Sentenza 1 aprile 1999
Massime • 1
Ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause - il cui trattamento è equiparato all'ipotesi di cause inscindibili, nella quale sono da ricomprendere non soltanto i casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quelli di litisconsorzio processuale - allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra/e. Ne consegue che se una domanda è proposta nei confronti di due o più soggetti e tra questi vi è contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause (reciproca in quanto la decisione delle diverse cause dipende, anzi coincide, con la decisione delle altre) il quale comporta che le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. (Nel caso di specie la S.C., in applicazione del principio di cui all'art. 334 cod. proc. civ., ha annullato la sentenza impugnata disponendo la rinnovazione del giudizio di secondo grado e la rimessione della causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano assunto la qualità di parti nel giudizio di primo grado).
Commentario • 1
- 1. Litisconsorzio alternativo passivo e onere di appello incidentale condizionatoAccesso limitatoPaolalicci · https://www.judicium.it/ · 5 agosto 2024
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/1999, n. 3114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3114 |
| Data del deposito : | 1 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. Michele ANNUNZIATA - Consigliere -
Dott. Ugo RIGGIO Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO - rel. Cons. -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZZ BR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BABUINO 51, presso lo studio dell'avvocato RIDOLA MARIO G., che lo difende unitamente agli avvocati BIOLATO GIUSEPPE V., GIOVANNI MARTINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AL IE AN, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, difeso dall'avvocato GUIDO MUSSI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
COND. VIA CAVOUR 69 MASSA, EUROP SERVICES SPA in persona del legale rappr.te p.t.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 664/95 del Tribunale di MASSA, depositata il 29/08/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/01/99 dal Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per accoglimento del 4^ motivo, assorbito il resto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato 13/2/1990 il geometra TO RU conveniva in giudizio il condominio dell'edificio sito in Massa alla via Cavour 69 nonché i condomini AT RG, SI OR, TI CA e SI MA per sentir accertare chi tra il primo e gli altri convenuti fosse obbligato al pagamento delle competenze professionali spettanti ad esso attore per l'attività svolta su incarico dei predetti condomini i quali avevano dichiarato di agire in nome, per conto e nell'interesse del condominio. Il TO, quindi chiedeva la condanna dell'obbligato al pagamento, per il detto titolo, della somma di lire 1.313.025, poi ridotta a lire 483.975 in seguito ai pagamenti parziali effettuati in corso di causa dall'amministratore del condominio.
Quest'ultimo, costituitosi, riconosceva il debito nei confronti del TO ed assumeva che i condomini citati in giudizio avevano pagato le loro quote mentre i condomini AL IE OL e la s.p.a. IF si erano rifiutati di versare la parte del debito posta a loro carico.
Interveniva volontariamente in giudizio il condomino AL IE OL il quale chiedeva il rigetto della domanda proposta dall'attore nei confronti del condominio.
L'adito pretore di Massa, con sentenza del 9/4/1992, condannava il condominio convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di lire 483.975 oltre rivalutazione, interessi e spese. Avverso la detta sentenza proponeva appello principale il AL ed appello incidentale la s.p.a. ER.
Il TO si costituiva ed eccepiva l'inammissibilità o, comunque, l'infondatezza dei propositi gravami.
Il condominio non si costituiva nel giudizio di appello. Con sentenza depositata il 29/8/1995 il tribunale di Massa, in riforma dell'impugnata decisione, dichiarava infondata la domanda del TO nei confronti del condominio di via Cavour 69. Osservava il tribunale: che il AL, intervenuto nel giudizio di primo grado, non aveva sostenuto la tesi del condominio ma, al contrario, aveva dedotto che egli nulla doveva per il pagamento del progetto elaborato dal TO in seguito ad esclusivo e personale incarico ricevuto da singoli condomini e non per necessità condominiali. di ordinaria amministrazione;
che, secondo la tesi dell'amministratore del condominio, la domanda del TO era da respingersi nei soli confronti dei condomini citati in giudizio, mentre il AL e la società IF erano tenuti a versare le loro quote;
che, pertanto, era da qualificarsi autonomo e non dipendente l'intervento del AL il quale aveva un proprio personale interesse a partecipare al giudizio onde evitare di essere dichiarato obbligato a versare come condomino una parcella per attività professionale mai richiesta dal condominio con delibera approvata dall'assemblea; che il TO ed il condominio avrebbero dovuto dimostrare con certezza che l'incarico era stato conferito nelle forme e con le prescritte maggioranze di legge;
che agli atti non vi era tale prova per cui i condomini non consenzienti non potevano essere condannati a pagare alcuna quota.
La cassazione della sentenza del Tribunale di Massa è stata chiesta da TO RU con ricorso, affidato a nove motivi, al quale ha resistito con controricorso il AL. Con ordinanza di questa Corte pubblicata il 4/9/1998 è stata disposta. a norma dell'articolo 291 c.p.c., la rinnovazione della notifica del ricorso al condominio dell'edificio, sito in Massa alla via Cavour 69 mediante consegna dell'atto dell'amministratore in carica.
Il TO ha depositato copia del ricorso rinotificato al condominio che, come la s.p.a. ER, non ha svolto attività difensiva in questa sede di legittimità.
Motivi della decisione
In via preliminare va esaminato - per il suo carattere eventualmente assorbente - il quarto motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 24 Costituzione, 331 e 332 c.p.c. Deduce il ricorrente che con l'impugnata sentenza è stato violato il principio del contraddittorio per non aver il Tribunale disposto l'intervento, nel giudizio di gravame, dei condomini AT, SI e TI parti nel giudizio di primo grado e nei cui confronti faceva stato la. sentenza del pretore con la quale erano state decise due cause legate da un vincolo di alternatività e, quindi, inscindibili.
Il motivo è fondato.
Essendo stato denunciato un error in procedendo a questa Corte è consentito di esaminare e di interpretare direttamente ed in piena autonomia del processo.
Dalla lettura degli atti dei introduttivi dei giudizi di primo e di secondo, grado, nonché dall'esame delle tesi difensive sviluppate dalle parti e delle conclusioni dalle stesse formulate, emergono le seguenti circostanze: 1 ) TO RU ha citato in giudizio il condominio di via Cavour ed i condomini AT, SI e TI chiedendo la condanna del primo o, in via alternativa. dei secondi al pagamento delle prestazioni professionali svolte su incarico dei citati condomini i quali avevano dichiarato di agire in nome, per conto e nell'interesse del condominio;
2) nel costituirsi nel giudizio di primo grado il condominio ha dedotto che i condomini SI, RO, AT e TI avevano già versato il corrispettivo dovuto in proporzione alle quote per ciascuno determinate e che gli altri condomini dovevano essere chiamati a pagare la percentuale del debito posta a loro carico;
3) il condomino AL IE OL, con l'atto di intervento nel giudizio innanzi al pretore, ha sostenuto di non essere obbligato a pagare prestazioni professionali svolte su incarico conferito non dal condominio, in seguito a delibera assembleare, bensì da singoli condomini nel loro esclusivo e personale interesse;
4) il pretore di Massa ha accolto la domanda proposta nei confronti del condominio affermando che quest'ultimo, con la sua condotta, aveva riconosciuto per facta concludentia la bontà della tesi attorea;
5) sia il AL, con l'atto di appello principale, che la s.p.a. ER, con l'atto di appello incidentale, hanno chiesto darsi atto che l'incarico al TO era stato conferito da alcuni condomini e, quindi, rigettarsi la domanda proposta nei confronti del condominio;
6) l'atto di appello principale dei AL è stato notificato al TO ed al condominio e non agli altri condomini parti del giudizio innanzi al pretore;
7) l'atto di appello incidentale della citata società ER non risulta notificato al condominio rimasto contumace nel giudizio di secondo grado;
8) il tribunale di Massa, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda proposta dal TO nei confronti del condominio osservando che, non essendo stato provato il conferimento dell'incarico da parte del condominio "nelle forme e con le prescritte maggioranze di legge". i condomini dissenzienti non potevano "essere condannati a pagare alcuna quota". Ciò posto è evidente che la descritta situazione processuale ha determinato una causa inscindibile con una pluralità di parti in veste di litisconsorti necessari. Con la sentenza di primo grado il pretore si limitato ad accogliere la domanda proposta nei confronti del condominio e non si è espressamente pronunciato sulla controversia - relativa anche ai criteri di ripartizione tra i condomini della spesa in questione - venutasi a creare tra i convenuti ( il condominio ed alcuni condomini ) ed il condomino AL intervenuto in giudizio. Non si è pertanto verificata un'implicita separazione delle due cause coinvolte dallo stesso iter processuale tanto che sia il AL che la s.p.a. ER nel giudizio di appello hanno chiesto darsi atto che l'incarico professionale al TO era stato conferito da alcuni condomini (ossia quelli ai quali non sono stati notificati gli atti di appello principale ed incidentale) e non dal condominio.
Peraltro, come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, se una domanda è proposta nei confronti di due o più soggetti e tra questi vi è contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i due rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause ( reciproca in quanto la decisione di ciascuna delle due cause dipende, anzi coincide, con la decisione dell'altra )la quale comporta che le, cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove ( come appunto nel caso in esame ) sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato. Il concetto di causa "inscindibile" ( di cui all'articolo 331 c.p.c. ) va infatti riferito alle ipotesi non solo di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche di litisconsorzio processuale che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione. Alle cause inscindibili vanno equiparate quelle legate tra loro dal vincolo dell'alternatività, nel senso che si pongono in un rapporto di subordinazione logica, come nel caso in cui si prospetti una disputa alternativa tra tutte le varie parti del giudizio di primo grado in ordine all'individuazione del soggetto tenuto a rispettare gli obblighi nascenti da un unico rapporto contrattuale. Ricorre pertanto l'ipotesi della dipendenza di cause allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente all'altra. costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra ( nei sensi suddetti, tra le tante. sentenze 22/1/1998 n. 567;
27/10/1995 n. 11190; 28/9/1989 n. 3939; 24/10/1983 n. 6231; 4/6/1979 n. 3149
È necessario inoltre rilevare che il tribunale di Massa ha omesso di disporre la notifica dell'appello incidentale della società ER al condominio che, ricevuta la notifica dell'atto di appello principale del AL, è rimasto contumace nel giudizio di secondo grado.
Il giudice di appello, quindi, avrebbe dovuto disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell' articolo 331 c.p.c. e non avrebbe dovuto proseguire il giudizio di gravame, pena la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza conclusiva.
In definitiva, in accoglimento del quarto;
, motivo del ricorso ed in applicazione del principio di cui all'articolo 354 c.p.c., la sentenza impugnata deve essere annullata con rinnovazione del giudizio di secondo grado e con rimessione della causa al tribunale di massa Carrara - in- diversa composizione - davanti al quale il contraddittorio dovrà essere integrato nei confronti di tutti i soggetti che sono stati. parti nel giudizio di primo grado. L'accoglimento del quarto motivo del ricorso comporta l'assorbimento degli altri otto motivi relativi all'ammissibilità dell'appello principale del AL (primo, secondo, terzo e settimo motivo) all'ammissibilità dell'appello incidentale della s.p.a. ER (quinto, sesto e settimo motivo); al governo delle spese ( ottavo motivo ); al punto della controversia concernente la responsabilità in capo al condominio ( nono motivo )
Sulle dette questioni - in ordine alle quali i litisconsorti pretermessi non hanno avuto modo di predisporre tesi difensive e di prendere posizione - si dovrà pronunciare il giudice di rinvio dopo aver provveduto all'integrazione del contraddittorio. Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il quarto motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri. cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, al tribunale di Massa Carrara.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 1999