Legge 6 dicembre 1962, n. 1643

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  • 1​Intorno all’autonomia scientifica del diritto dell’energia
    Giampiero Paolo Cirillo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 7 maggio 2025

  • 2Le vicissitudini dell’impresa pubblica italiana nel secondo dopoguerra
    Ilaria Baisi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

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    Gianpiero Paolo Cirillo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

  • 4Intorno all’autonomia scientifica del diritto dell’energia
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  • 5Ammortamento alla francese verso l’esame delle Sezioni Unite
    Sarazotta · https://www.dirittobancario.it/ · 2 febbraio 2024
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Giurisprudenza364

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  • 1Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/02/2026, n. 3821
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 3821 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 20/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …
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    • canone binomio·
    • principio di irretroattività·
    • art. 12 d.lgs. 79/1999·
    • concessioni idroelettriche·
    • rettificazione·
    • art. 15-bis d.l. 4/2022·
    • art. 204 R.D. 1775/1933·
    • extraprofitti imprese energetiche·
    • cessione gratuita energia·
    • art. 360 cod. proc. civ.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 3 Cost.·
    • principio di affidamento·
    • libertà di stabilimento

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/02/2026, n. 2995
    Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 2995 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 11/02/2026 dato testuale dell'art. 12 né nella ratio della norma - come ricostruita dalla stessa difesa ricorrente - e neppure nella giurisprudenza del Tribunale Superiore, confermata anche dalla Cassazione, che si è già pronunciata sotto vari profili sulla disciplina del canone di cui comma 1-quinquies dell'art. 12 e della cessione gratuita di energia. Ha evidenziato che, diversamente da altre disposizioni, il comma 1- quinquies, invece, fa riferimento a tutte le concessioni di grande derivazioni - non distinguendo le concessioni scadute, quelle in corso di validità, …
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    • canone binomio·
    • principio di irretroattività·
    • art. 2 Cost.·
    • art. 12 d.lgs. 79/1999·
    • art. 15-bis d.l. 4/2022·
    • art. 204 R.D. 1775/1933·
    • art. 97 Cost.·
    • cessione gratuita energia·
    • art. 11 disp. prel. cod. civ.·
    • art. 13 CEDU·
    • art. 360 cod. proc. civ.·
    • art. 117 Cost.·
    • art. 6 CEDU·
    • art. 41 Cost.·
    • art. 3 Cost.

  • 3Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Marche, sez. III, sentenza 07/06/2024, n. 549
    Provvedimento: Sentenza n. 549/2024 Depositato il 07/06/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado delle MARCHE Sezione 3, riunita in udienza il 28/05/2024 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale: BORETTI MASSIMO, Presidente BONANNI GIUSEPPE, Relatore PETTINARI GIOVANNI, Giudice in data 28/05/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 1641/2016 depositato il 17/10/2016 proposto da Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Ancona elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Resistente_1 - P.IVA_1 Difeso da Dott. Difensore_2 - CF_Difensore_1 Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_2 ed …
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    • art. 10 L. n. 212/2000·
    • giurisprudenza di legittimità·
    • accisa·
    • esenzione fiscale·
    • interpretazione norme tributarie·
    • D.Lgs. n. 79/1999·
    • legittimo affidamento·
    • autoproduzione energia·
    • tutela affidamento contribuente·
    • art. 52 D.Lgs. n. 504/1995

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Bolzano, sez. II, sentenza 30/12/2024, n. 56
    Provvedimento: Sentenza n. 56/2024 Depositato il 30/12/2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di BOLZANO Sezione 2, riunita in udienza il 28/11/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: MARINARO ENRICO, Presidente BISIGNANO AXEL, Relatore MAYR MARKUS, Giudice in data 28/11/2024 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sull'appello n. 30/2024 depositato il 03/06/2024 proposto da Ricorrente_1 - P.IVA_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Bolzano …
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    • art. 4 n. 8 legge n. 1643/1962·
    • esenzione accisa·
    • art. 11 legge n. 212/2000·
    • art. 1 co. 911 legge n. 208/2015·
    • accisa sull'energia elettrica·
    • interpretazione normativa·
    • annullamento in autotutela·
    • interpello·
    • cooperative storiche·
    • revoca esenzione

  • 5Trib. Napoli, sentenza 16/12/2024, n. 10849
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile - La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3701 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo TRA P . I . P a r t e 1 P. I V A 1 con sede in Napoli alla via Nuova San Rocco n. 95, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Tino di Camaino n. 4, presso lo studio dell'avv. Lucio Erra, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione in opposizione; …
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    • art. 282 c.p.c.·
    • facta concludentia·
    • contratto di somministrazione energia elettrica·
    • prova scritta del credito·
    • disconoscimento titolarità fornitura·
    • opposizione a decreto ingiuntivo·
    • legittimazione passiva·
    • interessi ex D.Lgs. 231/2002·
    • art. 210 c.p.c.·
    • onere della prova
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Versioni del testo

  • Art. 1.
    E' istituito l'Ente nazionale per l'energia elettrica (Enel), al quale e' riservato il compito di esercitare nel territorio nazionale le attivita' di produzione, importazione ed esportazione, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita dell'energia elettrica da qualsiasi fonte prodotta, salvo quanto stabilito nei nn. 5), 6) e 8) dell'articolo 4.
    L'Ente nazionale ha personalita' giuridica di diritto pubblico ha sede in Roma, e' sottoposto alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio e svolge le proprie attivita' secondo le direttive di un Comitato di Ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, da un Ministro, e composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per i lavori pubblici, per le partecipazioni statali e per l'agricoltura e foreste. (2)
    Ai fini di utilita' generale l'Ente nazionale provvedera' alla utilizzazione coordinata e al potenziamento degli impianti, allo scopo di assicurare con minimi costi di gestione una disponibilita' di energia elettrica adeguata per quantita' e prezzo alle esigenze di un equilibrato sviluppo economico del Paese.
    Le imprese che esercitano le attivita' indicate nel primo comma del presente articolo sono trasferite in proprieta' dell'Ente nazionale secondo quanto previsto dal successivo articolo 4.
    Il patrimonio iniziale dell'Ente nazionale e' costituito dei beni trasferiti al medesimo ai sensi della presente legge.
    L'Ente nazionale e' autorizzato ad emettere obbligazioni entro i limiti e secondo le modalita' approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio.
    ((L'Enel, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere, in Italia e all'estero, la costituzione di societa' per azioni o assumervi partecipazioni, qualora esse abbiano per oggetto il compimento di attivita' riconducibili ai fini propri dell'ente.
    Gli atti costitutivi e gli statuti delle societa' di cui al settimo comma, nonche' le eventuali modifiche degli stessi, dovranno prevedere l'esercizio, da parte dell'Enel, delle facolta' di cui all'articolo 2458 del codice civile e, da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della vigilanza di cui al secondo comma))
    Il Ministro per l'industria e il commercio comunica annualmente al Parlamento il bilancio consuntivo dell'Ente nazionale formato secondo le disposizioni, in quanto applicabili, della legge 4 marzo 1958, n. 191 .
    Il Comitato di Ministri presenta annualmente al Parlamento una relazione programmatica sull'attivita' dell'Ente nazionale.
    In relazione a quanto disposto nel comma precedente, la Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente nazionale con le modalita' previste negli articoli 4 , 7 , 8 , 9 e 12 della, legge 21 marzo 1958, numero 259 .
    --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 14 giugno 1967, n.554 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la soppressione del "Comitato dei Ministri per l'E.N.E.L., istituito con l' art. 1, comma secondo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 ." --------------- AGGIORNAMENTO (2a) La L. 9 dicembre 1986, n. 896 ha disposto (con l'art. 18) che "In deroga all' articolo 1, settimo comma, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 , l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e societa' che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate."
  • Art. 2.
    Il Governo e' delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i principi ed i criteri direttivi in essa stabiliti, con urto o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria, le norme relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1, le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale, alle sue funzioni, ai limiti della sua attivita', a tutto quanto attiene ai trasferimenti e a quanto altro previsto dalla presente legge.
  • Art. 3.
    Le norme di cui all'articolo 2 relative ai poteri del Comitato di Ministri e del Ministro per l'industria e il commercio di cui al secondo comma dell'articolo 1 e le norme relative all'organizzazione dell'Ente nazionale e alle sue funzioni dovranno attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:
    1) i poteri del Comitato di Ministri e quelli del Ministro per l'industria e il commercio dovranno comprendere la determinazione della politica tariffaria e l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali formulati dall'Ente e dovranno essere specificati anche al fine di assicurare a piena autonomia dell'Ente medesimo e il soddisfacimento delle richieste pubbliche e private;
    2) gli organi individuali e collegiali di amministrazione dell'Ente nazionale dovranno essere costituiti di persone scelte secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurarne una composizione esclusivamente tecnica e non rappresentativa.
    La composizione dell'organo collegiale dovra' essere numericamente ristretta al fine di assicurarne l'efficienza operativa e dovra' essere prevista la preposizione di membri di esso, in relazione alle singole competenze, ai vari compiti dell'organizzazione o alla trattazione di affari specifici;
    3) la durata in carica degli organi di cui al precedente n. 2) dovra' essere a tempo determinato;
    4) l'organo interno di controllo dell'Ente nazionale dovra' essere costituito in modo da assicurare allo esercizio delle sue funzioni assoluta competenza, indipendenza e responsabilita';
    5) la carica di membro degli organi di amministrazione e quella di membro dell'organo interno di controllo saranno incompatibili con la qualita' di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali di imprese di diritto privato;
    6) l'organizzazione dell'Ente nazionale dovra' essere funzionalmente articolata e territorialmente decentrata, con particolare riguardo al settore della distribuzione, al fine di assicurare la maggiore efficienza dell'Ente nazionale nel rispetto della sua unitarieta';
    7) saranno previste periodiche conferenze per la consultazione di rappresentanze locali ed economiche ed in particolare delle Regioni, degli enti locali, delle organizzazioni sindacali e dei corpi scientifici;
    8) saranno previsti i casi e le modalita' per lo scioglimento degli organi di ordinaria amministrazione dell'Ente nazionale e per la nomina a tempo determinato di un amministratore straordinario;
    9) sara' previsto che su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica si provvedera', nel rispetto delle norme di cui al n. 5) del presente articolo, alla nomina di un amministratore provvisorio che sara' preposto all'amministrazione dell'Ente nazionale ed avra' tutti i poteri degli organi di ordinaria amministrazione fino alla costituzione di questi ultimi;
    10) le funzioni inerenti alla gestione delle imprese trasferite a sensi del quarto comma nell'articolo 1 e le altre funzioni dell'Ente nazionale saranno esercitate con criteri di economicita' secondo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 1;
    11) gli atti eseguiti dall'Ente sono disciplinati dalle leggi di diritto privato: saranno previsti controlli amministrativi sull'attivita' dell'Ente al fine di garantire il regolare ed efficiente svolgimento delle sue funzioni.