione di un contratto, anche quando gravano sulla parte inadempiente, non hanno funzione risarcitoria, bensì restituto- ria, sicché danno luogo a debiti di valuta, se hanno ad oggetto il rimborso di una somma di denaro, la quale pertanto non è suscettibile di quell'adeguamento alle variazioni del costo della vita, che la Corte di appello ha ritenuto di dover automaticamente applicare, indipendentemen- te dalla prova di un "danno maggiore", ai sensi dell'art. 1224 C.C.. (cfr., oltre ai più remoti precedenti richiamati dal ricorrente, Cass. 20 agosto 1999 n. 8793). Non occorrendo ulteriori accertamenti, previa cassazione sul punto della sentenza impugnata, la causa può essere decisa nel merito, mediante la revoca della condanna di AN NU alla corresponsione a LI TT della rivalutazione monetaria sulla somma a costui dovuta.. Essendo condizionato all'accoglimento del- l'altro ricorso incidentale, resta assorbito il secondo motivo di quello proposto da AN 1511858/98 17856/98 Mmm. 14280/98 NU. Le spese del giudizio di cassazione vengono compensate tra le parti, per giusti motivi. DISPOSITIVO La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ri- 100000 corso principale di GI RO e quello 350000 incidentale di LI TT;
B accoglie il primo motivo del ricorso incidentale di AN Benve- 1087 125.11 $1,69 nuti e dichiara assorbito il secondo;
cassa la 4567 8067 15,49 sentenza impugnata in relazione al motivo accolto 196.25 e per l'effetto, decidendo del merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., revoca la condanna di AN NU alla corresponsione della rivalutazione monetaria della somma dovuta a LI TT;
compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Beniam Leaves Doctor Roma, 15 gennaio 2001 CORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione IL CANCELLIERE C1 23.7.2011 delle Entrate di Roma 2 Dott.ssa Donatella D'Anna serie 4 al n. 38232 versate € 136.25 apposta in caice alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) TATO IN ER 28 MAG. 2001 11858/98 16 14280/98 17856/98